Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 18/02/1958 |
Numero: | 160 |
Sommario |
Art. 1. Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano venuti o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della legge [...] |
Art. 2. Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, prima dell'entrata in vigore della legge 10 aprile 1954, n. 113, siano stati collocati nella riserva o [...] |
Art. 3. Il periodo di permanenza in ausiliaria degli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 è computato come servizio agli effetti della pensione limitatamente all'eventuale [...] |
Art. 4. L'indennità di ausiliaria attribuita agli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 è computata agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'art. 1 [...] |
Art. 5. All'onere annuo complessivo di lire 16.150.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli n. 17 (lire 16.000.000) e [...] |
§ 46.8.254 - Legge 18 febbraio 1958, n. 160. [1]
Norme per il trasferimento in ausiliaria degli ufficiali mutilati e invalidi di guerra.
(G.U. 20 marzo 1958, n. 69)
Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che siano venuti o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 39 della
Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, prima dell'entrata in vigore della
Il provvedimento è adottato se l'ufficiale sia riconosciuto in possesso dell'idoneità fisica ai servizi dell'ausiliaria, accertata dal collegio medico-legale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della
Il periodo di permanenza in ausiliaria degli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 è computato come servizio agli effetti della pensione limitatamente all'eventuale differenza fra i periodi di tempo indicati dal primo comma dell'art. 56 della
L'indennità di ausiliaria attribuita agli ufficiali di cui agli articoli 1 e 2 è computata agli effetti della determinazione dell'assegno mensile previsto dall'art. 1 del
All'onere annuo complessivo di lire 16.150.000 derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con gli stanziamenti dei capitoli n. 17 (lire 16.000.000) e n. 71 (lire 150.000) rispettivamente degli stati di previsione della spesa del Ministero della difesa e del Ministero delle finanze per l'esercizio 1956-57 e corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
[1] Abrogata dall'art. 2268 del