§ 17.2.566 - Ordinanza 13 ottobre 2022, n. 128.
Approvazione del programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia; [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:13/10/2022
Numero:128


Sommario
Art. 1.  Programma degli interventi sugli edifici di culto della cultura Francescana
Art. 2.  Approvazione del programma di sviluppo adottato ai sensi dell'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 2019.
Art. 3.  Individuazione e approvazione degli interventi
Art. 4.  Disposizioni organizzative e procedimentali
Art. 5.  Nuovi termini per la presentazione delle manifestazioni di volontà prevista dall'art. 9 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020.
Art. 6.  Proroga della scadenza prevista dall'art. 2 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021
Art. 7.  Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021
Art. 8.  Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022
Art. 9.  Disposizioni finanziarie
Art. 10.  Efficacia


§ 17.2.566 - Ordinanza 13 ottobre 2022, n. 128.

Approvazione del programma stralcio degli edifici di culto per l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco d'Assisi, Patrono d'Italia; approvazione del programma di sviluppo relativo agli interventi per la promozione del turismo lento in attuazione dell'articolo 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 24 ottobre 2019 e disposizioni di organizzazione e semplificazione delle relative procedure; disposizioni riguardanti l'armonizzazione delle scadenze concernenti la presentazione delle istanze di contributo per la ricostruzione privata.

(G.U. 25 gennaio 2023, n. 20)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Visto l'art. 38 (Rimodulazione delle funzioni commissariali) del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 201, n. 130;

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito nel testo denominato «decreto-legge»;

     Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, con particolare riferimento all'art. 3 (Introduzione dell'art. 12-bis nel decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189), in materia di semplificazione e accelerazione della ricostruzione;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

     Visto l'art. 11 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici), comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);

     Visti, in particolare, i seguenti articoli del citato decreto-legge n. 76 del 2020:

     l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il commissario coordina e provvede al finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, delle opere pubbliche e degli edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

     l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     l'art. 15, comma 3-bis, come modificato dall'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, con il quale prevede che «Fermo restando il protocollo di intesa firmato il 21 dicembre 2016 tra il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), i lavori di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di cui al comma 1, lettera e), di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori. Resta ferma la disciplina degli interventi di urgenza di cui all'art. 15-bis. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'art. 2, comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono stabiliti le modalità di attuazione del presente comma, dirette ad assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonchè le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale per definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle diocesi ai fini della realizzazione delle opere di cui al comma 1, lettera e), di importo superiore a 600.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

     l'art. 15-bis, comma 3-bis, il quale prevede che «Al fine di assicurare la continuità del culto, i proprietari, possessori o detentori delle chiese site nei comuni di cui all'art. 1, ovvero le competenti Diocesi, contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia del bene, possono effettuare, secondo le modalità stabilite nelle ordinanze commissariali emesse ai sensi dell'art. 2, comma 2, ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle chiese medesime. Ove nel corso dell'esecuzione di tali interventi, per il perseguimento delle medesime finalità di messa in sicurezza e riapertura al pubblico, sia possibile porre in essere interventi anche di natura definitiva complessivamente più convenienti, dal punto di vista economico, dell'azione definitiva e di quella provvisoria di cui al precedente periodo, comunque nei limiti di importi massimi stabiliti con apposita ordinanza commissariale, i soggetti di cui al presente comma sono autorizzati a provvedervi secondo le procedure previste nelle citate ordinanze commissariali, previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni delle competenti strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e della valutazione di congruità dei costi previsti dell'intervento complessivo da parte del competente ufficio speciale per la ricostruzione. L'elenco delle chiese, non classificate agibili secondo la procedura della scheda per il rilievo del danno ai beni culturali-chiese, di cui alla direttiva del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 23 aprile 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 23 luglio 2015, su cui saranno autorizzati tali interventi, è individuato dal commissario straordinario con ordinanza emessa ai sensi dell'art. 2, comma 2, tenuto conto degli interventi ritenuti prioritari nell'ambito dei programmi definiti secondo le modalità previste dall'art. 14, comma 9, del presente decreto. Per i beni immobili tutelati ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato al parere positivo rilasciato dalla Conferenza regionale costituita ai sensi dell'art. 16, comma 4 del presente decreto»;

