Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 42. Enti pubblici |
Capitolo: | 42.4 personale |
Data: | 23/08/2022 |
Numero: | 143 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Ambito di applicazione |
Art. 3. Definizioni |
Art. 4. Determinazione dei compensi |
Art. 5. Criteri di classificazione degli enti |
Art. 6. Procedura di determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo ordinari ed ulteriori criteri |
Art. 7. Determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo straordinari e di altri organi di indirizzo |
Art. 8. Gettoni di presenza e rimborsi spese |
Art. 9. Trattamento economico degli organi di Direzione generale degli enti |
Art. 10. Procedura di determinazione dei compensi di organi di amministrazione e controllo di elevato profilo strategico o di enti di nuova istituzione. |
Art. 11. Sistemi di controllo e monitoraggio |
Art. 12. Autorità indipendenti |
Art. 13. Norma transitoria e abrogazioni |
§ 42.4.94 - D.P.C.M. 23 agosto 2022, n. 143.
Regolamento in attuazione dell'articolo 1, comma 596, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 in materia di compensi, gettoni di presenza e ogni altro emolumento spettante ai componenti gli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti pubblici.
(G.U. 22 settembre 2022, n. 222)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la
Visto l'articolo 1, comma 596 dell'articolo 1 della citata
Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, recante «Fissazione dei criteri per la determinazione dei compensi dei componenti di organi di amministrazione e di controllo degli enti e organismi pubblici»;
Considerato di dover delineare un quadro decisionale omogeneo, adatto a sostenere la valutazione di tutte le fattispecie sottoposte all'esame, pur tenendo conto delle differenti tipologie, funzioni e rilevanza di enti e organismi, nonchè delle peculiari componenti soggettive, ovvero dei profili professionali e dei requisiti posseduti da coloro i quali sono destinati a ricoprire uno specifico incarico;
Ritenuto di dover stabilire appositi criteri basati su elementi oggettivi desumibili dai documenti di bilancio e dalle discipline ordinamentali dei singoli enti o organismi, che vengono aggregati per la natura delle funzioni svolte e/o per la collocazione in un settore omogeneo;
Considerato di dover, altresì, valutare in concreto la reale valenza strategica dell'ente in un determinato contesto, nonchè il livello di responsabilità e i requisiti di professionalità richiesti agli interessati;
Visto il parere del Consiglio di Stato n. 761 del 27 aprile 2022;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Finalità
1. Il presente regolamento ha la finalità di definire una disciplina organica in materia di procedure, criteri, limiti e tariffe da applicare nella determinazione dei compensi, dei gettoni di presenza e di ogni ulteriore emolumento, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui all'articolo 2.
2. La disciplina di cui al presente regolamento è ispirata ai seguenti principi: proporzionalità in relazione alla complessità dell'incarico; coerenza con la qualità e quantità della prestazione richiesta; omogeneità dei criteri di determinazione; rispetto delle specificità di settore; trasparenza.
3. L'applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in caso di nuovi o maggiori oneri si applica il meccanismo previsto dall'articolo 4, comma 8.
Art. 2. Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica agli enti e agli organismi di cui all'articolo 1, comma 2, della
2. Ai sensi dei commi 590, 601 e 602 dell'articolo 1 della
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale;
b) le società di cui al
c) gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al
d) le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e i loro organismi ed enti strumentali come definiti dall'articolo 1, comma 2, del
Art. 3. Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «organi di amministrazione e controllo ordinari»: quelli previsti ordinariamente e stabilmente dai rispettivi ordinamenti degli enti ed organismi di cui all'articolo 2; nel presente regolamento sono presi in considerazione l'organo monocratico di vertice, il vice dell'organo monocratico di vertice, il Consiglio di amministrazione o l'organo con tali poteri e l'organo di controllo. Per gli altri organi si fa riferimento a quanto previsto all'articolo 7;
b) «organi di amministrazione e controllo straordinari»: quelli individuati come tali dalla normativa vigente in relazione a situazioni specifiche e straordinarie, anche con finalità sostitutiva degli organi di cui alla lettera a), degli enti ed organismi di cui all'articolo 2;
c) «emolumenti»: i compensi, i gettoni di presenza e ogni altra indennità comunque riferibile allo svolgimento della carica, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 2;
d) «compensi»: emolumenti, ordinariamente determinati in ragione di anno o di durata del mandato, con esclusione dei rimborsi spese, spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e degli organismi, di cui all'articolo 2;
e) «gettoni di presenza»: emolumenti, con esclusione dei rimborsi spese, riconosciuti espressamente ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari e straordinari, degli enti e degli organismi, di cui all'articolo 2, non aventi carattere fisso, spettanti in caso di effettiva partecipazione alle riunioni e sedute degli organi collegiali;
f) «ogni altro emolumento»: ogni altra indennità comunque riferibile allo svolgimento della carica;
g) «titolare»: il componente dell'organo di amministrazione e di controllo, ordinario e straordinario, degli enti e degli organismi di cui all'articolo 2;
h) «supplente»: componente di un organo che temporaneamente esercita le competenze spettanti al titolare assente per dimissioni, cessazione, decadenza, assenza o impedimento;
i) «ente»: l'ente o l'organismo di cui all'articolo 1, comma 2, della
l) «amministrazione vigilante»: l'amministrazione o le amministrazioni che esercitano i poteri di vigilanza e di indirizzo sull'ente come previsto dalla relativa disciplina ordinamentale;
m) «modifiche sostanziali»: variazioni che incidono significativamente sull'assetto ordinamentale preesistente dell'ente, ivi compresi gli effetti derivanti da un rilevante e sostanziale incremento delle attività svolte a seguito di nuove funzioni.
