§ 17.3.481 - Ordinanza 29 luglio 2021, n. 117.
Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:29/07/2021
Numero:117


Sommario
Art. 1.  Proroga termini di cui all'ordinanza n. 98 del 2020 in materia di contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi
Art. 2.  Proroga della Convenzione di cui all'ordinanza n. 102 del 2020
Art. 3.  Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 104 del 23 dicembre 2020
Art. 4.  Addendum all'Accordo di collaborazione sottoscritto ai sensi dell'ordinanza n. 113 del 31 dicembre 2020
Art. 5.  Oneri per la ricostruzione di edifici pubblici in altro sito
Art. 6.  Indicazioni sulle procedure degli USR per le pratiche di riparazione degli edifici con danni lievi con carenza documentale
Art. 7.  Proroga del termine di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020
Art. 8.  Modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali
Art. 9.  Dichiarazione d'urgenza ed efficacia


§ 17.3.481 - Ordinanza 29 luglio 2021, n. 117.

Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti.

(G.U. 17 novembre 2021, n. 274)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI VERIFICATISI A FAR DATA DAL 24 AGOSTO 2016

 

     Viste le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, del 27 e 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017, con le quali è stato dichiarato e successivamente esteso lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che tra il 24 agosto 2016 ed il 17 gennaio 2017 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Visto l'art. 57, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il quale testualmente recita: «All'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente: "4-quinquies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2021; a tale fine il Fondo per le emergenze nazionali previsto dall'art. 44 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2021". Al relativo onere si provvede ai sensi dell'art. 114»;

     Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata sul Supplemento ordinario n. 62 nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, con la quale il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, è stato prorogato al 31 dicembre 2020 e ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2021 dall'art. 57, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126;

     Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 54 del 24 aprile 2018 recante «Attuazione dell'art. 23, comma 2, del decreto-legge 189 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni. Ripartizione delle somme destinate al finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro e criteri generali di utilizzo delle risorse»;

     Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 98 del 9 maggio 2020, con la quale, al fine di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività economiche in condizioni di sicurezza nelle aree di cui all'art. 1, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, sono state disciplinate le nuove modalità di accesso ai contributi di cui all'art. 23, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

     Ritenuto necessario prorogare il termine ultimo per la rendicontazione dei predetti contributi, attualmente fissato al 30 giugno 2021 per tutti gli interventi da realizzare ai sensi delle ordinanze del Commissario straordinario n. 54 del 2018 e n. 98 2020, così come stabilito dagli articoli 4, comma 7, e 6, comma 2, della predetta ordinanza n. 98 del 2020;

     Ritenuto inoltre necessario, in considerazione della necessità di continuare ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.a. Invitalia per il supporto amministrativo per l'accesso ai contributi di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogare al 31 dicembre 2021, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'art. 10 dell'ordinanza n. 111 del 2020, autorizzando il Commissario straordinario a sottoscrivere, senza maggiori oneri, apposito addendum alla convenzione stipulata con la predetta Agenzia in data 25 maggio 2020 e successivo addendum sottoscritto in data 17 febbraio 2021, ferme restando le restanti previsioni convenzionali;

     Vista l'ordinanza n. 104 del 29 giugno 2020, con la quale sono state stabilite le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge giugno 17 ottobre 2016, n. 189 con meno di 30.000 abitanti;

     Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della richiamata ordinanza n. 104 del 2020, il quale stabilisce che «I comuni beneficiari del contributo sono tenuti a iniziare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi proposti entro un anno dalla pubblicazione della presente ordinanza»;

     Ritenuto necessario, in considerazione della oggettiva impossibilità dei comuni di rispettare il predetto termine di avvio della esecuzione dei lavori a causa della attuale situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, di prorogare lo stesso al 31 dicembre 2021;

     Ritenuto inoltre necessario aggiornare l'elenco degli interventi riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'Allegato 2 alla ordinanza n. 104 del 2020, tenuto conto che, a seguito di motivate richieste pervenute da parte di alcuni Comuni destinatari dei contributi, alcuni interventi sono stati oggetto di rimodulazione, così come risultante dalle schede tecniche aggiornate inviate dai medesimi Comuni e riportati nell'elaborato di sintesi di cui all'Allegato 1 alla presente ordinanza;

     Vista l'ordinanza n. 113 del 31 dicembre 2020, con la quale è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990 tra il Commissario straordinario e l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale per la revisione degli areali a pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) delle aree PAI interagenti con le previsioni della ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