     Vista l'ordinanza n. 38 dell'8 settembre 2017, recante «Approvazione del primo piano di interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale, compresi quelli sottoposti a tutela ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

     Vista l'ordinanza n. 84 del 2 agosto 2019, recante «Approvazione del secondo Piano degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino degli edifici di culto nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 - Modalità di attuazione - Modifica dell'Ordinanza n. 38/17»;

     Visto il protocollo d'intesa per l'attuazione delle previsioni di cui all'art. 14, comma 9, decreto-legge, sottoscritto in data 21 dicembre 2016 dal commissario straordinario, dal rappresentante della Conferenza episcopale italiana e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo;

     Considerato che dapprima l'art. 11, comma 1, lettera d), del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, quindi l'art. 37, comma 1, lettere c-bis), nn. 1) e 2), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e, infine, l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120, hanno progressivamente ricondotto nell'ambito della disciplina di diritto privato, al fine di semplificarne e accelerarne la realizzazione, gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'art. 12 del medesimo codice e utilizzati per le esigenze di culto, di competenza delle diocesi e degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti;

     Considerato che, in particolare, l'art. 11, comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ha stabilito che i suddetti interventi di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro seguono le procedure previste per la ricostruzione privata sia per l'affidamento della progettazione che per l'affidamento dei lavori di importo non superiore alla soglia comunitaria per singolo lavoro;

     Vista l'ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020, recante «Semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto»;

     Dato atto che:

     il 3 ottobre 2026 ricorre l'ottavo centenario dalla morte di San Francesco D'Assisi, patrono d'Italia;

     il 2025 sarà l'anno del venticinquesimo Giubileo universale della chiesa cattolica, le cui celebrazioni, da una parte, renderanno Assisi e tutta l'Umbria mete privilegiate di pellegrini e turisti provenienti da tutto il mondo e, dall'altra, costituiranno un'occasione di fondamentale rilancio delle comunità locali, all'insegna dei valori francescani;

     in vista di tali ricorrenze, si intende garantire un adeguato risalto, nell'ambito delle finalità di promozione dello sviluppo della cultura e del turismo religioso, nonchè di valorizzazione e di tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, alla celebrazione della figura di San Francesco D'Assisi;

     in una prospettiva di divulgazione del pensiero, della cultura e dell'eredità di San Francesco d'Assisi, si reputa essenziale la realizzazione di un programma culturale, comprendente, altresì, il restauro e la valorizzazione degli edifici di culto del territorio umbro sottoposti a vincolo culturale o paesaggistico, nonchè gli interventi su luoghi e territori comunque connessi alla cultura francescana;

     molti edifici e i luoghi connessi alla cultura francescana, risultano danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e che pertanto, in vista delle celebrazioni del 2026, si rende necessario intervenire con urgenza per il loro recupero, in osservanza della disciplina vigente sulla loro ricostruzione e ripristino;

     in data 15 aprile 2022 è stato siglato, con durata fino al 2026, un protocollo d'intesa tra il commissario straordinario, la Presidente della Regione Umbria in qualità di vice commissario alla ricostruzione, il legale rappresentante della Provincia serafica di San Francesco d'Assisi dell'Ordine dei frati minori dell'Umbria, in rappresentanza anche della Provincia di S. Chiara dei Frati minori e della Basilica di S. Maria degli Angeli e il legale rappresentante della custodia generale del Sacro convento di San Francesco in Assisi dei Frati minori conventuali;

