§ 4.1.124 - L.R. 24 novembre 2020, n. 38.
Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1997, n. 38 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:24/11/2020
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’art. 1 “Oggetto della legge”
Art. 2.  Modifica all’art. 2 “Denuncia dei lavori”
Art. 3.  Modifiche all’art. 3 “Responsabilità”
Art. 4.  Modifiche all’art. 6 “Repressione delle violazioni”
Art. 5.  Modifiche all’art. 9 “Utilizzazione degli edifici e manufatti”
Art. 6.  Modifiche all’art. 12 “Criteri e modalità attuativi”
Art. 7.  Modifiche ed integrazione
Art. 8.  Modifica ed integrazione
Art. 9.  Modifica all’art. 13
Art. 10.  Modifica ed integrazione
Art. 11.  Entrata in vigore


§ 4.1.124 - L.R. 24 novembre 2020, n. 38.

Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1997, n. 38 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico)

(B.U. 27 novembre 2020, n. 110 Speciale)

 

Art. 1. Modifiche all’art. 1 “Oggetto della legge”

1. Al comma 1 dell’art. 1 della L.R. n. 38 /97 le parole: “da eseguire, secondo i sistemi costruttivi dell’art. 5 e seguenti della Legge 2 febbraio 1974, n. 64” sono sostituite dalle seguenti parole: “la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica e privata incolumità, da realizzarsi con materiali e secondo sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche sulle costruzioni in vigore,”.

 

     Art. 2. Modifica all’art. 2 “Denuncia dei lavori”

1. L’art. 2 (Denuncia dei lavori) della L.R. n. 38 /97 è sostituito con il seguente

Art. 2 (Denuncia dei lavori e Autorizzazione all’inizio dei lavori)

1. Il committente o il costruttore che esegue in proprio, prima dell’inizio dei lavori, deve darne preavviso scritto (denuncia dei lavori) allo sportello unico comunale, che provvede a trasmetterlo al competente ufficio tecnico della regione tramite piattaforma telematica regionale. Tale preavviso, ricevuto ai fini della certificazione e in deroga all’art. 17 della Legge 2 febbraio 1974 n. 64, esonera dalle autorizzazioni di cui agli artt. 2 della medesima legge, fermo restando l’obbligo della concessione edilizia prevista dalle vigenti norme urbanistiche e degli altri permessi, nulla - osta, autorizzazioni o concessioni occorrenti.

2. La denuncia dei lavori, a richiesta dell’interessato, è valida anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 4 della Legge 5 novembre 1971 n. 1086.

3. La denuncia dei lavori deve contenere le seguenti informazioni:

a) l’indicazione del nominativo e del domicilio del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, ove occorre, del direttore dei lavori e del collaudatore in corso d’opera, di cui al successivo art. 3, ove occorre;

4. Alla denuncia dei lavori va allegato il progetto esecutivo redatto e firmato da tecnico abilitato a norma di legge ed iscritto ad Albo o Collegio professionale e dal Direttore dei lavori, e deve tra l’altro comprendere:

a) asseverazione del progettista delle strutture attestante:

1) che l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali;

2) il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, indicando la normativa di

riferimento;

3) la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico;

4) il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione

urbanistica.

5) l’appartenenza dell’opera ad una delle categorie previste dalle delibere regionali di

attuazione della presente legge;

6) ove occorrente, (in caso di intervento locale) che i lavori ricadono nella categoria di intervento “riparazione o intervento locale”, ai sensi del §8.4.1 del D.M. 17/01/2018 e/o della DGR 14/5/2013, n. 517;

b) dichiarazione del progettista architettonico che il progetto è conforme a quello presentato al Comune per il rilascio della concessione edilizia;

c) ove occorrente, asseverazione del geologo e/o del geotecnico, ognuno per la parte di propria competenza, attestante:

1) che l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali;

2) la conformità delle indagini e della relazione geologica e/o geotecnica alle norme tecniche per le costruzioni vigenti, indicando la normativa di riferimento, e al vigente PAI dell’Autorità di Bacino;

d) asseverazione del direttore dei lavori, attestante che:

1) l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali;

2) il progetto è stato sottoscritto ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D.P.R. 380/01;

3) i lavori progettati sono realizzabili;

4) sono stati visionati i luoghi (indicando la data del sopralluogo) e constatato che i lavori non abbiano avuto inizio ovvero descrivendo i lavori eseguiti;

e) ove occorrente, nomina del collaudatore in corso d’opera ed accettazione dell’incarico attestante:

