Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.3 contabilità regionale e procedure di spesa |
Data: | 12/08/2020 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto) |
Art. 2. (Principi contabili) |
Art. 3. (Strumenti della programmazione regionale) |
Art. 4. (Documento strategico di programmazione - DSP) |
Art. 5. (Documento di economia e finanza regionale - DEFR) |
Art. 6. (Nota di aggiornamento del DEFR) |
Art. 7. (Quadro strategico e finanziario di programmazione - QSFP) |
Art. 8. (Quantificazione delle risorse finanziarie) |
Art. 9. (Adozione delle proposte di legge regionale di stabilità, di bilancio di previsione e collegate alla manovra di bilancio) |
Art. 10. (Legge di stabilità regionale) |
Art. 11. (Bilancio di previsione) |
Art. 12. (Documento tecnico di accompagnamento) |
Art. 13. (Bilancio finanziario gestionale) |
Art. 14. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria) |
Art. 15. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie) |
Art. 16. (Fondo di riserva per le spese impreviste) |
Art. 17. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa) |
Art. 18. (Fondo per la copertura delle perdite reiterate degli organismi partecipati) |
Art. 19. (Fondi per il pagamento delle perdite potenziali) |
Art. 20. (Fondi di riserva per il pagamento dei residui perenti) |
Art. 21. (Fondi per il pagamento dei cofinanziamenti regionali) |
Art. 22. (Fondo rischi per le spese legate al contenzioso) |
Art. 23. (Fondi speciali) |
Art. 24. (Assestamento di bilancio) |
Art. 25. (Variazioni di bilancio) |
Art. 26. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione) |
Art. 27. (Ricorso al debito) |
Art. 28. (Governo e gestione dell’indebitamento regionale) |
Art. 29. (Pubblicazione dei documenti di bilancio) |
Art. 30. (Cabina di regia) |
Art. 31. (Bilancio reticolare) |
Art. 32. (Gestione delle entrate e delle spese) |
Art. 33. (Riaccertamento dei residui) |
Art. 34. (Rendiconto generale) |
Art. 35. (Inventari) |
Art. 36. (Criteri per l’esecuzione dei pagamenti) |
Art. 37. (Crediti di modesta entità) |
Art. 38. (Servizio di tesoreria) |
Art. 39. (Proposte di legge regionale) |
Art. 40. (Relazione tecnica) |
Art. 41. (Copertura finanziaria delle leggi regionali) |
Art. 42. (Clausole di valutazione degli effetti finanziari) |
Art. 43. (Rapporti con la Corte dei conti) |
Art. 44. (Autonomia del Consiglio regionale) |
Art. 45. (Regolamento interno) |
Art. 46. (Formazione e approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale) |
Art. 47. (Approvazione del rendiconto del Consiglio regionale) |
Art. 48. (Sistemi contabili degli enti e degli organismi strumentali della Regione) |
Art. 49. (Bilanci di previsione degli enti e degli organismi strumentali della Regione) |
Art. 50. (Assestamento e variazioni dei bilanci annuali) |
Art. 51. (Esercizio provvisorio dei bilanci annuali) |
Art. 52. (Approvazione dei rendiconti generali annuali) |
Art. 53. (Controllo e monitoraggio sulla gestione finanziaria e amministrativa delle società controllate dalla Regione) |
Art. 54. (Bilancio consolidato) |
Art. 55. (Regolamento di contabilità) |
Art. 56. (Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni) |
Art. 57. (Entrata in vigore) |
§ 6.3.82 - L.R. 12 agosto 2020, n. 11.
Legge di contabilità regionale
(B.U. 13 agosto 2020, n. 101)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Oggetto)
1. La presente legge disciplina i profili dell’ordinamento contabile regionale, in attuazione dello Statuto, in particolare dell’articolo 57, nonché nel rispetto della legislazione statale vigente in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e dei principi della legislazione statale vigente in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Art. 2. (Principi contabili)
1. In attuazione dell’articolo 36, comma 5, del
CAPO II
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 3. (Strumenti della programmazione regionale)
1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante gli strumenti previsti dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 al
a) il documento strategico di programmazione (DSP);
b) il quadro strategico e finanziario di programmazione (QSFP);
c) i piani, i programmi e gli altri strumenti programmatici e negoziali di raccordo tra la Regione e i livelli di governo dell’Unione europea, statale e locale, previsti dalla legislazione regionale vigente.
Art. 4. (Documento strategico di programmazione - DSP)
1. Il DSP definisce le linee di indirizzo della programmazione regionale per l’intera durata della legislatura.
2. Il DSP è approvato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione del Presidente della Regione ed è trasmesso entro dieci giorni al Consiglio regionale.
3. Il DSP ha validità per l'intera legislatura regionale e può essere modificato dalla Giunta regionale qualora sopraggiungano significativi scostamenti dei dati macroeconomici di riferimento ovvero eventi non prevedibili all'atto della sua adozione, tali da mutare gli obiettivi fondamentali di legislatura e le relative priorità di intervento. In questo caso la deliberazione della Giunta regionale di modifica del DSP è trasmessa tempestivamente al Consiglio regionale.
4. Il DSP fornisce, in particolare:
a) l’analisi dei principali fattori strutturali dello sviluppo regionale;
b) l’indicazione delle macro aree di intervento, degli obiettivi e delle azioni, previsti dalle linee di indirizzo programmatiche;
c) l’indicazione dei piani e dei programmi funzionali alla realizzazione della programmazione regionale;
d) l’indicazione dei fabbisogni finanziari necessari al raggiungimento degli obiettivi programmati ed il quadro finanziario per la relativa copertura.
Art. 5. (Documento di economia e finanza regionale - DEFR)
1. Il DEFR definisce gli obiettivi della manovra di bilancio regionale per l’anno successivo, con proiezione triennale, e costituisce strumento di supporto al processo di previsione, nonché alla definizione del bilancio di previsione e della manovra finanziaria con le relative leggi collegate. Esso inoltre descrive gli scenari economo-finanziari internazionali, nazionali e regionali, le politiche da adottare ed espone il quadro finanziario unitario regionale di tutte le risorse disponibili per il perseguimento degli obiettivi, della programmazione unitaria regionale, esplicitandone gli strumenti attuativi per il periodo di riferimento.