     Ritenuto necessario specificare le modalità di rimborso dei costi sostenuti dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale per l'espletamento delle relative attività;

     Visto l'art. 14 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

     Ritenuto, in ragione delle difficoltà lamentate dai soggetti attuatori circa il mancato finanziamento dell'acquisto delle aree e dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione relativi alla ricostruzione di edifici pubblici in altro sito per ragioni oggettive, di dovere disporre per gli interventi di ricostruzione dei predetti edifici, qualora si renda necessaria anche la nuova costruzione in un'altra area, la possibilità di fruire di un contributo per l'acquisto e per la realizzazione delle predette opere di urbanizzazione del terreno ove verrà collocata la nuova costruzione;

     Vista l'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, in particolare l'art. 9, con il quale è stata disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la presentazione delle domande di contributo per gli interventi previsti dalle ordinanze n. 13 del 2017 e n. 19 del 2017, nonchè la trasmissione entro la data del 31 luglio 2021, da parte dei soggetti legittimati o loro delegati, all'Ufficio speciale per la ricostruzione di un'apposita dichiarazione contenente la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo entro la suddetta data, qualora la stessa non sia già stata inoltrata al competente Ufficio speciale;

     Ritenuto opportuno disporre una proroga del termine stabilito dal citato art. 9 per la trasmissione della dichiarazione contenente la manifestazione di volontà a presentare la domanda di contributo, anche in ragione della concomitante scadenza del termine del 30 giugno 2021 stabilito dall'ordinanza n. 114 del 2021 per il completamento documentale delle domande di contributo per i danni lievi;

     Considerato che:

     in ragione della necessità di assegnare ai professionisti incaricati tempi congrui per adeguare i progetti di riparazione degli edifici con danni lievi alle nuove opportunità in tema di agevolazioni fiscali introdotte dal novellato art. 119 del decreto-legge 34 del 2020 (cosiddetto «superbonus»), nonché in considerazione delle criticità operative connesse alla situazione epidemiologica, con l'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021 sono stati prorogati i termini relativi al completamento delle istanze relative ai contributi per gli edifici con danni lievi, previsti dell'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020 e dall'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020;

     in particolare il termine di cui al comma 2, dell'art. 5, dell'ordinanza n. 108 del 10 ottobre 2020, e i termini previsti dall'art. 8, comma 8, lettera a) e b) dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020, con i quali sono state assegnate le scadenze per l'integrazione documentale delle domande di contributo per danni lievi, presentate entro il 30 novembre 2020, sono stati ridefiniti e prorogati, al termine perentorio del 31 maggio 2021; il termine di cui all'art. 8, comma 8, lettera c) dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 è stato ridefinito e prorogato al termine perentorio del 30 giugno 2021;

     ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto del comma 3, dell'art. 6, e del comma 2, dell'art. 10, dell'ordinanza n. 100 del 9 maggio 2020, gli Uffici speciali, in caso di incompletezza della domanda, possono sospendere i termini per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità, anche relativi ai titoli edilizi, non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

     ai sensi degli articoli citati nel precedente capoverso, gli stessi Uffici speciali, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ne danno tempestivamente comunicazione agli istanti che, nel termine di dieci giorni, hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. In caso di mancato accoglimento delle osservazioni e dei rilievi nel termine di dieci giorni, gli Uffici speciali trasmettono al vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo;

     Ritenuto pertanto che la procedura sopra delineata debba ritenersi applicabile anche in caso di incompletezza delle domande di contributo per danni lievi, a seguito delle scadenze dei termini di cui al comma 1, dell'art. 1, dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021;

     Ritenuto necessario, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati dalle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevedere che su richiesta del soggetto attuatore e proposta del sub Commissario delegato, il Commissario straordinario possa disporre il trasferimento di risorse dalla contabilità speciale a lui intestata, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 189 del 2016, in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni - vice Commissari:

     Ritenuto infine necessario:

     modificare la norma finanziaria di cui all'art. 12 dell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021 relativa agli interventi di ricostruzione del centro storico del Comune di Amatrice in quanto, per mero errore materiale, riporta una spesa complessiva di euro 46.309.516,95 invece che di euro 48.672,759,57;

     integrare la lettera b), del comma 1, dell'art. 5 dell'ordinanza n. 6 del 6 maggio 2021 relativa agli interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo, in quanto per mero refuso non contiene le parole «affidamento diretto», nonché integrare l'art. 9, comma 1, della medesima ordinanza inserendo il numero 7) nella elencazione degli interventi per i quali si dispone la copertura finanziaria;

