§ 17.2.540 - Ordinanza 13 dicembre 2023, n. 160.
Proroghe di termini e modifiche alle ordinanze n. 126 del 28 aprile 2022, n. 131 del 30 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:13/12/2023
Numero:160


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e n. 131 del 30 dicembre 2022
Art. 2.  Proroga termini di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023
Art. 3.  Efficacia


§ 17.2.540 - Ordinanza 13 dicembre 2023, n. 160.

Proroghe di termini e modifiche alle ordinanze n. 126 del 28 aprile 2022, n. 131 del 30 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023.

(G.U. 8 febbraio 2024, n. 32)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

     Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce che «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: "4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023"»;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 739, della citata legge n. 197/2022, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016;

     Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

     Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», entrato in vigore il 1° aprile 2023 ed efficace a decorrere dal 1° luglio 2023;

     Vista l'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, recante «Misure in materia di eccezionale aumento dei costi delle materie prime nella ricostruzione ed altre disposizioni e modifiche e integrazioni ad altre ordinanze vigenti» e successive modifiche e integrazioni;

     Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, della richiamata ordinanza secondo il quale «Per gli interventi di cui ai commi precedenti, fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti, nei bandi e nelle procedure di affidamento dei lavori della ricostruzione pubblica e i beneficiari dei contributi, nei progetti di riparazione, ricostruzione e demolizione dei lavori della ricostruzione privata, possono applicare, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi precedenti, alternativamente il Prezzario unico del cratere 2022 ovvero, anche rispetto alle singole voci, il prezzario regionale di riferimento vigente e, limitatamente alle voci non contemplate dallo stesso, anche i prezzari delle altre regioni interessate dal sisma 2016»;

     Visto l'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 che ha prorogato il suddetto termine del 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023; nonchè l'art. 12, comma 1, lettera a), dell'ordinanza n. 136 del 22 marzo 2023, che ha soppresso da tale comma le parole «, anche rispetto alle singole voci,»;

     Visto l'art. 3-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, il quale stabilisce che «1. Al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 6, comma 7, dopo le parole: «computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5,» sono inserite le seguenti: "ovvero, in alternativa, sulla base dei prezzari regionali di riferimento vigenti,"»;

     Considerata, anche nell'ottica dei principi del risultato e della fiducia di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la necessità di chiarire ai soggetti attuatori degli interventi pubblici e ai soggetti titolari degli interventi di natura privata, nonchè a tutti i funzionari pubblici coinvolti nelle attività di ricostruzione, l'utilizzabilità dei diversi prezziari vigenti sia nell'ambito delle attività di ricostruzione privata, sia nella ricostruzione pubblica, il tutto per non rallentare le attività di predisposizione dei progetti e della documentazione di gara;

     Ritenuto allo scopo - anche nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla legislazione vigente - stabilizzare temporalmente il meccanismo previsto dall'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 126 del 2022, già prorogato dall'art. 5 dell'ordinanza n. 131 del 2022;

     Visto, altresì, l'art. 3 dell'ordinanza n. 126 del 2022 alla stregua del quale «I bandi e gli avvisi adottati per l'affidamento di contratti pubblici e le lettere di invito a presentare offerta inviate successivamente al 27 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, per qualsiasi importo, dovranno contenere obbligatoriamente le clausole di revisione dei prezzi di cui all'art. 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima lettera a), sulla base delle variazioni dei materiali da costruzione rilevate dall'Istat e secondo quanto determinato con decreto semestrale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili»;

     Considerato che l'art. 60 del decreto legislativo n. 36 del 2023 ha disposto l'obbligo generalizzato di inserimento delle clausole di revisioni prezzi nei documenti di gara e, in dettaglio, ha stabilito quanto segue: «1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi. 2. Queste clausole non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire. 3. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al comma 1, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT: a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione; b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. 4. Gli indici di costo e di prezzo di cui al comma 3, sono pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale. Con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, sono individuate eventuali ulteriori categorie di indici ovvero ulteriori specificazioni tipologiche o merceologiche delle categorie di indici individuate dal comma 3 nell'ambito degli indici già prodotti dall'ISTAT. 5. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione prezzi di cui al presente articolo le stazioni appaltanti utilizzano: a) nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento; b) le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione dalle norme vigenti; c) le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile»;

     Ritenuto di dover aggiornare tale disposizione chiarendo l'applicazione obbligatoria del meccanismo della revisione prezzi ai sensi del richiamato art. 60 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e in applicazione del principio generale di conservazione dell'equilibrio contrattuale codificato all'art. 9 del medesimo decreto legislativo;

     Vista l'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per la Regione Marche nonchè dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Marche e norme di coordinamento con le ordinanze n. 109 del 2020 e 129 del 2022» e successive modifiche e integrazioni;

     Vista l'ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante «Approvazione del Programma straordinario di rigenerazione urbana connessa al sisma e del nuovo piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonchè dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo»;

     Vista l'ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonchè disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