Art. 4. Determinazione dei compensi
1. La determinazione dei compensi avviene, fatte salve disposizioni di settore, a seguito della nomina dell'organo stesso, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e assicurando la preventiva individuazione delle occorrenti disponibilità finanziarie a copertura delle spese, come specificato dal comma 8.
2. Il compenso si intende determinato per l'intera durata dell'incarico, salvo quanto previsto dal comma 7. Laddove il compenso non sia stabilito nell'atto di nomina o da disposizioni normative di settore, ovvero nelle more della sua determinazione, lo stesso potrà essere corrisposto dalle amministrazioni o enti obbligati, salvo conguaglio, nella misura prevista per l'organo scaduto per compiuto mandato o sostituito nel corso dello stesso.
3. Il provvedimento di determinazione dei compensi spettanti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ordinari o straordinari, degli enti e organismi di cui all'articolo 2, è stabilito, alternativamente, dallo statuto o dal regolamento di organizzazione dell'ente:
a) da parte dell'amministrazione vigilante, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta deliberata dal competente organo dell'ente;
b) mediante deliberazioni dei competenti organi degli enti e organismi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari, da sottoporre all'approvazione dell'amministrazione vigilante.
4. Gli enti hanno facoltà di prevedere incarichi onorifici o a titolo gratuito o di stabilire un compenso inferiore a quello risultante dai parametri di cui all'articolo 6.
5. L'Amministrazione competente adotta il provvedimento di determinazione dei compensi sulla base dei criteri di cui agli articoli 5 e 6.
6. Il provvedimento di determinazione dei compensi spettanti ai titolari degli organi degli enti deve dare atto del parere dell'organo di controllo in ordine al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 6 e alla copertura finanziaria della relativa spesa.
7. La revisione dei compensi da parte dell'ente, nel corso di svolgimento del mandato degli organi, deve essere sottoposta al preventivo assenso dell'amministrazione vigilante, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'economia e delle finanze. La richiesta di revisione dei compensi può essere formulata solo in presenza delle modifiche sostanziali di cui all'articolo 3, comma 1, lett. m).
8. Nel caso in cui, anche a regime, la procedura di determinazione di un compenso dia luogo ad un importo in misura maggiore rispetto a quello precedentemente stabilito, le conseguenti necessarie risorse aggiuntive sono reperite dagli enti e organismi interessati mediante corrispondente riduzione strutturale delle spese di funzionamento, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente. Le predette misure di riduzione sono sottoposte alla verifica del collegio dei revisori dei conti o sindacale dei rispettivi enti e comunicate, unitamente alla apposita relazione dell'organo di controllo, alle amministrazioni vigilanti ai fini dell'approvazione di cui al comma 3.
Art. 5. Criteri di classificazione degli enti
1. I compensi sono definiti sulla base dell'applicazione di un criterio di gradualità che tiene conto delle dimensioni economico-patrimoniali degli enti, della complessità gestionale degli stessi, del ruolo e del numero degli organi. A tal fine, gli enti sono ordinati in cinque classi dimensionali, come individuate dalla tabella A, di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente regolamento.
2. L'attribuzione della classe dimensionale viene effettuata sulla base dei seguenti quattro indici economici: valore della produzione, patrimonio netto, attivo e spesa sostenuta per il personale.
3. I valori dei predetti indici sono determinati con riferimento alla media degli importi delle corrispondenti voci rilevate negli ultimi tre bilanci approvati; a ciascun indice viene attribuito, secondo il corrispondente valore di riferimento, un coefficiente come indicato dalla tabella B di cui all'allegato 1. La somma dei coefficienti attribuiti determina l'appartenenza dell'ente alla rispettiva classe dimensionale.
Art. 6. Procedura di determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo ordinari ed ulteriori criteri
1. I compensi degli organi di amministrazione e controllo sono determinati in relazione alle cinque classi dimensionali di cui all'articolo 5, nel rispetto delle modalità di seguito indicate.
2. Per ciascuna delle classi dimensionali di cui alla tabella A sono stabiliti un importo base e un importo massimo da attribuire al Presidente o all'organo di vertice politico dell'ente, come indicato nella tabella C di cui all'allegato 1.
3. L'importo base costituisce il parametro entro il quale il compenso è da ritenersi comunque congruo ai fini della determinazione definitiva dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.
4. Al fine di individuare il compenso massimo complessivo da attribuire all'organo di vertice politico, considerando anche il ruolo dell'organo stesso e la complessità organizzativa, strategica e gestionale dell'Ente, è previsto l'apprezzamento di ulteriori quattro indicatori, da desumersi in base alla disciplina ordinamentale degli enti, anche proposti in sommatoria, che accrescono l'importo base.
5. Gli indicatori di cui al comma 4 sono i seguenti: esclusività del rapporto di servizio dell'organo di vertice politico, grado di autonomia delle risorse finanziarie, presenza di un bilancio consolidato o di gruppo e complessità organizzativa territoriale. I relativi valori di incremento percentuale della base sono riportati nella tabella D di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
6. Il compenso degli altri organi amministrativi e di controllo viene determinato, fino alla sua misura massima, in percentuale rispetto all'importo complessivo spettante al Presidente o all'organo di vertice politico nonchè sulla base dello specifico ruolo e della responsabilità che gli stessi organi rivestono nell'ente nonchè della numerosità dei rispettivi componenti, secondo i valori e i criteri indicati nella tabella E di cui all'allegato 1 del presente regolamento.
7. La procedura per il calcolo del compenso spettante agli organi di amministrazione e controllo presuppone, in ogni caso, la determinazione dell'importo spettante al Presidente o all'organo di vertice politico anche ove non previsto dai rispettivi ordinamenti, in quanto detto importo costituisce la base di riferimento per determinare l'importo da attribuire agli altri organi amministrativi e di controllo ordinari e straordinari.
8. Ai componenti supplenti di cui all'articolo 3, comma 1, lett. h) viene attribuito, per il periodo di eventuale effettività di carica, un compenso pari a quello del componente titolare, con conseguente diminuzione dello stesso al componente titolare.
Art. 7. Determinazione del compenso degli organi amministrativi e di controllo straordinari e di altri organi di indirizzo
1. Agli organi straordinari di amministrazione e di controllo, ove previsto, viene attribuito un compenso non superiore a quello riconosciuto ai componenti dell'organo sostituito.
2. Laddove l'organo sostituito sia di natura onorifica o gratuita, può essere previsto un compenso per l'organo straordinario nominato in sostituzione del titolare ordinario nella misura non superiore a quella prevista quale importo base ai sensi dell'articolo 6.
3. Qualora gli organi straordinari sostituiscano più organi di amministrazione, il compenso attribuito non può essere superiore a quello per il quale viene riconosciuto il compenso maggiore.
4. Gli altri eventuali organi di indirizzo amministrativo previsti dagli ordinamenti particolari o dagli Statuti sono di norma gratuiti, salvo diversamente previsto da specifiche norme di settore. In tali casi, l'eventuale riconoscimento di un compenso è sottoposto alla procedura di cui all'articolo 10.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del
Art. 8. Gettoni di presenza e rimborsi spese
1. I gettoni di presenza, corrisposti in aggiunta al compenso fisso, possono essere riconosciuti per i componenti degli organi di enti di notevole complessità organizzativa ai quali, per statuto o ordinamento, viene richiesto un impegno particolarmente rilevante e possono essere previsti esclusivamente in occasione delle riunioni degli organi collegiali ordinari e straordinari di amministrazione e controllo.
2. I gettoni di presenza sono erogabili in misura complessiva non superiore al 20% dell'emolumento annuo e comprendono anche il ristoro delle minute spese, con esclusione di quelle di viaggio e soggiorno.
3. Il provvedimento di determinazione dei gettoni di presenza, da proporsi per singolo organo statutario unitamente a quella del compenso, è stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3.
4. È vietata la corresponsione:
a) di più di un gettone di presenza per componente per ogni singola giornata, ancorchè nella stessa sia chiamato a partecipare a consessi diversi dello stesso ente;
b) del gettone di presenza laddove l'organo convocato non abbia raggiunto il numero legale.
