Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 67. Navigazione |
Capitolo: | 67.3 navigazione sulle acque interne |
Data: | 16/12/2021 |
Numero: | 237 |
Sommario |
Art. 1. Finalità |
Art. 2. Ambito applicazione |
Art. 3. Definizioni |
Art. 4. Funzioni delle autorità competenti |
Art. 5. Classificazione delle vie navigabili interne nazionali a carattere marittimo |
Art. 6. Riconoscimento |
Art. 7. Sospensione dei certificati di qualifica dell'Unione |
Art. 8. Libretto di navigazione e giornale di bordo |
Art. 9. Prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite |
Art. 10. Disposizioni tariffarie |
Art. 11. Disposizioni transitorie |
Art. 12. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 67.3.42 - D.Lgs. 16 dicembre 2021, n. 237.
Attuazione della direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2017 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio.
(G.U. 7 gennaio 2022, n. 4)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della
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Vista la direttiva 91/672/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1991 sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna;
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Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 2021;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 9 dicembre 2021;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Finalità
1. Il presente decreto contiene disposizioni per l'attuazione della
Art. 2. Ambito applicazione
1. Il presente decreto si applica ai membri del personale di coperta, agli esperti di gas naturale liquefatto e agli esperti di navigazione passeggeri dei seguenti tipi di imbarcazioni sulle vie navigabili interne:
a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;
b) navi per le quali il prodotto fra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;
c) rimorchiatori e spintori destinati a:
1) rimorchiare o spingere navi di cui alle lettere a) e b);
2) rimorchiare o spingere galleggianti speciali;
3) spostare navi di cui alle lettere a) e b) o galleggianti speciali;
d) navi passeggeri;
e) navi per le quali è richiesto un certificato di approvazione ai sensi della
f) galleggianti speciali.
2. Il presente decreto non si applica alle persone:
a) che navigano per sport o svago;
b) che partecipano alla conduzione di traghetti che non si muovono autonomamente;
c) che partecipano alla conduzione di imbarcazioni utilizzate dalle forze armate, dalle forze responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico, dalla protezione civile, dalle amministrazioni delle vie navigabili, dai servizi antincendio e da altri servizi di emergenza;
d) che effettuano esclusivamente percorsi entro una zona geografica limitata di interesse locale, se la distanza dal punto di partenza non supera mai i dieci chilometri, o percorsi su base stagionale.
Art. 3. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) «certificato di qualifica dell'Unione»: certificato rilasciato da un'autorità competente di uno Stato membro attestante che l'interessato risponde alle prescrizioni di cui alla
b) «conduttore di nave»: membro del personale di coperta qualificato per condurre imbarcazioni sulle vie navigabili interne degli Stati membri e per avere la responsabilità generale della navigazione a bordo, nonchè per l'equipaggio, i passeggeri e il carico;
c) «Convenzione STCW»: la convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, resa esecutiva con la
d) «esperto di gas naturale liquefatto»: persona qualificata per partecipare alle operazioni di rifornimento di imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto come combustibile o per essere conduttori di tali imbarcazioni;
e) «esperto di navigazione passeggeri»: persona che presta servizio a bordo della nave ed è qualificata per adottare misure in situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri;
f) «giornale di bordo»: registro ufficiale dei viaggi effettuati da un'imbarcazione e dal suo equipaggio di cui all'articolo 3, numero 20), della
g) «imbarcazione»: qualsiasi nave o galleggiante speciale;
h) «immersione»: la distanza verticale in metri fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;
i) «larghezza»: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame (esclusi ruote a pale, parabordi fissi e simili);
l) «libretto di navigazione»: registro personale contenente i dati relativi alla carriera lavorativa di un membro di equipaggio, in particolare il tempo di navigazione e i viaggi effettuati, di cui all'articolo 3, numero 19), della
m) «libretto di navigazione attivo» o «giornale di bordo attivo»: libretto di navigazione o giornale di bordo in cui si possono registrare dati;
n) «lunghezza»: la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso;