     Raggiunta l'intesa nella Cabina di coordinamento del 1 luglio 2021 con le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

     Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Proroga termini di cui all'ordinanza n. 98 del 2020 in materia di contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi

     1. All'ordinanza n. 98 del 9 maggio 2020 recante «Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi. Nuove modalità e criteri per la concessione alle imprese di contributi in conto capitale in attuazione dell'art. 23 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016» sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) all'art. 4, comma 7, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite con «30 novembre 2021»;

     b) all'art. 6, comma 1, lettera b), b.2, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite con «30 novembre 2021.»;

     c) all'art. 6, comma 2, il termine «30 giugno 2021» è sostituito con «30 novembre 2021.»;

 

     Art. 2. Proroga della Convenzione di cui all'ordinanza n. 102 del 2020

     1. In considerazione della necessità di continuare ad avvalersi dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'Impresa S.p.a. Invitalia per il supporto amministrativo per l'accesso ai contributi di cui all'art. 23 del decreto-legge n. 189 del 2016 per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il termine del 30 giugno 2021 previsto all'art. 10 dell'ordinanza n. 111 del 2020 è prorogato al 31 dicembre 2021. A tal fine, il Commissario straordinario sottoscrive, senza maggiori oneri, apposito addendum alla convenzione stipulata con la predetta Agenzia in data 25 maggio 2020 e successivo addendum sottoscritto in data 17 febbraio 2021, ferme restando le restanti previsioni convenzionali.

 

     Art. 3. Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 104 del 23 dicembre 2020

     1. All'ordinanza n. 104 del 23 dicembre 2020 recante «Modalità per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9-undetricies del decreto-legge 24 ottobre 2019 n. 123, ai comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 con meno di 30.000 abitanti» sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) l'art. 2, comma 2, è così sostituito:

     «2. I comuni beneficiari del contributo sono comunque tenuti ad avviare l'esecuzione dei lavori per la realizzazione degli interventi proposti entro il 31 dicembre 2021.»;

     b) l'art. 4, comma 2, è così sostituito:

     «2. Il trasferimento delle somme di cui al comma 1 avviene con le seguenti modalità:

     1) il 20% in acconto entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, sulla base dell'importo assegnato ai sensi dell'art. 2, comma 1;

     2) un secondo acconto entro quindici giorni dalla comunicazione, da parte dei comuni, dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, sulla base dell'importo del quadro economico dei lavori affidati, nel rispetto del limite dell'importo assegnato ai sensi dell'art. 2, comma 1, tale da conseguire una anticipazione complessiva pari all'80% comprensiva dell'acconto del 20% di cui al precedente punto 1);

     3) il saldo entro quindici giorni dalla trasmissione della rendicontazione di cui all'art. 6, provvedendo a riproporzionare, se del caso, quanto già erogato in sede di acconto tenuto conto del costo effettivo dell'intervento così come risultante dal quadro economico del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo, nel rispetto del limite dell'importo assegnato ai sensi dell'art. 2, comma 1.».

     c) all'art. 5, comma 4, le parole «comma 3 dell'art. 1», sono così sostituite: «comma 2 dell'art. 2»;

     d) all'art. 6, comma 1, sono aggiunte in fine le parole «o del certificato di collaudo.».

     2. L'Allegato 2 all'ordinanza n. 104 del 2020 è sostituito dal seguente allegato: «Allegato 2 all'ordinanza 104 del 29 giugno 2020».

 

     Art. 4. Addendum all'Accordo di collaborazione sottoscritto ai sensi dell'ordinanza n. 113 del 31 dicembre 2020

     1. In considerazione della necessità di individuare le modalità di rimborso dei costi sostenuti dall'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale per l'attuazione dell'Accordo di collaborazione per «la revisione degli areali a pericolosità da frana elevata P3 e molto elevata P4 delle aree PAI interagenti con le previsioni di ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016-2017», sottoscritto in data 23 febbraio 2021 con la medesima Autorità ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241 del 1990, il Commissario straordinario è autorizzato a sottoscrivere apposito addendum al predetto accordo che contenga le seguenti ulteriori previsioni: «Ai fini dell'erogazione dei rimborsi, l'Autorità di Bacino trasmette al Commissario straordinario apposite relazioni attestanti l'avvenuta conclusione delle attività realizzate nel periodo di riferimento, in conformità a quanto previsto dall'Allegato tecnico approvato con ordinanza n. 113 del 2020 e in ordine alle scadenze previste nel cronoprogramma delle attività fissate dal Comitato tecnico-scientifico, con l'indicazione dell'importo complessivo dei relativi costi. Il Commissario straordinario, su richiesta dell'Autorità di Bacino, può disporre il trasferimento di una somma pari al 30% dell'importo massimo previsto per i rimborsi, da destinare alle prime spese necessarie per il celere avvio delle attività previste. Nell'allegato tecnico l'importo previsto per la voce «Importo massimo per rimborsi a carico del Commissario» è incrementato di euro 410.000,00. L'importo previsto per la voce spese per attrezzature e personale della struttura - sub voce «Acquisto attrezzature tecnico scientifiche, noleggio automezzi, hardware, software e materiali di consumo, nonchè sopralluoghi, trasferte, ecc.» è diminuito di euro 230.000,00. L'importo previsto per la voce spese per attrezzature e personale della struttura - sub voce «Varie per imprevisti» è diminuito di euro 180.000,00.».

