Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 09/08/1954 |
Numero: | 652 |
Sommario |
Art. 1. Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, è computato [...] |
Art. 2. Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.500.000 per l'esercizio finanziario 1953-54 ed in lire 1.500.000 per gli esercizi [...] |
§ 46.6.4a - Legge 9 agosto 1954, n. 652.
Modificazioni alla legge 18 gennaio 1952, n. 36, concernente provvedimenti per i militari della Guardia di finanza mutilati o invalidi della guerra 1940-45.
(G.U. 18 agosto 1954, n. 188).
Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 della
La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.
Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.500.000 per l'esercizio finanziario 1953-54 ed in lire 1.500.000 per gli esercizi successivi, si farà fronte con i fondi iscritti al capitolo n. 35 "Pensioni ordinarie" dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il detto esercizio 1953-54 e con quelli dei capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.