Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 20/03/2020 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) |
Art. 2. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2020, n. 1 (Riordino della disciplina dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata ARPAB) |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2006, n. 12 (Sostegno all’università degli studi della Basilicata per la promozione di uno sviluppo regionale di qualità) |
Art. 4. Scadenza stipula Accordo di Programma |
Art. 5. Legge di riordino per lo sviluppo industriale |
Art. 6. Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 (Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private) |
Art. 7. Modifica alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 28 (Istituzione della Giornata lucana per la lotta alla dipendenza da gioco d'azzardo) |
Art. 8. (Aree demaniali marittime) |
Art. 9. Modifica alla legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 (Collegato alla Legge di bilancio 2014-2016) |
Art. 10. Modifica ed integrazione alla legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 (Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56) |
Art. 11. Clausola di neutralità finanziaria |
Art. 12. Entrata in vigore |
§ 6.2.366 - L.R. 20 marzo 2020, n. 12.
Collegato alla legge di stabilità regionale 2020
(B.U. 23 marzo 2020, n. 25 Speciale)
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Art. 1. Modifiche alla
1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 28 della
2. Il comma 4 dell'articolo 26 della
3. Il comma 2 dell'articolo 34 della
4. Il comma 4 dell'articolo 34 della
5. Il comma 6 dell'articolo 34 della
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE, TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
Art. 2. Modifiche ed integrazioni alla
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della
2. Il comma 4 dell’articolo 8 della
3. Al comma 3 dell’articolo 13 della
4. Al comma 1 dell'articolo 15 della
5. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 15 della
6. L’articolo 18 della
1. Per lo svolgimento ottimale delle attività di cui all'articolo 4 e successivi, l'ARPAB, nell’ambito del sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, collabora con l’ISPRA e con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, anche in forma associata; collabora altresì con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Sistema regionale della Protezione civile, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata, in particolare, al miglioramento della conoscenza sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela.”.
7. Al comma 4 dell’articolo 21 della
8. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 25 della
9. Al comma 1 dell’articolo 28 della
10. Al comma 2 dell’articolo 31 della
11. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 39 della
12. La rubrica dell’articolo 40 della
13. Dopo il comma 3 dell’articolo 40 della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ
Art. 3. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della
2. Dopo la lettera e), del comma 1 dell’articolo 2 della
3. L’articolo 3 della
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la regione Basilicata e l’Università degli studi della Basilicata, in conformità con la normativa nazionale e regionale in materia, definiscono un piano dodicennale di interventi da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale, da attuarsi mediante accordi di programma triennali.
2. L’accordo di programma triennale identifica gli obiettivi strategici, il piano di interventi ed attività e le azioni prioritarie, i risultati attesi, i tempi e le modalità di attuazione. I contenuti dell'accordo di programma hanno valenza promozionale e addizionale rispetto alle azioni ordinarie programmate dall'università.
3. L'accordo di programma è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, e dal Senato accademico dell'università entro il 31 marzo del primo anno del triennio di riferimento ed è attuato a partire dall'anno accademico immediatamente successivo e comunque non oltre la scadenza dello stesso.”.
4. L’articolo 4 della
1. Il comitato tecnico paritetico è costituito da cinque componenti designati dall’Università e da cinque componenti designati dalla Giunta regionale.
2. Alla nomina dei componenti, all'organizzazione ed al funzionamento del comitato paritetico provvede con propri atti la Giunta regionale, previa intesa con l'Università degli studi della Basilicata.
3. Il comitato tecnico paritetico:
a) predispone la proposta di accordo di programma triennale;
b) monitora e verifica la corretta attuazione dell’accordo di programma relativamente alla coerenza delle attività svolte e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;
c) al fine di garantire l’unitarietà della strategia di collaborazione Regione Basilicata – Università degli studi della Basilicata e la coerenza con gli obiettivi di cui all’articolo 2, esprime parere preventivo sull’assegnazione di ogni ulteriore sostegno finanziario, a qualsiasi titolo, al di fuori delle risorse per la realizzazione degli accordi triennali, da parte di Regione, enti sub regionali e partecipate in favore dell’Università degli studi della Basilicata;
d) può acquisire il parere o audire soggetti istituzionali e non in possesso di particolari competenze tecnico-scientifiche o con interessi qualificati rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 2.”.
5. Al comma 2 dell’articolo 5 della
Art. 4. Scadenza stipula Accordo di Programma
1. La scadenza per la stipula dell’Accordo di Programma per il triennio 2019-2020-2021, di cui all’art. 3, comma 3, della L.R. 24 luglio 2006, n. 12 è fissata al 31 maggio 2020.