 

     Art. 5. Oneri per la ricostruzione di edifici pubblici in altro sito [1]

     1. Nell'ipotesi di ricostruzione di edifici pubblici in un sito diverso dal precedente per ragioni oggettive, ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, gli oneri di attuazione dell'intervento sono comprensivi del costo di acquisto dell'area, tramite espropriazione o cessione bonaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, nonchè dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione dell'area individuata per la nuova costruzione.

     2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a far data dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

 

     Art. 6. Indicazioni sulle procedure degli USR per le pratiche di riparazione degli edifici con danni lievi con carenza documentale

     1. Gli Uffici speciali verificata la condizione di incompletezza della domanda, a seguito delle scadenze dei termini di cui al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 114 del 9 aprile 2021, provvedono, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ad assegnare un ulteriore ultimo termine non superiore a trenta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, per l'acquisizione della documentazione mancante. In caso di comprovata impossibilità ad adempiere da parte dei professionisti incaricati, ovvero in presenza di comprovate situazioni del tutto eccezionali, gli Uffici speciali provvedono ad assegnare un ulteriore termine non superiore a trenta giorni.

     2. Successivamente alla scadenza dei termini di cui al comma 1, ove persistano motivi ostativi all'accoglimento della domanda, gli Uffici speciali provvedono al preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, dandone tempestivamente comunicazione agli istanti, assegnando il termine perentorio di dieci giorni. Successivamente alla scadenza dei termini di cui al precedente comma, in caso di mancata integrazione documentale ovvero di non superamento dei motivi ostativi, gli Uffici speciali trasmettono al Vice Commissario la proposta di rigetto della domanda di contributo.

 

     Art. 7. Proroga del termine di cui all'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020

     1. Il termine di cui al comma 2, dell'art. 9, dell'ordinanza n. 111 del 23 dicembre 2020 recante «Norme di completamento ed integrazione della disciplina sulla ricostruzione privata» è prorogato al 30 settembre 2021.

 

     Art. 8. Modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali [2]

     1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati dalle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, su richiesta del soggetto attuatore e proposta del sub-commissario delegato, il Commissario straordinario dispone il trasferimento dalla contabilità speciale a lui intestata, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 189 del 2016, in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni - Vice commissari:

     di una somma pari al 20% dell'importo programmato dell'intervento al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l'affidamento per la fase iniziale dei lavori;

     di una somma pari ad un ulteriore 30% dell'importo programmato dell'intervento a seguito dello affidamento dei lavori e del relativo avvio, fatta salva la verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata dal sub-commissario;

     di una somma pari ad un ulteriore 30% all'importo programmato dell'intervento a seguito delle verifiche sulla regolarità e completezza documentale sullo stato avanzamento lavori presentata dal soggetto attuatore, eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata dal sub-commissario;

     di una somma a saldo dell'importo dell'intervento, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a seguito delle risultanze dell'istruttoria presentata dal soggetto attuatore e della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata, per gli aspetti finanziari e amministrativi, dal sub-commissario.

     2. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia l'Ufficio speciale per la ricostruzione, l'istruttoria sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale è effettuata dal sub-commissario competente ovvero altro soggetto individuando dal commissario. Il sub-commissario o il soggetto di cui al precedente periodo propongono al Commissario straordinario l'adozione degli atti conseguenti e il trasferimento delle risorse.

     3. Ad esclusione dell'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1, primo alinea, del presente articolo, per cui è sufficiente la richiesta motivata del sub-commissario delegato, al fine di consentire al Commissario straordinario di procedere al trasferimento delle risorse, i soggetti attuatori corredano la richiesta di trasferimento con la documentazione attestante l'esito del monitoraggio come risultante dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evinca l'avanzamento finanziario della spesa, verificata dagli Uffici speciali per la ricostruzione.

