Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.5 prevenzione e cura delle malattie |
Data: | 29/01/2021 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. |
§ 86.5.401 - L. 29 gennaio 2021, n. 6.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.
(G.U. 30 gennaio 2021, n. 24)
1. Il
2. Il
3. Il
4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 2020, N. 172
All'articolo 1:
al comma 1:
al primo periodo, le parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei» sono sostituite dalle seguenti: «Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome e nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato, altresì, ogni spostamento tra comuni, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Nei»;
al secondo periodo, le parole: «potestà genitoriale» sono sostituite dalle seguenti: «responsabilità genitoriale»;
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Con riguardo all'intero territorio nazionale, nel periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati ai sensi dell'articolo 2 del
al comma 3, le parole: «e di quelle del
dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 1, del
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19). - 1. Dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietato, nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in un'altra regione o provincia autonoma.
2. Nei giorni 9 e 10 gennaio 2021, nell'intero territorio nazionale, ad eccezione delle regioni alle quali si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, si applicano le misure di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, ma sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
3. Fino al 15 gennaio 2021, nelle regioni in cui si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, è altresì consentito lo spostamento, in ambito comunale, verso una sola abitazione privata una volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, lo spostamento di cui al presente comma è consentito anche per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione, in ogni caso, degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
4. Nel periodo di cui al comma 1 del presente articolo restano ferme, per quanto non previsto dal presente decreto, le misure adottate con i provvedimenti di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del
Art. 1-ter (Modificazioni urgenti alla legislazione emergenziale). - 1. Dopo il comma 16-ter dell'articolo 1 del
"16-quater. Il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter, applica alle regioni che, ai sensi del comma 16-bis, si collocano in uno scenario almeno di tipo 2 e con un livello di rischio almeno moderato, ovvero in uno scenario almeno di tipo 3 e con un livello di rischio almeno moderato, ove nel relativo territorio si manifesti un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, le misure individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del
2. In sede di prima applicazione del comma 1 e fino al 15 gennaio 2021, il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter del
a) le misure di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 2 e il livello di rischio è almeno moderato;
b) le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 3 e il livello di rischio è almeno moderato.
Art. 1-quater (Progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza). - 1. Dal giorno 11 gennaio 2021 al giorno 16 gennaio 2021, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento di cui al
2. Per le istituzioni scolastiche diverse da quelle di cui al comma 1 resta fermo, dal 7 al 16 gennaio 2021, quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 3 dicembre 2020. Per lo stesso periodo resta fermo altresì, per ogni istituzione scolastica, comprese quelle di cui al citato comma 1, quanto previsto dallo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 in ordine alla possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.
Art. 1-quinquies (Manifestazione del consenso al trattamento sanitario del vaccino anti COVID-19 per i soggetti incapaci ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali). - 1. Le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistenziali, comunque denominate, esprimono il consenso al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti COVID-19 del piano strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 457, della
2. In caso di incapacità naturale, ovvero qualora il fiduciario, il tutore, il curatore o l'amministratore di sostegno manchino o non siano in alcun modo reperibili per almeno quarantotto ore, il direttore sanitario o, in difetto, il responsabile medico della residenza sanitaria assistenziale (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso di cui al comma 1. In tali casi, nel documento di cui al comma 3 si dà atto delle ricerche svolte e delle verifiche effettuate per accertare lo stato di incapacità naturale dell'interessato. In mancanza sia del direttore sanitario sia del responsabile medico della struttura, le attività previste dal presente comma sono svolte dal direttore sanitario dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente per territorio sulla struttura stessa o da un suo delegato.
3. Il soggetto individuato ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, sentiti, quando già noti, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente o, in mancanza, il parente più prossimo entro il terzo grado, se accerta che il trattamento vaccinale è idoneo ad assicurare la migliore tutela della salute della persona ricoverata, esprime in forma scritta, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4, della
4. Il consenso di cui al comma 3 del presente articolo, reso in conformità alla volontà dell'interessato espressa ai sensi degli articoli 3 e 4 della
5. Qualora non sia possibile procedere ai sensi del comma 4, per difetto di disposizioni di volontà dell'interessato, anticipate o attuali, e per irreperibilità o indisponibilità dei soggetti di cui al comma 3, il consenso al trattamento vaccinale sottoscritto dall'amministratore di sostegno di cui al comma 2, unitamente alla documentazione comprovante la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, è comunicato immediatamente, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dalla direzione della struttura in cui l'interessato è ricoverato al giudice tutelare competente per territorio sulla struttura stessa.
6. Nel termine di quarantotto ore dal ricevimento degli atti di cui al comma 5, il giudice tutelare, disposti gli eventuali accertamenti quando dai documenti ricevuti non emerge la sussistenza dei presupposti di cui al comma 3, convalida con decreto motivato, immediatamente esecutivo, il consenso espresso ai sensi del comma 5, ovvero ne rifiuta la convalida.
7. Entro le quarantotto ore successive alla scadenza del termine di cui al comma 6, il decreto di cui al medesimo comma 6 è comunicato all'interessato e al relativo rappresentante individuato ai sensi del comma 2, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la struttura dove la persona è ricoverata. Il decorso del termine di cui al presente comma priva di ogni effetto il provvedimento del giudice tutelare che sia comunicato successivamente.
8. Il consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti COVID-19 e dei successivi eventuali richiami è privo di effetti fino alla comunicazione del decreto di convalida.
9. Decorso il termine di cui al comma 7 senza che sia stata effettuata la comunicazione ivi prevista, il consenso espresso ai sensi del comma 5 si considera a ogni effetto convalidato e acquista definitiva efficacia ai fini della somministrazione del vaccino.
10. In caso di rifiuto della somministrazione del vaccino o del relativo consenso da parte del direttore sanitario o del responsabile medico, ovvero del direttore sanitario dell'ASL o di un suo delegato, ai sensi del comma 5, il coniuge, l'altra parte dell'unione civile o la persona stabilmente convivente e i parenti fino al terzo grado possono ricorrere al giudice tutelare, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della
Art. 1-sexies (Clausola di invarianza finanziaria). - 1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 1-bis a 1-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 2:
al comma 1, primo periodo, le parole: «dell'epidemia "Covid-19"» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»;
al comma 7, primo periodo, le parole: «e di 190 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «e a 190 milioni di euro per l'anno 2021,» e le parole da: «di cui all'articolo 8» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 13-duodecies del
Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Credito d'imposta per canoni di locazione). - 1. Al comma 5 dell'articolo 28 del
Nel titolo, la parola: «virus» è soppressa.