2. Il DEFR, oltre ai contenuti individuati dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui all’allegato 4/1 al
3. Entro il 30 giugno la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, adotta la proposta di DEFR e la presenta al Consiglio regionale che lo approva con propria deliberazione, secondo le procedure previste dal proprio regolamento.
Art. 6. (Nota di aggiornamento del DEFR)
1. Al fine di garantire la necessaria coerenza del DEFR con gli aggiornamenti della finanza pubblica statale e con gli indirizzi eventualmente espressi dal Consiglio regionale, la Giunta regionale adotta la Nota di aggiornamento del DEFR e la presenta al Consiglio regionale entro trenta giorni dalla data di presentazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) nazionale e, comunque, non oltre la data di adozione della proposta di legge di bilancio da parte della Giunta regionale. Il Consiglio regionale approva la Nota di aggiornamento del DEFR con propria deliberazione, secondo le procedure previste dal proprio regolamento.
2. La Nota di aggiornamento del DEFR aggiorna e sviluppa i contenuti di cui all'articolo 5, tra cui, in particolare:
a) lo stato di attuazione delle politiche regionali di intervento e l'andamento dei principali indicatori collegati alle politiche regionali;
b) l'eventuale elenco delle opere pubbliche di interesse strategico regionale da realizzare o in fase di realizzazione.
Art. 7. (Quadro strategico e finanziario di programmazione - QSFP)
1. Il QSFP, per ogni annualità considerata nel bilancio di previsione finanziario, individua le risorse disponibili del bilancio regionale, al netto delle risorse accantonate o vincolate, nonché di quelle destinate agli investimenti e di quelle destinate al finanziamento del settore sanitario e delle partite tecniche, e, in coerenza con le linee di indirizzo definite nel DSP, illustra le previsioni di spesa riferite a ciascuna struttura regionale.
2. Il QSFP è adottato nell’ambito della nota integrativa allegata al bilancio di previsione finanziario.
CAPO III
LEGGE DI STABILITÀ, BILANCIO DI PREVISIONE E LEGGI COLLEGATE
Art. 8. (Quantificazione delle risorse finanziarie)
1. Ciascuna direzione regionale, sentito l’Assessore regionale competente, con riferimento alle materie di propria competenza, provvede alla quantificazione delle entrate che si prevede di accertare nel corso dei tre esercizi successivi e delle risorse occorrenti alla realizzazione delle attività programmate nei medesimi esercizi, proponendo l’allocazione dei relativi stanziamenti sui pertinenti capitoli di bilancio.
2. Le direzioni regionali competenti, sentiti gli Assessori regionali, valutano la rispondenza delle proposte di allocazione degli stanziamenti di cui al comma 1 rispetto agli obiettivi della programmazione economico-finanziaria regionale e al QSFP e verificano, altresì, la coerenza tra gli stanziamenti proposti e le risorse disponibili.
Art. 9. (Adozione delle proposte di legge regionale di stabilità, di bilancio di previsione e collegate alla manovra di bilancio)
1. Entro il 31 ottobre, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, adotta, in coerenza con le previsioni del DSP, del DEFR e della relativa Nota di aggiornamento, le proposte di legge regionale di stabilità e di bilancio e le presenta al Consiglio regionale.
2. Entro il 31 ottobre, la Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale uno o più proposte di legge regionale collegate alla manovra di bilancio, con le quali sono disposte, in coerenza con gli indirizzi del DEFR, norme a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio recanti modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento, strettamente rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi della manovra di bilancio.
Art. 10. (Legge di stabilità regionale)
1. La legge di stabilità regionale definisce, in conformità al principio applicato riguardante la programmazione di cui all’allegato 4/1 al
2. La legge di stabilità regionale contiene norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
3. Il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa nonché la riduzione e la rimodulazione delle autorizzazioni di spesa sono definiti mediante l’indicazione, in uno o più elenchi allegati alla legge di stabilità regionale, degli stanziamenti disposti per ciascuna annualità del bilancio di previsione finanziario e delle corrispondenti missioni, programmi e titoli di spesa.
Art. 11. (Bilancio di previsione)
1. Il bilancio di previsione finanziario è redatto in conformità al principio applicato della programmazione previsto dall'allegato 4/1 al
2. Al bilancio di previsione finanziario sono allegati i documenti previsti dall'articolo 11, comma 3, e dall’articolo 39, comma 11, del
a) il prospetto degli stanziamenti, per il periodo compreso nel bilancio di previsione finanziario, dei fondi speciali relativi ai provvedimenti legislativi da approvare durante il primo esercizio del bilancio medesimo;
b) l'elenco delle spese relative al personale, disaggregate per missioni e programmi;
c) l'elenco concernente i capitoli degli oneri per il servizio del debito oltre le annualità considerate nel bilancio di previsione;
d) l'elenco dei beni immobili soggetti a valorizzazione o alienazione, di cui all'articolo 1, comma 31, della
e) la nota informativa di cui all'articolo 62, comma 8, del
3. Al bilancio di previsione finanziario sono allegati, altresì, i bilanci degli enti e degli organismi di cui all’articolo 48, comma 1.
Art. 12. (Documento tecnico di accompagnamento)
1. La Giunta regionale, nella prima seduta successiva all’approvazione della legge di bilancio di previsione da parte del Consiglio regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, approva il Documento tecnico di accompagnamento di cui all’articolo 39, comma 10, del
2. Il Documento tecnico di accompagnamento, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio, reca:
a) il prospetto delle previsioni di entrata per titoli, tipologie e categorie, distinguendo le entrate ricorrenti e non ricorrenti;
b) i prospetti delle previsioni di spesa per missioni, programmi e macroaggregati, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti;
c) il prospetto delle previsioni di spesa per titoli e macroaggregati, distinguendo le spese ricorrenti e non ricorrenti.
