§ 89.2.43 - D.L. 29 gennaio 2021, n. 5.
Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).


Settore:Normativa nazionale
Materia:89. Sport
Capitolo:89.2 federazioni e organizzazioni
Data:29/01/2021
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano
Art. 2.  Ulteriori disposizioni
Art. 3.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 89.2.43 - D.L. 29 gennaio 2021, n. 5. [1]

Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

(G.U. 29 gennaio 2021, n. 23)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo e terzo comma, della Costituzione;

     Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante «Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

     Visto il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, recante «Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate» e, in particolare, l'articolo 8, concernente il riassetto organizzativo dell'Ente CONI, il quale, per l'espletamento dei propri compiti, si avvale della società CONI Servizi S.p.A.;

     Considerato che, ai sensi del suddetto articolo 8, comma 11, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, il personale alle dipendenze dell'ente pubblico CONI è passato, a far data dall'8 luglio 2002, alle dipendenze della CONI Servizi S.p.A., la quale è succeduta in tutti i rapporti attivi e passivi, compresi i rapporti di finanziamento con le banche, e nella titolarità dei beni facenti capo all'ente pubblico;

     Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e, in particolare, l'articolo 1, comma 629, con il quale viene stabilito che «la società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, assume la denominazione di "Sport e salute S.p.A."; conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi S.p.A. contenuto in disposizioni normative vigenti deve intendersi riferito alla Sport e salute S.p.A.»;

     Vista la Carta olimpica e, in particolare, l'articolo 27, comma 6, il quale prevede che i Comitati olimpici nazionali devono preservare la loro autonomia e indipendenza;

     Considerata la rilevanza della missione del Comitato olimpico nazionale italiano volta ad incoraggiare e divulgare i principi e i valori dell'olimpismo, in armonia con l'ordinamento internazionale;

     Considerata altresì la rilevanza internazionale dei prossimi XXXII Giochi Olimpici di Tokyo;

     Ravvisata dunque la straordinaria necessità e urgenza di assicurare, sotto il profilo formale e sostanziale, la piena operatività, l'autonomia e l'indipendenza del Comitato olimpico nazionale italiano, in coerenza con quanto stabilito dalla Carta Olimpica, anche al fine di favorire l'ottimale partecipazione della delegazione italiana ai XXXII Giochi Olimpici di Tokyo;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 gennaio 2021;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Eman a

     il seguente decreto-legge:

 

Art. 1. Organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano

     1. Fermo restando il livello di finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, al fine di assicurare la sua piena operatività e la sua autonomia e indipendenza quale componente del Comitato olimpico internazionale, il Comitato olimpico nazionale italiano, di seguito CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica nella misura di 165 unità di personale, delle quali 10 unità di personale dirigenziale di livello non generale.

     2. [Il personale di Sport e Salute S.p.A. già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, è trasferito nel ruolo del personale del CONI con qualifica corrispondente a quella attuale, determinata ai sensi del comma 4, fatto salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze di Sport e Salute S.p.A., da esercitarsi, a pena di decadenza, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Il personale trasferito conserva il trattamento economico complessivo attuale, ove più favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile] [2].

     3. [All'esito della procedura di cui al comma 2, il completamento della pianta organica del CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e ai sensi del comma 4 e il 50 per cento dei posti messi a concorso, suddivisi per le singole qualifiche funzionali dirigenziale e non dirigenziale, è riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della società Sport e Salute S.p.A. che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI e che non rientra nell'ipotesi di cui al comma 2. Il personale di cui al presente comma conserva il trattamento economico complessivo attuale ove più favorevole. L'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile] [3].

     4. [Il CONI, con proprio atto, nell'ambito dell'autonomia organizzativa e in coerenza con gli standard di indipendenza e autonomia previsti dal Comitato olimpico internazionale nonchè dalla legge 31 gennaio 1992, n. 138, e dal decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, determina l'articolazione della propria dotazione organica nel rispetto dei limiti di cui al comma 1. Il personale di Sport e Salute S.p.a. di cui al comma 2, incluso quello dirigenziale, è inquadrato tenuto conto delle attribuzioni previste dalle qualifiche e dai profili di provenienza, dei compiti svolti e della specificità delle relative professionalità. Con il medesimo atto sono stabiliti i criteri e le modalità per il reclutamento, attraverso una o più procedure concorsuali da concludere entro il 31 dicembre 2021, del personale di cui al comma 3, per le singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in deroga alle procedure di mobilità di cui all'art. 30, comma 2-bis, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001, nonchè a ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero. Le prove concorsuali possono svolgersi con modalità semplificate ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e consistere in una valutazione per titoli coerenti rispetto alle professionalità di necessaria acquisizione e nell'espletamento di almeno una prova. Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto Funzioni centrali-sezione enti pubblici non economici] [4].

     5. Nelle more dell'espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 e comunque non oltre il 31 dicembre 2022, il personale dirigenziale e non dirigenziale di Sport e Salute S.p.A. che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI è posto in via obbligatoria in posizione di comando alle dipendenze di quest'ultimo, che provvede al rimborso a Sport e Salute S.p.A. del trattamento economico di detto personale con le modalità e nei limiti stabiliti nel contratto di servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto.

     6. Il CONI e Sport e Salute S.p.A. possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori a quelli propri del CONI.

 

     Art. 2. Ulteriori disposizioni

     1. All'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «40 milioni» e le parole «368 milioni» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «45 milioni» e «363 milioni».

     1-bis Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'Autorità di Governo competente in materia di sport può avvalersi della società Sport e Salute S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La medesima Autorità di Governo nomina uno dei componenti dei collegi dei revisori dei conti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalità istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 [5].

     1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CONI adegua lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorità di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un commissario ad acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge [6].

     2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 1, 8 e 11 dell'articolo 8, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

     3. Al CONI si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     4. Ai fini del perseguimento delle finalità istituzionali del CONI, ad esso sono trasferiti i beni individuati nell'Allegato A. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le modalità di attuazione del trasferimento. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto con i contratti di servizio di cui all'articolo 1, comma 6, sono disciplinate le modalità di utilizzazione in comune degli ulteriori beni individuati nell'Allegato B e le relative condizioni e, scaduto inutilmente il suddetto termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di governo competente in materia di sport, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro i successivi 60 giorni.

     5. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CONI adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto.

 

     Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria

     1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 4. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

     Allegato A

     Elenco beni immobili destinati al CONI

 

 

Allegato B

Elenco beni immobili per cui individuare le modalità di utilizzo

 

 


[1] Convertito in legge dall'art. 1 della L. 24 marzo 2021, n. 43.

[2] Comma abrogato dall'art. 1, comma 921, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[3] Comma modificato dall'art. 17 terdecies del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 e abrogato dall'art. 1, comma 921, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[4] Comma sostituito dall'art. 17 terdecies del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla L. 6 agosto 2021, n. 113 e abrogato dall'art. 1, comma 921, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[5] Comma inserito dall'art. 1, comma 970, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

[6] Comma inserito dall'art. 1, comma 970, della L. 30 dicembre 2021, n. 234.