Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.3 imposte indirette |
Data: | 05/12/2019 |
Numero: | 2138 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 9.3.161 - Decisione 5 dicembre 2019, n. 2138.
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2138 del Consiglio recante modifica della decisione 2007/441/CE, che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(G.U.U.E. 13 dicembre 2019, n. L 324)
Il CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) L’articolo 168 della
(2) La
(3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 12 aprile 2019 l’Italia ha chiesto l’autorizzazione a continuare ad applicare le misure di deroga autorizzate dalla
(4) Con lettera del 13 maggio 2019 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri, a norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della
(5) Unitamente alla domanda, l’Italia ha presentato alla Commissione, a norma dell’articolo 6, secondo comma, della
(6) Una proroga delle misure di deroga dovrebbe essere limitata al tempo necessario per consentire di valutare l’efficacia delle stesse e l’adeguatezza della percentuale. È pertanto opportuno autorizzare l’Italia a continuare ad applicare le misure di deroga fino al 31 dicembre 2022.
(7) È opportuno fissare un termine per la domanda di autorizzazione di eventuali ulteriori proroghe delle misure di deroga, che l’Italia può ritenere necessarie, oltre il 2022. Inoltre, ai sensi dell’articolo 6, secondo comma, della
(8) Le misure di deroga avranno un’incidenza soltanto trascurabile sull’importo totale dell’imposta riscossa allo stadio del consumo finale e non avranno un’incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA.
(9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
1) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:
«Articolo 6
L’eventuale domanda di autorizzazione a prorogare le misure di deroga stabilite dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 1° aprile 2022. La domanda è corredata di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.»;
2) l’articolo 7 è sostituito dal seguente:
«Articolo 7
La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2022.».
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione.
Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
(1) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
(2)