Art. 13. (Bilancio finanziario gestionale)
1. Contestualmente all’approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di bilancio, approva il bilancio finanziario gestionale, ripartito in capitoli.
2. I capitoli riguardano l’oggetto dell’entrata e della spesa e sono raccordati, rispettivamente, al quinto ed al quarto livello del piano dei conti di cui all’articolo 4 del
3. I capitoli di entrata sono articolati in modo da mantenere distinte le entrate con vincolo di destinazione.
4. I capitoli di spesa sono articolati in modo da mantenere distinte le spese a carattere vincolato o obbligatorio ed in modo da assicurare la ripartizione delle risorse fra i centri di responsabilità amministrativa.
5. Il bilancio finanziario gestionale provvede all’assegnazione delle risorse finanziarie, stanziate nei pertinenti capitoli di spesa, ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.
6. Al bilancio finanziario gestionale è allegato il prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli della gestione sanitaria accentrata articolato in titoli, tipologie, categorie e capitoli per le entrate e in titoli, macroaggregati e capitoli per le spese.
Art. 14. (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria)
1. Qualora il bilancio di previsione non sia approvato dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce, la gestione finanziaria della Regione si svolge nel rispetto dell’articolo 43 del
2. Ai sensi dell’articolo 58, comma 6, dello Statuto, l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione può essere autorizzato, su iniziativa della Giunta regionale, con apposita legge regionale, per periodi complessivamente non superiori a tre mesi.
Art. 15. (Fondo di riserva per le spese obbligatorie)
1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera a), del
2. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie sono effettuati con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 25 e secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità.
3. Al fondo non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa.
Art. 16. (Fondo di riserva per le spese impreviste)
1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, lettera b), del
2. I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste sono effettuati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 25 e secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità.
3. Al fondo non possono, in ogni caso, essere imputati impegni o pagamenti di spesa.
Art. 17. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Ai sensi dell’articolo 48, comma 3, lettera c), del
2. I prelevamenti dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa sono effettuati con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 25 e secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità.
Art. 18. (Fondo per la copertura delle perdite reiterate degli organismi partecipati)
1. Ai sensi dell’articolo 46, comma 3, del
2. prelevamenti dal fondo per il pagamento delle perdite reiterate di cui al comma 1 sono effettuati con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 25 e secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità.
Art. 19. (Fondi per il pagamento delle perdite potenziali)
1. Al fine di consentire il pagamento delle passività potenziali, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 46, comma 3, del
2. I prelevamenti dai fondi per il pagamento delle perdite potenziali sono effettuati con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 25 e secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità.
Art. 20. (Fondi di riserva per il pagamento dei residui perenti)
1. Al fine di consentire il pagamento delle somme derivanti dalla reiscrizione della perenzione amministrativa, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 60, comma 3, del
a) fondo di riserva per il pagamento dei residui perenti di parte corrente per spese a carico della Regione;
b) fondo di riserva per il pagamento dei residui perenti in conto capitale per spese a carico della Regione;
c) fondo di riserva per il pagamento dei residui perenti di parte corrente derivanti da assegnazioni statali;
d) fondo di riserva per il pagamento dei residui perenti in conto capitale derivanti da assegnazioni statali.
2. I prelevamenti dai fondi di riserva per il pagamento dei residui perenti sono effettuati con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 25 e secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità.
Art. 21. (Fondi per il pagamento dei cofinanziamenti regionali)
1. Al fine di consentire il pagamento dei cofinanziamenti regionali relativi ad interventi preventivamente autorizzati, nel bilancio regionale sono iscritti il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese di parte corrente e il fondo per i cofinanziamenti regionali per spese in conto capitale.
2. I prelevamenti dai fondi per il pagamento dei cofinanziamenti regionali di cui al comma 1 sono effettuati con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 25 e secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità.
Art. 22. (Fondo rischi per le spese legate al contenzioso)
1. Ai sensi del punto 5.2, lettera h), del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2 al
2. Nel fondo rischi per le spese legate al contenzioso sono accantonate le risorse relative agli oneri derivanti da sentenze, anche non definitive e non esecutive, ovvero da contenziosi in cui la Regione ha significative probabilità di soccombere.
3. Con il regolamento di contabilità sono definiti i criteri e le modalità per la quantificazione degli oneri di cui al comma 2 e per la determinazione della dotazione complessiva del fondo rischi per le spese legate al contenzioso.
4. Il Collegio dei revisori dei conti, nel corso dell’esame della proposta di legge di bilancio di previsione nonché della proposta di legge di rendiconto generale, verifica la congruità degli stanziamenti previsti nell’ambito del fondo rischi per le spese legate al contenzioso.
5. I prelevamenti dal fondo rischi per le spese legate al contenzioso sono effettuati con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 25 e secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità.
Art. 23. (Fondi speciali)
1. Ai sensi dell’articolo 49 del
2. Alla proposta di legge di bilancio di previsione è allegato il prospetto degli stanziamenti, per il periodo compreso nel bilancio di previsione finanziario, dei fondi speciali relativi ai provvedimenti legislativi da approvare durante il primo esercizio del bilancio medesimo.
3. Le quote dei fondi speciali non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio.
Art. 24. (Assestamento di bilancio)
1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno, trasmette al Consiglio regionale la proposta di legge regionale di assestamento delle previsioni di bilancio, ai fini della relativa approvazione entro il 31 luglio, ai sensi dell’articolo 50 del
Art. 25. (Variazioni di bilancio)
1. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 48, comma 2, e 51 del
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono autorizzate, nei limiti delle corrispondenti autorizzazioni legislative di spesa, le variazioni riguardanti:
a) il documento tecnico, con riferimento alle diverse categorie nell’ambito delle medesime tipologie di entrata e ai diversi macroaggregati nell'ambito del medesimo programma di spesa;
b) il bilancio gestionale, con riferimento ai capitoli appartenenti ai medesimi macroaggregati, riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, lettera b);
c) l’iscrizione delle entrate e delle spese relative ad assegnazioni derivanti da specifici provvedimenti regionali;
d) l’attuazione dei profili finanziari delle leggi regionali di spesa;
e) il bilancio di previsione, con riferimento al prelievo dal fondo di riserva per le spese impreviste.
