§ 67.3.39 - D.Lgs. 7 settembre 2018, n. 114.
Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:67. Navigazione
Capitolo:67.3 navigazione sulle acque interne
Data:07/09/2018
Numero:114


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Ambito di applicazione
Art. 3.  Definizioni
Art. 4.  Funzioni dell'amministrazione
Art. 5.  Conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza
Art. 6.  Attività di accertamento e di certificazione
Art. 7.  Commissione territoriale della navigazione interna
Art. 8.  Certificato europeo della navigazione interna
Art. 9.  Certificato supplementare europeo della navigazione interna
Art. 10.  Riduzione dei requisiti tecnici
Art. 11.  Deroghe
Art. 12.  Certificato provvisorio europeo della navigazione interna
Art. 13.  Sostituzione del certificato europeo della navigazione interna
Art. 14.  Rifiuto di rilascio, di rinnovo e revoca dei certificati europei della navigazione interna
Art. 15.  Riconoscimento di certificati di navigabilità interna emessi da Paesi terzi
Art. 16.  Registro dei certificati
Art. 17.  Numero unico europeo di identificazione delle navi
Art. 18.  Banca dati europea degli scafi
Art. 19.  Organismo di classificazione
Art. 20.  Accertamenti supplementari e ispezioni
Art. 21.  Modifica degli allegati
Art. 22.  Sanzioni
Art. 23.  Disposizioni tariffarie
Art. 24.  Disposizioni finanziarie
Art. 25.  Disposizioni transitorie
Art. 26.  Entrata in vigore


§ 67.3.39 - D.Lgs. 7 settembre 2018, n. 114.

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE.

(G.U. 5 ottobre 2018, n. 232)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117 della Costituzione;

     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

     Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

     Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017 e, in particolare, l'allegato A, n. 19;

     Vista la direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna;

     Vista la direttiva 2006/87/(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna;

     Vista la direttiva 2009/100/(CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna;

     Visto il regolamento (UE) 2013/1315 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti;

     Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

     Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice della navigazione;

     Vista la legge 18 luglio 1957, n. 614, recante sistemazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como;

     Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616, recante norme in materia di sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare;

     Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 1085, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del 1972, per prevenire gli abbordi in mare;

     Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, recante adesione alla convenzione internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare;

     Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e del protocollo d'intervento in alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi;

     Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

     Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

     Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

     Vista la legge 29 novembre 1990, n. 380, recante interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano-veneto;

     Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Vista la legge 27 gennaio 2000, n. 16, recante ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo sulle grandi vie navigabili di importanza internazionale;

     Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali;

     Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale;

     Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172;

     Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

     Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

     Visto il decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, recante attuazione della direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, come modificata dalle direttive 2006/137/CE, 2008/59/CE, 2008/68/CE e 2008/87/CE.

     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, recante attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose;

     Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare e, in particolare, l'articolo 134;

     Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, recante attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631, recante approvazione del regolamento per la navigazione interna;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, recante esecuzione della convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435, recante approvazione del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare;

     Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

     Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2014, recante recepimento della direttiva 2012/48/UE della Commissione del 10 dicembre 2012, della direttiva 2012/49/UE della Commissione del 10 dicembre 2012, della direttiva 2013/22/UE del Consiglio del 13 maggio 2013, e della direttiva 2013/49/UE della Commissione dell'11 ottobre 2013 recanti modifiche agli allegati al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, come modificato, attuativo della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna, pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014;

     Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2014, recante individuazione del numero e dei compiti degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in attuazione dell'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, pubblicato nel. s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2014;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 7 giugno 2018;

     Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 settembre 2018;

     Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e dell'ambiente e tutela del territorio e del mare;

 

     Eman a

     il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Finalità, ambito di applicazione e definizioni

 

Art. 1. Finalità

     1. Il presente decreto stabilisce i requisiti tecnici delle unità navali addette alla navigazione interna, al fine di assicurare la sicurezza della navigazione.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

     1. Ferma restando la necessità di mantenere un adeguato livello di sicurezza per tutte le unità navali adibite alla navigazione interna, le disposizioni del presente decreto si applicano alle seguenti unità navali nuove, come definite all'articolo 3, comma 1, lettera v), nelle vie d'acqua interne indicate nell'allegato I:

     a) navi di lunghezza pari o superiore a 20 metri;

     b) navi per le quali il prodotto tra lunghezza, larghezza e immersione è pari o superiore in volume a 100 metri cubi;

     c) rimorchiatori e spintori destinati a rimorchiare o a spingere oppure alla propulsione in formazione di coppia delle unità navali di cui alle lettere a) e b) o dei galleggianti speciali;

     d) navi da passeggeri, ad esclusione delle unità considerate al comma 2, lettera a);

     e) galleggianti speciali.

     2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle seguenti unità navali:

     a) navi traghetto in servizio di collegamento tra due sponde opposte di un fiume, un canale o un lago, a condizione che sia mantenuto il livello di sicurezza e che le unità siano dotate di mezzi di salvataggio individuali e collettivi, ritenuti adeguati e sufficienti dall'autorità competente;

     b) unità navali militari, nonchè unità e galleggianti in servizio governativo non commerciale;

     c) unità navali adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori, quando in navigazione nelle acque interne, purchè provviste almeno di:

     1) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 1), o un certificato equivalente e un certificato internazionale per la prevenzione dell'inquinamento da olio minerale (IOPP) che attesti la conformità alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 2);

     2) un certificato attestante la conformità alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), numero 3), o un certificato equivalente;

     3) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, per le navi passeggeri cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);

     4) un certificato di sicurezza rilasciato in conformità al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, per le navi e imbarcazioni da diporto cui non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2);

     d) unità navali adibite alla navigazione marittima, quando in navigazione nelle acque interne, per le quali non si applicano le convenzioni di cui ai numeri 1) e 2) della lettera c), in possesso dei previsti certificati di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616, e al decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435.

 

     Art. 3. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

     a) «amministrazione»: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     b) «autorità competente»: gli uffici della Motorizzazione civile;

     c) «convenzioni internazionali»: le convenzioni vigenti di seguito indicate, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti e relativi codici obbligatori:

     1) la convenzione internazionale sulla linea di massimo carico, adottata a Londra il 5 aprile 1966, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777;

     2) la convenzione internazionale del 2 novembre 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78), ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983;

     3) la convenzione internazionale del 1° novembre 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74), resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313;

     d) «formazione di coppia»: un insieme di unità navali accoppiate lateralmente in modo rigido, nessuna delle quali è collocata davanti a quella che provvede alla propulsione dell'insieme stesso;

     e) «galleggiante»: qualsiasi zattera o altra costruzione, struttura assemblata o oggetto idoneo a navigare, che non sia una nave, un galleggiante speciale o un impianto galleggiante;

     f) «galleggiante speciale»: unità galleggiante provvista di impianti adibiti a lavori, come nel caso di gru, attrezzature per il dragaggio, battipali ed elevatori;

     g) «impianto galleggiante»: unità galleggiante che di norma non è destinata a essere spostata, come stabilimenti balneari, darsene, moli, rimesse per imbarcazioni;

     h) «immersione (T)»: la distanza verticale in metri fra il punto più basso dello scafo, esclusa la chiglia o altri attacchi fissi, e la linea di massima immersione;

     i) «larghezza (B)»: la larghezza massima dello scafo in metri, misurata esternamente al fasciame, esclusi ruote a pale, parabordi fissi, e simili;

     l) «lunghezza (L)»: la lunghezza massima dello scafo in metri, esclusi il timone e il bompresso;

     m) «nave»: nave addetta alla navigazione interna o alla navigazione marittima;

     n) «nave addetta alla navigazione interna»: nave addetta esclusivamente o principalmente alla navigazione interna;