1) che l’incarico rientra nei limiti delle proprie competenze professionali;

2) di essere abilitato/a all’esercizio della professione e di essere iscritto all’Ordine\Collegio da oltre 10 anni;

3) l’accettazione dell’incarico di Collaudatore;

4) di non essere intervenuto in alcun modo nella progettazione dell’opera e di impegnarsi a non prendere parte alla direzione e all’esecuzione dei lavori;

5) di avere esaminato il progetto dell’opera, l’impostazione generale della progettazione nei suoi aspetti strutturale e geotecnico, le indagini eseguite nella fase di progettazione, gli schemi di calcolo e le azioni;

6) di aver verificato la completezza degli elaborati progettuali;

7) di aver verificato la rispondenza delle opere strutturali da eseguire al progetto presentato ai fini urbanistico-edilizi;

8) di aver verificato che le opere siano state progettate nel rispetto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni;

9) i lavori progettati sono realizzabili;

10) sono stati visionati i luoghi (indicando la data del sopralluogo) e constatato che i lavori non abbiano avuto inizio ovvero descrivendo i lavori eseguiti.

5. Con Delibera di Giunta Regionale sono definiti i contenuti minimi del progetto esecutivo riguardante le strutture.

6. La trasmissione telematica della denuncia dei lavori tramite piattaforma informatica regionale allo sportello unico viene attestata dal protocollo rilasciato mezzo PEC.

Ai sensi degli articoli 94 e 94-bis del D.P.R. 380/01, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle classificate a bassa sismicità (Zone 3, valori di accelerazione ag inferiori a 0,15g), per gli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità definiti dall’art. 94-bis comma 1, lettera a) del D.P.R. 380/01, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione.

7. Non sono soggetti ad autorizzazione gli interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità definiti dall’art. 94-bis comma 1, lettere b) e c) del D.P.R. 380/01.

8. Gli interventi di cui al comma 1 dell’art. 94-bis del D.P.R. 380/01, nonché le varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all’art. 93 del D.P.R. 380/01, sono individuati dal punto di vista strutturale con le linee guida di cui al comma 2 dell’art. 94-bis dello stesso D.P.R..

9. Per gli interventi di sopraelevazione alla denuncia dei lavori dovrà essere allegata una certificazione del collaudatore che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare e che attesti l’idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. Il deposito di tale certificazione equivale alla certificazione dell’Ufficio Tecnico Regionale di cui all’art. 90 del D.P.R. 380/01.

10. Ai fini dell’istruttoria tecnica delle istanze di autorizzazione sismica relativa agli interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità così come definiti dall’art. 94 bis comma 1 lettera a del D.P.R. 380/2001 e nel rispetto di quanto previsto dall’art. 94 del D.P.R. n. 380/2001 , il Dirigente della struttura regionale di competenza può avvalersi di professionisti esterni iscritti nell’Elenco regionale di cui all’art. 12 bis.

11. L'autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta e viene comunicata al Comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l’edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.

12. E’ richiesta l’autorizzazione dell’Ufficio Tecnico Regionale, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 380/01, anche per gli interventi da realizzarsi in tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la Regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, ad eccezione degli interventi di manutenzione ordinaria e di rifinitura.

13. La regione con Delibera di Giunta regionale adotta specifiche elencazioni di adeguamento alle Linee Guida di cui al comma 8.

14. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

15. L’istanza di deposito o autorizzazione sismica, è assoggettata alla corresponsione di un contributo a copertura del costo dell’attività istruttoria e dell’attività di conservazione e consultazione dei progetti a cura dell’Ufficio Tecnico Regionale.

 

     Art. 3. Modifiche all’art. 3 “Responsabilità”

1. All’art. 3 della L.R. n. 38 /97 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, dell’art. 3, le parole “di cui al quarto comma del precedente art. 2” sono sostituite con le seguenti parole: “abilitati a norma di legge ed iscritti ad Albo o Collegio professionale.”;

b) il quarto comma, dell’art. 3, è sostituito con il seguente:

“4. “Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera c), numero 1) del D.P.R. 380/01, non è necessario nominare il collaudatore, il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.”;

c) al quinto comma, dell’art. 3, dopo le parole: “Ogni modificazione” sono aggiunte le seguenti parole: “strutturale di carattere sostanziale”;

d) al quinto comma, dell’art. 3, le parole: “depositati nella forma di cui all' art. 2.” sono sostituite con le seguenti parole: “oggetto di denuncia dei lavori ovvero di autorizzazione ai sensi dell'art. 2.”;

e) al sesto comma, dell’art. 3, lettera c) l’ultimo periodo: “Delle due copie della relazione, una sarà conservata agli atti degli uffici e l' altra, con l'attestazione dell' avvenuto deposito, sarà restituita al direttore dei lavori che provvederà a consegnarla al collaudatore, facendone menzione nel giornale dei lavori”, è sostituito dal seguente periodo: “Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), numero 2) e lettera c), numero 1) del D.P.R. 380/01, la relazione a strutture ultimate è integrata con la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori”.

