§ 9.3.152 - Decisione 18 giugno 2007, n. 441.
Decisione del Consiglio n. 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.3 imposte indirette
Data:18/06/2007
Numero:441


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 


§ 9.3.152 - Decisione 18 giugno 2007, n. 441. [1]

Decisione del Consiglio n. 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto.

(G.U.U.E. 27 giugno 2007, n. L 165)

 

Art. 1.

In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata a limitare al 40 % il diritto a detrarre l’IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali.

 

     Art. 2.

In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è anche tenuta a non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l’uso a fini privati di veicoli che rientrano fra i beni dell’impresa di un soggetto passivo, se tale veicolo è stato soggetto a restrizione del diritto a detrazione ai sensi della presente decisione.

 

     Art. 3.

Le spese relative ai veicoli sono escluse dalla restrizione del diritto a detrazione autorizzato dalla presente decisione se il veicolo rientra in una delle seguenti categorie:

 

— il veicolo rientra nell'oggetto dell'attività propria del soggetto passivo nell'esercizio della sua attività,

— il veicolo viene utilizzato come taxi,

— il veicolo viene utilizzato a fini di formazione da una scuola guida,

— il veicolo viene utilizzato per noleggio o leasing,

— il veicolo viene utilizzato da rappresentanti di commercio.

 

     Art. 4.

Le spese relative ai veicoli in questione coprono acquisto del veicolo, compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso, compresi lubrificanti e carburante.

 

     Art. 5.

Gli articoli 1 e 2 si applicano a tutti i veicoli a motore — trattori agricoli o forestali esclusi — normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

 

     Art. 6.

L’eventuale domanda di autorizzazione a prorogare le misure di deroga stabilite dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 1° aprile 2022. La domanda è corredata di una relazione comprendente un riesame della limitazione della percentuale applicata al diritto a detrazione dell’IVA in base alla presente decisione.

 

     Art. 7.

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2022.

 

     Art. 8.

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.


[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate dalla Decisione 5 dicembre 2019, n. 2138.