| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 46. Forze armate e Polizia | 
| Capitolo: | 46.6 guardia di finanza | 
| Data: | 09/08/1954 | 
| Numero: | 652 | 
| Sommario | 
| Art. 1. Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, è computato [...] | 
| Art. 2. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.500.000 per l'esercizio finanziario 1953-54 ed in lire 1.500.000 per gli esercizi [...] | 
§ 46.6.4a - Legge 9 agosto 1954, n. 652.
Modificazioni alla legge 18 gennaio 1952, n. 36, concernente provvedimenti per i militari della Guardia di finanza mutilati o invalidi della guerra 1940-45.
(G.U. 18 agosto 1954, n. 188).
     Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 della 
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.
Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.500.000 per l'esercizio finanziario 1953-54 ed in lire 1.500.000 per gli esercizi successivi, si farà fronte con i fondi iscritti al capitolo n. 35 "Pensioni ordinarie" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il detto esercizio 1953-54 e con quelli dei capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.