§ 17.2.447 - Ordinanza 28 aprile 2022, n. 126.
Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:28/04/2022
Numero:126


Sommario
Art. 1.  Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia
Art. 2.  Aggiornamento dei costi parametrici
Art. 3.  Revisione prezzi obbligatoria
Art. 4.  Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni
Art. 5.  Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime
Art. 6.  Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori
Art. 7.  Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi
Art. 8.  Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017
Art. 9.  Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 19 del 2017
Art. 10.  Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020
Art. 11.  Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021
Art. 12.  Modifiche all'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021
Art. 13.  Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021
Art. 14.  Abrogazioni
Art. 15.  Entrata in vigore


§ 17.2.447 - Ordinanza 28 aprile 2022, n. 126.

Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti.

(G.U. 10 settembre 2022, n. 212)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, on. avv. Giovanni Legnini nominato, ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 febbraio 2020, e successivamente prorogato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 29 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 28 gennaio 2021, al n. 201 e successivamente prorogato per l'anno 2022 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 10 gennaio 2022, registrato dalla Corte dei conti al n. 182/2022;

     Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul S.O. n. 62 della Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 dall'art. 1, commi 449 e 450 della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234;

     Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nell'esercizio di poteri di deroga, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, in particolare l'art. 11, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, nonchè dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

     Visto l'art. 6 del citato decreto-legge n. 76 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020;

     Vista l'ordinanza commissariale 7 settembre 2021, n. 118, contenente «Disposizioni relative alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma»;

     Vista l'ordinanza commissariale 22 ottobre 2021, n. 121 ed in particolare gli articoli 3, 4 e 6 modificativi degli articoli 6 e 7 dell'ordinanza n. 118, in materia di revisione prezzi, aumento del costo parametrico e applicabilità dei prezzari regionali;

     Vista l'ordinanza commissariale 31 dicembre 2021, n. 123 ed in particolare gli articoli 3 e 4 integrativi e modificativi delle ordinanze n. 118 e 121 in materia di revisione prezzi, aumento del costo parametrico e applicabilità dei prezzari regionali;

     Visto il decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, contenente misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, anche per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi;

     Preso atto che l'evento pandemico e la congiuntura economica hanno determinato una grave crisi di disponibilità e reperimento di materie prime nel settore delle costruzioni, che ha provocato aumenti straordinari di alcuni materiali e prodotti da costruzione e che tale situazione si è aggravata a seguito dei recenti eventi bellici;

     Considerato che lo straordinario aumento e carenza delle materie prime hanno comportato gravi difficoltà nell'esecuzione di contratti di lavori già affidati per la ricostruzione sia pubblici che privati, con conseguente dilazione dei termini contrattuali e rischio di iscrizione di riserve per gli appalti progettati sulla base di prezzi non più attuali, con possibile interruzione dei lavori per gli appalti o di mancata aggiudicazione di appalti progettati sulla base di prezzi non più adeguati e che tale situazione si riflette anche nel futuro stante la difficoltà di reperire operatori economici disposti a partecipare alle procedure sulla base di prezzi non aggiornati;

     Considerato che lo straordinario e imprevedibile aumento dei prezzi delle materie prime e dei materiali da costruzione ha determinato altresì una grave alterazione delle previsioni contrattuali e delle valutazioni contenute nei computi metrici estimativi relative sia alla ricostruzione pubblica che alla ricostruzione privata, con finanziamento pubblico, tali da provocare una rilevante stasi del mercato e anche il blocco delle procedure e delle attività da parte di molte imprese;

     Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre misure, anche attraverso l'esercizio di poteri in deroga, idonee a superare le gravi criticità registrate al fine di garantire la ripresa dei lavori della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma 2016, disponendo una speciale disciplina per quegli interventi che oggettivamente dimostrano di non poter essere eseguiti a causa dell'eccezionale, straordinario e imprevedibile aumento dei costi determinatosi in particolare a far data dal 1º luglio 2021, ossia nel periodo di massimo innalzamento dei prezzi;

