§ 46.6.4a - Legge 9 agosto 1954, n. 652.
Modificazioni alla legge 18 gennaio 1952, n. 36, concernente provvedimenti per i militari della Guardia di finanza mutilati o invalidi della guerra 1940-45.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.6 guardia di finanza
Data:09/08/1954
Numero:652


Sommario
Art. 1.      Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, è computato [...]
Art. 2.      Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.500.000 per l'esercizio finanziario 1953-54 ed in lire 1.500.000 per gli esercizi [...]


§ 46.6.4a - Legge 9 agosto 1954, n. 652.

Modificazioni alla legge 18 gennaio 1952, n. 36, concernente provvedimenti per i militari della Guardia di finanza mutilati o invalidi della guerra 1940-45.

(G.U. 18 agosto 1954, n. 188).

 

 

     Art. 1.

     Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, è computato sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa.

     La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.

 

          Art. 2.

     Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.500.000 per l'esercizio finanziario 1953-54 ed in lire 1.500.000 per gli esercizi successivi, si farà fronte con i fondi iscritti al capitolo n. 35 "Pensioni ordinarie" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il detto esercizio 1953-54 e con quelli dei capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.