     Considerato che:

     la Regione Umbria riconosce l'alto valore spirituale, sociale e culturale dei luoghi francescani e ne intende valorizzare al meglio la fruizione in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco;

     la provincia serafica e la custodia generale custodiscono strutture di inestimabile valore artistico e beni monumentali di particolare interesse turistico, storico e culturale che sono di loro proprietà o di cui - in modo diretto o attraverso gli enti ad essi afferenti - hanno la responsabilità per quanto riguarda la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro e la valorizzazione;

     la provincia serafica e la custodia generale hanno la proprietà o comunque gestiscono strutture già utilizzate per ospitalità di pellegrini e turisti o che potrebbero essere a ciò destinate e che richiedono particolari attenzioni in ordine alla sicurezza, all'efficientamento energetico e all'abbattimento delle barriere architettoniche;

     oggetto del protocollo è la definizione condivisa di un programma organico, coerente e speditivo di interventi per il recupero e la ricostruzione del patrimonio culturale religioso danneggiato dal sisma 2016, curando congiuntamente aspetti di tutela, di riqualificazione tecnica, di ripristino funzionale e di valorizzazione anche a fini turistico-religiosi e culturali dei luoghi e degli edifici di culto e di ospitalità, di proprietà o in uso alla provincia serafica e alla custodia generale;

     in riferimento agli edifici di culto soggetti a ricostruzione pubblica, ai fini dell'attuazione del protocollo, sulla base delle priorità condivise, è stato individuato dalle parti siglanti un elenco di chiese (Allegato 1 al protocollo) in parte già stato inserito nei finanziamenti previsti dall'Ordinanza commissariale n. 105/2020 con le risorse assegnate come da allegati 1 e 2 al decreto commissariale n. 395/2020 e per la restante parte oggetto di segnalazione in adesione al censimento sugli edifici di culto danneggiati dal sisma del 2016 condotto dalla struttura commissariale nel corso del 2021-2022 per i quali si rinvia, al ricorrere dei presupposti, l'inserimento nella programmazione di finanziamenti da porre in essere;

     Dato, inoltre, atto che:

     il predetto protocollo prevede, all'art. 3, l'istituzione di un comitato di coordinamento, composto da rappresentanti referenti delle parti firmatarie, per la definizione di un Piano degli interventi, sulla base di quelli indicati nell'Allegato 1 al protocollo, articolato per stralci sulla base di specifiche priorità definite dal comitato medesimo, tenendo conto delle risorse finanziarie disponibili;

     il comitato si è riunito in più sedute in cui è stato eseguito un esame analitico degli interventi e in data 3 ottobre 2022 ha rimesso al commissario straordinario una relazione sulle attività espletate a tutto il 30 settembre 2022, evidenziando le verifiche condotte per ciascun edificio di culto inserito nell'elenco, Allegato 1, al protocollo e quantificando la stima delle risorse occorrenti per l'attuazione degli interventi;

     Dato, altresì, atto che ai sensi dell'art. 6, comma 4 del citato protocollo, i progetti delle opere dovranno essere presentati all'USR Umbria che ne curerà l'istruttoria ai fini della verifica di ammissibilità degli interventi e congruità dei costi;

     Visto il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, recante «Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici», e, in particolare gli articoli 9-duodetricies recante Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 9-undetricies;

     Considerato che il comma 1 del citato art. 9-duodetricies prevede un programma di sviluppo che piò avere ad oggetto a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione produttiva; b) attività e programmi di promozione turistica e culturale; c) attività di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione; d) interventi per il sostegno delle attività imprenditoriali; e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole e le micro imprese; f) interventi e servizi di rete e di connettività, anche attraverso la banda larga, per i cittadini e le imprese;

     Preso atto che la Cabina di regia del 29 agosto 2022 ha approfondito un focus specifico sulla promozione del turismo lento, in tutte le sue articolazioni, individuando in tal modo i «Cammini», che interessano anche le aree colpite dal sisma 2016, specificando in tal modo l'ambito degli interventi del programma di sviluppo;

     Preso atto che in data 29 agosto 2022 la Cabina di regia ha approvato il programma di sviluppo trasmesso alla Struttura commissariale con nota del Presidente della Cabina di regia, con nota DCI-0002073-P-09/09/2022;

     Considerato che il citato programma di sviluppo prevede che gli interventi siano attuati attraverso bandi dalle quattro Regioni interessate dagli eventi sismici, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e a tal fine sono beneficiarie delle risorse assegnate con il programma di sviluppo;