     Considerato che dopo approfondita istruttoria le misure più idonee risultano essere la revisione aggiornata del prezziario unico del centro Italia e il contestuale innalzamento dei costi parametrici, sia per quanto concerne la ricostruzione pubblica che quella privata;

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016» e, in particolare: l'art. 6, comma 7, che statuisce che «Con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, è individuata una metodologia di calcolo del contributo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della Cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità»;

     Richiamate le seguenti ordinanze:

     l'ordinanza commissariale n. 7 del 14 dicembre 2016, e relativo allegato, recante «Approvazione del prezzario unico cratere centro Italia 2016»;

     l'ordinanza commissariale n. 41 del 2 novembre 2017 recante, tra l'altro «Misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata (...)»;

     l'ordinanza commissariale n. 78 del 23 maggio 2019, adottata in revoca dell'ordinanza n. 58/2018 e recante «Attuazione dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017: misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata»;

     l'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 che, «nelle more di una revisione più puntuale del prezzario del cratere, dell'esigenza di aggiornare su base ISTAT gli importi delle lavorazioni e dei materiali utilizzati nell'ambito della ricostruzione privata (elenco prezzi ex O.C.n. 78/2019) a valori maggiormente coerenti con quelli di mercato» e registrata l'esigenza «di adeguare i costi parametrici operando, al riguardo, un'opportuna distinzione tra quelli relativi agli interventi sull'edilizia abitativa rispetto a quelli relativi alle strutture produttive in considerazione della maggiore variazione inflattiva subita da quest'ultime», dispone all'art. 6 la «applicazione transitoria dei prezzari regionali e rivalutazione dei costi parametrici»;

     Tenuto conto dell'attività di aggiornamento, già posta in essere dalle Regioni Lazio, Marche e Umbria con la pubblicazione delle relative edizioni 2021 dei rispettivi aggiornamenti dei prezzari regionali, e di quella in itinere da parte della Regione Abruzzo, eseguite sulla base delle rilevazioni condotte nel mercato regionale e condivise con le commissioni regionali dei prezzi istituite presso le amministrazioni medesime;

     Ritenuto urgente mettere in atto ogni ulteriore misura, oltre quelle già adottate, utile ad arginare le difficoltà derivanti dal rincaro dei prezzi dei materiali per l'edilizia che rappresenta un rischio di stasi e un fattore di rallentamento della ricostruzione post sisma;

     Considerato che:

     con decreto commissariale n. 48 del 7 febbraio 2022, è stato affidato il servizio di consulenza, collazionamento, redazione, composizione ai fini dell'aggiornamento del Prezzario unico interregionale del cratere del centro Italia - Edizione 2022;

     con decreto commissariale n. 77 del 16 febbraio 2022 è stato costituito un Gruppo di lavoro, composto da un rappresentante per ciascuna regione, referente del rispettivo prezzario regionale, un componente per la società affidataria del servizio di aggiornamento del prezzario unico interregionale del cratere centro Italia, un componente per la Struttura commissariale, per lo svolgimento delle attività necessarie alla revisione del prezzario unico interregionale (Prezzario del cratere) in vigore, la cui ultima edizione risale al 2018, con il compito di procedere all'analisi dei prezzari regionali in uso, ad incontri periodici per la condivisione dei lavori e alla validazione dei contenuti aggiornati in coerenza con le determinazioni già assunte a livello regionale sulle rispettive edizioni aggiornate dei relativi prezzari;

     Visto il verbale del Gruppo di lavoro acquisito al prot. CGRTS n. 6931 del 18 marzo 2022 con cui, esaminato il lavoro di aggiornamento dei capitoli del prezzario interregionale unico del cratere ed effettuata la verifica di coerenza con i range dei prezzi elementari utilizzati per le lavorazioni maggiormente significative di cui alla elaborazione della Conferenza delle regioni e delle province autonome del 2 febbraio 2022 avente ad oggetto «Prime indicazioni relative alle misure operative da adottare per coordinare l'aggiornamento dei prezzari delle regioni e delle province autonome in considerazione dell'estrema fluttuazione del mercato delle materie prime e dei prodotti da costruzione», è stata rilasciata la conformità dai componenti del GdL ai fini degli adempimenti conseguenti di competenza della struttura commissariale;