3. Con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio sono autorizzate, nei limiti delle corrispondenti autorizzazioni legislative di spesa, le variazioni riguardanti:
a) il bilancio gestionale, con riferimento ai capitoli di entrata appartenenti alla medesima categoria e ai capitoli di spesa appartenenti al medesimo macroaggregato, ad esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera b);
b) il bilancio gestionale, con riferimento ai capitoli appartenenti ai medesimi piani dei conti finanziari fino al IV livello, riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale;
c) il bilancio di previsione, con riferimento al prelievo dai fondi di cui agli articoli 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.
4. Con determinazione del Direttore regionale competente in materia di bilancio possono essere modificati gli elenchi allegati al bilancio di previsione concernenti le spese di investimento finanziate col ricorso al debito e con le risorse disponibili, al solo fine di modificare la distribuzione delle coperture finanziarie tra le spese di investimento già programmate nell’ambito dei predetti elenchi, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 51, comma 4, ultimo periodo, del
Art. 26. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione)
1. La Regione riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi e con le modalità di cui all’articolo 73 del
Art. 27. (Ricorso al debito)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 62 del
2. Il ricorso al debito avviene ordinariamente previo espletamento di gara, salvo che indagini di mercato preliminari evidenzino che le condizioni offerte siano meno convenienti, sotto il profilo finanziario, di quelle ottenibili presso la Cassa depositi e prestiti ovvero presso altri istituti bancari.
Art. 28. (Governo e gestione dell’indebitamento regionale)
1. In coerenza con quanto previsto dall’articolo 27, la struttura regionale competente in materia di governo e gestione dell’indebitamento regionale provvede:
a) al costante monitoraggio, nel corso dell’esercizio finanziario, delle condizioni di mercato che incidono sui livelli effettivi dell’indebitamento regionale, nell’ottica del perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica posti a carico della Regione;
b) alla proposizione alla Giunta regionale, sulla base dell’attività di cui alla lettera a), di iniziative volte a valutare, d’intesa con le controparti bancarie, l’estinzione anticipata di contratti derivati sottoscritti dalla Regione, anche alla luce di eventuali condizioni di mercato più favorevoli;
c) alla ricorrente pubblicazione, all’interno del portale regionale, dei dati relativi ai livelli complessivi di indebitamento regionale, alle singole operazioni in corso di ammortamento nonché ai singoli contratti derivati posti in essere.
2. Ai fini della gestione unitaria dell’indebitamento complessivo regionale, ogni operazione di finanziamento a medio o lungo temine posta in essere dalla Regione, dagli enti e organismi strumentali della Regione nonché dalle società controllate dalla Regione, suscettibile di essere contabilizzata come debito in conformità alla normativa europea e statale sulla contabilità pubblica, deve essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale, previa verifica da parte della struttura regionale competente in materia di governo e gestione dell’indebitamento regionale.
Art. 29. (Pubblicazione dei documenti di bilancio)
1. Ai sensi dell’articolo 39, comma 16, del
a) il bilancio di previsione finanziario, il relativo documento tecnico di accompagnamento;
b) il bilancio finanziario gestionale;
c) le variazioni del bilancio di previsione;
d) le variazioni del documento tecnico di accompagnamento;
e) il bilancio di previsione assestato;
f) il documento tecnico di accompagnamento assestato;
g) il bilancio gestionale assestato.
CAPO IV
GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 30. (Cabina di regia)
1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi della programmazione regionale nonché il rispetto dei vincoli e degli equilibri di bilancio da parte della Regione, è istituita una Cabina di regia di cui fanno parte il Segretario generale della Regione, i Direttori regionali competenti in materia di bilancio e di programmazione economica nonché gli altri soggetti eventualmente individuati dal regolamento di contabilità.
2. La Cabina di regia verifica preventivamente le proposte di atti concernenti la gestione del bilancio con specifico riferimento a:
a) la sostenibilità economico-finanziaria;
b) la congruenza con il DSP e con il QSFP;
c) la permanenza degli equilibri di bilancio della Regione;
d) il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla normativa europea e statale vigente.
3. Gli esiti delle deliberazioni della Cabina di regia sono trasmessi all’Assessore regionale competente in materia di bilancio che provvede periodicamente a darne comunicazione al Presidente della Regione e alla commissione consiliare competente in materia di bilancio.
Art. 31. (Bilancio reticolare)
1. Ai fini del monitoraggio del pareggio di bilancio, la Regione, in armonia con il QSFP, redige il bilancio reticolare per ciascuna annualità considerata nel bilancio di previsione finanziario.
2. Il bilancio reticolare definisce la capacità di assorbimento delle risorse regionali, in funzione delle previsioni di accertamento delle entrate nell’esercizio in corso, del grado di rigidità della spesa e delle priorità programmatiche individuate nel DSP e nel DEFR, indicando la corrispondente classificazione dei capitoli di spesa che non hanno carattere vincolato.
3. Il bilancio reticolare è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione entro sessanta giorni dall’approvazione del DSP ed è aggiornato entro trenta giorni dalla data di approvazione delle leggi regionali recanti il bilancio di previsione finanziario e l’assestamento del bilancio.
Art. 32. (Gestione delle entrate e delle spese)
1. Le registrazioni connesse alle fasi gestionali del bilancio, sia delle entrate sia delle spese, sono effettuate nel rispetto delle disposizioni del
2. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 53, 54 e 55 del
3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 56, 57 e 58, del
4. Gli atti deliberativi che non comportano l’immediata assunzione di impegno, ma che producono comunque effetti di spesa sul bilancio in corso o su quelli degli esercizi successivi, sono trasmessi alla Cabina di regia per la verifica prevista dall’articolo 30, comma 2 e alla direzione competente in materia di bilancio ai fini dell’apposizione del visto attestante la copertura finanziaria. Le relative somme sono accantonate contestualmente all’apposizione del visto e rese indisponibili per altri fini nel corso dell’esercizio. Le risorse accantonate per le quali non sia stato assunto, con determinazione dirigenziale, il successivo impegno di spesa entro il termine dell’esercizio costituiscono economie di bilancio.