     Ritenuto che la ripartizione delle risorse tra le regioni possa avvenire sulla base degli stessi criteri utilizzati nell'ambito del cratere 2016, come stabilito nella cabina di coordinamento dell'8 settembre 2022 per la ripartizione delle spese di funzionamento e delle risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma, non inquadrabili come ricostruzione in senso proprio, secondo le seguenti percentuali: Abruzzo 12%, Lazio 12%, Marche 64% e Umbria 12%;

     Preso atto che il citato programma di sviluppo prevede, quali tipologie di intervento, opere infrastrutturali, opere manutentive e interventi di sviluppo socioeconomico;

     Considerato che la citata Cabina di regia ha evidenziato che al fine di raggiungere la massima efficacia occorre che le risorse di cui all'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 2019 siano complementari a quelle relative al piano complementare PNRR per i medesimi territori e non si sovrappongano ad esse;

     Preso atto che il programma di sviluppo disciplina le modalità di individuazione, di attuazione e valutazione degli interventi, nonchè le modalità di trasferimento delle risorse da parte del commissario straordinario ai soggetti attuatori;

     Ritenuto, al fine di dare concreta attuazione di approvare gli interventi di cui al programma di sviluppo destinandovi le risorse, nel limite di 50 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016;

     Visti l'art. 119 del regolamento (UE) 1303 del 17 dicembre 2013 e l'art. 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, concernenti il supporto tecnico-operativo per l'attuazione di programmi e di interventi;

     Ritenuto di prevedere, ferma restando la disciplina contenuta nel programma, ulteriori modalità applicative ai fini della semplificazione e accelerazione degli interventi;

     Visto, il protocollo d'intesa sottoscritto in data 31 dicembre dal commissario straordinario per la ricostruzione con il Dipartimento della Protezione civile, avente ad oggetto «il raccordo e l'armonizzazione delle misure emergenziali di assistenza abitativa con le misure di ricostruzione» finalizzato, tra l'altro, a fornire un concreto impulso al processo di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati;

     Acquisita l'intesa dei presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria nel corso della Cabina di coordinamento del 19 maggio 2022, in ordine alla necessità di prorogare i termini previsti nel suddetto protocollo in ragione delle recenti decisioni in materia di adeguamento prezzi e costi parametri che non consentono la presentazione dei progetti e delle relative istanze per la riparazione e ricostruzione degli edifici danneggiati nei tempi previsti dal medesimo documento;

     Atteso che, in ragione del lasso di tempo intercorso per l'acquisizione dell'intesa di tutte le regioni interessate sul precedente schema di ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile attuativo del predetto protocollo, con ordinanza n. 127 del 1° giugno 2022 si è ritenuto opportuno prevedere di prorogare al 15 ottobre 2022 la scadenza per le dichiarazioni per il mantenimento dei benefici assistenziali e per le correlate domande di contributo per la ricostruzione;

     Visto il comma 2 dell'art. 9 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, recante norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata che prevede che «...Entro la data del 31 luglio 2021, i soggetti legittimati o loro delegati, compresi gli amministratori di condominio e i presidenti di consorzio, ovvero il professionista incaricato alla presentazione della domanda di contributo, qualora tale domanda non sia già stata inoltrata al competente ufficio speciale per la ricostruzione, sono obbligati, a pena di decadenza del contributo, ad inoltrare all'Ufficio speciale un'apposita dichiarazione contenente la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo...», da presentare tramite la piattaforma informatica predisposta dal commissario straordinario;

     Visto l'art. 2 dell'ordinanza 22 ottobre 2021 con il quale il citato termine i cui al comma 2, dell'art. 9, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 già prorogato con l'art. 7 dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021, è stato ulteriormente prorogato al 15 dicembre 2021;

     Preso atto del perdurare delle contingenti difficoltà operative connesse alla congiuntura economica ed al conseguente aumento dei prezzi delle materie prime nonchè, di riflesso, della situazione di difficoltà dal punto di vista progettuale e sulla cantierizzazione degli interventi segnalate dai professionisti e dalle imprese operanti nella ricostruzione;