 

     Art. 4. Modifiche all’art. 6 “Repressione delle violazioni”

1. All’art. 6 della L.R. n. 38 /97 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al terzo comma, dell’art. 6, le parole: “Per la violazione dell'obbligo del deposito degli atti”

sono sostituite con le parole: “Per la violazione degli obblighi”;

b) dopo il quarto comma, sono inseriti i seguenti commi:

«4 bis. Quando la denuncia dei lavori di cui all’art. 2 è in sanatoria, è fatto obbligo al committente di chiedere all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il collaudatore.

4 ter. La denuncia dei lavori di cui all’art. 2 in sanatoria dovrà essere accompagnata, oltre che dalla documentazione di cui all’articolo 3, da:

a) asseverazione del progettista verificatore strutturale di conformità dell’intervento oggetto di sanatoria al progetto presentato;

b) relazione tecnico – illustrativa descrittiva dell’intervento oggetto di sanatoria e dei motivi della sanatoria, indicando nella stessa il periodo in cui sono state eseguite le opere in sanatoria e le generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) dei responsabili dell’abuso (committente, costruttore, eventuali Direttore dei Lavori e collaudatore); qualora la sanatoria rivenga da un accertamento devono essere indicati ed allegati i verbali di accertamento e/o di denuncia alla procura ed il riferimento al procedimento giudiziario in corso.

4 quater. In caso di denuncia dei lavori spontanea la relazione tecnico- illustrativa di cui al precedente comma deve essere sostituita dal processo verbale di cui al comma 1 redatto dal collaudatore, contenente le stesse informazioni della relazione».

 

     Art. 5. Modifiche all’art. 9 “Utilizzazione degli edifici e manufatti”

1. L’art. 9 della L.R. n. 38 /97 è sostituito dal seguente:

«ART. 9. (Utilizzazione degli edifici e manufatti) 1. Il Direttore dei lavori, in conformità anche dell'art. 6 della Legge n. 1086/ 71, deve comunicare alla Struttura tecnica regionale l'avvenuta ultimazione delle parti strutturali dell'opera e deve altresì rilasciare una dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato/ autorizzato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle norme tecniche di esecuzione e applicando le buone regole dell'arte.

2. Nel caso vengano eseguite varianti strutturali non sostanziali, prima della loro esecuzione, dovrà essere predisposta e custodita in cantiere la documentazione progettuale integrativa, di seguito indicata, firmata dal Progettista della variante, dal Direttore dei Lavori e controfirmata dal Collaudatore in corso d’opera:

a) Asseverazione relativa alle varianti non sostanziali riguardanti parti strutturali, firmata congiuntamente dal progettista strutturale della variante e dal direttore dei lavori, contenente l’asseverazione che la variante in corso d’opera, riguardante parti strutturali, non ha carattere sostanziale in quanto rientra tra quelle previste dalle linee guida di cui al comma 2 dell’art. 94-bis del DPR 380/01;

b) Relazione tecnica esplicativa contenente le informazioni necessarie a definire le modifiche proposte rispetto al progetto depositato/autorizzato, al fine di dimostrare che l’intervento di variante rientra tra quelle previste dalle linee guida di cui al comma 2 dell’art. 94-bis del DPR 380/01;

c) Relazione tecnica di calcolo relativa alle variazioni;

d) Elaborati grafici comprensivi di piante e sezioni, quotate ed in scala commisurata alla tipologia della variante e particolari esecutivi, rappresentativi di tutte le informazioni necessarie a dimostrare che l’intervento è ricompreso tra quelle previste dalle linee guida di cui al comma 2 dell’art. 94-bis del DPR 380/01.

3. La suddetta documentazione, predisposta dal progettista abilitato, nei limiti delle proprie competenze, dovrà essere depositata a cura del Direttore dei Lavori, unitamente alla Relazione a Strutture Ultimate.

4. Il collaudatore dovrà attestare nel collaudo:

a) di aver verificato la conformità delle opere strutturali eseguite al progetto depositato/autorizzato e al progetto presentato ai fini urbanistico-edilizi;

b) perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto del DPR 380/01;

c) la vita utile dell’opera.