     4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione dispongono il trasferimento dalla contabilità speciale dei Vice commissari ai soggetti attuatori delle somme erogate dal Commissario straordinario in attuazione di quanto previsto al comma 1. Prima dell'erogazione del saldo e del relativo trasferimento delle risorse al soggetto attuatore, l'Ufficio speciale per la ricostruzione determina l'importo definitivo del contributo per ciascun intervento.

     5. Nel caso in cui, ai sensi di precedenti ordinanze commissariali, siano state erogate dal Commissario straordinario, ovvero dagli Uffici speciali per la ricostruzione, somme in anticipazione al fine di consentire l'avvio delle attività di progettazione degli interventi, queste si intendono ricomprese nell'importo dell'anticipazione di cui al comma 1, primo alinea, del presente articolo.

 

     Art. 8. Modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali [3]

     1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati dalle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, su richiesta del soggetto attuatore e proposta del sub-commissario delegato, il Commissario straordinario dispone il trasferimento dalla contabilità speciale a lui intestata, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 189 del 2016, in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni - vice Commissari:

     di una somma pari al 40% dell'importo programmato dell'intervento al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l'affidamento, la stipula del contratto e l'avvio dei lavori;

     di una somma pari all'ulteriore 40% dell'importo programmato dell'intervento a seguito delle risultanze della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale sullo stato di avanzamento lavori presentata dal soggetto attuatore, eseguita

     all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata dal sub-Commissario;

     di una somma a saldo dell'importo dell'intervento, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a seguito delle risultanze dell'istruttoria presentata dal soggetto attuatore e della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e validata dal sub-Commissario.

     2. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia l'Ufficio speciale per la ricostruzione, l'istruttoria sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale è effettuata dal sub-commissario competente, che propone al Commissario straordinario l'adozione degli atti conseguenti e il trasferimento delle risorse.

     3. Ad esclusione dell'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1, primo alinea, del presente articolo, per cui è sufficiente la richiesta motivata del sub-commissario delegato, al fine di consentire al Commissario straordinario di procedere al trasferimento delle risorse, i soggetti attuatori corredano la richiesta di trasferimento con la documentazione attestante l'esito del monitoraggio come risultante dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evinca l'avanzamento finanziario della spesa, verificata dagli Uffici speciali per la ricostruzione.

     4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione dispongono il trasferimento dalla contabilità speciale dei vice Commissari ai soggetti attuatori delle somme erogate dal Commissario straordinario in attuazione di quanto previsto al comma 1. Prima dell'erogazione del saldo e del relativo trasferimento delle risorse al soggetto attuatore, l'Ufficio speciale per la ricostruzione determina l'importo definitivo del contributo per ciascun intervento.

     5. Nel caso in cui, ai sensi di precedenti ordinanze commissariali, siano state erogate dal Commissario straordinario, ovvero dagli Uffici speciali per la ricostruzione, somme in anticipazione al fine di consentire l'avvio delle attività di progettazione degli interventi, queste si intendono ricomprese nell'importo dell'anticipazione di cui al comma 1, primo alinea, del presente articolo.

     6. All'art. 12, comma 1, dell'ordinanza speciale n. 2 del 6 maggio 2021 avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione del centro storico di Amatrice, la cifra «46.309.516,95» è sostituita dalla seguente: «48.672.759,57»».

     7. All'art. 5, comma 1, lettera b), dell'ordinanza speciale n. 6 del 6 maggio 2021 avente ad oggetto gli interventi di ricostruzione delle scuole e del Municipio del Comune di Teramo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, l'affidamento diretto;». All'art. 9, comma 1, della medesima ordinanza speciale le parole «e 5)» sono sostituite dalle seguenti: «, 5) e 7)».

 

     Art. 9. Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

     1. In considerazione della necessità di dare impulso alle attività connesse alla ricostruzione, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico a far data dal 24 agosto 2016.

 

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2021  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 2049

 

     Avvertenza:

     L'allegato alla presente ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Commissario straordinario ricostruzione sisma 2016 al seguente indirizzo: https://sisma2016.gov.it/ordinanze/


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della Ordinanza 13 novembre 2023, n. 153.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della Ordinanza 18 dicembre 2023, n. 161.

[3] Testo previgente (contenente disposizioni di modifica) alla sostituzione apportata dall'art. 1 della Ordinanza 18 dicembre 2023, n. 161.