Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.15 trasporto marittimo |
Data: | 01/04/2021 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori |
Art. 2. Misure urgenti in materia di documento unico di circolazione e di proprietà |
Art. 3. Disposizioni urgenti per il traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 93.15.85 - D.L. 1 aprile 2021, n. 45. [1]
Misure urgenti in materia di trasporti e per la disciplina del traffico crocieristico e del trasporto marittimo delle merci nella laguna di Venezia.
(G.U. 1 aprile 2021, n. 79)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il
Vista la
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Considerata la necessità ed urgenza di evitare l'interruzione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti nellemore della conclusione delle procedure bandite per l'imposizione di oneri di servizio pubblico e per l'aggiudicazione dei contratti di servizio in applicazione del citato articolo 4 del
Considerata la necessità ed urgenza di favorire la digitalizzazione dei servizi strumentali al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e funzionali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
Considerata, altresì, la necessità ed urgenza di individuare modalità di svolgimento dell'attività crocieristica e di trasporto marittimo delle merci nel territorio di Venezia e della sua laguna compatibili con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 marzo 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministro della cultura;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori
1. Al fine di assicurare l'erogazione dei servizi di continuità marittima con la Sardegna, la Sicilia e le isole Tremiti e di garantire il diritto alla mobilità delle persone e alla circolazione delle merci sull'intero territorio nazionale, le disposizioni della convenzione stipulata in data 18 luglio 2012 per l'effettuazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, ai sensi dell'articolo 1, comma 998, della
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.
Art. 2. Misure urgenti in materia di documento unico di circolazione e di proprietà
1. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, le parole: «entro il 31 marzo 2021» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre 2021» [3].
Art. 3. Disposizioni urgenti per il traffico crocieristico e delle merci nella laguna di Venezia
1. Al fine di contemperare lo svolgimento dell'attività crocieristica nel territorio di Venezia e della sua laguna con la salvaguardia dell'unicità e delle eccellenze del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale di detto territorio, l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Settentrionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, procede all'esperimento di un concorso di idee articolato in due fasi, ai sensi dell'articolo 156, comma 7, del
2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, nell'anno 2021, la spesa di 2,2 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021 - 2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma così modificato dalla L. di conversione.