Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sicilia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 ambiente |
Data: | 22/03/2022 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Adempimenti dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità. |
Art. 3. Conferimento acque reflue urbane trattate. |
Art. 4. Disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e individuazione della tariffa. |
Art. 5. Pianificazione delle attività di recupero delle acque reflue ai fini del riutilizzo per usi irrigui. |
Art. 6. Modifiche ai limiti di cui alla Tabella 6 allegata alla legge regionale 15 maggio 1986, n. 27. |
Art. 7. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20. |
Art. 8. Norma finale. |
§ 4.5.131 - L.R. 22 marzo 2022, n. 4.
Norme in materia di riutilizzo delle acque reflue urbane. Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2021, n. 20.
(G.U.R. 25 marzo 2022, n. 13 - S.O. n. 14)
Art. 1. Finalità.
1. La Regione, in applicazione delle disposizioni dell'Unione europea, garantisce il riutilizzo delle acque reflue urbane trattate per gli usi irrigui nonché per gli altri usi specifici compreso l'utilizzo ai fini industriali.
2. La Regione promuove la realizzazione di impianti di affinamento delle acque reflue urbane in conformità alle normative statali e dell'Unione europea vigenti, e nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dall'Istituto superiore di sanità (ISS).
3. Per migliorare la sostenibilità dei sistemi di depurazione è promosso, nei comprensori rurali, l'adeguamento dei sistemi di depurazione tradizionali con sistemi di fitodepurazione, ad eccezione dell'uso potabile.
Art. 2. Adempimenti dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità.
1. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia ed i servizi di pubblica utilità, sentita l'Autorità di bacino di cui all'articolo 3 della
Art. 3. Conferimento acque reflue urbane trattate.
1. Le acque reflue urbane trattate, previa stipula di apposita convenzione, possono essere conferite dai gestori degli impianti di depurazione o affinamento ai gestori delle reti di distribuzione, nel rispetto della normativa statale ed europea.
Art. 4. Disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e individuazione della tariffa.
1. Il monitoraggio ed il controllo dei servizi inerenti all'acqua reflua urbana trattata sono affidati all'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.
2. Il controllo sulla qualità delle acque reflue urbane trattate è affidato all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente e, in ragione degli usi secondo la normativa vigente, all'Azienda sanitaria provinciale territorialmente competente.
3. Gli eventuali costi aggiuntivi rispetto alle tariffe del servizio idrico integrato, necessari al trattamento delle acque reflue urbane ai fini della presente legge, nel rispetto dei provvedimenti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), sono a carico degli utilizzatori della risorsa.
Art. 5. Pianificazione delle attività di recupero delle acque reflue ai fini del riutilizzo per usi irrigui.
1. L'Autorità di bacino di cui all'articolo 3 della
Art. 6. Modifiche ai limiti di cui alla Tabella 6 allegata alla
1. I limiti dei parametri di "azoto totale" e "fosforo totale", riportati alla Tabella 6 allegata alla
Art. 7. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 3, comma 2, lettera c), le parole "sul territorio regionale" sono sostituite dalle parole "dall'amministrazione regionale" e la parola "medesimo" e le parole "ed effettuando l'analisi ed il monitoraggio del fenomeno migratorio, " sono soppresse;
b) all'articolo 3, comma 2, la lettera d) è soppressa;
c) all'articolo 6, comma 1, alla fine sono aggiunte le parole ", in armonia con quanto stabilito nei Tavoli di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16 del
d) all'articolo 7, comma 2, lettera d), le parole "prima accoglienza" sono sostituite dalle parole "supporto all'accoglienza" e alla fine sono aggiunte le parole "in armonia con quanto stabilito nei Tavoli di coordinamento nazionale e regionale di cui all'articolo 16 del
e) all'articolo 13, comma 1, dopo la parola "istituito" sono aggiunte le parole ", a fini conoscitivi, ";
f) all'articolo 13, comma 3, le parole "e disciplina" sono sostituite dalla parola "disciplina" e le parole "i requisiti e" sono soppresse;
g) all'articolo 14, comma 3, lettera a), le parole "e degli interventi attuati dagli enti competenti" sono soppresse.
Art. 8. Norma finale.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.