5. Ai fini del controllo di regolarità contabile, per gli atti comportanti spesa a carico del bilancio regionale:
a) i dirigenti competenti per materia, nell’apporre la propria firma, assumono la responsabilità della rispondenza dell’utilizzazione delle somme da impegnare o da erogare alle finalità per le quali le disposizioni legislative le hanno destinate, nonché della regolarità della documentazione giustificativa della spesa;
b) i dirigenti competenti in materia di ragioneria, nell’apporre la propria firma, esclusa ogni diversa valutazione in relazione all’interesse pubblico perseguito, attestano, sia in sede di registrazione degli impegni di spesa che di emissione dei titoli di pagamento, la giusta imputazione al capitolo di bilancio, la disponibilità delle risorse finanziarie stanziate, la corretta iscrizione al conto della competenza o a quello dei residui nonché il rispetto dell’annualità del bilancio;
c) i dirigenti competenti in materia di ragioneria, qualora ritengano che non sussistono i requisiti per la registrazione dell'impegno di spesa o per l’emissione del titolo di pagamento, ai sensi della lettera b), restituiscono l’atto al dirigente competente con l’indicazione dei motivi che ne impediscono l’ulteriore corso, entro i termini previsti dal regolamento di contabilità.
6. I Direttori regionali competenti in materia di bilancio possono autorizzare l’apertura di linee di credito a favore di soggetti preposti allo svolgimento della funzione economale presso le strutture centrali e periferiche della Giunta e del Consiglio regionale, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dai rispettivi regolamenti di contabilità, in conformità ai principi applicati previsti dal
Art. 33. (Riaccertamento dei residui)
1. Al fine di garantire l’attuazione del principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità del bilancio e del principio della competenza finanziaria, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del
2. Nell'ambito del processo di definizione del rendiconto generale della Regione, con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, è disposta l'eliminazione dal conto del patrimonio delle partite debitorie iscritte in corrispondenza dei residui perenti, esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, per le quali, anche in applicazione delle disposizioni dell'articolo 2946 del codice civile, siano venute meno le ragioni giuridiche per la loro sussistenza.
3. Per le finalità di cui al comma 2, nel fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese correnti e nel fondo per il pagamento delle perdite potenziali derivanti da spese in conto capitale di cui all'articolo 19, è accantonata, rispettivamente, una quota pari al 10 per cento dell'importo corrispondente all'ammontare delle partite debitorie eliminate.
Art. 34. (Rendiconto generale)
1. Ai fini della predisposizione del rendiconto generale della Regione, ciascuna direzione regionale indica i risultati della gestione di competenza, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 63 del
2. La Giunta regionale adotta il rendiconto generale della Regione entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui questo si riferisce e lo trasmette, successivamente al giudizio di parificazione della Corte dei conti, al Comitato regionale di controllo contabile.
3. La Giunta regionale presenta il rendiconto generale della Regione al Consiglio regionale, corredato della relazione del Comitato regionale di controllo contabile, per l'approvazione con legge regionale entro il 31 luglio e, comunque, successivamente al giudizio di parificazione della Corte dei conti.
Art. 35. (Inventari)
1. I beni del patrimonio regionale sono descritti in inventari e sono valutati secondo le norme del codice civile e conformemente ai criteri indicati al principio applicato della contabilità economico-patrimoniale di cui all’allegato n. 4/3 al
2. Almeno ogni cinque anni, per i beni mobili, ed ogni dieci anni, per gli immobili, la struttura regionale competente provvede alla ricognizione e al conseguente rinnovo degli inventari.
3. Con regolamento di organizzazione sono disciplinate le modalità di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni, nonché la nomina dei consegnatari dei beni mobili, nel rispetto dei principi contabili applicati di cui al
Art. 36. (Criteri per l’esecuzione dei pagamenti)
1. Nel caso di carenza momentanea di fondi di cassa, l’emissione di mandati di pagamento è determinata secondo il seguente ordine di priorità:
a) spese obbligatorie tra cui, in primo luogo, spese per stipendi del personale ed oneri accessori;
b) spese finanziate con entrate vincolate;
c) imposte e tasse;
d) rate di ammortamento dei mutui, prestiti ed altre forme d’indebitamento;
e) obbligazioni pecuniarie il cui mancato adempimento comporti penalità per la Regione;
f) spese necessarie a garantire i livelli essenziali delle prestazioni;
g) altre spese individuate con deliberazione della Giunta regionale tenendo conto dell’intensità dell’interesse pubblico coinvolto.
2. Fatto salvo il criterio di cui al comma 1, le strutture regionali competenti provvedono all’emissione dei mandati di pagamento secondo un criterio cronologico, relativo alla data di adozione dei rispettivi atti di liquidazione.
3. La Regione comunica tempestivamente ai rispettivi beneficiari i dati relativi ai pagamenti eseguiti, utilizzando le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Art. 37. (Crediti di modesta entità)
1. Ferma restando la diversa disciplina in materia tributaria, con provvedimento del dirigente competente in materia di entrate è disposto il non accertamento, ovvero la cancellazione dal conto dei residui, dei crediti della Regione qualora l’importo complessivamente dovuto, per ciascun credito e per ciascun periodo tributario, non sia eccedente quello determinato con la legge regionale di bilancio e, comunque, risulti inferiore al costo delle operazioni necessarie alla relativa riscossione.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 comportano l’esonero da qualsiasi responsabilità connessa alla mancata realizzazione delle entrate, comprese quelle di natura tributaria o concernenti sanzioni amministrative o pene pecuniarie.