     o) «nave da passeggeri»: qualsiasi nave che trasporta più di dodici passeggeri, oltre l'equipaggio;

     p) «navi e imbarcazioni da diporto»: le navi e le imbarcazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;

     q) «navigazione interna»: la navigazione su laghi, fiumi, canali e altre acque interne;

     r) «organismo di classificazione»: il soggetto giuridico e i soggetti da esso controllati e collegati, riconosciuti ai sensi dell'articolo 19, che effettuano compiti e valutazioni di conformità tecnica delle unità navali di cui agli allegati II, III e IV;

     s) «rimorchiatore»: nave destinata al trasporto per acqua a scopo di rimorchio;

     t) «spintore»: nave appositamente costruita per provvedere alla propulsione a spinta di una nave o un convoglio;

     u) «unità navale»: qualsiasi nave o galleggiante speciale;

     v) «unità navali nuove»: unità la cui chiglia sia stata impostata dopo il 31 dicembre 2018;

     z) «unità veloce»: qualsiasi unità navale motorizzata in grado di raggiungere velocità superiori a 21,6 nodi rispetto all'acqua;

     aa) «volume d'immersione»: il volume immerso della nave espresso in metri cubi.

 

     Art. 4. Funzioni dell'amministrazione

     1. L'amministrazione svolge le seguenti funzioni:

     a) attua la normativa in materia di accertamento, certificazione e ispezione relativa alla navigazione interna;

     b) esercita l'attività di coordinamento e indirizzo in materia di navigazione interna;

     c) assicura il controllo e il coordinamento dell'attività di accertamento e di certificazione nonchè dell'attività ispettiva;

     d) programma specifiche campagne ispettive finalizzate alla verifica della conformità delle unità navali addette alla navigazione interna sulla base dei rapporti ispettivi, nonchè sulla base di risultati statistici e di apposite ricerche relativamente alle violazioni in materia di conformità.

     2. L'amministrazione trasmette:

     a) alla Commissione europea l'elenco delle autorità competenti a effettuare le visite di cui all'articolo 6 e a rilasciare i certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12;

     b) alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea le informazioni e i dati di cui all'articolo 2.20 dell'allegato V.

 

Capo II

Certificati della navigazione interna

 

     Art. 5. Conformità ai requisiti tecnici e di sicurezza

     1. Le unità navali nuove addette alla navigazione interna sono conformi ai requisiti tecnici del presente decreto. Tale conformità è attestata dai certificati europei della navigazione interna di cui agli articoli 8, 9 e 12.

 

     Art. 6. Attività di accertamento e di certificazione

     1. L'attività di accertamento e di certificazione è svolta secondo le disposizioni del presente decreto dall'autorità competente di cui all'allegato VI mediante la Commissione territoriale della navigazione interna di cui all'articolo 7.

     2. L'autorità competente di cui all'allegato VI, in occasione del rilascio, del rinnovo e della proroga dei certificati previsti dagli articoli 8, 9 e 12, si assicura che le unità navali addette alla navigazione interna sono conformi ai requisiti tecnici del presente decreto.

     3. L'autorità competente di cui all'allegato VI, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2.03 dell'allegato V, sottopone le unità navali addette alla navigazione interna alle seguenti visite tecniche:

     a) visita iniziale;

     b) visita di rinnovo;

     c) visita addizionale;

     d) visita volontaria.

     4. La visita iniziale è effettuata preventivamente alla messa in servizio dell'unità navale ed è propedeutica al rilascio da parte dell'autorità competente di cui all'allegato VI del certificato europeo della navigazione interna di cui all'articolo 8, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2.03, comma 2, dell'allegato V. La visita è intesa a verificare che l'unità è conforme ai requisiti previsti dall'allegato II e alle disposizioni amministrative di cui all'allegato V.

     5. La visita di rinnovo è effettuata prima della scadenza del certificato europeo della navigazione interna e ha lo scopo di verificare che l'unità navale continua a essere conforme ai requisiti di cui all'articolo 5.

     6. La visita addizionale è immediatamente chiesta dal proprietario, dall'armatore, o dal loro rappresentante, ed è effettuata:

     a) ogni volta che si verifica un sinistro o si manifesta un difetto che possa compromettere, a giudizio dell'autorità competente, la sicurezza dell'unità navale, l'efficienza o l'integrità dei mezzi di salvataggio o di altri apparati della stessa;

     b) ogni volta che l'unità navale subisce riparazioni o innovazioni importanti incidenti sulla conformità della stessa ai requisiti tecnici di cui all'allegato II riguardanti la propria integrità strutturale, navigabilità, manovrabilità o le sue caratteristiche specifiche;

     c) quando, nel caso di gravi avarie subite dall'unità navale o per notevoli mutamenti apportati allo scafo o ai macchinari della medesima, vengono meno i requisiti in base ai quali è stato rilasciato il certificato europeo della navigazione interna in vigore;

     d) dopo un periodo di disarmo dell'unità navale di durata superiore a un anno, al fine di accertare il mantenimento delle condizioni di sicurezza e navigabilità attestate dal certificato della navigazione interna in vigore.

     7. La visita di cui al comma 6 è eseguita in modo da garantire che il sinistro di cui alla lettera a) non ha comportato alcun danno ai fini della sicurezza della navigazione, che le riparazioni o innovazioni siano state effettivamente compiute, che i materiali impiegati per le riparazioni e innovazioni e la loro esecuzione siano soddisfacenti e che l'unità navale risponda a tutte le prescrizioni del presente decreto. La visita prevede prove in navigazione.

     8. La visita volontaria è effettuata su richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unità navale, o del loro rappresentante, secondo le modalità stabilite all'articolo 2.10 dell'allegato V. La visita è intesa a verificare, laddove richiesto, la conformità dell'unità navale ai requisiti aggiuntivi di cui all'allegato III e a quelli ridotti di cui all'articolo 10.

     9. L'autorità competente di cui all'allegato VI può esentare, totalmente o parzialmente, le unità navali dalle visite di cui al comma 3 se da un attestato valido, rilasciato da un organismo di classificazione di cui all'articolo 19, risulta che l'unità navale possiede, totalmente o parzialmente, i requisiti tecnici di cui all'allegato II e rispetta totalmente o parzialmente le disposizioni amministrative di cui all'allegato V.

     10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le procedure e le modalità delle attività di accertamento e di rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12.

 

     Art. 7. Commissione territoriale della navigazione interna

     1. Le visite tecniche di cui all'articolo 6 e la visita di cui all'articolo 12, comma 1, sono effettuate dalla Commissione territoriale della navigazione interna, istituita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, presso le autorità competenti di cui all'allegato VI, secondo quanto disposto dagli articoli 2.03 e 2.10 dell'allegato V. La Commissione effettua anche la visita di cui all'articolo 12, comma 2.

     2. La Commissione di cui al comma 1 è presieduta dal direttore dell'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente in relazione al luogo in cui l'unità navale effettua la visita o da un funzionario, da lui delegato, ed è composta da:

     a) un funzionario dell'ufficio della motorizzazione civile;

     b) un ingegnere o perito esperto in materia di costruzioni delle navi addette alla navigazione interna e delle loro macchine;

     c) un capitano autorizzato.

     3. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale dell'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente.

     4. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Per ciascun componente è nominato un supplente.

     5. All'atto del conferimento dell'incarico, i componenti della Commissione devono dichiarare preventivamente:

     a) di non avere intrapreso alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda l'attività ispettiva;

     b) di eseguire le visite tecniche con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica e di essere liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che può influenzare il proprio giudizio o i risultati delle loro attività di ispezione.

     6. All'atto delle visite tecniche di cui agli articoli 6 e 12, i componenti della Commissione devono dichiarare di non essere intervenuti nella progettazione, fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione dell'unità navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante.