     Ritenuto pertanto necessario armonizzare le suddette scadenze relative agli adempimenti inerenti la presentazione delle domande finalizzate al mantenimento dei benefici assistenziali nonchè quelle legate alle manifestazioni di volontà per la ricostruzione degli edifici danneggiati individuando un unico termine perentorio per entrambe le fattispecie;

     Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 12 ottobre 2022;

     Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Programma degli interventi sugli edifici di culto della cultura Francescana

     1. È approvato il protocollo d'intesa sottoscritto in data 15 aprile 2022 tra il commissario straordinario, la Presidente della Regione Umbria, in qualità di vice commissario alla ricostruzione, il legale rappresentante della Provincia serafica di San Francesco d'Assisi dell'Ordine dei frati minori dell'Umbria, in rappresentanza altresì della Provincia di S. Chiara dei Frati minori e della Basilica di S. Maria degli Angeli e il legale rappresentante della custodia generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi dei Frati minori conventuali, Allegato A alla presente ordinanza che ne forma parte integrante e sostanziale.

     2. Sono approvati la relazione al 30 settembre 2022 del comitato di coordinamento, ex art. 3 del protocollo di cui al comma 1, nonchè l'elenco e la quantificazione delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi sugli edifici di culto dedicati a San Francesco d'Assisi, patrono d'Italia, quale stralcio del redigendo Programma degli interventi sulle chiese, ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 189/2016, Allegato B alla presente ordinanza che ne forma parte integrante e sostanziale.

     3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di cui al comma 2, i progetti delle opere dovranno essere presentati all'USR Umbria che ne curerà la verifica di ammissibilità degli interventi e la congruità dei costi, in applicazione delle disposizioni di semplificazione della ricostruzione degli edifici di culto di cui all'Ordinanza n. 105 del 17 settembre 2020 e relativi allegati B e C.

 

     Art. 2. Approvazione del programma di sviluppo adottato ai sensi dell'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 2019.

     1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è approvato il programma di sviluppo di cui all'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 2019 approvato in data 29 agosto 2022 dalla competente Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e Allegato C alla presente ordinanza di cui forma parte integrante e sostanziale, fatta eccezione per i criteri di riparto indicati all'art. 9, comma 3.

     2. Al finanziamento degli interventi, da approvare con successiva ordinanza, si provvede con l'utilizzo delle risorse, di cui all'art. 9-duodetricies del decreto-legge n. 123 del 2019, per un importo complessivo massimo di euro 50.000.000,00, attingendo alle somme versate dalla Camera dei deputati al bilancio dello Stato.

 

     Art. 3. Individuazione e approvazione degli interventi

     1. Le regioni, entro il termine del 20 dicembre 2022, predispongono il programma degli interventi che intendono attuare, con l'indicazione della tipologia di opere infrastrutturali e manutentive e di quelle destinate allo sviluppo socio-economico dei territori interessati. Nella predisposizione dei programmi le regioni, promuovendo intese tra di loro, individuano gli interventi interregionali cui destinare la quota di riserva di almeno il 15% prevista al paragrafo 8 del programma di sviluppo.

     2. Il programma individua in sezioni separate gli interventi pubblici che si intendono attuare e quelli da destinare ai soggetti privati. Nella predisposizione degli interventi pubblici le regioni procedono, anche mediante bandi o avvisi pubblici, assicurando il coordinamento, l'integrazione e la complementarietà degli interventi rispetto agli obiettivi della ricostruzione post sisma, del PNC per le aree sisma 2009 e 2016 e del CIS sisma 2016 al fine di creare sinergie con le altre programmazioni e di evitare duplicazioni o sovrapposizioni.

     3. Per gli interventi privati si procederà, dopo l'approvazione del programma con ordinanza ai sensi del comma 4, con appositi avvisi pubblici ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990. I bandi che prevedono benefici a favore di soggetti privati sono adottati nel rispetto della regola comunitaria del «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013.