Art. 38. (Servizio di tesoreria)
1. Il servizio di tesoreria della Regione è affidato, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 69 del
2. Il capitolato speciale per l'affidamento del servizio di tesoreria è approvato dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente in materia di bilancio, e disciplina, in particolare:
a) la prestazione di idonee garanzie per la regolare gestione del servizio;
b) il ricorso alle anticipazioni di cassa;
c) la misura del tasso creditore sulle giacenze di cassa e di quello debitore sulle anticipazioni.
3. Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono disciplinati da apposita convenzione, conforme al capitolato speciale di cui al comma 2 e sottoscritta dal Direttore regionale competente in materia di bilancio.
4. Entro i tre mesi successivi alla chiusura dell’esercizio, al fine di rendicontare la gestione di cassa, il tesoriere regionale trasmette alla direzione regionale competente in materia di bilancio il conto della gestione del servizio svolto, redatto ai sensi dell'allegato n. 17 al
5. La verifica di cassa è effettuata, con cadenza trimestrale, dal Collegio dei revisori dei conti.
CAPO V
COPERTURA FINANZIARIA DELLE LEGGI REGIONALI
Art. 39. (Proposte di legge regionale)
1. Gli effetti finanziari derivanti dalle proposte di legge di iniziativa della Giunta regionale sono valutati preliminarmente dalle strutture proponenti le quali redigono una relazione contenente la quantificazione degli oneri finanziari derivanti da ciascuna disposizione della proposta di legge, indicando puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati.
2. Il Direttore regionale competente per materia, acquisito il visto dell’Assessore regionale competente, trasmette la proposta di legge, corredata della relazione di cui al comma 1, alla direzione regionale e all’assessorato competenti in materia di bilancio.
3. La direzione regionale competente in materia di bilancio, sulla base della relazione di cui al comma 1:
a) verifica la congruità tra gli oneri previsti dalla proposta di legge e gli stanziamenti disponibili in bilancio;
b) redige le disposizioni finanziarie necessarie per garantire la copertura finanziaria della proposta di legge, ovvero redige una disposizione recante apposita clausola di neutralità finanziaria o di non onerosità;
c) redige la relazione tecnica di cui all’articolo 40;
d) trasmette il testo della proposta di legge, integrato dalle necessarie disposizioni finanziarie e corredato dalla relativa relazione tecnica, alla Segreteria della Giunta regionale per l’esame da parte di quest’ultima.
4. Non possono essere iscritte all’ordine del giorno della Giunta regionale le proposte di legge sprovviste della relazione tecnica di cui all’articolo 40 o la cui relazione tecnica non indichi i criteri utilizzati per la quantificazione degli oneri finanziari ovvero non fornisca sufficienti elementi di valutazione.
5. Ai fini della redazione della relazione tecnica ai sensi dell’articolo 40, comma 2, le proposte di legge di iniziativa consiliare sono corredate di una relazione contenente la quantificazione degli oneri finanziari derivanti da ciascuna disposizione della proposta di legge, ovvero indicante puntualmente i dati, i criteri e gli altri eventuali elementi di valutazione adottati.
6. La relazione di cui al comma 5 è redatta, prima dell’esame di ciascuna proposta di legge da parte della commissione consiliare competente in materia di bilancio, e comunque prima dell’esame da parte dell’Aula, a cura dell’ufficio del Consiglio regionale competente ai sensi del relativo regolamento di organizzazione, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio.
Art. 40. (Relazione tecnica)
1. Le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa della Giunta regionale che comportino conseguenze finanziarie sono corredati da una relazione tecnica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture.
2. La commissione consiliare competente in materia di bilancio può richiedere alla Giunta regionale la relazione tecnica per tutte le proposte di legge e gli emendamenti di iniziativa consiliare sottoposti al proprio esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati. La relazione tecnica è trasmessa nel termine indicato dalla medesima commissione in relazione all’oggetto e alla programmazione dei lavori del Consiglio regionale e, in ogni caso, entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora la Giunta regionale non sia in grado di trasmettere la relazione tecnica entro il termine stabilito dalla commissione ne indica le ragioni.
3. La relazione tecnica:
a) esplicita le metodologie seguite e i criteri di calcolo impiegati per la quantificazione;
b) indica le fonti dei dati impiegati per il calcolo e fornisce una valutazione sull'attendibilità della quantificazione delle grandezze finanziarie;
c) specifica l’ammontare delle spese a carattere continuativo derivanti dall’attuazione di ciascuna disposizione e, per le spese in conto capitale, la modulazione degli oneri tra gli anni compresi nel bilancio di previsione nonché la quantificazione dell'onere complessivo per la completa realizzazione degli interventi previsti;
d) indica, nel caso di proposte di legge che non determinano nuove o maggiori spese ovvero corredate da clausole di neutralità finanziaria, i dati e gli elementi idonei a comprovare l’ipotesi di invarianza degli oneri complessivi a carico della finanza regionale, specificando l’entità delle risorse già disponibili sul bilancio di previsione utilizzabili attraverso la loro riprogrammazione, per le finalità previste dalle disposizioni delle medesime proposte di legge;
e) indica, nel caso di proposte di legge a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, i dati e gli elementi idonei a comprovare che dalle medesime proposte di legge non derivano oneri a carico della finanza regionale.
Art. 41. (Copertura finanziaria delle leggi regionali)
1. Ciascuna legge regionale indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, provvedendo alla contestuale copertura finanziaria dei medesimi oneri, secondo le modalità previste dal comma 2.
2. La copertura finanziaria delle leggi che comportano nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente mediante:
a) l’utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, restando precluso l’utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente;
b) la modifica o la soppressione dei parametri che regolano l’evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, da cui derivino risparmi di spesa;
c) la riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
d) modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, restando in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.
3. I mezzi di copertura sono indicati:
a) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione, nel caso di leggi che comportano oneri a carico del solo esercizio corrente;
b) in relazione alla prima annualità del bilancio di previsione e alle annualità successive, negli altri casi.
4. Le leggi regionali, per le quali non è previsto un limite massimo di spesa ai sensi del comma 1, dispongono le modalità di monitoraggio dell’andamento della spesa, al fine di prevenire il verificarsi di scostamenti rispetto alle previsioni, e individuano le eventuali modalità per la compensazione degli effetti che eccedono le previsioni.