     Viste, al riguardo, le ulteriori note tecniche di aggiornamento trasmesse in data 13 e 28 aprile 2022, allo scopo di precisare, anche attraverso un confronto tra metodologie diverse, gli esatti incrementi dei prezzi e dei costi parametrici;

     Ritenuto altresì opportuno, introdurre alcune modifiche alle ordinanze vigenti che, in coerenza con le misure in precedenza esposte siano finalizzate a superare le criticità connesse alle difficoltà riscontrate nell'esecuzione dei lavori nella ricostruzione privata;

     Ritenuto necessario al riguardo, fornire un riferimento temporale certo rispetto alla rivalutazione operata con l'indice ISTAT che si ritiene possa individuarsi in quello rinvenibile da dati ufficiali relativi al mese precedente alla data di presentazione della domanda di contributo;

     Visti gli articoli 22 dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 e 14-bis dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, l'art. 5 dell'ordinanza n. 11 del 23 dicembre 2020, l'art. 3 dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, l'art. 1 dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021;

     Ritenuta le necessità di introdurre modifiche ai suddetti articoli che ne rendano più agevole l'interpretazione e la portata in ordine al contributo concedibile, nonchè ai tempi di integrazione, da parte dei professionisti incaricati, delle istanze rigettate per incompletezza documentale;

     Ritenuta la necessità, inoltre, di integrare il fondo relativo agli interventi sugli edifici di proprietà mista di cui all'art. 21 dell'ordinanza n. 19 del 2017, ricadente nell'ambito della contabilità speciale, che ad oggi risulta incapiente rispetto ai futuri interventi edilizi rientranti nella tipologia disciplinata dal medesimo articolo;

     Vista l'attestazione della Direzione generale della Struttura commissariale circa la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale n. 6035 di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016;

     Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

     Preso atto dell'intesa raggiunta nella seduta della Cabina di coordinamento del 22 aprile 2022 con i presidenti delle Regioni Abruzzo, Umbria e Lazio;

     Preso atto altresì che la Regione Marche nella suddetta seduta si è riservata di effettuare un approfondimento in relazione al contenuto dell'ordinanza esaminata nel corso della Cabina, al fine di formalizzare la propria posizione in merito;

     Dato atto che la Regione Marche, con nota CGRTS-10623-A-27 aprile 2022, ha trasmesso una proposta emendativa al testo esaminato in Cabina, subordinando il rilascio dell'intesa all'accoglimento della stessa e che su tale proposta emendativa è stato formalmente richiesto agli altri presidenti delle regioni di esprimere l'intesa;

     Viste le note CGRTS-0010660-A-28 aprile 2022, CGRTS-0010677-A-28 aprile 2022 e CGRTS 0010675-A-28 aprile 2022 con cui, rispettivamente, la Regione Abruzzo, la Regione Umbria e la Regione Lazio hanno espresso l'intesa sullo schema di ordinanza come integrato dalla proposta emendativa della Regione Marche, che risulta pertanto condiviso dalla Cabina di coordinamento;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Approvazione ed ambito di operatività del Prezzario unico del cratere del Centro Italia

     1. Con la presente ordinanza è approvato il «Prezzario unico del cratere del Centro Italia - Edizione 2022», allegato alla presente ordinanza di cui è parte integrante, che costituisce il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria ai sensi dell'art. 6, comma 7 del decreto-legge n. 189 del 2016.

     2. Il prezzario unico, di cui al comma precedente, può applicarsi:

     a) per la ricostruzione privata, alle nuove domande di contributo e a quelle pendenti alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Può inoltre essere applicato, su richiesta dell'interessato, alle domande:

     a.1) decretate fino al 31 dicembre 2020, per le lavorazioni eseguite dal 1º luglio 2021, ferma l'applicazione dell'art. 7 dell'ordinanza n. 118/2021 per il primo semestre 2021;

     a.2) per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1º gennaio 2021, ai sensi del successivo art. 2.