     7. La Commissione di cui al comma 1 può avvalersi, ove ritenuto necessario, del supporto tecnico e scientifico di esperti, anche indicati dall'ufficio della motorizzazione civile territorialmente competente, che forniscono contributi su questioni tecniche, scientifiche e giuridiche.

     8. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 è attribuito esclusivamente un rimborso spese da determinare con il decreto di cui all'articolo 23, comma 3.

 

     Art. 8. Certificato europeo della navigazione interna

     1. Le unità navali di cui all'articolo 2, comma 1, sono munite del certificato europeo della navigazione interna, rilasciato dall'autorità competente di cui all'allegato VI, secondo il modello previsto nell'allegato VII ed emesso conformemente alle disposizioni del presente decreto. Il certificato è appropriato alla zona di navigazione, se la navigazione interessa le zone navigabili degli Stati membri dell'Unione europea previste dall'articolo 4 della direttiva 2016/1629/UE, tenuto conto degli allegati III e IV. Il certificato è tenuto a bordo dell'unità navale.

     2. Il certificato europeo della navigazione interna può essere modificato secondo quanto stabilito dall'articolo 2.07 dell'allegato V.

     3. Prima dell'entrata in servizio dell'unità navale, il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, chiede il rilascio del certificato europeo della navigazione interna all'autorità competente di cui all'allegato VI, che provvede a seguito di visita tecnica da effettuarsi ai sensi dell'articolo 6, comma 4.

     4. L'autorità competente di cui all'allegato VI rilascia, su richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unità navale, o del loro rappresentante, un certificato europeo della navigazione interna alle unità navali non soggette alle disposizioni del presente decreto nel caso in cui queste ultime soddisfano i requisiti stabiliti dall'allegato II e le disposizioni amministrative di cui all'allegato V.

     5. L'eventuale mancata rispondenza a taluni requisiti tecnici previsti nell'allegato II e alle disposizioni amministrative di cui all'allegato V del presente decreto è annotata nel certificato europeo. Nel caso in cui l'autorità competente ritiene che tali lacune non costituiscono un pericolo palese, l'unità navale può continuare a navigare fino a quando i componenti o le parti della stessa di cui è stata certificata la non rispondenza ai requisiti non siano sostituiti o modificati. I componenti o le parti nuove devono soddisfare i suddetti requisiti. La sostituzione delle parti esistenti con parti identiche o parti di tecnologia e costruzione equivalente nel corso di interventi di riparazione e di manutenzione periodici non si considerano una non conformità ai sensi del presente comma.

     6. Un pericolo palese, ai sensi del comma 5, sussiste in particolare se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche dell'unità navale di cui all'allegato II e le disposizioni amministrative di cui all'allegato V. Le deroghe previste negli allegati II e V non vanno considerate come lacune che costituiscono un pericolo palese.

     7. Il proprietario, l'armatore dell'unità navale, o il loro rappresentante, chiede all'autorità competente di cui all'allegato VI il rinnovo del certificato europeo della navigazione interna prima della scadenza del suo periodo di validità. Il certificato è rinnovato a seguito dell'ispezione di cui all'articolo 6, comma 5, intesa a verificare che l'unità navale continua a essere conforme ai requisiti tecnici del presente decreto. L'autorità competente di cui all'allegato VI rinnova il certificato secondo quanto stabilito all'articolo 2.09 dell'allegato V.

     8. A seguito della visita tecnica di cui all'articolo 6, comma 6, prima di un nuovo viaggio dell'unità navale, è rilasciato un nuovo certificato europeo della navigazione interna, che indica le caratteristiche tecniche dell'unità navale, oppure il certificato esistente è modificato di conseguenza. Nel caso in cui il certificato precedente è stato rilasciato o rinnovato in un altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente di cui all'allegato VI informa, entro un mese dal rilascio o dal rinnovo, l'autorità dello Stato membro dell'Unione europea che aveva proceduto al primo rilascio o rinnovo.

     9. Al momento del rilascio del certificato europeo della navigazione interna, l'autorità competente di cui all'allegato VI verifica che non siano stati già rilasciati validi certificati della navigazione interna da parte di altri Stati membri dell'Unione europea nonchè validi certificati di cui all'articolo 9, comma 1, del presente decreto.

     10. Il periodo di validità del certificato europeo della navigazione interna rilasciato alle unità navali nuove è fissato dall'autorità competente di cui all'allegato VI e non supera:

     a) cinque anni per le navi da passeggeri e le unità veloci;

     b) dieci anni per tutti gli altri tipi di unità navale.

     11. Il periodo di validità del certificato europeo della navigazione interna è annotato sul certificato.

     12. In via eccezionale e per singoli casi, su richiesta motivata del proprietario, dell'armatore dell'unità navale, o del loro rappresentante, la validità del certificato europeo della navigazione interna può essere prorogata senza visita tecnica dell'autorità competente di cui all'allegato VI. La proroga della validità è indicata su detto certificato, secondo quanto stabilito dall'articolo 2.09 dell'allegato V, e non può essere superiore a sei mesi dalla data di rilascio.

 

     Art. 9. Certificato supplementare europeo della navigazione interna

     1. Le unità navali munite di un certificato valido rilasciato ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione riveduta per la navigazione sul Reno, da tenersi a bordo, possono effettuare navigazione interna nelle vie navigabili indicate nell'allegato I senza necessità del certificato di cui all'articolo 8.

     2. Le unità navali provviste del certificato di cui al comma 1 che intendono usufruire della riduzione dei requisiti tecnici prevista dall'articolo 10 sono munite di un certificato supplementare europeo della navigazione interna, rilasciato su richiesta del proprietario, dell'armatore dell'unità navale, o del loro rappresentante, dall'autorità competente di cui all'allegato VI secondo il modello previsto nell'allegato VII e da tenersi a bordo, su presentazione del certificato previsto dalla Convenzione per la navigazione sul Reno nella sua versione aggiornata e alle condizioni di cui all'articolo 10.

 

     Art. 10. Riduzione dei requisiti tecnici

     1. Alle unità navali che effettuano la navigazione interna esclusivamente nelle vie navigabili interne nazionali di cui all'allegato I è consentita la riduzione dei requisiti tecnici di cui all'allegato II e delle disposizioni amministrative di cui all'allegato V, limitatamente agli elementi di cui all'allegato IV. La riduzione dei requisiti tecnici è prevista con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa consultazione della Commissione europea.

     2. La conformità ai requisiti ridotti è attestata dai certificati di cui agli articoli 8 e 9.

     3. L'amministrazione notifica la riduzione dei requisiti tecnici alla Commissione europea almeno sei mesi prima dell'entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.

 

     Art. 11. Deroghe

     1. Ferma restando la necessità di mantenere un adeguato livello di sicurezza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito della navigazione interna nazionale, in quanto costituita da vie navigabili non collegate, per via navigabile interna, alla rete navigabile degli altri Stati membri dell'Unione europea, può autorizzare deroghe all'applicazione delle norme di ordine tecnico contenute negli allegati del presente decreto per percorsi entro una zona geografica limitata o all'interno di zone portuali.

     2. L'autorità competente di cui all'allegato VI annota nel certificato europeo della navigazione interna e, laddove previsto, nei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 le deroghe di cui al comma 1 e le deroghe di cui agli atti di esecuzione della Commissione europea previsti dagli articoli 25 e 26 della direttiva (UE) 2016/1629.