5. Le leggi regionali che comportano oneri a carico di esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione si considerano integralmente coperte qualora lo siano con riguardo al periodo considerato dal bilancio di previsione, a condizione che i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano comunque l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione.
6. Nei casi diversi da quelli indicati al comma 5, la legge quantifica l’onere massimo previsto oltre il bilancio di previsione ed indica i mezzi di copertura. Le leggi che non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale o che recano esclusivamente disposizioni a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio sono corredate di apposita clausola di neutralità finanziaria o di non onerosità.
Art. 42. (Clausole di valutazione degli effetti finanziari)
1. Le leggi regionali prevedono apposite clausole di valutazione degli effetti finanziari da esse recate, al fine di monitorare il livello di realizzazione degli interventi previsti, con particolare riferimento alla tipologia e al numero dei destinatari, agli obiettivi programmati, alle risorse finanziarie disponibili e alle variabili socio-economiche di riferimento.
2. Le clausole di valutazione di cui al comma 1 prevedono che la Giunta regionale informi il Consiglio regionale, con cadenza almeno annuale, sulla base del monitoraggio effettuato dalle direzioni regionali competenti per materia, in raccordo con la direzione regionale competente in materia di bilancio.
Art. 43. (Rapporti con la Corte dei conti)
1. II Direttore regionale competente in materia di bilancio, sentito l’Assessore regionale competente in materia di bilancio, trasmette alla Corte dei conti gli atti necessari a consentire il regolare controllo sulla gestione finanziaria della Regione, ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla
CAPO VI
AUTONOMIA DEL CONSIGLIO REGIONALE
Art. 44. (Autonomia del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale, in base all’articolo 24 dello Statuto, ha piena autonomia amministrativa, contabile e di gestione patrimoniale, che esercita nel rispetto di quanto previsto dal
2. Nell’ambito del bilancio della Regione, il Consiglio regionale dispone di un bilancio autonomo e adotta il medesimo sistema contabile e gli schemi di bilancio e di rendiconto della Regione adeguandosi ai principi contabili generali e applicati stabiliti dal
Art. 45. (Regolamento interno)
1. Ai sensi dell’articolo 25, comma 5, dello Statuto, il Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza, adotta, entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, un regolamento interno per la disciplina dell’ordinamento contabile del Consiglio regionale e stabilisce le norme per la gestione delle risorse finanziarie necessarie al funzionamento del Consiglio stesso.
Art. 46. (Formazione e approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale)
1. Per consentire l’iscrizione nel bilancio della Regione degli stanziamenti necessari al Consiglio regionale per l’esercizio delle proprie funzioni, il Presidente del Consiglio regionale, previa deliberazione dell’Ufficio di presidenza, provvede, entro il 15 ottobre, a comunicare al Presidente della Regione il fabbisogno di spesa del Consiglio.
2. Entro il 31 ottobre e, comunque, non oltre trenta giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato, la struttura regionale competente in materia di bilancio predispone lo schema di bilancio, sulla base del fabbisogno di spesa di cui al comma 1 e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e degli equilibri finanziari del bilancio regionale.
3. Sulla base dello schema di bilancio di cui al comma 2, l’Ufficio di presidenza delibera la proposta di bilancio unitamente alla relazione di accompagnamento e la trasmette per l’approvazione al Consiglio, previo esame della commissione consiliare competente. Il Consiglio approva il bilancio entro il 31 dicembre e, comunque, prima dell’approvazione del bilancio di previsione finanziario della Regione.
4. Ai sensi dell’articolo 24, comma 3, dello Statuto, gli stanziamenti relativi ai trasferimenti derivanti dal bilancio della Regione al Consiglio regionale costituiscono spese obbligatorie per la Regione.
Art. 47. (Approvazione del rendiconto del Consiglio regionale)
1. Ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del
2. Le risultanze finali del rendiconto del Consiglio regionale confluiscono nel rendiconto consolidato di cui agli articoli 11, commi 8 e 9, e 63, comma 3, del
CAPO VII
BILANCI DEGLI ENTI E DEGLI ORGANISMI STRUMENTALI
Art. 48. (Sistemi contabili degli enti e degli organismi strumentali della Regione)
1. Gli enti e gli organismi strumentali della Regione in contabilità finanziaria, ivi incluse le agenzie regionali istituite ai sensi dell’articolo 54 dello Statuto, adottano il medesimo sistema contabile della Regione e adeguano la propria gestione alle disposizioni del
2. Gli enti strumentali della Regione in contabilità economico-patrimoniale adeguano il proprio sistema contabile al
Art. 49. (Bilanci di previsione degli enti e degli organismi strumentali della Regione)
1. Gli enti di cui all’articolo 48, comma 1, per i quali il relativo statuto o la legge istitutiva prevedono l’approvazione dei bilanci di previsione da parte della Regione, predispongono i bilanci medesimi e li trasmettono alla Regione entro il 30 settembre dell’anno precedente a quello cui gli stessi si riferiscono, corredati dal parere dei rispettivi collegi dei revisori.
2. La direzione regionale competente in materia di bilancio verifica la regolarità amministrativo-contabile dei bilanci di cui al comma 1 e, entro trenta giorni dalla ricezione degli stessi, li trasmette alle direzioni regionali competenti per materia, che esprimono il relativo parere di merito e li inviano, entro i successivi quindici giorni, alla direzione regionale competente in materia di bilancio ai fini del loro inserimento nella proposta di legge regionale di bilancio di previsione finanziario, acquisito il parere del Comitato regionale di controllo contabile.
3. In caso di mancata, carente o tardiva presentazione del bilancio annuale di previsione da parte degli enti di cui al comma 1, gli stessi possono procedere agli impegni di spesa solo ed esclusivamente a valere sui capitoli riguardanti le spese per il personale ovvero altre spese obbligatorie ed indifferibili. I trasferimenti di risorse da parte della Regione sono commisurati, mensilmente, all’ammontare di tali spese, sino a quando non intervenga l’approvazione del bilancio annuale da parte del Consiglio regionale con la legge di assestamento o di variazione al bilancio annuale della Regione.