Art. 5. Legge di riordino per lo sviluppo industriale
1. Al fine di adottare una disciplina organica finalizzata alla promozione dello sviluppo industriale, alla sostenibilità ambientale delle aree produttive regionali, alla semplificazione dei processi autorizzativi e all’attuazione di nuovi investimenti, anche nelle Zone Economiche Speciali, nelle aree di crisi complesse e non complesse, nonché nei siti di interesse nazionale e nelle zone franche doganali, nonché al fine di assicurare una razionale gestione regionale, compatibilmente con la preventiva risoluzione della situazione di squilibrio economico e finanziario del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta una proposta di legge per il riordino del comparto, sentite le Organizzazioni datoriali.
2. L’articolo 11 della
3. Nelle more dell’approvazione della legge di cui al comma 1, al fine di evitare l’interruzione dei servizi di interesse pubblico indispensabili per la gestione delle aree industriali e stante l’emergenza pandemica da COVID-19, si provvede, nel rispetto delle previsioni della sezione 3.1 e del punto 51 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nella fase emergenziale” di cui alla Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, come modificata dalla Comunicazione C (2020)2215 del 3 aprile 2020, con le risorse già stanziate sul Titolo I, missione 14, programma 01, del bilancio regionale, ad un trasferimento di 2.500.000 euro al Consorzio industriale di Potenza a titolo di aiuto indiretto non selettivo a beneficio delle imprese operanti nelle aree produttive di competenza del Consorzio [2].
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ
Art. 6. Modifiche alla
1. Al comma 5 dell’articolo 13 della
2. Alla fine del comma 5 dell’articolo 13 della
Art. 7. Modifica alla
1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della
CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
Art. 8. (Aree demaniali marittime) [3]
1. Nelle more del riordino definitivo del quadro normativo nazionale in materia di demanio marittimo, secondo quanto stabilito dai principi comunitari, e dell’approvazione del piano regionale di utilizzo delle aree demaniali (PUAD), al fine di favorire le attività di strutture ricettive prospicienti il mare o la linea dividente demaniale marittima e che non dispongono di servizi in sito, possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime di carattere provvisorio e stagionale, con validità annuale, per l’utilizzo nel solo periodo della stagione balneare al fine di garantire il servizio di balneazione in favore degli ospiti delle attività ricettive.
2. Possono altresì essere rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali alle Forze Armate, per le finalità di cui al Libro terzo, Titolo I, Capo V, Sezione I (Assistenza morale, benessere e protezione sociale) del
3. L’ufficio regionale competente in materia di demanio marittimo rilascia le concessioni provvisorie e stagionali di cui ai commi precedenti su istanza degli interessati, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, corredata dalla descrizione sommaria del progetto e dalla relazione illustrativa delle attività che si intendono realizzare (business plan). Possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per pertinenze connesse a strutture, infrastrutture e attività economiche, sociali e private non a scopo turistico ricreativo, nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistica e della relativa pianificazione [5].
4. Le concessioni di carattere provvisorio e stagionale sono rilasciate ai sensi degli articoli 36 e 37 del
5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono valide fino al 31 dicembre 2024 [7].
Art. 8. Modifiche alla
1. L’articolo 76 della
1. In attesa del riordino definitivo e della revisione del quadro normativo nazionale in materia di demanio marittimo, secondo i principi comunitari, e nelle more dell'approvazione della variante al piano regionale di utilizzo delle stesse aree, al fine di favorire le attività turistiche balneari legate alle strutture turistiche ricettive e alle aziende che hanno sostenuto investimenti, ovvero abbiano effettuato manutenzione nell’ordine del 10 per cento dell’investimento originario, per la realizzazione di strutture ricettive prospicenti il mare e non dispongono di servizi in sito, possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali, al fine di consentire l'offerta dei servizi per la balneazione agli ospiti delle strutture, con validità annuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.
2. Possono altresì essere rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali ai comuni, qualora interessati, per finalità turistico-ricreative-balneari rivolte alle fasce sociali più deboli con le modalità di cui al comma 3.
3. L’ufficio Demanio marittimo della Regione, potrà rilasciare concessioni provvisorie e stagionali a richiesta degli interessati e previa disamina delle istanze corredate da opportuna documentazione che descriva sommariamente il progetto e illustri l’attività che si intende realizzare (business plan).”.
Art. 9. Modifica alla
1. Il comma 7 dell’articolo 1 della
2. Il comma 4 dell’articolo 1 della
Art. 10. Modifica ed integrazione alla
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della
2. Il comma 3 bis dell’articolo 3 della
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 11. Clausola di neutralità finanziaria
1. All’attuazione della presente si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
Art. 12. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Basilicata.
[1] Comma così modificato dall'art. 12 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 12 della
[3] Articolo sostituito dall'art. 2 della
[4] Comma così modificato dall'art. 7 della
[5] Comma così modificato dall'art. 1 della
[6] Comma così modificato dall'art. 1 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[8] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 2 della