§ 17.3.504 - Ordinanza 18 dicembre 2023, n. 161.
Disposizioni di modifica e integrazione dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021, recante: «Disposizioni di modifica e integrazione delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:18/12/2023
Numero:161


Sommario
Art. 1.  Nuove modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali
Art. 2.  Disposizione finanziarie
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza ed efficacia


§ 17.3.504 - Ordinanza 18 dicembre 2023, n. 161.

Disposizioni di modifica e integrazione dell'ordinanza n. 117 del 29 luglio 2021, recante: «Disposizioni di modifica e integrazione delle ordinanze vigenti».

(G.U. 8 febbraio 2024, n. 32)

 

     PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

 

     Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di seguito nel testo denominato «decreto-legge»;

     Visti, in particolare, i seguenti articoli del decreto-legge:

     l'art. 2, comma 1, il quale prevede che il Commissario coordina e provvede al finanziamento degli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati, delle opere pubbliche e degli edifici di culto nei territori colpiti dal sisma verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

     l'art. 2, comma 1, lettera c), che nel delineare le funzioni del Commissario straordinario sancisce, tra l'altro, che egli «opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate»;

     l'art. 2, comma 2, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

     Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», in particolare l'art. 1, comma 738, che stabilisce: «Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-sexies è inserito il seguente: 4-septies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis è prorogato fino al 31 dicembre 2023»;

     Visto l'art. 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 450, della citata legge n. 234 del 2021, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il termine della gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;

     Visto l'art. 11 (Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici), comma 3, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni con la legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);

     Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e, in particolare, gli articoli 1 e 2, recanti disposizioni di semplificazione delle procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia e sopra soglia, l'art. 6, in materia di Collegio consultivo tecnico, e l'art. 11, comma 1, che introduce il principio della prevalenza delle norme di maggiore semplificazione, in base al quale «le disposizioni del presente decreto recanti semplificazioni e agevolazioni procedurali o maggiori poteri commissariali, anche se relative alla scelta del contraente o all'aggiudicazione di pubblici lavori, servizi e forniture, nonchè alle procedure concernenti le valutazioni ambientali o ai procedimenti amministrativi di qualunque tipo, trovano applicazione, senza pregiudizio dei poteri e delle deroghe già previsti dalla legislazione vigente, alle gestioni commissariali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, finalizzate alla ricostruzione e al sostegno delle aree colpite da eventi sismici verificatisi sul territorio nazionale»;

     Vista l'ordinanza commissariale n. 109 del 23 dicembre 2020, recante «Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonchè disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica»;

     Vista l'ordinanza commissariale n. 101 del 30 aprile 2020 recante «Individuazione dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 2016 ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 123 del 2016»;

     Viste le molteplici attività condotte dal Commissario straordinario allo scopo di procedere ad una puntuale ricognizione dei danni al patrimonio privato, pubblico ed ecclesiastico ai fini del censimento e della stima dei danni di cui alla norma su indicata; in particolare, ai fini del censimento dei danni del patrimonio pubblico qui di interesse, attraverso la sottoscrizione di un accordo e di una convenzione stipulati, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, rispettivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento delle finanze, e con soluzioni per il Sistema economico spa (SOSE), società partecipata dal MEF e da Banca d'Italia, aventi ad oggetto le attività necessarie «per il censimento e la stima del danno dei beni pubblici danneggiati», è stato sviluppato un sistema gestionale informatizzato finalizzato, in due distinte fasi operative attuate tra il 2021 e il 2022, all'univoca identificazione della platea delle opere pubbliche danneggiate, del nesso di causalità dei danni con il sisma e della stima del contributo pubblico necessario per i ripristini;

