§ 3.1.173 - L.R. 20 agosto 2024, n. 12.
Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:20/08/2024
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria econtinuità assistenziale
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 3.1.173 - L.R. 20 agosto 2024, n. 12.

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria

(B.U. 22 agosto 2024, n. 44)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria econtinuità assistenziale

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 5 maggio 2023, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di assistenza primaria) sono aggiunti i seguenti:

"2 bis. Le Aziende sanitarie locali (ASL), al fine di evitare l'interruzione anche temporanea dei progetti di assistenza primaria e continuità assistenziale previsti dal comma 2, e nelle more della ridistribuzione delle relative economie sulla base dei fabbisogni rappresentati, sono autorizzate ad utilizzare risorse del proprio bilancio aziendale.

2 ter. Le ASL, allo scopo di garantire uniformi livelli essenziali di assistenza nel territorio e con la prioritaria finalità di individuare misure organizzative atte ad assicurare l'assistenza sanitaria di base ai cittadini di aree disagiate della Regione, sono autorizzate a fornire a tutti i medici impegnati nei progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale i ricettari di cui all'articolo 50 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici). La disposizione è, altresì, applicabile ai medici in quiescenza che abbiano aderito ai progetti aziendali di assistenza primaria e continuità assistenziale, anche con contratti libero professionali, laddove non sia garantita la completa copertura delle cure primarie, per assicurarne le medesime funzioni, per le sole attività e limitatamente ai pazienti degli ambiti territoriali riferibili ai predetti progetti, sino al 31 dicembre 2024.".

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).