Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 12/11/2021 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Deroga alla disciplina relativa all'attribuzione delle risorse geotermiche. Inserimento dell'articolo 7-bis nella L.R. 45/1997. |
Art. 2. Norma finanziaria. |
Art. 3. Entrata in vigore. |
§ 5.2.149 - L.R. 12 novembre 2021, n. 42.
Disposizioni in materia di attribuzione delle risorse geotermiche ai comuni delle aree geotermiche. Modifiche alla L.R. n. 45/1997.
(B.U. 18 novembre 2021, n. 98)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;
Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) e n-bis), dello Statuto;
Visto il regolamento emanato con
Visto il
Vista la
Visto il
Vista la legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alla
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. A seguito dell'entrata in vigore del
2. La riscossione delle risorse di cui all'articolo 16 del
3. Il Co.Svig s.c.r.l. è una società costituita da enti locali delle aree geotermiche della Toscana con la finalità di promuovere iniziative di sviluppo socio-economico delle aree geotermiche medesime;
4. A seguito dell'entrata in vigore del
5. La Regione ha inteso acquisire quote di partecipazione al Co.Svig s.c.r.l.;
6. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 della
7. La Regione ha, successivamente, deciso di avviare il processo di trasformazione del Co.Svig s.c.r.l. in società "in house" della Regione, processo tutt'ora in corso;
8. Durante il periodo necessario alla trasformazione in società in house, la Regione ha sospeso il trasferimento delle risorse geotermiche a Co.Svig, s.c.r.l. in attesa che il procedimento di trasformazione sia compiuto nel rispetto della normativa statale di riferimento;
9. Nel periodo necessario alla trasformazione di Co.Svig s.c.r.l. in società in house della Regione è, comunque, necessario ed urgente prevedere che le risorse geotermiche di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a e b), della
10. È necessario precisare che, al termine del periodo necessario alla trasformazione del Co.Svig s.c.r.l. in società in house della Regione, è confermata l'attribuzione delle competenze a tale Consorzio ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a) e lettera b), della
11. È necessario precisare che le risorse geotermiche siano assegnate ai comuni delle aree geotermiche sulla base della presentazione dei progetti di investimento, mediante deliberazione della Giunta regionale e siano erogate previa stipula di appositi accordi tra i singoli comuni beneficiari e la Regione;
12. È necessario precisare che dalla presente legge regionale non derivano nuovi oneri a carico del bilancio regionale;
13. Al fine di assicurare continuità rispetto ai contributi erogati ai sensi dell'articolo 7 della
Approva la presente legge
Art. 1. Deroga alla disciplina relativa all'attribuzione delle risorse geotermiche. Inserimento dell'articolo 7-bis nella
1. Dopo l'articolo 7 della
"Art. 7 bis. Deroga alla disciplina relativa all'attribuzione delle risorse geotermiche
1. Durante il periodo necessario alla trasformazione del Consorzio per lo sviluppo delle aree geotermiche s.c.r.l. (Co.SviG) in società "in house" della Regione e, comunque, fino e non oltre il 31 dicembre 2022, le risorse di cui all'articolo 7, comma 2, lettere a) e b), che, ai sensi di tale norma, sono destinate al Co.Svig s.c.r.l. sono assegnate ai comuni delle aree geotermiche mediante la deliberazione della Giunta regionale di cui allo stesso articolo.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate ai comuni delle aree geotermiche previa stipulazione di appositi accordi tra i singoli comuni beneficiari e la Regione.".
Art. 2. Norma finanziaria.
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 3. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.