Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.5 prevenzione e cura delle malattie |
Data: | 12/02/2021 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19 |
Art. 2. Sanzioni |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 86.5.407 - D.L. 12 febbraio 2021, n. 12. [1]
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
(G.U. 12 febbraio 2021, n. 36)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che consente limitazioni della libertà di circolazione per ragioni sanitarie;
Visto il
Visto il
Visto il
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prorogare specifiche misure di contenimento alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 febbraio 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19
1. Dal 16 al 25 febbraio 2021 sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Art. 2. Sanzioni
1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 è sanzionata ai sensi dell'articolo 4 del
Art. 3. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Abrogato dall'art. 1 della