§ 77.1.80 - L. 30 luglio 2021, n. 112.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:30/07/2021
Numero:112


Sommario
Art. 1. 


§ 77.1.80 - L. 30 luglio 2021, n. 112.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.

(G.U. 7 agosto 2021, n. 188)

 

Art. 1.

     1. Il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, recante misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Allegato

 

     Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79

 

     All'articolo 1:

     al comma 1:

     all'alinea sono premesse le seguenti parole: «In via temporanea,»;

     alla lettera a), all'alinea, la parola: «accesso,» è soppressa e, al numero 3), le parole: «sino al compimento del diciottesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «di età inferiore ai diciotto anni compiuti»;

     alla lettera b), le parole: «(ISEE) di cui al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «(ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al decreto» e dopo le parole: «del medesimo» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

     All'articolo 2:

     al comma 1, le parole: «L'assegno» sono sostituite dalle seguenti: «L'ammontare dell'assegno temporaneo»;

     al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riconosciuta ai sensi della normativa vigente».

     All'articolo 3:

     al comma 1:

     al primo periodo, dopo le parole: «La domanda» sono inserite le seguenti: «per il riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1»;

     il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'assegno è comunque corrisposto con decorrenza dal mese di presentazione della domanda»;

     al comma 2 sono premesse le seguenti parole: «Fino all'adozione da parte dell'INPS delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno ai sensi del comma 2-bis,»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l'assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori».

     All'articolo 4:

     al comma 1, le parole: «altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «altri benefici in denaro a favore dei figli a carico erogati dalle regioni, dalle province autonome»;

     al comma 2, le parole da: «la dichiarazione sostitutiva unica» fino a: «è presentata» sono sostituite dalle seguenti: «il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiornata,»;

     al comma 3:

     al primo periodo, le parole: «congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione del medesimo»;

     al secondo periodo, le parole: «del decreto-legge n. 4 del 2019» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26»;

     al comma 4, le parole: «n. 4), del decreto-legge n. 4 del 2019» sono sostituite dalle seguenti: «numero 4), del citato decreto-legge n. 4 del 2019».

     All'articolo 5:

     al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «In via temporanea,»;

     al comma 2, le parole: «dal comma. 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1».

     All'articolo 7:

     al comma 1, dopo le parole: «di cui all'ultimo periodo del comma 12» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

     al comma 2, le parole: «trattamenti CISOA» sono sostituite dalle seguenti: «trattamenti di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)»;

     al comma 3, le parole: «quota delle ore fruite rispetto alle ore autorizzate di integrazione salariale» sono sostituite dalle seguenti: «quota delle ore di integrazione salariale fruite rispetto alle ore autorizzate».