Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 89. Sport |
Capitolo: | 89.2 federazioni e organizzazioni |
Data: | 29/01/2021 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano |
Art. 2. Ulteriori disposizioni |
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 89.2.43 - D.L. 29 gennaio 2021, n. 5. [1]
Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
(G.U. 29 gennaio 2021, n. 23)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;
Visto il
Visto il
Considerato che, ai sensi del suddetto articolo 8, comma 11, del
Vista la
Vista la Carta olimpica e, in particolare, l'articolo 27, comma 6, il quale prevede che i Comitati olimpici nazionali devono preservare la loro autonomia e indipendenza;
Considerata la rilevanza della missione del Comitato olimpico nazionale italiano volta ad incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento internazionale;
Considerata altresì la rilevanza internazionale dei prossimi XXXII Giochi Olimpici di Tokyo;
Ravvisata dunque la straordinaria necessità e urgenza di assicurare, sotto il profilo formale e sostanziale, la piena operatività, l'autonomia e l'indipendenza del Comitato olimpico nazionale italiano, in coerenza con quanto stabilito dalla Carta Olimpica, anche al fine di favorire l'ottimale partecipazione della delegazione italiana ai XXXII Giochi Olimpici di Tokyo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Eman a
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano
1. Fermo restando il livello di finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare la sua piena operatività e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale, il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica nella misura di 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale.
2. [Il personale di Sport e Salute S.p.A. già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, è trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale, determinata ai sensi del comma 4, fatto salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A., da esercitarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale trasferito conserva il trattamento economico complessivo attuale, ove più favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile] [2].
3. [All'esito della procedura di cui al comma 2, il completamento della pianta organica del CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e ai sensi del comma 4 e il 50 per cento dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale, è riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e Salute S.p.A. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e che non rientra nell'ipotesi di cui al comma 2. Il personale di cui al presente comma conserva il trattamento economico complessivo attuale ove più favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile] [3].
4. [Il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza con gli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonchè dalla
5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, il personale dirigenziale e non dirigenziale di Sport e Salute S.p.A. che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI è posto in via obbligatoria in posizione di comando alle dipendenze di quest'ultimo, che provvede al rimborso a Sport e Salute S.p.A. del trattamento economico di detto personale con le modalità e nei limiti stabiliti nel contratto di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori a quelli propri del CONI.
Art. 2. Ulteriori disposizioni
1. All'articolo 1, comma 630, della
1-bis Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630, della
1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CONI adegua lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un commissario ad acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge [6].
2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 1, 8 e 11 dell'articolo 8, del
3. Al CONI si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del
4. Ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del CONI, ad esso sono trasferiti i beni individuati nell'Allegato A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione del trasferimento. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, sono disciplinate le modalità di utilizzazione in comune degli ulteriori beni individuati nell'Allegato B e le relative condizioni e, scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni.
5. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto.
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Allegato A
Elenco beni immobili destinati al CONI
Allegato B
Elenco beni immobili per cui individuare le modalità di utilizzo
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 1, comma 921, della
[3] Comma modificato dall'art. 17 terdecies del
[4] Comma sostituito dall'art. 17 terdecies del
[5] Comma inserito dall'art. 1, comma 970, della
[6] Comma inserito dall'art. 1, comma 970, della