o) «membri del personale di coperta»: persone che partecipano alla conduzione generale di imbarcazioni che navigano sulle vie navigabili interne dell'Unione e svolgono vari compiti, quali i compiti relativi alla navigazione, al controllo della conduzione dell'imbarcazione, alla movimentazione del carico, allo stivaggio, al trasporto passeggeri, alla meccanica navale, alla manutenzione e alla riparazione, alla comunicazione, alla salute e alla sicurezza e alla protezione dell'ambiente, che non sono addette esclusivamente alla conduzione dei motori, delle gru o delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;
p) «nave»: qualsiasi nave destinata alla navigazione interna o alla navigazione marittima;
q) «nave passeggeri»: una nave costruita e attrezzata per trasportare più di dodici passeggeri;
r) «rimorchiatore»: qualsiasi nave appositamente costruita per le operazioni di rimorchio;
s) «spintore»: qualsiasi nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di un convoglio;
t) «tempo di navigazione»: periodo temporale, misurato in giorni, che i membri del personale di coperta hanno trascorso a bordo durante un viaggio su un'imbarcazione su vie navigabili interne nazionali, comprese le attività di carico e scarico che richiedono operazioni di navigazione attiva, e che è stato convalidato dall'autorità competente;
u) «vie navigabili interne nazionali»: le vie navigabili interne di cui all'Allegato I del
Art. 4. Funzioni delle autorità competenti
1. Ai fini del presente decreto, le autorità competenti sono gli uffici della motorizzazione civile di cui all'Allegato VI del
2. Le autorità competenti svolgono le seguenti funzioni:
a) organizzano e controllano gli esami di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del
b) convalidano i libretti di navigazione e il tempo di navigazione di cui all'articolo 8;
c) ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della
d) sospendono temporaneamente la validità nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione;
e) rilasciano, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, ai conduttori di nave titolari, su loro richiesta, un certificato di qualifica dell'Unione conformemente al modello di cui all'articolo 11, paragrafo 3, della
f) rilasciano i certificati di qualifica di cui all'articolo 11, comma 3;
g) riconoscono i diplomi di cui all'articolo 11, comma 5.
3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili notifica alla Commissione europea le autorità competenti di cui al comma 1.
Art. 5. Classificazione delle vie navigabili interne nazionali a carattere marittimo
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero della transizione ecologica, i tratti di via navigabile interna nazionale possono essere classificati come vie navigabili interne nazionali a carattere marittimo se è soddisfatto uno dei seguenti criteri:
a) è applicabile la Convenzione sul regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
b) le boe e i segnali sono conformi al sistema marittimo;
c) su tale via navigabile interna nazionale è necessaria la navigazione terrestre;
d) per la navigazione su tale via navigabile interna nazionale sono necessarie attrezzature marittime il cui utilizzo richiede conoscenze specifiche.
2. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili notifica alla Commissione europea la classificazione di ogni determinato tratto delle vie navigabili interne nazionali come via navigabile interna nazionale a carattere marittimo. La notifica alla Commissione è corredata di una giustificazione basata sui criteri di cui al comma 1.
Art. 6. Riconoscimento
1. I certificati di qualifica dell'Unione di cui agli articoli 4 e 5 della
2. I certificati di qualifica e i libretti di navigazione rilasciati conformemente al regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno, sono validi, se rilasciati sulla scorta dei medesimi requisiti prescritti della
3. I certificati di qualifica e i libretti di navigazione rilasciati conformemente alle norme nazionali di un Paese terzo sono validi su tutte le vie navigabili interne nazionali, se la Commissione europea ha adottato atti di esecuzione che concedono il loro riconoscimento nell'Unione. Fino all'adozione di tali atti, i certificati di qualifica e i libretti di navigazione rilasciati conformemente alle norme nazionali di un Paese terzo che prevedono obblighi identici a quelli della
4. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, quando ritiene che un Paese terzo non adempia più alle disposizioni dell'articolo 10 della
Art. 7. Sospensione dei certificati di qualifica dell'Unione
1. Su segnalazione della Autorità di pubblica sicurezza, l'autorità competente può sospendere temporaneamente la validità nel territorio nazionale di un certificato di qualifica dell'Unione, per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.
