Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 18/01/1952 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. Gli ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio [...] |
Art. 2. Gli aiutanti di battaglia, i marescialli dei tre gradi ed i brigadieri della Guardia di finanza in servizio permanente, che abbiano almeno quindici anni di servizio [...] |
Art. 3. I sottobrigadieri ed i militari di truppa della Guardia di finanza, vincolati a rafferma con diritto a premio, che cessino dal servizio perchè trovantisi nelle [...] |
Art. 4. Per stabilire la durata e l'entità dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2 |
Art. 5. Per gli ufficiali della Guardia di finanza ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia più concesso l'assegno rinnovabile di guerra cessano di [...] |
Art. 6. Le norme contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 e nell'art. 8 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, si applicano anche agli [...] |
Art. 7. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 per l'esercizio 1950-51 ed in lire 300.000 per ciascuno degli esercizi [...] |
Art. 8. La presente legge ha effetto, per quanto concerne la corresponsione dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di entrata in vigore del [...] |
§ 46.6.40 - Legge 18 gennaio 1952, n. 36.
Estensione agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472.
(G.U. 7 febbraio 1952, n. 32)
Gli ufficiali della Guardia di finanza in servizio permanente effettivo, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione, dei quali dodici di servizio effettivo, collocati nella riserva od in congedo assoluto in riforma od a riposo, per aver conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una delle otto categorie previste della tabella A) annessa alla
Gli ufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza fra il trattamento economico di attività (a titolo di stipendio, indennità militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.
Gli aiutanti di battaglia, i marescialli dei tre gradi ed i brigadieri della Guardia di finanza in servizio permanente, che abbiano almeno quindici anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, dispensati dal servizio per motivi di salute o collocati in riforma od a riposo per aver conseguito una pensione vitalizia od un assegno rinnovabile di guerra da ascriversi ad una della otto categorie previste dalla tabella A) annessa alla
I sottufficiali predetti che non raggiungano quindici anni di servizio utile per la pensione ovvero raggiungano quindici anni di detto servizio utile, ma non dodici anni di servizio effettivo, hanno diritto ad un emolumento mensile per la durata di due anni pari alla differenza tra il trattamento economico di attività (a titolo di stipendio o paga, indennità militare e carovita) e l'assegno integratore ad essi spettante in relazione agli anni di servizio prestato.
I sottobrigadieri ed i militari di truppa della Guardia di finanza, vincolati a rafferma con diritto a premio, che cessino dal servizio perchè trovantisi nelle condizioni di non idoneità di cui al precedente art. 2, hanno diritto ad un emolumento pari all'intero premio di fine rafferma, qualunque sia la durata del servizio prestato nella rafferma, oltre alla aliquota di premio prevista dagli articoli 12 del
Per stabilire la durata e l'entità dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2:
a) ai capitani, maggiori, tenenti colonnelli e colonnelli della Guardia di finanza si applicano i limiti di età di cui all'art. 2 della
b) per i sottufficiali si considera in ogni caso il limite di età di anni 55;
c) lo stipendio o la paga si considera, per il personale cessato dal servizio permanente prima della data di entrata in vigore del
Il periodo di tempo intercorso dal giorno del collocamento nella riserva od in congedo assoluto o della dispensa dal servizio per motivi di salute o del collocamento in riforma od a riposo fino alla data di entrata in vigore del
Per gli ufficiali della Guardia di finanza ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia più concesso l'assegno rinnovabile di guerra cessano di aver vigore le disposizioni della presente legge. Nei loro confronti trovano applicazione le norme di cui ai comma secondo e terzo dell'art. 143 della
Le norme contenute nell'art. 10 del
Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 7.000.000 per l'esercizio 1950-51 ed in lire 300.000 per ciascuno degli esercizi seguenti si provvederà riducendo di lire 7.000.000 gli stanziamenti del capitolo 79 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1950-51 e di lire 300.000 gli stanziamenti dei corrispondenti capitoli degli stati di previsione della spesa dello stesso Ministro per gli esercizi successivi.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge ha effetto, per quanto concerne la corresponsione dell'emolumento mensile di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dalla data di entrata in vigore del