     3. L'amministrazione notifica le deroghe autorizzate ai sensi del comma 1 alla Commissione europea.

 

     Art. 12. Certificato provvisorio europeo della navigazione interna

     1. L'autorità competente di cui all'allegato VI può rilasciare, dopo avere effettuato una specifica visita tecnica, su richiesta del proprietario, dell'armatore, o del loro rappresentante, un certificato provvisorio europeo della navigazione interna all'unità navale che:

     a) con l'autorizzazione di una delle autorità competenti di cui all'allegato VI, effettua un viaggio per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna;

     b) ha smarrito o danneggiato il certificato europeo della navigazione interna o cui è stato temporaneamente revocato lo stesso;

     c) a seguito di visita tecnica con esito positivo, è in attesa di rilascio o di rinnovo del certificato europeo della navigazione interna;

     d) non soddisfa i requisiti previsti per ottenere il certificato europeo della navigazione interna;

     e) avendo subito danni, non mantiene la conformità ai requisiti previsti per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna;

     f) beneficia di una deroga agli allegati II e V conformemente agli articoli 25 e 26 della direttiva (UE) 2016/1629, in attesa della adozione dei pertinenti atti di esecuzione da parte della Commissione europea.

     2. L'autorità competente di cui all'allegato VI può rilasciare, dopo avere effettuato una specifica visita tecnica, su richiesta del proprietario, o del suo rappresentante, il certificato di cui al comma 1 a un galleggiante e a un impianto galleggiante, nel caso in cui l'ente competente in materia di trasporti speciali, in base alle disposizioni in materia di sicurezza della navigazione interna, subordina l'autorizzazione a effettuare un trasporto speciale all'ottenimento di detto certificato.

     3. Nel certificato di cui al comma 1, rilasciato a seguito dell'accertata sicura idoneità alla navigabilità delle unità navali, degli impianti galleggianti e dei galleggianti, sono inserite le prescrizioni dettate dall'autorità competente di cui all'allegato VI. Il certificato, conforme al modello di cui all'allegato VII, ha validità:

     a) per un solo viaggio specifico da compiere entro un termine congruo non superiore a un mese nei casi previsti dal comma 1, lettere a), d) ed e), e dal comma 2;

     b) non superiore a due mesi nei casi previsti dal comma 1, lettere b) e c).

     4. Nel caso previsto dal comma 1, lettera f), il certificato provvisorio europeo della navigazione interna è valido per sei mesi e può essere prorogato per periodi di sei mesi finchè la Commissione europea non adotta i propri atti di esecuzione previsti dagli articoli 25 e 26 della direttiva (UE) 2016/1629.

 

     Art. 13. Sostituzione del certificato europeo della navigazione interna

     1. In caso di furto, smarrimento o distruzione dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, l'autorità competente che ha rilasciato il certificato originale provvede al rilascio del duplicato, previa acquisizione, dal proprietario, dall'armatore dell'unità navale o dal loro rappresentante, dell'originale o della copia conforme della denuncia presentata alle istituzioni competenti.

     2. In caso di furto, smarrimento o distruzione del certificato di cui all'articolo 12 relativo ai galleggianti e agli impianti galleggianti, l'autorità competente che ha rilasciato il certificato originale provvede al rilascio del duplicato, previa acquisizione, dal proprietario o dal suo rappresentante, dell'originale o della copia conforme della denuncia di cui al comma 1.

     3. Nel caso in cui i certificati sono danneggiati, l'autorità competente che li ha rilasciati provvede al rilascio del duplicato, previa restituzione del certificato danneggiato. Il certificato sostitutivo deve indicare che si tratta di un duplicato.

 

     Art. 14. Rifiuto di rilascio, di rinnovo e revoca dei certificati europei della navigazione interna

     1. Il diniego sul rilascio o rinnovo dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 è motivato e notificato all'interessato. I certificati sono revocati dall'autorità competente di cui all'allegato VI, nel caso in cui l'unità navale non è più conforme ai requisiti tecnici del certificato.

 

     Art. 15. Riconoscimento di certificati di navigabilità interna emessi da Paesi terzi

     1. Nell'attesa che siano conclusi accordi di riconoscimento reciproco dei certificati di navigabilità tra l'Unione europea e i Paesi terzi, le unità navali dei Paesi terzi possono effettuare navigazione interna nel territorio nazionale, a condizione che il proprietario, l'armatore, o il loro rappresentante, presentino una istanza all'autorità competente di cui all'allegato VI per il riconoscimento del certificato di navigabilità, o sottopongano l'unità navale a visita tecnica ai sensi dell'articolo 6, comma 4, per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna.

     2. Il certificato di navigabilità debitamente riconosciuto o il certificato europeo della navigazione interna sono tenuti a bordo.

 

     Art. 16. Registro dei certificati

     1. L'autorità competente di cui all'allegato VI detiene un registro, conforme all'allegato VIII, di tutti i certificati rilasciati o rinnovati ai sensi del presente decreto, secondo le disposizioni amministrative di cui all'articolo 2.17 dell'allegato V.

 

Capo III

Identificazione delle Unità navali, organismi di classificazione e ispezioni

 

     Art. 17. Numero unico europeo di identificazione delle navi

     1. Ad ogni unità navale è assegnato per la propria intera vita un numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI), secondo le disposizioni di cui all'allegato II e all'articolo 2.18 dell'allegato V.

     2. Il numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) è attribuito dall'autorità competente di cui all'allegato VI ed è inserito nei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, al momento del rilascio di questi ultimi.

     3. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea l'elenco delle autorità competenti di cui al comma 2.

 

     Art. 18. Banca dati europea degli scafi

     1. L'autorità competente di cui all'allegato VI tempestivamente inserisce per ogni unità nella banca dati europea degli scafi (EHDB) le seguenti informazioni e documentazione:

     a) i dati identificativi dell'unità navale;

     b) i dati relativi ai certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 rilasciati, rinnovati, sostituiti o revocati nonchè all'autorità competente che li rilascia;

     c) copia digitale di tutti i certificati rilasciati;

     d) i dati relativi a eventuali istanze respinte o sospese di rilascio dei certificati;

     e) eventuali modifiche ai dati di cui alle lettere da a) a d).

     2. Nel caso di demolizione dell'unità navale, l'autorità competente di cui all'allegato VI elimina dalla banca dati europea degli scafi (EHDB) i dati e le informazioni di cui al comma 1.

     3. L'accesso ai dati contenuti nella banca dati europea degli scafi (EHDB) è consentito all'amministrazione e ai seguenti soggetti:

     a) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonchè agli ufficiali di pubblica sicurezza, per il tramite del centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della medesima legge;

     b) agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto.

     4. L'amministrazione può trasferire i dati di cui al comma 1 a un Paese terzo o a un'organizzazione internazionale, purchè il trasferimento sia effettuato per singole unità e siano soddisfatti i requisiti della normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali.

     5. Con decreto da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la pubblica amministrazione, della difesa, della giustizia e dell'interno, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 154, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabiliti l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e i dati, nel rispetto delle regole e delle garanzie previste in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza dei dati trattati, relativi all'accesso alla banca europea degli scafi (EHDB).

 

     Art. 19. Organismo di classificazione

     1. Gli organismi di classificazione esercitano sulle unità navali, sui galleggianti e sugli impianti galleggianti addetti alla navigazione interna compiti di controllo tecnico rientranti nel campo di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22, anche finalizzati al rilascio dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, fermo restando il potere di rilascio dei relativi certificati da parte dell'autorità competente di cui all'allegato VI.

     2. Per eseguire i compiti di cui al comma 1, l'organismo, stabilito nel territorio nazionale, deve essere autorizzato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, nonchè riconosciuto dalla Commissione europea.

     3. L'organismo di classificazione, per essere autorizzato ai sensi del comma 2, deve presentare domanda di autorizzazione all'amministrazione, corredata da tutte le informazioni e la documentazione necessaria per verificare che esso sia conforme alle prescrizioni di cui all'allegato IX. L'amministrazione avvia l'attività istruttoria e adotta i provvedimenti di autorizzazione entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

     4. L'amministrazione presenta alla Commissione europea la domanda di riconoscimento dell'organismo di classificazione, corredata dall'autorizzazione nazionale di cui al comma 3. Entro dieci giorni dal riconoscimento da parte della Commissione europea, l'amministrazione trasmette all'organismo di classificazione l'autorizzazione di cui al comma 3 e il provvedimento di riconoscimento della Commissione europea.

     5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, stabilisce le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 e per la presentazione delle prove documentali di cui al comma 3.

     6. L'amministrazione verifica che gli organismi di classificazione svolgono efficacemente i compiti per i quali sono stati autorizzati.

     7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, l'amministrazione:

     a) svolge visite di sorveglianza periodica, con cadenza almeno biennale;

     b) decide sull'opportunità di procedere, in ogni momento, di propria iniziativa o a seguito di segnalazioni esterne, al controllo degli organismi per verificare le condizioni in base alle quali gli stessi hanno ottenuto l'autorizzazione, il mantenimento dei requisiti, il regolare svolgimento delle procedure e l'adempimento dei propri obblighi;

     c) valuta le informazioni acquisite ai sensi del comma 9.

     8. L'amministrazione trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea una relazione sui risultati delle verifiche effettuate, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui queste sono state realizzate.

     9. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, l'organismo autorizzato trasmette all'amministrazione:

     a) ogni certificato o attestato rilasciato;

     b) le deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle unità navali, galleggianti e impianti galleggianti certificati;

     c) l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di attestazione e di certificazione alle proprie esclusive dipendenze;

     d) gli aggiornamenti relativi alla documentazione di cui al comma 3.

     10. Nel caso di violazioni in merito al possesso dei requisiti di cui all'allegato IX, al regolare svolgimento delle procedure o all'adempimento dei propri obblighi da parte dell'organismo autorizzato, l'amministrazione limita, sospende o ritira l'autorizzazione di cui al comma 3, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi, e ne informa immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri dell'Unione europea. La misura può consistere in:

     a) richiamo scritto;

     b) sospensione parziale o totale dell'autorizzazione per un periodo variabile da tre mesi a un anno, in relazione alla gravità dell'irregolarità rilevata;

     c) revoca dell'autorizzazione.

     11. La misura della sospensione parziale o totale di cui al comma 10, si applica quando l'organismo di classificazione autorizzato:

     a) non ottempera alle disposizioni date dall'amministrazione, nonostante il richiamo scritto;

     b) viola norme legislative e amministrative che regolano l'attività di controllo tecnico della conformità delle unità navali, dei galleggianti e degli impianti galleggianti addetti alla navigazione interna;

     c) non comunica o non trasmette le informazioni o i documenti richiesti da parte dell'amministrazione.

     12. La misura della revoca dell'autorizzazione è sempre disposta quando l'organismo di classificazione autorizzato:

     a) ha ricevuto almeno due provvedimenti di sospensione nel quinquennio;

     b) è inattivo per oltre un anno salvo comprovati motivi;

     c) continua a commettere una violazione già sanzionata con la sospensione a norma del comma 11.

     13. [Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, nel rispetto del principio del contradditorio e dei principi generali dell'attività amministrativa, le procedure di applicazione delle misure di cui al comma 10 per le violazioni accertate dall'amministrazione] [1].

     14. Nel caso in cui la Commissione europea richieda informazioni sulla competenza di un organismo di classificazione autorizzato o sulla sua ottemperanza ai requisiti e alle responsabilità cui è sottoposto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce tutte le informazioni richieste. L'amministrazione comunica immediatamente alla Commissione europea e agli altri Stati membri dell'Unione europea i provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 11 e 12, indicandone le motivazioni, anche al fine della sospensione o della revoca del riconoscimento.

     15. Il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con decreto di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, revoca l'autorizzazione in caso di revoca del riconoscimento da parte della Commissione europea.

     16. Gli organismi di classificazione già riconosciuti anteriormente al 6 ottobre 2016 in conformità della direttiva 2006/87/CE sono riconosciuti anche ai sensi del presente decreto. Ad essi si estendono integralmente le disposizioni recate dal presente articolo.

     17. L'amministrazione comunica alla Commissione europea qualsiasi modifica relativa ai nomi o agli indirizzi degli organismi di classificazione per i quali ha richiesto il riconoscimento.

 

     Art. 20. Accertamenti supplementari e ispezioni

     1. L'attività di vigilanza e ispezione sulla rispondenza delle unità navali, dei galleggianti e degli impianti galleggianti alle disposizioni del presente decreto spetta all'autorità competente.

     2. L'autorità competente può accertare con un'ispezione in qualsiasi momento se una unità navale, un galleggiante e un impianto galleggiante è in possesso di un valido certificato rilasciato ai sensi del presente decreto e la conformità dell'unità navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante a quanto in esso dichiarato. Essa può accertare anche se gli stessi rappresentano un pericolo palese per le persone a bordo, per l'ambiente circostante o per la sicurezza della navigazione.

     3. Se nel corso di un'ispezione di cui al comma 2, l'autorità competente rileva che il certificato di una determinata unità navale, galleggiante e impianto galleggiante non è valido o che gli stessi non soddisfano i requisiti stabiliti nel certificato, ma che l'invalidità o la non conformità ai requisiti non comportano alcun pericolo manifesto, obbliga il proprietario, l'armatore o il loro rappresentante, ad adottare tutte le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine stabilito. L'autorità competente che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato o prorogato il certificato è informata entro sette giorni dall'ispezione.

     4. Se nel corso dell'ispezione di cui al comma 2, l'autorità competente rileva che il certificato non è conservato a bordo o che l'unità navale, il galleggiante e l'impianto galleggiante è manifestamente causa di pericolo, tale autorità può vietare al comandante dell'unità navale o al responsabile del galleggiante di proseguire il viaggio finchè non siano state adottate le necessarie misure riparatrici.

     5. L'autorità competente, se ritiene che una unità navale, un galleggiante e un impianto galleggiante addetto alla navigazione, anche temporanea, su vie navigabili interne nel territorio nazionale, benchè risulti, in base alla documentazione, conforme alle disposizioni del presente decreto, costituisce un rischio di pericolo palese per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure dell'ambiente, o se non risultano rispettati i requisiti in materia di robustezza strutturale della costruzione, navigabilità e manovrabilità o le caratteristiche specifiche ai sensi dell'allegato II, può sospenderne l'attività, ovvero imporre misure di sicurezza aggiuntive finchè il pericolo non sia scongiurato, dandone informazione entro sette giorni all'autorità competente di cui all'allegato VI del presente decreto o all'autorità dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato.

     6. L'autorità competente può, mediante apposite prescrizioni proporzionate alla situazione di pericolo, autorizzare l'unità navale, il galleggiante e l'impianto galleggiante a raggiungere senza rischi apposito luogo per eseguire ispezioni o riparazioni, nel caso consentendo anche la cessazione delle operazioni di trasporto in atto.

     7. L'autorità competente che impedisce a una unità navale, galleggiante e impianto galleggiante di proseguire il viaggio, o che notifica al proprietario, all'armatore, o al loro rappresentante, la sua intenzione di intervenire in tal senso se non è posto rimedio alle mancanze riscontrate, è tenuta a informare immediatamente in merito alla decisione adottata o che intende adottare l'autorità competente di cui all'allegato VI che ha rilasciato i certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, nonchè l'amministrazione. Entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'autorità competente, l'amministrazione informa l'autorità dello Stato membro che ha rilasciato o, da ultimo, rinnovato il certificato.

     8. Tutte le decisioni, adottate in applicazione delle disposizioni del presente decreto, che hanno per effetto di impedire a una unità navale, un galleggiante e un impianto galleggiante di proseguire il viaggio, devono essere dettagliatamente motivate e notificate immediatamente alla parte interessata, che è nel contempo informata della possibilità di esperire i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalle disposizioni nazionali vigenti e dei relativi termini di presentazione.

 

Capo IV

Disposizioni finali

 

     Art. 21. Modifica degli allegati

     1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, è data attuazione alle norme dell'Unione europea in materia di navigazione interna per le parti in cui le stesse modificano le modalità esecutive e le caratteristiche di ordine tecnico previste negli allegati del presente decreto, ai sensi dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

 

     Art. 22. Sanzioni

     1. Il proprietario, l'armatore dell'unità navale, o il loro rappresentante, che viola l'obbligo di cui all'articolo 6, comma 6, l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 3, l'obbligo di cui all'articolo 8, comma 7, l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 3, è soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione. La stessa pena si applica al comandante della nave ovvero al responsabile del galleggiante speciale nel caso in cui la nave o il galleggiante speciale non sono dotati dei certificati in corso di validità.

     2. Al proprietario, al comandante e all'armatore dell'unità navale, nonchè al proprietario del galleggiante o dell'impianto galleggiante, al responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante, ovvero ai loro rappresentanti, che nei casi previsti dall'articolo 12, commi 1 e 2, naviga senza avere ottenuto il rilascio del certificato provvisorio previsto dal medesimo articolo, si applica la pena di cui all'articolo 1231 del codice della navigazione. La stessa pena si applica al comandante dell'unità navale, al responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante nel caso in cui l'unità navale, il galleggiante o l'impianto galleggiante non è dotato del certificato provvisorio in corso di validità.

     3. Il proprietario, l'armatore dell'unità navale di Paesi terzi, o il loro rappresentante, che non presenta l'istanza all'autorità competente per il riconoscimento del certificato di navigabilità o non sottopone l'unità navale a visita ai sensi dell'articolo 6, comma 4, per il rilascio del certificato europeo della navigazione interna, è soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione.

     4. Il comandante della nave o il responsabile del galleggiante speciale che, su disposizione dell'autorità competente, non rispetta l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 5, di sospendere le attività dell'unità navale o di adottare le misure di sicurezza aggiuntive e non rispetta il divieto di cui all'articolo 20, comma 4, è soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione.

     5. Il responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante che, su disposizione dell'autorità competente, non rispetta l'obbligo di cui all'articolo 20, comma 5, di sospendere le attività del galleggiante o dell'impianto galleggiante nonchè di adottare le misure di sicurezza aggiuntive e non rispetta il divieto di cui all'articolo 20, comma 4, è soggetto alla pena prevista dall'articolo 1231 del codice della navigazione.

     6. Il proprietario, l'armatore dell'unità navale, o il loro rappresentante, che viola gli obblighi di cui agli articoli 2.03, comma 1, lettera a) e 2.07, comma 1, dell'allegato V è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 516 euro a 1548 euro.

     7. Il proprietario, l'armatore dell'unità navale, o il loro rappresentante, che viola gli obblighi di cui all'articolo 2.18 dell'allegato V è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1032 euro a 3098 euro.

     8. Il comandante della nave o il responsabile del galleggiante speciale che non detiene a bordo il certificato di cui agli articoli 8, 9, 12, o 15, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione.

     9. Il responsabile del galleggiante o dell'impianto galleggiante che non detiene a bordo il certificato di cui all'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 1193 del codice della navigazione.

     10. Il rapporto di cui all'articolo 17, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è trasmesso all'autorità competente come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera b).

     11. All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle capitanerie di porto, nonchè le persone cui le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza della navigazione interna.

 

     Art. 23. Disposizioni tariffarie

     1. Le spese relative alle attività delle commissioni di cui all'articolo 7 sono a totale carico del proprietario dell'unità navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante, o del loro rappresentante, nonchè dell'armatore dell'unità navale.

     2. Gli oneri relativi al rilascio, rinnovo, proroga e alla sostituzione dei certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12, quelli per il riconoscimento di certificati di navigabilità interna emessi da Paesi terzi di cui all'articolo 15, quelli per l'istituzione e mantenimento del registro certificati di cui all'articolo 16, per l'esecuzione delle visite tecniche di cui agli articoli 6 e 12, quelli per l'assegnazione del numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) di cui all'articolo 17, quelli per le menzioni e modifiche del certificato europeo della navigazione interna di cui all'articolo 2.07 dell'allegato V sono a totale carico del proprietario dell'unità navale, del galleggiante e dell'impianto galleggiante, o del loro rappresentante nonchè dell'armatore dell'unità navale.

     3. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, mediante tariffe determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con indicazione dei termini e delle modalità di versamento delle medesime tariffe. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni.

     4. Gli oneri relativi alle attività di valutazione, autorizzazione e vigilanza degli organismi di classificazione di cui all'articolo 19 sono a totale carico dei medesimi organismi.

     5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, alla determinazione delle tariffe spettanti per le attività di cui al comma 4 nonchè dei termini e delle modalità di versamento delle medesime tariffe. Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni due anni.

     6. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 3 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui ai commi 1 e 2.

     7. Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 5 affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai fini della copertura delle spese sostenute per le attività di cui al comma 4.

 

     Art. 24. Disposizioni finanziarie

     1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

     2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 25. Disposizioni transitorie

     1. Le norme di cui al decreto legislativo 24 febbraio 2009, n. 22 continuano ad applicarsi alle unità navali di cui all'articolo 1 del medesimo decreto, qualora non rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 2 del presente decreto.

 

     Art. 26. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Allegato I

     (previsto dall'articolo 2, comma 1)

     Elenco delle vie navigabili interne italiane suddivise geograficamente nelle zone 1, 2, 3 e 4

 

     Zona 4

     Repubblica italiana

     Tutte le vie navigabili interne nazionali.

     Allegato II

     (previsto dall'articolo 3, comma 1)

     Requisiti tecnici minimi applicabili alle unità navali addette alla

     navigazione interna nelle zone 1, 2, 3 e 4.

 

     I requisiti tecnici applicabili alle unità navali sono quelli stabiliti nella norma ES-TRIN 2017/1.

 

     Allegato III [2]

     (previsto dall'articolo 3, comma 1)

 

     Gli eventuali requisiti tecnici aggiuntivi adottati da uno Stato membro in conformità dell'articolo 23, paragrafo 1, e 2 della direttiva 2016/1629/UE concernenti le unità navali che navigano nelle zone 1, 2 e 3 del territorio di detto Stato membro sono limitati alle seguenti materie.

     1. Definizioni

     Necessarie per la comprensione dei requisiti aggiuntivi

     2. Robustezza e stabilità

     Rafforzamento della struttura e stabilità

     Certificato/attestato di un organismo di classificazione riconosciuto

     3. Distanza di sicurezza e bordo libero

     Bordo libero

     Distanza di sicurezza

     4. Tenuta stagna delle aperture dello scafo e delle sovrastrutture

     Sovrastrutture

     Porte

     Finestre e portelli di osteriggio

     Boccaporti delle stive

     Altre aperture (tubi di aerazione, di scarico, ecc.)

