Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 16/06/2021 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2020, n. 41 “Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale” |
Art. 2. Modifica alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 12 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2020” |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 3.7.45 - L.R. 16 giugno 2021, n. 24.
Disposizioni urgenti in materia di settore turistico e di concessioni demaniali marittime
(B.U. 16 giugno 2021, n. 58)
Art. 1. Modifiche ed integrazioni alla
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
“1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale di cui all’articolo 100 della
3. L’articolo 28 della
Art. 2. Modifica alla
1. L’articolo 8 della
“Art. 8 (Aree demaniali marittime)
1. Nelle more del riordino definitivo del quadro normativo nazionale in materia di demanio marittimo, secondo quanto stabilito dai principi comunitari, e dell’approvazione del piano regionale di utilizzo delle aree demaniali (PUAD), al fine di favorire le attività di strutture ricettive prospicienti il mare o la linea dividente demaniale marittima e che non dispongono di servizi in sito, possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime di carattere provvisorio e stagionale, con validità annuale, per l’utilizzo nel solo periodo della stagione balneare al fine di garantire il servizio di balneazione in favore degli ospiti delle attività ricettive.
2. Possono altresì essere rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali alle Forze dell’ordine, per le finalità di cui al capo V, sezione I del
3. L’ufficio regionale competente in materia di demanio marittimo rilascia le concessioni provvisorie e stagionali di cui ai commi precedenti su istanza degli interessati, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, corredata dalla descrizione sommaria del progetto e dalla relazione illustrativa delle attività che si intendono realizzare (business plan).
4. Le concessioni di carattere provvisorio e stagionale sono rilasciate ai sensi degli articoli 36 e 37 del
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono valide fino al 31 dicembre 2023.”.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.