     Considerato che, con le richiamate ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023, sono stati approvati gli elenchi degli interventi di ricostruzione, riparazione, miglioramento, ristrutturazione, rigenerazione urbana la cui realizzazione è assolutamente necessaria e urgente (anche considerato il tempo trascorso) per consentire di tornare in via definitiva ad uno stato dei luoghi e delle aree colpite dal sisma del 2016 tale da consentire uno svolgimento normale della vita, anche socio-economica, delle popolazioni residenti e del turismo quale era prima degli eventi sismici;

     Vista l'ordinanza speciale n. 49 del 26 luglio 2023, ex art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020, recante «Disposizioni urgenti per la semplificazione degli interventi in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023»;

     Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della richiamata ordinanza speciale n. 49 del 2023, «gli interventi connessi ai danni provocati dagli eventi sismici a far data dal 2016 e in attuazione delle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020, n. 129 del 13 dicembre 2022 e n. 137 del 29 marzo 2023 del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, sono qualificati come interventi di particolare criticità e urgenza, in considerazione della loro natura essenziale e strategica per la ripresa della vita civile, sociale ed economica, nonchè per il lungo lasso di tempo trascorso dal sisma medesimo»;

     Considerato, altresì, che, al fine di consentire ai soggetti attuatori di adeguarsi agli «Atti tipo per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione», approvati con decreto del Commissario straordinario n. 547 del 24 luglio 2023, l'art. 3 dell'ordinanza speciale n. 49 del 2023, ha previsto che «I termini previsti dalle ordinanze n. 109 del 2020, n. 129 del 2022 e n. 137 del 2023 per gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura e dell'attività di progettazione o per l'avvio delle relative procedure sono prorogati al 18 agosto 2023. Entro tale data, i soggetti responsabili degli interventi dovranno avviare le procedure di scelta del contraente, sia che abbiano optato per la modalità dell'affidamento diretto, sia che abbiano optato per diversa modalità prevista dalla normativa vigente»;

     Considerato che, mediante la suddetta proroga e grazie alla semplificazione operativa introdotta con lo strumento degli atti tipo, sono state avviate e sono in corso le progettazioni degli interventi previsti dalle ordinanze n. 137 del 2023, n. 129 del 2022 e n. 109 del 2022;

     Visti i commi 10 e 11 dell'art. 1, della ordinanza n. 137 del 2023 che stabiliscono che:

     «10. Entro il 31 dicembre 2023 il soggetto attuatore deve aver affidato i lavori con importi inferiori a 5,3 milioni ad eccezione dei beni culturali per importi superiori ad euro 500.000,00.

     11. Entro il 31 marzo 2024 il soggetto attuatore deve aver proceduto all'affidamento lavori per interventi su beni culturali per importi superiori a 500.000 euro, nonchè di lavori di importi superiori a 5,3 milioni.»;

     Ritenuto che risulta congruo e proporzionato al generale principio del risultato, codificato all'art. 1 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prorogare i suddetti termini rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 31 maggio 2024, al fine di consentire ai comuni di procedere con gli affidamenti dei lavori susseguenti alle progettazioni degli interventi in corso o terminate;

     Ritenuto, altresì che, in un'ottica di coordinamento degli interventi previsti nell'ordinanza n. 137 del 2023, con quelli inseriti nelle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022, secondo quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 2023, la proroga dei suddetti termini deve applicarsi anche agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022;

     Tenuto conto del nuovo accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma Italia centrale (Accordo di alta sorveglianza) sottoscritto ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016;

     Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

     Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire ai soggetti attuatori di adeguare i rispettivi cronoprogrammi amministrativi per strutturare e portare a compimento le singole procedure di affidamento, nonchè per fare chiarezza circa i prezzari utilizzabili sia nell'ambito della ricostruzione privata, sia nell'ambito di quella pubblica e delle correlate discipline in materia di revisione prezzi;

     Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente ordinanza;

     Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento del 13 dicembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Modifiche all'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 e n. 131 del 30 dicembre 2022

     1. Anche nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente:

     (a) all'art. 1, comma 6, dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022, le parole «, fino al 31 dicembre 2022,» sono soppresse;

     (b) l'art. 5 dell'ordinanza n. 131 del 30 dicembre 2022 è abrogato.

     2. L'art. 3 dell'ordinanza n. 126 del 28 aprile 2022 è sostituito dal seguente:

     «Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento e comunque negli articolati dei contratti pubblici è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi secondo quanto stabilito dall'art. 60 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».

 

     Art. 2. Proroga termini di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023

     1. Anche nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, all'art. 1, comma 10, dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, le parole «Entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 marzo 2024».

     2. Anche nell'esercizio dei poteri di deroga previsti dalla normativa vigente, all'art. 1, comma 11, dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, le parole «Entro il 31 marzo 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 maggio 2024».

     3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza n. 137 del 29 marzo 2023, le proroghe disposte con il presente articolo si applicano, oltre che agli interventi di cui alla menzionata ordinanza, anche agli interventi di cui alle ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e n. 129 del 30 dicembre 2022.

 

     Art. 3. Efficacia

     1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2024  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 19