     3. Per la ricostruzione pubblica, ai contratti di appalto stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, ai progetti in corso di elaborazione e approvazione alla data di entrata in vigore della presente ordinanza nonchè ai lavori eseguiti a far data dal giorno 1º luglio 2021.

     4. Nella ricostruzione pubblica e nella ricostruzione privata il direttore dei lavori accerta le quantità dei lavori realizzati e i materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate a far data dal giorno 1º luglio 2021 e ridetermina, sulla base del Prezzario unico 2022, i maggiori importi dovuti da corrispondere nella liquidazione dei SAL.

     5. Nella ricostruzione privata gli USR competenti accertano, entro il termine di trenta giorni, la congruità e la regolarità dell'asseverazione del direttore dei lavori, in ordine alla determinazione dei maggiori oneri di cui al comma precedente, secondo quanto previsto dall'art. 7 dell'ordinanza n. 118/2021.

     6. Per gli interventi di cui ai commi precedenti le stazioni appaltanti, nei bandi e nelle procedure di affidamento dei lavori della ricostruzione pubblica, e i beneficiari dei contributi, nei progetti di riparazione, ricostruzione e demolizione dei lavori della ricostruzione privata, possono applicare, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi precedenti, alternativamente il Prezzario unico del cratere 2022 ovvero il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016 [1].

     7. Per gli interventi di cui alle lettere a.1) e a.2) del comma 2, in presenza di voci non previste e già ammesse a contributo mediante analisi dei prezzi e nel caso di persistente assenza delle medesime voci nei prezzari di cui al comma 6, l'aggiornamento del relativo costo avviene mediante nuova analisi prezzi, ovvero incremento percentuale dello stesso, fermi restando i limiti di cui all'art. 2, comma 1, della presente ordinanza [2].

 

     Art. 2. Aggiornamento dei costi parametrici

     1. I costi parametrici relativi alla ricostruzione privata, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge n. 189/2016, di cui all'Allegato 1 dell'ordinanza 14 dicembre 2016, n. 8, alla tabella 6 dell'Allegato 2 dell'ordinanza 9 gennaio 2017, n. 13 e alla tabella 6 dell'Allegato 1 dell'ordinanza 7 aprile 2017, n. 19 e di cui all'art. 2 dell'ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68 e, comunque, inerenti ad ogni altra fattispecie che preveda un costo parametrico di riferimento, aggiornati ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza n. 118/2021, come novellato dall'ordinanza n. 123/2021, sono aumentati, in coerenza con la variazione dell'Indice generale Istat per i costi di costruzione di un capannone industriale e di un fabbricato residenziale, nonchè con l'incremento delle materie prime e la relativa incidenza nell'aggiornamento del prezziario unico, nel modo seguente: al citato art. 6 dell'ordinanza n. 118/2021, come novellato dall'ordinanza n. 123/2021, la cifra «6%», è sostituita dalla cifra «20%» per i fabbricati residenziali o ad essi assimilabili, e la cifra «11%» è sostituita dalla cifra «25%» per gli edifici adibiti ad attività produttive. Si applicano le modifiche e le integrazioni previste dai successi articoli 8 e 9 [3].

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande di ricostruzione privata presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, nonchè, su istanza del professionista incaricato, alle domande per le quali alla stessa data non risulti ancora decretato il contributo, nonchè alle domande per le quali sia stato decretato il contributo a far data dal 1º gennaio 2021 purchè non sia intervenuto il provvedimento di liquidazione della rata di saldo. I corrispettivi dei contratti già stipulati si intendono automaticamente adeguati alla rideterminazione del contributo derivante dall'attuazione della presente ordinanza.

     3. Il professionista incaricato procede, ad integrazione della documentazione già prodotta, a trasmettere la sola istanza, con la quale assevera il nuovo importo dei lavori in misura non superiore ai limiti derivanti dall'applicazione degli incrementi del presente articolo nonchè, limitatamente alle domande presentate con le modalità di cui all'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, l'importo del contributo concedibile con allegato il modello di calcolo presente sulla piattaforma informatica della Struttura commissariale.

     4. I costi parametrici di cui al comma 1 sono adeguati semestralmente alle variazioni dell'indice ISTAT del costo di costruzione.

     5. Ai fini degli adempimenti previsti dall'art. 1 e dal presente articolo, sono riconosciuti i compensi professionali, calcolati secondo i parametri professionali vigenti, per le prestazioni tecniche documentate necessarie alla revisione dei progetti già presentati.

 

     Art. 3. Revisione prezzi obbligatoria [4]

     1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento e comunque negli articolati dei contratti pubblici è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi secondo quanto stabilito dall'art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

 

     Art. 4. Fondi speciali per il finanziamento delle compensazioni e delle integrazioni

     1. Ai fini di cui all'art. 3, è costituito il «Fondo speciale per le compensazioni», nella misura non superiore a euro 50.000.000 nell'ambito della contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che presenta la necessaria disponibilità. Alle compensazioni le stazioni appaltanti provvedono, in via prioritaria, mediante le risorse derivanti da economie di gara. Ove sia attestata la carenza di copertura finanziaria, il soggetto attuatore avanza documentata istanza di integrazione del finanziamento al competente Ufficio speciale per la ricostruzione che, vagliata la richiesta, concede il contributo integrativo attingendo al «Fondo speciale per le compensazioni» di cui al presente comma [5].

     2. Gli uffici speciali per la ricostruzione, ai fini dell'assegnazione delle predette risorse, trasmettono al Commissario straordinario, con cadenza mensile, la ricognizione dei fabbisogni derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente.

     3. È altresì istituito il Fondo, denominato «Fondo integrativo per la ricostruzione pubblica» a valere sul fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016, per un ammontare di euro 100.000.000,00, al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l'attuazione degli interventi della ricostruzione pubblica rispetto agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi previsti dall'ordinanza n. 109 del 2020 [6].

     4. L'utilizzo del fondo di cui al precedente comma 3 è subordinato al preventivo accertamento, da parte degli uffici speciali per la ricostruzione, della carente copertura derivante dalle economie realizzate da altre opere oggetto della medesima programmazione nell'ambito del plafond a disposizione di ciascun vice commissario. Ai medesimi fini, in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione, è fatto altresì obbligo di accertare che il soggetto attuatore abbia esperito tutte le attività necessarie per l'accesso all'incentivo del Conto termico presso il GSE e sia attestata la sussistenza di comprovata impossibilità di accesso al predetto incentivo ovvero l'insufficienza del medesimo [7].

     5. Il Commissario straordinario provvede con proprio decreto al finanziamento dell'importo eccedente, acquisita la determinazione motivata dell'Ufficio speciale per la ricostruzione in merito alla necessità e all'ammissibilità del maggior costo del progetto rispetto a quello stimato in sede di programmazione ai sensi dell'ordinanza n. 109 del 2020, fermo restando che l'aumento dei costi del progetto non può derivare dalla realizzazione opere nuove o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma [8].

     6. Al fine di finanziare gli eventuali maggiori oneri per l'attuazione degli interventi oggetto di ordinanze speciali, adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, rispetto agli importi stimati in sede di programmazione degli interventi stessi, il «Fondo di accantonamento per le ordinanze speciali» di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 è incrementato di 40 milioni di euro.

     7. Al fine di finanziare le attività di raccolta, trasporto e smaltimento delle macerie, nonchè le attività previste nelle «disposizioni relative alla rimozione delle macerie» contenute nelle ordinanze speciali, adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, il fondo di cui all'art. 11 dell'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 è incrementato di 50 milioni di euro.

     8. Al fine di finanziare la quota pubblica degli interventi di proprietà mista pubblico-privata di cui al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 61 del 1° agosto 2018, lo stanziamento ivi previsto è incrementato di 10 milioni di euro.

     9. Il complesso delle risorse destinate ai fondi di cui ai precedenti commi 1, 3, 6, 7 e 8 non può eccedere il 10% delle risorse stanziate a favore della gestione commissariale e disponibili sulla contabilità speciale di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

     10. Con riferimento ai fondi speciali di cui al presente articolo, il ricorso all'analisi dei prezzi, come disciplinata dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, è consentito per soli casi eccezionali preventivamente autorizzati dall'ufficio speciale [9].

 

     Art. 5. Ulteriori misure in materia di aumento dei costi delle materie prime

     1. Per corrispondere alle straordinarie criticità derivanti dall'eccezionale aumento dei costi delle materie prime, fermo restando quanto stabilito all'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 novembre 2021 in materia di pagamenti per i danni gravi, l'anticipo non superiore al 30% dell'importo dei lavori ammesso a contributo può essere corrisposto, anche nel corso dei lavori, in corrispondenza dei SAL intermedi, e comunque non oltre il termine per la corresponsione del secondo SAL.

     2. Per le medesime esigenze, e fino alla data del 31 dicembre 2022, il SAL può essere liquidato anche nel caso in cui il direttore dei lavori accerti l'esecuzione parziale dei lavori relativi, per l'importo minimo di euro 5.000 per una sola volta, fermo l'impegno sottoscritto dall'impresa alla prosecuzione dei lavori. L'importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite. In nessun caso l'importo del SAL può determinare il superamento del 90 per cento di erogazione del contributo. Negli interventi della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, di importo superiore ad euro dieci milioni, la stazione appaltante e l'USR competente sono autorizzati, sulla base della richiesta dell'impresa nonchè della relazione favorevole da parte del direttore dei lavori, a disporre la liquidazione di un numero di SAL straordinari non superiore a 2 rispetto a quanto previsto dal contratto di appalto, a condizione che sia stato già realizzato almeno il 10% della quantità di lavori corrispondente al SAL e che sia confermato in forma scritta l'impegno dell'impresa alla prosecuzione dei lavori. L'importo del SAL deve essere determinato in misura corrispondente alle lavorazioni eseguite [10].

     3. Entro il medesimo termine, l'USR è autorizzato alla liquidazione del SAL finale al momento della dichiarazione asseverata di fine lavori da parte del direttore dei lavori che attesti anche la sussistenza degli allacciamenti alle opere di urbanizzazione comunale, purchè in presenza di circostanze impeditive, accertate dal comune, in ordine al rilascio dell'agibilità o abitabilità, anche per l'assenza di documentazione di natura amministrativa o di competenza notarile.

     4. La conclusione del procedimento per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, di cui agli articoli 5 e seguenti del decreto-legge n. 189 del 2016, coincide con il collaudo finale dei lavori effettuati e la conseguente liquidazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori.

     5. Il collaudo dei lavori eseguiti verifica anche la realizzazione dell'impiantistica di pertinenza dell'edificio oggetto di riparazione o ricostruzione, ove rientrante nel progetto di intervento, necessaria ai fini del collegamento con la rete dei servizi pubblici e le opere di urbanizzazione primaria.

     6. La consegna dell'immobile è effettuata in favore del soggetto beneficiario del contributo e, nel caso di condomini, ove il condominio non abbia ottenuto il contributo mediante un unico rappresentante, in favore dell'amministratore del condominio. Non ostano alla conclusione del procedimento di cui al comma 4 la fase di acquisizione del certificato di agibilità, di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, le eventuali pratiche di accatastamento, variazione catastale, classamento o altri adempimenti fiscali, eventuali esigenze di rogito di atti notarili e pubblici, nè eventuali questioni insorte tra i proprietari in ordine all'esatto riparto delle singole porzioni della costruzione, della suddivisione delle quote millesimali od ogni altra questione condominiale o comunque riguardante i rapporti tra privati a vario titolari di diritti sull'immobile.

 

     Art. 6. Misura di proroga eccezionale e temporanea dei lavori

     1. I termini previsti per la conclusione dei lavori della ricostruzione pubblica e della ricostruzione privata, ai sensi delle leggi e delle ordinanze vigenti, nonchè delle previsioni contrattuali, a causa delle straordinarie criticità determinate dall'imprevista variazione dei prezzi dei materiali e della carenza degli stessi, sono eccezionalmente prorogati nella misura massima di novanta giorni, su disposizione del direttore dei lavori.

     2. Al di fuori della fattispecie di cui al primo comma, il direttore dei lavori nella ricostruzione privata con finanziamento pubblico esercita i poteri previsti dal codice dei contratti pubblici in materia di sospensione motivata dei lavori. La sospensione dei lavori è autorizzata dall'USR competente entro e non oltre il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.

 

     Art. 7. Osservatorio per il monitoraggio dei prezzi

     1. Ai fini di monitorare gli effetti straordinari dei mutamenti dei costi delle materie prime, è istituito l'«Osservatorio per il monitoraggio dell'evoluzione dei prezzi», costituito da un rappresentante della Struttura commissariale, che lo presiede, da un rappresentante per ciascuna delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, da un rappresentante delle principali associazioni datoriali, da un rappresentante della rete delle professioni tecniche, e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali di settore. L'Osservatorio ha il compito di monitorare l'andamento dei prezzi delle materie prime al fine di verificare la sostenibilità degli interventi di ricostruzione rispetto all'andamento dei prezzi. L'Osservatorio redige una relazione al Commissario circa gli esiti del monitoraggio. In caso di variazioni significative dei prezzi, in aumento o in ribasso tali da suggerire la revisione del prezziario di cui all'art. 1 della presente ordinanza, l'Osservatorio ne dà immediata informazione al Commissario suggerendo gli eventuali nuovi prezzi da adottare.

     2. Ai membri dell'Osservatorio non è corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

 

     Art. 8. Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017

     1. Al terzo capoverso del comma 1-bis dell'art. 5 dell'ordinanza commissariale n. 13 del 9 gennaio 2017, dopo le parole «famiglie operai ed impiegati», sono aggiunte le parole «come risultante al mese precedente alla data di presentazione della domanda di contributo».

     2. Il comma 7 dell'art. 14-bis è sostituito dal seguente:

     «7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6, nonchè, in ogni caso, per tutte le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione, è concesso un contributo sulla base del costo parametrico determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di demolizione e smaltimento macerie dell'edificio da delocalizzare nonchè l'acquisto od esproprio dell'area di superficie equivalente, comprensivo di ogni spesa conseguente e comunque fino al 30%, salvo diversa modalità di acquisizione dell'area prevista nei vigenti strumenti di pianificazione comunale. Il costo dell'area è determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità; nel caso di esproprio il costo dell'area è determinato dall'ente competente previa verifica della sua congruità da parte dell'Agenzia del demanio. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona».

     3. All'Allegato 2, «Tabella 6 - Costi parametrici», ai capoversi sottostanti, come modificati dall'art. 8, comma 1, lettera b) dell'ordinanza n. 118/2021, sono apportate le seguenti modifiche:

     al primo capoverso, le parole: «Per edifici con struttura in c.a. in opera, i costi parametrici sono maggiorati del 20%.» sono sostituite dalle parole: «Per edifici con struttura in c.a. in opera e prefabbricato, i costi parametrici sono maggiorati del 30%.»;

     dopo il secondo capoverso è aggiunto il seguente nuovo capoverso: «Per edifici con struttura in acciaio, i costi parametrici sono maggiorati del 40%.»