     Ritenuto necessario:

     adeguare la disciplina relativa alle opere pubbliche disposta dalle ordinanze commissariali ai principi di semplificazione relativi agli interventi sulle opere pubbliche introdotti dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

     aumentare l'efficienza del sistema degli appalti, garantire una migliore gestione degli investimenti pubblici, rendere più rapide le procedure assicurando tempi certi per la realizzazione delle opere, anche attraverso la razionalizzazione della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici;

     prevedere una sequenza temporale di esecuzione del processo di attuazione delle opere pubbliche secondo un cronoprogramma impegnativo da parte del soggetto attuatore che indichi, a pena di revoca del finanziamento, i termini entro i quali venga avviato il ciclo dell'appalto;

     Ritenuta l'esigenza di procedere al miglioramento del monitoraggio e della gestione della spesa in merito all'erogazione delle somme per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali;

     Visti l'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e l'art. 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, in base ai quali i provvedimenti commissariali, divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

     Acquisita l'intesa nella Cabina di coordinamento del 13 dicembre 2023 dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

 

     Dispone:

 

Art. 1. Nuove modalità di trasferimento fondi per la realizzazione delle opere individuate nelle ordinanze speciali

     1. L'art. 8 dell'ordinanza commissariale n. 117 del 29 luglio 2021 è sostituito integralmente dal seguente:

     «1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati dalle ordinanze speciali adottate ai sensi dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, su richiesta del soggetto attuatore e proposta del sub-commissario delegato, il Commissario straordinario dispone il trasferimento dalla contabilità speciale a lui intestata, di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 189 del 2016, in favore delle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni - Vice commissari:

     di una somma pari al 20% dell'importo programmato dell'intervento al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l'affidamento per la fase iniziale dei lavori;

     di una somma pari ad un ulteriore 30% dell'importo programmato dell'intervento a seguito dello affidamento dei lavori e del relativo avvio, fatta salva la verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata dal sub-commissario;

     di una somma pari ad un ulteriore 30% all'importo programmato dell'intervento a seguito delle verifiche sulla regolarità e completezza documentale sullo stato avanzamento lavori presentata dal soggetto attuatore, eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata dal sub-commissario;

     di una somma a saldo dell'importo dell'intervento, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a seguito delle risultanze dell'istruttoria presentata dal soggetto attuatore e della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale eseguita dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente e verificata, per gli aspetti finanziari e amministrativi, dal sub-commissario.

     2. Nel caso in cui il soggetto attuatore sia l'Ufficio speciale per la ricostruzione, l'istruttoria sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale è effettuata dal sub-commissario competente ovvero altro soggetto individuando dal commissario. Il sub-commissario o il soggetto di cui al precedente periodo propongono al Commissario straordinario l'adozione degli atti conseguenti e il trasferimento delle risorse.

     3. Ad esclusione dell'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1, primo alinea, del presente articolo, per cui è sufficiente la richiesta motivata del sub-commissario delegato, al fine di consentire al Commissario straordinario di procedere al trasferimento delle risorse, i soggetti attuatori corredano la richiesta di trasferimento con la documentazione attestante l'esito del monitoraggio come risultante dalla Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) istituita ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evinca l'avanzamento finanziario della spesa, verificata dagli Uffici speciali per la ricostruzione.

     4. Gli Uffici speciali per la ricostruzione dispongono il trasferimento dalla contabilità speciale dei Vice commissari ai soggetti attuatori delle somme erogate dal Commissario straordinario in attuazione di quanto previsto al comma 1. Prima dell'erogazione del saldo e del relativo trasferimento delle risorse al soggetto attuatore, l'Ufficio speciale per la ricostruzione determina l'importo definitivo del contributo per ciascun intervento.

     5. Nel caso in cui, ai sensi di precedenti ordinanze commissariali, siano state erogate dal Commissario straordinario, ovvero dagli Uffici speciali per la ricostruzione, somme in anticipazione al fine di consentire l'avvio delle attività di progettazione degli interventi, queste si intendono ricomprese nell'importo dell'anticipazione di cui al comma 1, primo alinea, del presente articolo.».

 

     Art. 2. Disposizione finanziarie

     1. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza non comportano nuovi o maggiori oneri a valere sulla contabilità speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza ed efficacia

     1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente ordinanza, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).

     2. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

 

Registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 2024  Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 18