2. L'autorità competente registra senza ritardo le sospensioni nella banca dati di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della
Art. 8. Libretto di navigazione e giornale di bordo
1. Il conduttore di nave registra, su richiesta del titolare, il tempo di navigazione e la relativa qualifica nel libretto di navigazione riconosciuto ai sensi dell'articolo 6.
2. Su richiesta di un membro dell'equipaggio, l'autorità competente convalida nel libretto di navigazione, in seguito a verifica dell'autenticità e della validità delle prove documentali necessarie, i dati riguardanti il tempo di navigazione e i viaggi effettuati fino a quindici mesi prima della richiesta. Se sono utilizzati strumenti elettronici, compresi libretti di navigazione elettronici e giornali di bordo elettronici associati a procedure per assicurare l'autenticità dei documenti, i dati corrispondenti possono essere convalidati senza ulteriori procedure, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, della
Art. 9. Prevenzione delle frodi e di altre pratiche illecite
1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:
a) individua, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure per contrastare le frodi e altre pratiche illecite concernenti i certificati di qualifica dell'Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo;
b) effettua lo scambio di informazioni pertinenti con le autorità competenti di altri Stati membri per quanto riguarda la certificazione delle persone che partecipano alla conduzione di imbarcazioni, comprese informazioni sulla sospensione dei certificati, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal
Art. 10. Disposizioni tariffarie
1. Le spese relative alle attività delle commissioni di esame istituite dalle autorità competenti per l'accertamento delle competenze professionali, in particolare in relazione alla previsione di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a) nonchè gli oneri connessi al rilascio dei certificati di cui all'articolo 11, sono a carico dei richiedenti.
2. Con apposito decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 4, della
3. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 2 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 1.
Art. 11. Disposizioni transitorie
1. I certificati di conduttori di navi rilasciati in conformità della
2. Entro il 18 gennaio 2032 l'autorità competente che ha rilasciato i certificati di cui all'articolo 2, del
3. I membri d'equipaggio diversi dai conduttori di nave titolari di un certificato di qualifica rilasciato da uno Stato membro prima del 18 gennaio 2022 o titolari di una qualifica riconosciuta in uno o più Stati membri possono comunque fare affidamento su tale certificato o qualifica per un massimo di dieci anni dopo tale data. Durante detto periodo tali membri d'equipaggio possono continuare a invocare la
4. Qualora i membri d'equipaggio di cui al comma 3 richiedono un certificato di qualifica dell'Unione, le autorità competenti rilasciano un certificato di qualifica i cui requisiti di competenza sono analoghi o inferiori a quelli del certificato da sostituire. Un certificato i cui requisiti sono superiori a quelli del certificato da sostituire è rilasciato unicamente se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) per il certificato di qualifica dell'Unione per conduttore di nave: 540 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 180 in navigazione interna;
b) per il certificato di qualifica dell'Unione per barcaiolo abilitato: 900 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 540 in navigazione interna;
c) per il certificato di qualifica dell'Unione per timoniere: 1080 giorni di tempo di navigazione, di cui almeno 720 in navigazione interna.
5. L'esperienza di navigazione di cui al comma 4 è dimostrata mediante un libretto di navigazione, un giornale di bordo o altre prove. La durata minima del tempo di navigazione di cui comma 4, lettere a), b) e c), può essere ridotta al massimo di 360 giorni di tempo di navigazione se il richiedente possiede un diploma, riconosciuto dall'autorità competente, che confermi la formazione specifica del richiedente nel settore della navigazione interna comprendente attività pratiche di navigazione. La riduzione della durata minima non può essere superiore alla durata della formazione specifica.
6. I libretti di navigazione e i giornali di bordo rilasciati prima del 18 gennaio 2022 secondo norme diverse da quelle stabilite dalla
7. In deroga al comma 3, per i membri d'equipaggio su traghetti titolari di certificati nazionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della
8. In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, della
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili:
a) [con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
b) con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
10. I certificati rilasciati dalle autorità competenti a far data dal 18 gennaio 2022 ai sensi del
Art. 12. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
[1] Lettera abrogata dall'art. 48 del