 

     Art. 9. Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 19 del 2017

     1. All'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) il comma 6 dell'art. 22 è sostituito dal seguente:

     «6. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 5, nonchè, in ogni caso, per tutte le delocalizzazioni imposte da provvedimenti della pubblica amministrazione, è concesso un contributo sulla base del costo parametrico determinato ai sensi delle tabelle 6 e 7 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di demolizione e smaltimento macerie dell'edificio da delocalizzare nonchè l'acquisto od esproprio dell'area di superficie equivalente, comprensivo di ogni spesa conseguente e comunque fino al 30%, salvo diversa modalità di acquisizione dell'area prevista nei vigenti strumenti di pianificazione comunale. Il costo dell'area è determinato a seguito di perizia asseverata del professionista abilitato che ne attesti la congruità; nel caso di esproprio il costo dell'area è determinato dall'ente competente previa verifica della sua congruità da parte dell'Agenzia del demanio. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilità della zona;

     b) alla lettera f), della Tabella 7, dell'Allegato 1 le parole «del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli, unifamiliari, classificati con livello operativo L4» sono sostituite con le parole «del 20% per gli interventi di ricostruzione di edifici singoli unifamiliari e bifamiliari con livelli operativi L1, L2 e L3 e del 25% per quelli classificati con livello operativo L4.»;

     c) all'allegato 1, Tabella 6, alla fine del secondo periodo, è aggiunto il seguente: «Alle tipologie di immobili per le quali si applica l'incremento di cui alla lettera f) della tabella 7, non si applica la prima riduzione del costo parametrico per superficie ("fino a 130 mq" e "da 130 a 220 mq")».

 

     Art. 10. Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020

     1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 le parole: «, in coerenza con i contenuti degli articoli 1117 e seguenti del codice civile» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I costi delle opere di finitura esclusiva strettamente connesse ad interventi strutturali sulle parti comuni, possono essere imputati al condominio».

 

     Art. 11. Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021

     1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 116 del 6 maggio 2021, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     «4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano altresì agli immobili rientranti nella previsione dell'art. 1, comma 1, lettera d), limitatamente agli edifici isolati e non facenti parte di complessi edilizi, quali ad esempio torri, campanili, fari, per i quali l'applicazione dei costi convenzionali di cui al successivo art. 7 non consenta il recupero in ragione della ridotta superficie».

 

     Art. 12. Modifiche all'ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021

     1. Al primo comma dell'art. 4 dell'ordinanza commissariale n. 118 del 7 settembre 2021 le parole «entro e non oltre i sessanta giorni», sono sostituite dalle parole «entro e non oltre i centoventi giorni».

 

     Art. 13. Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021 [11]

     1. L'art. 1 dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021 è modificato come segue:

     a) le parole «entro e non oltre il 31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2022»;

     b) al comma 2, le parole «e comunque entro il 31 dicembre 2021» sono soppresse, e le parole «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centocinquanta giorni».

 

     Art. 14. Abrogazioni

     1. È abrogato il comma 8 dell'art. 7, dell'ordinanza n. 118/2021, come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 123/2021.

 

     Art. 15. Entrata in vigore

     1. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore con l'acquisizione del visto di legittimità della Corte dei conti. È pubblicata sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2022  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1324

 

     Avvertenza:

     Il testo integrale, il decreto attuativo e l'allegato alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/


[1] Comma già modificato dall'art. 12 della Ordinanza 22 marzo 2023, n. 136 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della Ordinanza 13 dicembre 2023, n. 160.

[2] Comma aggiunto dall'art. 10 della Ordinanza 10 maggio 2023, n. 139.

[3] Comma così modificato dall'art. 8 della Ordinanza 13 ottobre 2022, n. 128.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della Ordinanza 13 dicembre 2023, n. 160.

[5] Comma così modificato dall'art. 12 della Ordinanza 22 marzo 2023, n. 136.

[6] Comma così modificato dall'art. 3 della Ordinanza 30 dicembre 2022, n. 132.

[7] Comma così modificato dall'art. 12 della Ordinanza 22 marzo 2023, n. 136.

[8] Comma così modificato dall'art. 3 della Ordinanza 30 dicembre 2022, n. 132.

[9] Comma aggiunto dall'art. 10 della Ordinanza 10 maggio 2023, n. 139.

[10] Comma così modificato dall'art. 12 della Ordinanza 22 marzo 2023, n. 136. Per la proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 6 della Ordinanza 30 dicembre 2022, n. 131.

[11] Per la modifica del termine di cui al presente articolo, vedi l'art. 1 della Ordinanza 16 febbraio 2023, n. 135.