5. Il rilascio della licenza d' uso e/ o di abitabilità delle opere da parte degli organi competenti è subordinato all'esibizione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo statico depositato.

6. La sussistenza delle condizioni di sicurezza per il mantenimento della licenza d' uso e/ o di abitabilità delle opere oltre la vita utile, indicata nel certificato di collaudo, è accertata mediante il deposito della verifica della sicurezza di cui al capitolo 8 del D.M. 17/1/2018.

7. Le opere esistenti non soggette a denuncia dei lavori/autorizzazione con le previgenti leggi e norme in materia di costruzioni, al fine del conseguimento della licenza d' uso e/ o di abitabilità possono essere oggetto delle verifiche previste per la valutazione della sicurezza di cui al capitolo 8 del D.M. 17/1/2018 ed all’emissione di un certificato di idoneità statica. Il Certificato di idoneità statica dovrà indicare la vita utile dell’opera.

8. Per le opere i cui progetti e relativi collaudi siano stati redatti con le norme previgenti al DM 14/01/2008 si intende la vita utile pari a 50 anni dall’ultimazione delle strutture.»

 

     Art. 6. Modifiche all’art. 12 “Criteri e modalità attuativi”

1. Al comma 1 dell’art. 12 della L.R. n. 38/97 le lettere a), b), c), d), e), f), g) sono sostituite con le seguenti:

a) la Modulistica Unificata Regionale (MUR);

b) individuazione dei contenuti minimi del progetto esecutivo riguardante le strutture;

c) specifiche elencazioni di adeguamento alle Linee Guida di cui all’art. 94-bis comma 2 del D.P.R: 380/01;

d) i criteri di esame per l'accertamento della completezza e dei controlli di merito sui progetti soggetti ad autorizzazione;

e) le modalità di svolgimento ed i criteri di controllo a campione delle opere denunciate con preavviso di cui all’art. 2;

f) gli adempimenti di cui al precedente art. 6;

g) i contributi per le spese di istruttoria e di conservazione dei progetti.

2. Al comma 1 dell’art. 12 della L.R. n. 38/97 le parole “entro sessanta giorni” sono sostituite con le parole “entro novanta giorni”.

 

     Art. 7. Modifiche ed integrazione

1. Dopo l’art. 12 della L.R. n. 38/97 è inserito il seguente:

«Art. 12 bis. (Elenco Regionale di Professionisti in Materia di Difesa del Territorio dal Rischio Sismico)

1. E’ istituito presso il Dipartimento regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, l’Elenco Regionale di Professionisti in Materia di Difesa del Territorio dal Rischio Sismico, ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. ii., i servizi previsti dall’art. 2 comma 10.

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale con apposita Delibera, a partire dal requisito di iscrizione decennale all’Albo degli Ingegneri oppure degli Architetti e nel rispetto del criterio di rotazione degli incarichi, definisce i requisiti per l’iscrizione all’Albo e le modalità di gestione e di aggiornamento dello stesso».

 

     Art. 8. Modifica ed integrazione

1. Dopo l’art. 12 della L.R. n. 38/97 è inserito il seguente

«Art. 12 ter. (Modello organizzativo)

1. L’Ufficio Difesa del Suolo, competente in materia di autorizzazioni, controllo e vigilanza sulle costruzioni in zona sismica, è parte integrante del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità.

2. L’Ufficio Difesa del Suolo è organizzato in due sedi territoriali: Potenza e Matera.

3. Gli uffici territoriali previsti al comma 2 possono prevedere articolazioni periferiche.»

 

     Art. 9. Modifica all’art. 13

1. All’art. 13 (Rinvio) della L.R. n. 38/97 sono apportare le seguenti modifiche:

Dopo le parole “alla legge n. 64/1974” sono aggiunte le seguenti parole “e al D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 e ss.mm.ii” .

 

     Art. 10. Modifica ed integrazione

1. Dopo l’art. 14 della L.R. n. 38/97 è inserito il seguente:

«Art. 14 bis. (Norma Finanziaria)

1. Gli oneri economici derivanti dall’applicazione di quanto previsto dall’art. 2 comma 10 sono assicurati da quanto previsto all’art. 11 del “Disciplinare per l’aggiornamento delle procedure di gestione e controllo delle attività edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico – Legge Regionale 30 dicembre 2017 n. 39 art. 13” approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 817 del 2 ottobre 2018.»

 

     Art. 11. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.