Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 89. Sport |
Capitolo: | 89.2 federazioni e organizzazioni |
Data: | 19/08/2003 |
Numero: | 220 |
Sommario |
Art. 1. Principi generali |
Art. 2. Autonomia dell'ordinamento sportivo |
Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 89.2.23 - D.L. 19 agosto 2003, n. 220. [1]
Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva.
(G.U. 20 agosto 2003, n. 192)
Art. 1. Principi generali
1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale.
2. I rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo. [2]
Art. 2. Autonomia dell'ordinamento sportivo
1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:
a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive; [3]
b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;
c) [4]
d) [5]
2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui gli articoli 15 e 16 del
2-bis. Ai fini di cui al comma 1, lettera a), e allo scopo di evitare l'insorgere di contenzioso sull'ordinato e regolare andamento delle competizioni sportive, sono escluse dalle scommesse e dai concorsi pronostici connessi al campionato italiano di calcio le società calcistiche, di cui all'articolo 10 della
Art. 3. Norme sulla giurisdizione e disciplina transitoria
1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi dell'articolo 2, è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui all'articolo 2, comma 2, nonché quelle inserite nei contratti di cui all'articolo 4 della
2. [La competenza di primo grado spetta in via esclusiva, anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma. Le questioni di competenza di cui al presente comma sono rilevabili d'ufficio] [8].
3. [Davanti al giudice amministrativo il giudizio è definito con sentenza succintamente motivata ai sensi dell'articolo 26 della
4. [Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del Lazio con sede in Roma, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31, comma undicesimo, della
5. [11]
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Lettera così sostituita dalla legge di conversione.
[4] Lettera soppressa dalla legge di conversione.
[5] Lettera soppressa dalla legge di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Comma già modificato dall'art. 3 dell'Allegato 4 al
[8] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al
[9] Comma abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al
[10] Comma modificato dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 4 dell'Allegato 4 al
[11] Comma soppresso dalla legge di conversione.