     4. Le regioni provvedono alla selezione degli interventi da finanziare tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 9.2 del programma di sviluppo.

     5. Il commissario straordinario per la ricostruzione entro il 31 dicembre 2022 autorizza con propria ordinanza gli interventi contenuti nei programmi, anche ai fini del finanziamento, come disposto dall'art. 2, comma 2.

 

     Art. 4. Disposizioni organizzative e procedimentali

     1. I soggetti attuatori degli interventi di cui all'art. 3 sono le regioni, con facoltà di delega agli enti locali e ad altri soggetti pubblici.

     2. Nell'attuazione degli interventi pubblici, allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi, fermo restando quanto disciplinato dal decreto legislativo n. 50 del 2016, possono essere applicate le disposizioni di semplificazione previste dalla disciplina speciale adottata per la ricostruzione dei territori colpita dal sisma del 2016, per l'attuazione del PNC - sisma e relative ordinanze commissariali.

 

     Art. 5. Nuovi termini per la presentazione delle manifestazioni di volontà prevista dall'art. 9 dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020.

     1. Le manifestazioni di volontà di cui al comma 2, dell'art. 9, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata», si intendono validamente presentate ove inoltrate e completate entro il termine del 15 novembre 2022.

 

     Art. 6. Proroga della scadenza prevista dall'art. 2 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021

     1. Al primo comma dell'art. 2 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 le parole «30 giugno 2022», come sostituite con le parole «15 ottobre 2022» dall'art. 1, comma 1 dell'ordinanza 127 del 1° giugno 2022, sono sostituite dalle parole: «20 dicembre 2022»;

     2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 123 del 31 dicembre 2021 è aggiunto il seguente comma:

     «1-bis. Per le finalità di cui al precedente comma, è ammessa la presentazione di una domanda semplificata di rilascio del contributo, nelle forme previste dall'ordinanza commissariale 100/2020, corredata dalla documentazione della corretta identificazione dell'edificio, del titolare, del professionista incaricato, della scheda di valutazione del danno, nonchè dal progetto descrittivo dell'intervento di riparazione e ripristino dell'edificio. Entro il termine perentorio del 15 marzo, a pena di improcedibilità della domanda e dei conseguenti effetti decadenziali previsti dal comma 1, il professionista deve integrare e completare la domanda, ai sensi della vigente normativa.

 

     Art. 7. Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021

     1. L'art. 1 dell'ordinanza n. 121 del 22 ottobre 2021, già modificato dall'art. 13 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, è modificato come segue:

     a) al comma 2, dopo le parole «secondo le modalità indicate al comma 1» sono aggiunte le parole «entro il termine del 31 dicembre 2022, fermo restando, per tutti i casi,» e sono sostituite le parole «entro i successivi» con le parole «il termine massimo di».

 

     Art. 8. Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022

     1. L'art. 2 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, è modificato ed integrato come segue:

     a) al comma 1 dopo le parole «all'art. 2 dell'ordinanza 5 ottobre 2018, n. 68» sono aggiunte le parole «e, comunque, inerenti ad ogni altra fattispecie che preveda un costo parametrico di riferimento».

 

     Art. 9. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi indicati nell'Allegato B dell'art. 1, stimati in complessivi euro 11.831.410,00, quale stralcio della nuova programmazione delle chiese ex art. 14, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 189/2016, si provvede con le risorse del Fondo di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

     2. Alla copertura degli oneri degli interventi di cui all'art. 2 si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale nei limiti massimi di 50 milioni.

     3. Salvo diverso accordo tra le regioni, la ripartizione delle risorse avviene sulla base dei criteri definiti nella cabina di coordinamento dell'8 settembre 2022 per la ripartizione delle spese relative alle risorse per lo sviluppo dei territori colpiti dal sisma, secondo le seguenti percentuali: Abruzzo 12%, Lazio 12%, Marche 64% e Umbria 12%.

 

     Art. 10. Efficacia

     1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come urgenti e di particolare criticità, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

 

Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2022  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2847

 

     Avvertenza:

     Gli allegati alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze