§ 5.2.149 - L.R. 12 novembre 2021, n. 42.
Disposizioni in materia di attribuzione delle risorse geotermiche ai comuni delle aree geotermiche. Modifiche alla L.R. n. 45/1997.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.2 lavori pubblici
Data:12/11/2021
Numero:42


Sommario
Art. 1.  Deroga alla disciplina relativa all'attribuzione delle risorse geotermiche. Inserimento dell'articolo 7-bis nella L.R. 45/1997.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 5.2.149 - L.R. 12 novembre 2021, n. 42.

Disposizioni in materia di attribuzione delle risorse geotermiche ai comuni delle aree geotermiche. Modifiche alla L.R. n. 45/1997.

(B.U. 18 novembre 2021, n. 98)

 

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) e n-bis), dello Statuto;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 (Approvazione del regolamento di attuazione della legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante la disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche);

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 (Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99);

Vista la legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alla legge regionale n. 29/2009, alla legge regionale n. 59/2009, alla legge regionale n. 55/2011, alla legge regionale n. 77/2013, alla legge regionale n. 86/2014, alla legge regionale n. 82/2015, alla legge regionale n. 89/2016 e alla legge regionale n. 16/2017), e, in particolare, l'articolo 30;

Vista la legge regionale 5 febbraio 2019, n. 7 (Disposizioni in materia di geotermia. Modifiche alla L.R. n. 45/1997) e, in particolare, l'articolo 4;

Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 80 (Legge di stabilità per l'anno 2020) e, in particolare, l'articolo 4;

Considerato quanto segue:

1. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 22/2010, la Regione dispose che la riscossione delle risorse derivanti dai contributi geotermici di cui all'articolo 16, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 22/2010 stesso, fosse delegata agli enti locali delle aree geotermiche, che potevano effettuare tale riscossione anche tramite gli organismi, di diritto pubblico o di diritto privato, partecipati da tali enti ed incaricati della realizzazione di progetti di investimento nelle aree geotermiche;

2. La riscossione delle risorse di cui all'articolo 16 del D.Lgs. 22/2010, con la sola eccezione del comune di Abbadia San Salvatore, è stata effettuata attraverso il Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche (Co.SviG) s.c.r.l.;

3. Il Co.Svig s.c.r.l. è una società costituita da enti locali delle aree geotermiche della Toscana con la finalità di promuovere iniziative di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche medesime;

4. A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016, la Regione ha intrapreso un percorso di riordino di tutte le disposizioni regionali che attribuiscono risorse regionali a società pubblico-private;

5. La Regione ha inteso acquisire quote di partecipazione al Co.Svig s.c.r.l.;

6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 della L.R. 40/2017, una parte del contributo geotermico dovuto per l'anno 2017 ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 22/2010 è stato introitato direttamente dalla Regione, che lo ha utilizzato per acquisire quote di partecipazione al Co.SviG s.c.r.l., fino al massimo consentito dallo statuto della società;

7. La Regione ha, successivamente, deciso di avviare il processo di trasformazione del Co.Svig s.c.r.l. in società "in house" della Regione, processo tutt'ora in corso;

8. Durante il periodo necessario alla trasformazione in società in house, la Regione ha sospeso il trasferimento delle risorse geotermiche a Co.Svig, s.c.r.l. in attesa che il procedimento di trasformazione sia compiuto nel rispetto della normativa statale di riferimento;

9. Nel periodo necessario alla trasformazione di Co.Svig s.c.r.l. in società in house della Regione è, comunque, necessario ed urgente prevedere che le risorse geotermiche di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a e b), della L.R. 45/1997, siano assegnate direttamente ai comuni delle aree geotermiche, affinché essi provvedano, senza soluzione di continuità rispetto alle precedenti annualità, a destinarle alla realizzazione dei progetti di investimento finalizzati agli obiettivi di cui all'articolo 16, comma 9, del D.Lgs. 22/2010 e all'articolo 7, comma 2-bis, della L.R. 45/1997;

10. È necessario precisare che, al termine del periodo necessario alla trasformazione del Co.Svig s.c.r.l. in società in house della Regione, è confermata l'attribuzione delle competenze a tale Consorzio ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) e lettera b), della L.R. 45/1997;

11. È necessario precisare che le risorse geotermiche siano assegnate ai comuni delle aree geotermiche sulla base della presentazione dei progetti di investimento, mediante deliberazione della Giunta regionale e siano erogate previa stipula di appositi accordi tra i singoli comuni beneficiari e la Regione;

12. È necessario precisare che dalla presente legge regionale non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale;

13. Al fine di assicurare continuità rispetto ai contributi erogati ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 45/1997, è necessario disporre l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

 

Art. 1. Deroga alla disciplina relativa all'attribuzione delle risorse geotermiche. Inserimento dell'articolo 7-bis nella L.R. 45/1997.

1. Dopo l'articolo 7 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 45 (Norme in materia di risorse energetiche), è inserito il seguente:

"Art. 7 bis. Deroga alla disciplina relativa all'attribuzione delle risorse geotermiche

1. Durante il periodo necessario alla trasformazione del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l. (Co.SviG) in società "in house" della Regione e, comunque, fino e non oltre il 31 dicembre 2022, le risorse di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), che, ai sensi di tale norma, sono destinate al Co.Svig s.c.r.l. sono assegnate ai comuni delle aree geotermiche mediante la deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso articolo.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate ai comuni delle aree geotermiche previa stipulazione di appositi accordi tra i singoli comuni beneficiari e la Regione.".

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.