§ 3.1.171 - L.R. 5 maggio 2023, n. 5.
Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:05/05/2023
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria.
Art. 2.  Entrata in vigore.


§ 3.1.171 - L.R. 5 maggio 2023, n. 5.

Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria.

(B.U. 5 maggio 2023, n. 24)

 

Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria.

1. È autorizzato, nelle more dell'approvazione dell'accordo integrativo regionale di categoria, l'innalzamento del massimale fino al limite massimo di 1.800 scelte, su base volontaria, per i medici del ruolo unico dell'assistenza primaria che operano in aree disagiate individuate dalla Regione nelle quali tale innalzamento si rende necessario per garantire l'assistenza.

2. Al fine di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio, nelle more della stipula del nuovo accordo integrativo regionale previsto ai sensi dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni - triennio 2016-2018, le risorse di cui all'articolo 5, comma 9, della legge regionale 21 febbraio 2023, n. 1 (Legge di stabilità 2023) relative all'anno 2023, sono destinate all'integrazione del finanziamento dell'Accordo integrativo regionale (AIR) di cui alla D.G.R. n. 19/9 del 12 maggio 2010, e successive modifiche ed integrazioni, con le seguenti modalità: il 70 per cento per il livello di negoziazione regionale e il 30 per cento per il livello di negoziazione aziendale da ripartire tra le ASL, sulla base della popolazione residente, per la realizzazione di progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale. Eventuali economie realizzate dalle aziende possono essere redistribuite sulla base dei fabbisogni rappresentati [1].

2 bis. Le Aziende sanitarie locali (ASL), al fine di evitare l'interruzione anche temporanea dei progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale previsti dal comma 2, e nelle more della ridistribuzione delle relative economie sulla base dei fabbisogni rappresentati, sono autorizzate ad utilizzare risorse del proprio bilancio aziendale [2].

2 ter. Le ASL, allo scopo di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio e con la prioritaria finalità di individuare misure organizzative atte ad assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione, sono autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale i ricettari di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici). La disposizione è, altresì, applicabile ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024 [3].

3. L'infermiere di famiglia opera nel territorio e nella popolazione riconducibile, di norma, a quelle della medicina generale, lavora prioritariamente in maniera integrata con il medico del ruolo unico dell'assistenza primaria che abbia un numero di assistiti fino al limite massimo di 1.800 scelte sulle richieste pervenute. L'infermiere di famiglia condivide l'ambulatorio con il medico del ruolo unico dell'assistenza primaria.

 

     Art. 2. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Comma così modificato dall'art. 35 della L.R. 23 ottobre 2023, n. 9.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 agosto 2024, n. 12.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 agosto 2024, n. 12.