4. Gli enti di cui al comma 1, sono tenuti ad apportare, ove necessario, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge regionale di bilancio di previsione finanziario.
5. L’eventuale avanzo di amministrazione non vincolato degli enti di cui al comma 1, derivante dalla gestione di competenza e certificato in sede di rendiconto dell’anno precedente, può concorrere, previa valutazione da parte della direzione regionale competente per materia, di concerto con la direzione regionale competente in materia di bilancio, alla copertura delle rispettive spese di investimento e, per la parte residuale, delle spese di funzionamento fermo restando le priorità riguardanti la copertura dei debiti fuori bilancio e la salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all’articolo 42, comma 6, del
Art. 50. (Assestamento e variazioni dei bilanci annuali)
1. Gli enti di cui all’articolo 48, comma 1, per i quali il relativo statuto o la legge istitutiva prevedono l’approvazione dei bilanci di previsione da parte della Regione, trasmettono alla Regione, entro il 31 maggio, l’eventuale assestamento dei rispettivi bilanci di previsione.
2. La direzione regionale competente in materia di bilancio verifica la regolarità amministrativo-contabile dell’assestamento di cui al comma 1 e, entro trenta giorni dall’avvenuta ricezione dello stesso, lo trasmette alle direzioni regionali competenti per materia, che esprimono il relativo parere di merito e lo inviano, entro i successivi quindici giorni, alla direzione regionale competente in materia di bilancio ai fini dell’inserimento nella proposta di legge regionale di assestamento di bilancio di cui all’articolo 24, acquisito il parere del Comitato regionale di controllo contabile.
3. Gli organi competenti degli enti di cui all’articolo 48, comma 1, possono adottare variazioni di bilancio aventi natura compensativa nell’ambito del medesimo programma di spesa. Ogni altra variazione è approvata con apposita deliberazione della Giunta regionale, previa verifica da parte della direzione regionale competente in materia di bilancio e delle direzioni regionali competenti per materia.
Art. 51. (Esercizio provvisorio dei bilanci annuali)
1. Agli enti di cui all’articolo 48, comma 1, si applicano le disposizioni concernenti l’esercizio provvisorio previste dall’articolo 14.
Art. 52. (Approvazione dei rendiconti generali annuali)
1. I rendiconti generali annuali degli enti di cui all’articolo 48, comma 1, per i quali il relativo statuto o la legge istitutiva prevedono l’approvazione dei rendiconti da parte della Regione, redatti in conformità a quanto disposto dall’articolo 65 del
2. La direzione regionale competente in materia di bilancio verifica la regolarità contabile dei rendiconti di cui al comma 1 e, entro venti giorni dall’avvenuta ricezione degli stessi, li trasmette alle direzioni regionali competenti per materia, che esprimono il relativo parere di merito e li inviano, entro dieci giorni, alla direzione regionale competente in materia di bilancio, che li inserisce in un allegato al rendiconto generale della Regione.
Art. 53. (Controllo e monitoraggio sulla gestione finanziaria e amministrativa delle società controllate dalla Regione)
1. Le società controllate di cui all’articolo 11quater del
2. I dati del monitoraggio sono trasmessi alla Regione, anche ai fini dell’esercizio del controllo analogo sulle società in house, con periodicità quadrimestrale, attraverso un apposito sistema informativo.
3. In presenza di situazioni tali da pregiudicare, anche solo potenzialmente, gli equilibri complessivi del rispettivo bilancio, le società controllate informano tempestivamente la Regione al fine di valutare la definizione di eventuali interventi correttivi.
Art. 54. (Bilancio consolidato)
1. Ai sensi degli articoli 11 bis e 68 del
2. Il regolamento di contabilità, in coerenza con quanto previsto dall’allegato 4/4 al
CAPO VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI. ABROGAZIONI
Art. 55. (Regolamento di contabilità)
1. La Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto di quanto previsto dal
2. Il regolamento di contabilità disciplina, in particolare, i termini e le modalità relativi ai procedimenti di:
a) quantificazione delle risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 8;
b) prelevamento dai fondi ai sensi degli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22;
c) quantificazione degli oneri di cui all’articolo 22, comma 2, ai fini della determinazione della dotazione complessiva del fondo rischi per le spese legate al contenzioso di cui al medesimo articolo;
d) variazioni di bilancio ai sensi dell’articolo 25;
e) gestione delle entrate e delle spese ai sensi dell’articolo 32;
f) riaccertamento dei residui ai sensi dell’articolo 33;
g) indicazione dei risultati della gestione ai sensi dell’articolo 34.
3. Il regolamento di contabilità disciplina, altresì:
a) l’eventuale integrazione dei componenti della Cabina di regia di cui all’articolo 30 nonché le relative modalità di funzionamento e le procedure di raccordo con le strutture regionali interessate nella gestione del bilancio;
b) le modalità e i limiti relativi allo svolgimento della funzione economale ai sensi dell’articolo 32, comma 6.
Art. 56. (Disposizioni transitorie e finali. Abrogazioni)
1. Fermo restando il rispetto delle disposizioni del
2. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 continuano ad applicarsi:
a) il
b) il
3. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a) la
b) il comma 6 dell’articolo 12 della
c) i commi 1 e 2 dell’articolo 5 e il comma 1 dell’articolo 7 della
d) il comma 6 dell’articolo 20 della
e) il comma 1 dell’articolo 42 della
f) l’articolo 40 della
g) l’articolo 44 della
h) la lettera g) del comma 1 dell’articolo 1 della
i) l’articolo 34 della
l) l’articolo 8 della
m) il comma 6 dell’articolo 41 della
n) l’articolo 8 della
o) il comma 34 dell’articolo 1 della
p) il comma 3 dell’articolo 1 della
q) il comma 133 dell’articolo 1 della
r) il comma 10 dell’articolo 10 della
Art. 57. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.