Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.3 imposte indirette |
Data: | 18/06/2007 |
Numero: | 441 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
§ 9.3.152 - Decisione 18 giugno 2007, n. 441. [1]
Decisione del Consiglio n. 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.
(G.U.U.E. 27 giugno 2007, n. L 165)
In deroga all’articolo 168 della
In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della
Le spese relative ai veicoli sono escluse dalla restrizione del diritto a detrazione autorizzato dalla presente decisione se il veicolo rientra in una delle seguenti categorie:
— il veicolo rientra nell'oggetto dell'attività propria del soggetto passivo nell'esercizio della sua attività,
— il veicolo viene utilizzato come taxi,
— il veicolo viene utilizzato a fini di formazione da una scuola guida,
— il veicolo viene utilizzato per noleggio o leasing,
— il veicolo viene utilizzato da rappresentanti di commercio.
Le spese relative ai veicoli in questione coprono acquisto del veicolo, compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso, compresi lubrificanti e carburante.
Gli articoli 1 e 2 si applicano a tutti i veicoli a motore — trattori agricoli o forestali esclusi — normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.
L’eventuale domanda di autorizzazione a prorogare le misure di deroga stabilite dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 1° aprile 2022. La domanda è corredata di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.
La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2022.
La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate dalla