Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 89. Sport |
Capitolo: | 89.2 federazioni e organizzazioni |
Data: | 17/10/2003 |
Numero: | 280 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...] |
§ 89.2.24 - L. 17 ottobre 2003, n. 280.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva.
(G.U. 18 ottobre 2003, n. 243)
1. Il
2. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 3, comma 5, del
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato - Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'articolo 1:
al comma 2, le parole: «tra gli ordinamenti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica» e la parola: «effettiva» è soppressa.
All'articolo 2:
al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive»;
al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;
dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
«2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, di cui all'articolo 10 della
All'articolo 3:
al comma 2, dopo le parole: «tribunale amministrativo regionale» sono inserite le seguenti: «del Lazio»;
al comma 4, dopo le parole: «tribunale amministrativo regionale del Lazio» sono inserite le seguenti: «con sede in Roma» e le parole: «ai sensi del comma 3» sono soppresse;
il comma 5 è soppresso.