     5. Dotazioni

     Ancore e catene

     Luci di navigazione

     Segnali acustici

     Bussola

     Radar

     Impianti ricetrasmittenti

     Mezzi di salvataggio

     Disponibilità di carte nautiche

     6. Disposizioni complementari per le navi da passeggeri

     Stabilità (forza del vento, criteri)

     Mezzi di salvataggio

     Bordo libero

     Distanza di sicurezza

     Visibilità dalla timoneria

     7. Convogli e trasporto di container

     Collegamento spintore bettolina

     Stabilità delle unità navali o bettoline che trasportano container

     8. Macchinari

     Apparati di governo

     Alberi dell'elica e accessori

     Motori di propulsione, accoppiamento e accessori

     Presenza di un'elica di prua

     Sistema di sentina e impianti antincendio

     Fonte di alimentazione di emergenza e impianti elettrici

     Certificato/attestato di un organismo di classificazione riconosciuto

 

     Allegato IV

     (previsto dall'articolo 3, comma 1)

 

     Gli eventuali requisiti tecnici ridotti autorizzati da uno Stato membro in conformità dell'articolo 4, della direttiva 2016/1629/UE per le navi che navigano esclusivamente nelle vie navigabili interne della zona 3 o 4 del territorio di detto Stato membro sono limitati alle seguenti materie.

     Zona 3

     Dispositivi di ancoraggio, inclusa lunghezza delle catene per ancore

     Velocità (in marcia avanti)

     Mezzi di salvataggio collettivi

     Status a doppia Compartimentazione

     Visibilità dalla timoneria

     Zona 4

     Attrezzature di ancoraggio, inclusa lunghezza delle catene per ancore

     Velocità (in marcia avanti)

     Mezzi di salvataggio per unità diverse dai traghetti esistenti

     Status a doppia Compartimentazione

     Visibilità dalla timoneria

     Secondo sistema di propulsione indipendente

 

     Allegato V

     (previsto dall'articolo 4, comma 2)

 

     Art. 2.03 Presentazione dell'unità navale all'ispezione

     1. Durante le visite di cui all'articolo 6, il proprietario, l'armatore dell'unità navale o il loro rappresentante, deve:

     a) presentare l'unità navale alla visita priva di carico, pulita ed equipaggiata e non intralciare l'attività posta in essere dagli ispettori, dagli organi deputati alla vigilanza e al controllo;

     b) agevolare l'ispezione delle parti dello scafo o degli impianti che non sono direttamente accessibili o visibili;

     c) fornire l'assistenza necessaria alla visita.

     2. La visita di cui all'articolo 6, comma 4, è effettuata a secco. La medesima visita non è effettuata a secco nel caso in cui il proprietario, l'armatore dell'unità navale, o il loro rappresentante, presenta un certificato di classificazione o un attestato dell'organismo di classificazione che dichiara che la costruzione soddisfa i requisiti stabiliti dallo stesso o nel caso in cui l'autorità competente di cui all'allegato VI ha già effettuato una ispezione a secco per altri fini. Nel caso di visita iniziale di motonavi o convogli o nel caso di importanti modifiche agli apparati di propulsione o di governo, la Commissione di ispezione procede a prove in navigazione.

     3. La commissione di cui all'articolo 7 può chiedere che le visite di rinnovo e le visite addizionali siano effettuate a secco nonchè può eseguire, anche durante la fase di costruzione dell'unità navale, ispezioni e prove in marcia supplementari, nonchè altre note giustificative.

 

     Art. 2.07 Menzioni e modifiche del certificato europeo della navigazione interna

     1. Il proprietario, l'armatore dell'unità navale, o il loro rappresentante, ha l'obbligo di comunicare all'autorità competente di cui all'allegato VI qualsiasi cambiamento di nome, di proprietà, di stazza, nonchè di immatricolazione o di porto di armamento dell'unità e di trasmettere a detta autorità il certificato europeo della navigazione interna anche al fine di consentirne la modifica.

     2. Il certificato europeo della navigazione interna può essere modificato da una dell'autorità competente di cui all'allegato VI. Nel caso in cui un'autorità competente apporta una variazione o aggiunge un'informazione allo stesso, deve informarne l'autorità competente di cui all'allegato VI che ha rilasciato il certificato.

 

     Art. 2.09 Visita di rinnovo

     1. L'autorità competente di cui all'allegato VI stabilisce un nuovo periodo di validità del certificato europeo della navigazione interna in base ai risultati della visita tecnica di rinnovo. Il periodo di validità è menzionato nel certificato europeo della navigazione interna e comunicato all'autorità competente che ha rilasciato tale certificato. Nei previsti casi eccezionali di proroga del certificato di cui all'articolo 8, comma 13, se, invece di prorogare la validità del certificato comunitario si è sostituito lo stesso con uno nuovo, il certificato europeo precedente viene restituito all'autorità competente che lo ha rilasciato.

 

     Art. 2.10 Visita volontaria

     1. L'autorità competente di cui all'allegato VI procede alla visita volontaria entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del proprietario, dell'armatore, o del loro rappresentante.

 

     Art. 2.17 Registro dei certificati comunitari

     1. L'autorità competente di cui all'allegato VI:

     a) attribuisce un numero d'ordine ai certificati europei della navigazione interna che rilascia. Essa detiene tale registro che contiene le informazioni relative al rilascio e ai rinnovi dei certificati;

     b) conserva una raccolta dei verbali o una copia di tutti i certificati europei della navigazione interna che hanno rilasciato su cui riportano tutte le variazioni, nonchè le cancellazioni e le sostituzioni dei certificati stessi;

     c) aggiorna il registro di cui alla lettera a), a seguito delle vicende di cui alla lettera b).

     2. Per consentire di attuare le misure amministrative necessarie per mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a 2.10 del presente allegato, così come le disposizioni del presente decreto, le autorità competenti di altri Stati membri dell'Unione europea e degli Stati firmatari della Convenzione di Mannheim e, a condizione che sia garantito un livello equivalente di riservatezza, i Paesi terzi sulla base di accordi amministrativi possono ottenere l'accesso al registro in modalità di sola lettura conformemente al modello di cui all'allegato VII.

 

     Art. 2.18 Numero unico europeo di identificazione delle navi

     1. Il numero unico europeo di identificazione delle navi, in appresso denominato «numero europeo di identificazione», è costituito da otto cifre arabe conformemente all'appendice III.

     2. L'autorità competente di cui all'allegato VI che ha rilasciato i certificati di cui agli articoli 8, 9 e 12 appone su quest'ultimi il numero europeo di identificazione. Se l'unità navale non possiede un numero europeo di identificazione al momento del rilascio del certificato europeo, il numero è attribuito all'unità navale dall'autorità competente di cui all'allegato VI in cui essa è stata immatricolata o in cui si trova il porto di armamento. Per le unità navali di Paesi in cui l'attribuzione di un numero europeo di identificazione non è possibile, il numero europeo di identificazione da apporre sul certificato comunitario è attribuito dall'autorità competente che rilascia il certificato comunitario.

     3. Il proprietario dell'unità navale, o il suo rappresentante, chiede all'autorità competente di cui all'allegato VI l'attribuzione del numero europeo di identificazione. Egli provvede inoltre ad apporre sull'unità navale il numero europeo di identificazione che risulta dal certificato comunitario.