5. I rimborsi per spese di viaggio, vitto e alloggio non concorrono alla formazione del compenso, fatte salve specifiche norme di settore, e spettano solo per lo svolgimento delle attività istituzionali svolte al di fuori della sede di servizio o laddove disciplinati dagli atti di conferimento dell'incarico o dal decreto di determinazione del compenso stesso, ovvero previsti da leggi o regolamenti vigenti negli ordinamenti particolari degli enti.
Art. 9. Trattamento economico degli organi di Direzione generale degli enti
1. I Direttori generali degli enti, inquadrati secondo i rispettivi ordinamenti quali organi di amministrazione, percepiscono un trattamento economico pari a quello dei Capi dipartimento, dei dirigenti di prima o di seconda fascia in ragione della classe dimensionale di cui all'articolo 5, comprendente parte fissa e variabile e di risultato, in conformità ai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro e integrativi del comparto dell'Amministrazione vigilante. È attribuito un trattamento economico corrispondente a quello di dirigente di seconda fascia ai Direttori generali degli enti rientranti nella I, II e III classe dimensionale di cui all'articolo 5, ovvero di dirigente di prima fascia per gli enti appartenenti alla IV classe dimensionale o di Capo Dipartimento ai direttori generali degli enti di cui alla V classe dimensionale, fatte salve diverse disposizioni di legge.
2. In relazione a quanto previsto dal comma 1 può essere applicata la procedura di cui all'articolo 10.
Art. 10. Procedura di determinazione dei compensi di organi di amministrazione e controllo di elevato profilo strategico o di enti di nuova istituzione.
1. Qualora l'applicazione dei criteri di cui agli articoli 5 e 6 non risultasse idonea a consentire una adeguata definizione degli emolumenti da riconoscere agli organi di amministrazione e controllo, in casi di organi di enti con elevato profilo strategico ovvero di enti di nuova istituzione, le amministrazioni vigilanti, su richiesta degli enti e degli organismi, possono richiedere alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento amministrativo, la costituzione di un apposito tavolo tecnico, con la partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per la valutazione dei seguenti ulteriori elementi:
a) la collocazione delle attribuzioni istituzionali nella scala di priorità politico-strategiche definite dal Governo o dalle autorità vigilanti e l'eventuale necessità di riconsiderarne o valorizzarne il ruolo;
b) l'effettivo livello di responsabilità;
c) la specifica qualificazione professionale necessaria per lo svolgimento dell'incarico.
2. Sulla base delle risultanze condivise, la Presidenza del Consiglio dei ministri, valutate le risultanze del tavolo tecnico, provvede alla indicazione definitiva dei compensi di cui al presente articolo.
3. La procedura di cui al presente articolo può essere attivata dalle amministrazioni vigilanti anche per regolare particolari situazioni riferite a più enti omogenei e può essere utilizzata nel caso di enti di nuova istituzione. Per questi ultimi si procede ad una stima presuntiva degli indicatori di cui al presente regolamento, da sottoporre a verifica in occasione dell'approvazione del primo bilancio consuntivo dell'ente.
4. Resta fermo il limite massimo alle retribuzioni lorde previsto dall'articolo 23-ter del
Art. 11. Sistemi di controllo e monitoraggio
1. Il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni nella determinazione dei compensi è verificato e asseverato dagli organi di controllo degli enti sottoposti all'applicazione del presente regolamento.
2. Gli organi deliberanti degli enti presentano, in sede di approvazione del bilancio consuntivo, una relazione che deve contenere, in un'apposita sezione, l'indicazione riguardante le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente regolamento.
3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento del Coordinamento Amministrativo e il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato vigilano sulla corretta applicazione del presente regolamento e sull'omogeneità delle modalità attuative, anche mediante l'istituzione di un tavolo di monitoraggio permanente composto da propri rappresentanti e da quelli delle amministrazioni vigilanti.
4. I coefficienti e le percentuali determinate nel presente regolamento possono essere sottoposte a rivalutazione ogni cinque anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 12. Autorità indipendenti
1. Le autorità indipendenti determinano gli emolumenti spettanti ai componenti dei propri organi di amministrazione e controllo, in coerenza con i criteri di cui al presente regolamento e deliberano autonomamente la procedura di cui all'articolo 10.
Art. 13. Norma transitoria e abrogazioni
1. I compensi fissati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad essere applicati dagli enti fino alla scadenza dei relativi mandati fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, e, comunque, fino a nuova determinazione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
2. La direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, cessa di avere effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2280