Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.1 assegni familiari |
Data: | 08/06/2021 |
Numero: | 79 |
Sommario |
Art. 1. Assegno temporaneo per i figli minori |
Art. 2. Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori |
Art. 3. Modalità di presentazione della domanda e decorrenza |
Art. 4. Compatibilità |
Art. 5. Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare |
Art. 6. Rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale |
Art. 7. Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale |
Art. 8. Disposizioni finanziarie |
Art. 9. Entrata in vigore |
§ 77.1.79 - D.L. 8 giugno 2021, n. 79. [1]
Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori.
(G.U. 8 giugno 2021, n. 135)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 339, della
Visto l'articolo 1, comma 7, della
Vista la
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre, in via temporanea e nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza, pertanto, di riconoscere un «assegno temporaneo per figli minori»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le pari opportunità e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Assegno temporaneo per i figli minori
1. In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 28 febbraio 2022, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a carico di età inferiore ai diciotto anni compiuti;
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal regolamento di cui al
Art. 2. Criteri per la determinazione dell'assegno temporaneo per i figli minori
1. L'ammontare dell'assegno temporaneo a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 è determinato in base alla tabella di cui all'Allegato 1 al presente decreto, la quale individua le soglie ISEE e i corrispondenti importi mensili dell'assegno temporaneo per ciascun figlio minore, in relazione al numero dei figli minori [3].
2. Gli importi di cui all'Allegato 1 sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore con disabilità riconosciuta ai sensi della normativa vigente [4].
3. Il beneficio di cui ai commi 1 e 2 e all'articolo 4, comma 3, è riconosciuto dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) nel limite massimo complessivo di 1.580 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa anche in via prospettica e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1.580 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8.
Art. 3. Modalità di presentazione della domanda e decorrenza
1. La domanda per il riconoscimento dell'assegno temporaneo di cui all'articolo 1 è presentata in modalità telematica all'INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla
2. Fino all'adozione da parte dell'INPS delle procedure idonee all'erogazione dell'assegno ai sensi del comma 2-bis, l'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN del richiedente ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di affido condiviso dei minori, l'assegno può essere accreditato in misura pari al 50 per cento sull'IBAN di ciascun genitore [6].
2-bis. L'assegno è corrisposto dall'INPS ed è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente. In assenza dei genitori, l'assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. L'erogazione dell'assegno avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del presente decreto in caso di nuclei familiari percettori di reddito di cittadinanza. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori [7].
3. L'assegno non concorre alla formazione del reddito ai sensi del
Art. 4. Compatibilità
1. Il beneficio di cui all'articolo 1 è compatibile con il Reddito di cittadinanza di cui al
2. In caso di variazione del nucleo familiare in corso di fruizione dell'assegno di cui all'articolo 1, il richiedente presenta la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) prevista dall'articolo 10 del regolamento di cui al
3. Per i nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza, l'INPS corrisponde d'ufficio, a valere sul limite di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, l'assegno di cui all'articolo 1 congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione del medesimo, fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall'importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del del
4. Per la determinazione del reddito familiare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 4), del citato
Art. 5. Maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare
1. In via temporanea, a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 28 febbraio 2022, con riferimento agli importi mensili in vigore, superiori a zero e percepiti dagli aventi diritto, relativi all'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 8 [13].
Art. 6. Rifinanziamento dei Centri di assistenza fiscale
1. In considerazione dell'incremento dei volumi di dichiarazioni sostitutive uniche ai fini del calcolo dell'ISEE, connesso anche al beneficio di cui all'articolo 1, nonchè, più in generale, al riordino delle misure a sostegno dei figli a carico attraverso l'assegno unico e universale previsto dalla
Art. 7. Disposizioni in materia di monitoraggio dei limiti di spesa relativi ai trattamenti di integrazione salariale
1. All'articolo 8, comma 13, del
2. A seguito dell'attività di monitoraggio prevista dal terzo periodo dell'articolo 8, comma 13, del citato
3. La verifica del raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui all'articolo 8, comma 13, primo periodo, del predetto
Art. 8. Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2 e 6, pari a 1.610 milioni di euro per l'anno 2021 e agli oneri derivanti dall'articolo 5 valutati in 1.390 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione per 3.000 milioni di euro per l'anno 2021, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339, della
Art. 9. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[5] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del
[6] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[7] Comma inserito dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[10] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[11] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[12] Comma già modificato dalla L. di conversione e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del
[13] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[14] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[15] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.