 

     Art. 2.20 Notifiche

     1. L'amministrazione comunica alla Commissione europea e agli Stati membri dell'Unione europea le seguenti informazioni:

     a) i nomi e gli indirizzi delle amministrazioni nazionali competenti che, unitamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono responsabili dell'applicazione dell'allegato II;

     b) la scheda informativa prevista dall'allegato II, relativamente ai tipi di impianti di depurazione di bordo per i quali è stata rilasciata approvazione successiva a una precedente comunicazione;

     c) le approvazioni di tipo dei sistemi di depurazione di bordo basati su norme diverse da quelle stabilite all'allegato II per l'uso nelle vie navigabili interne nazionali; la comunicazione deve comprendere il numero di approvazione di tipo assegnato, nonchè la designazione del tipo, il nome del costruttore, il nome del titolare dell'approvazione di tipo e la data dell'approvazione di tipo;

     d) eventuali revoche motivate delle approvazioni dei sistemi di depurazione di bordo;

     e) qualunque domanda di riduzione della massa di un'ancora che ritiene di autorizzare dopo aver eseguito le debite prove. L'amministrazione successivamente notifica alla Commissione europea qualsiasi ancora speciale autorizzata, specificando sia la designazione del tipo sia la riduzione autorizzata della massa dell'ancora. L'amministrazione concede l'autorizzazione al richiedente soltanto una volta trascorsi almeno tre mesi dalla notifica alla Commissione europea, sempre che quest'ultima non sollevi rilievi;

     f) gli impianti radar e gli indicatori della velocità di accostata approvati dall'amministrazione nazionale competente. La comunicazione contiene il numero di approvazione di tipo assegnato, la designazione del tipo, il nome del costruttore, il nome del titolare dell'approvazione tipo e la data dell'approvazione del tipo;

     g) le amministrazioni nazionali competenti che autorizzano ditte specializzate che possono effettuare la installazione, la sostituzione, la riparazione o la manutenzione di impianti radar e di indicatori della velocità di accostata.

     2. La comunicazione di cui al comma 1, lettera d), deve essere effettuata entro un mese dalla revoca.

 

     Allegato VI

     (previsto dall'articolo 3, comma 1)

 

     Uffici della Motorizzazione civile

 

 

     Allegato VII

     (previsto dall'articolo 8, comma 1)

 

     MODELLI DI CERTIFICATI EUROPEI LA NAVIGAZIONE INTERNA

     (Omissis)

 

     Allegato VIII

     (previsto dall'articolo 16)

 

     MODELLO DEL REGISTRO DEI CERTIFICATI EUROPEI DELLA NAVIGAZIONE INTERNA

     (Omissis)

 

     Allegato IX

     (previsto dall'articolo 19, comma 3)

 

     ORGANISMI DI CLASSIFICAZIONE

     Criteri per il riconoscimento degli organismi di classificazione

     Per essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 19, un organismo di classificazione deve soddisfare tutti i criteri seguenti:

     1) l'organismo di classificazione deve essere in grado di comprovare una vasta esperienza in materia di valutazione della progettazione e della costruzione di unità navali adibite alla navigazione interna. Gli organismi di classificazione devono disporre di un insieme completo di norme e regolamenti per la progettazione, la costruzione e l'ispezione periodica di unità navali adibite alla navigazione interna, in particolare per il calcolo della stabilità. Tali norme e regolamenti devono essere pubblicati almeno in francese, inglese, neerlandese o tedesco, e devono essere aggiornati e migliorati costantemente tramite programmi di ricerca e sviluppo. Le norme e i regolamenti in questione non devono risultare in contrasto con le disposizioni del diritto dell'Unione europea o degli accordi internazionali in vigore;

     2) l'organismo di classificazione deve pubblicare ogni anno il registro delle unità navali da essa classificate;

     3) l'organismo di classificazione non deve essere controllato da proprietari o costruttori di unità navali, nè da altri soggetti che, a fini commerciali, sono impegnati nella progettazione, costruzione, allestimento, riparazione, gestione o assicurazione di unità navali. Il fatturato dell'organismo di classificazione non deve dipendere da un solo organismo commerciale;

     4) la sede principale dell'organismo di classificazione, o di una sua filiale con potere decisionale e operativo in tutte le materie che le sono demandate dalla legislazione che disciplina i trasporti per vie navigabili interne, deve essere stabilita in uno degli Stati membri dell'Unione europea;

     5) l'organismo di classificazione e i suoi esperti devono possedere una buona reputazione nel settore dei trasporti per vie navigabili interne; gli esperti devono essere in grado di comprovare le capacità professionali possedute. Essi devono agire sotto la responsabilità dell'organismo di classificazione;

     6) l'organismo di classificazione deve avere un numero significativo di collaboratori, adeguato ai compiti che sono ad esso affidati e al numero di unità navali classificate, che svolgono attività tecniche, di gestione, assistenza, controllo, e ricerca e che provvedono anche al costante sviluppo delle capacità ed all'aggiornamento delle norme. Esso dispone di ispettori in almeno uno Stato membro;

     7) l'organismo di classificazione deve operare nel rispetto di un codice deontologico;

     8) l'organismo di classificazione deve essere gestito e amministrato in modo da garantire la riservatezza delle informazioni richieste da uno Stato membro;

     9) l'organismo di classificazione deve essere pronto a fornire le informazioni pertinenti a uno Stato membro;

     10) la direzione dell'organismo di classificazione deve definire e documentare la propria politica, i propri obiettivi e impegni in materia di qualità e verificare che tale politica sia compresa, attuata e mantenuta a tutti i livelli dell'organismo di classificazione;

     11) l'organismo di classificazione deve sviluppare, applicare e mantenere un sistema di qualità interno efficace, basato sugli elementi pertinenti delle norme di qualità riconosciute sul piano internazionale e conforme alla norma EN ISO/IEC 17020: 2004, secondo l'interpretazione dei Requisiti per la certificazione dei sistemi di qualità dell'IACS. Il sistema di qualità è certificato da un organismo indipendente di revisione riconosciuto dall'amministrazione dello Stato membro nel quale è stabilita la sede principale dell'organismo di classificazione, o una sua filiale, come previsto al punto 4, e assicura, tra l'altro, che:

     a) le norme e i regolamenti dell'organismo di classificazione siano stabiliti e aggiornati in modo sistematico;

     b) le norme e i regolamenti dell'organismo di classificazione siano rispettati;

     c) siano soddisfatti i requisiti dell'attività prevista dalla legge che l'organismo di classificazione è autorizzato a svolgere;

     d) siano definiti e documentati le responsabilità, i poteri e l'interrelazione del personale la cui attività incide sulla qualità dei servizi dell'organismo di classificazione;

     e) tutte le attività siano svolte in condizioni controllate;

     f) sia in atto un sistema di supervisione che controlla le operazioni e le attività svolte dagli ispettori e dal personale tecnico e amministrativo impiegato direttamente dall'organismo di classificazione;

     g) i requisiti delle principali attività regolamentari che l'organismo di classificazione è autorizzato a svolgere siano applicati o direttamente controllati soltanto da ispettori esclusivi dell'organismo di classificazione o da ispettori esclusivi di altri organismi di classificazione riconosciuti;

     h) sia attuato un sistema di qualificazione e aggiornamento costante degli ispettori;

     i) sia tenuta una documentazione per dimostrare il conseguimento degli standard richiesti per gli aspetti inerenti ai servizi svolti, nonchè l'efficace funzionamento del sistema di qualità; nonchè

     l) sia applicato un vasto sistema di controlli interni pianificati e documentati riguardo alle attività inerenti alla qualità in tutte le sedi;

     12) il sistema di qualità è certificato da un organismo indipendente di revisione riconosciuto dall'amministrazione dello Stato membro nel quale è stabilita la sede principale dell'organismo di classificazione, o una sua filiale, come previsto al punto 4;

     13) l'organismo di classificazione si deve impegnare a conformare le proprie norme e regolamenti alle disposizioni delle pertinenti direttive dell'Unione e a fornire tempestivamente alla Commissione europea tutte le informazioni del caso;

     14) l'organismo di classificazione si deve impegnare a consultare periodicamente gli altri organismi di classificazione riconosciuti per garantire l'equivalenza delle norme tecniche e della loro applicazione e deve consentire la partecipazione di rappresentanti di uno Stato membro o di altre parti interessate all'aggiornamento delle sue norme e/o regolamenti.


[1] Comma abrogato dall'art. 66 bis del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108.

[2] Allegato così modificato dall'art. 1 del D.M. 31 ottobre 2018.