Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione |
Data: | 20/12/2019 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Gestione in forma associata di attività. |
Art. 3. Convenzioni con gli imprenditori agricoli, collaborazione, concertazione e accordi di programma. |
Art. 4. Organi consorziali. |
Art. 5. Assemblea dei consorziati. |
Art. 6. Consiglio di amministrazione. |
Art. 7. Sistema elettorale del Consiglio di amministrazione. |
Art. 8. Incandidabilità. |
Art. 9. Elezione del Comitato amministrativo. |
Art. 10. Funzioni del Presidente. |
Art. 11. Mozione di sfiducia. |
Art. 12. Gestione Commissariale. |
Art. 13. Revisore unico. |
Art. 14. Compensi e gettoni di presenza. |
Art. 15. Vigilanza. |
Art. 16. Modifiche all'articolo 11 della L.R. 36/1996. |
Art. 17. Modifiche alla L.R. 42/2012. |
Art. 18. Modifiche all'articolo 4 della L.R. 19/2013. |
Art. 19. Modifiche statutarie. |
Art. 20. Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica. |
Art. 21. Valutazione risultati conseguiti. |
Art. 22. Trasparenza e Integrità. |
Art. 23. Contabilità economico patrimoniale e controllo di gestione. |
Art. 24. Incarichi dirigenziali. |
Art. 24 bis. Disposizioni transitorie. |
Art. 25. Rinvio. |
Art. 26. Disposizioni finanziarie. |
Art. 27. Abrogazioni. |
Art. 28. Entrata in vigore. |
§ 3.2.75 - L.R. 20 dicembre 2019, n. 45.
Nuove disposizioni in materia di Consorzi di bonifica per la razionalizzazione, l'economicità e la trasparenza delle funzioni di competenza. Abrogazione della legge regionale 10 marzo 1983, n. 11 (Normativa in materia di bonifica).
(B.U. 23 dicembre 2019, n. 167 speciale)
Art. 1. Finalità.
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 44 e del Titolo V della Costituzione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, dei principi fondamentali delle leggi dello Stato e dell'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province di Trento e di Bolzano sulla proposta per l'attuazione del
2. Per le finalità di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica, quali enti pubblici economici a struttura associativa, retti dai propri statuti, sono tenuti ad informare l'esercizio delle proprie funzioni ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio.
3. L'attività di bonifica si informa, altresì, al principio dell'Unione europea di precauzione ed al principio di prevenzione del danno ambientale ed è diretta anche alla correzione degli effetti negativi sull'ambiente e sulla risorsa idrica dei processi economici, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro.
Art. 2. Gestione in forma associata di attività.
1. Al fine di realizzare economie di gestione e garantire omogeneità nello svolgimento delle attività afferenti alle funzioni disciplinate dall'articolo 11 della
a) partecipazione a bandi e finanziamenti per la realizzazione di opere ed interventi, nonché progettazione, esecuzione e direzione di lavori;
b) affidamento di forniture, servizi e lavori, di importo pari o superiore agli importi previsti dal comma 1 dell'articolo 37 del
c) gestione dei contenziosi ed in particolare dei diritti creditori vantati, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi;
d) adozione di programmi informatici uniformi per la gestione dei servizi informativi territoriali e per quella relativa agli aspetti amministrativi e contabili;
e) gestione dei programmi di formazione e di aggiornamento del personale dei Consorzi di bonifica;
f) gestione delle fasi di reclutamento del personale, con esclusione di quello avventizio stagionale;
g) tenuta del catasto consortile.
2. L'Associazione nazionale Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue regionale (di seguito "ANBI regionale") svolge funzioni di coordinamento al fine dello svolgimento delle attività in forma associata di cui al comma 1.
3. Per la gestione associata delle attività di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica utilizzano le strutture e le risorse umane disponibili, senza determinare ulteriori oneri a carico della contribuenza consortile.
4. Le attività, escluse dall'esercizio in forma associata, rimangono in capo ai singoli Consorzi, ferma restando la facoltà, da parte degli stessi, di estendere tale modalità di gestione ad attività ulteriori rispetto a quelle elencale al comma 1.
5. I profili organizzativi e gestionali riguardanti le attività da svolgere in forma associata sono definiti attraverso specifiche convenzioni sottoscritte dai Consorzi di bonifica che applicano tale modalità di gestione delle attività.
6. Al fine di assicurare omogeneità nella definizione dei profili organizzativi e gestionali di cui al comma 5, lo schema di convenzione è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo raccordo con l'ANBI regionale e i Consorzi medesimi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. La gestione associata delle attività di cui al comma 1 è realizzata entro centoventi giorni dall'approvazione dello schema di convenzione di cui al comma 6.
8. La gestione associata di attività ulteriori rispetto a quelle elencate nel comma 1 è realizzata entro sessanta giorni dalla sottoscrizione di specifici atti integrativi alle convenzioni, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale, previo raccordo con l'ANBI regionale e i medesimi Consorzi.
9. Le convenzioni di cui ai commi 5 e 6 e gli atti integrativi di cui al comma 8 sono inviate, prima della loro adozione e sottoscrizione, alla Commissione consiliare del Consiglio regionale competente per materia perché esprima parere obbligatorio e non vincolante entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione.
10. Le economie derivanti dalla gestione associata delle attività, delle quali è data specifica evidenza da parte dei Consorzi nel rapporto di cui all'articolo 21, comma 2, sono destinate alla riduzione degli oneri posti a carico della contribuenza e all'acquisto di mezzi ed attrezzature necessarie all'espletamento delle funzioni di competenza dei Consorzi di bonifica.
Art. 3. Convenzioni con gli imprenditori agricoli, collaborazione, concertazione e accordi di programma.
1. Allo scopo di rendere efficiente la gestione e valorizzare risorse, professionalità ed esperienze dei territori di competenza, i Consorzi di bonifica, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, non discriminazione, rotazione e trasparenza, possono affidare i lavori di propria competenza agli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del codice civile, appartenenti al Consorzio, iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 15 del
2. Allo scopo di realizzare sul territorio la più ampia collaborazione e concertazione tra i Consorzi, i Comuni e gli altri soggetti pubblici aventi specifica competenza istituzionale nell'ambito dello stessa territorio, la Regione promuove accordi di programma ai sensi dell'articolo 34 del
3. I Consorzi possono, altresì, stipulare, nel rispetto delle disposizioni vigenti, intese e convenzioni con gli Enti locali per la realizzazione di azioni di comune interesse, per la gestione di specifici servizi, e per l'esecuzione di progetti finalizzati al miglioramento ambientale e al consolidamento territoriale.
4. Le disposizioni del comma 3 possono essere applicate anche per i territori non ricompresi nell'ambito del comprensorio consortile di riferimento purché gli interventi siano coerenti con le finalità consortili definite nella presente legge.
Art. 4. Organi consorziali.
1. Gli Organi dei Consorzi di bonifica sono:
a) l'Assemblea dei consorziati;
b) il Consiglio di amministrazione;
c) il Comitato amministrativo;
d) il Presidente;
e) il Revisore unico.
Art. 5. Assemblea dei consorziati.
1. Fanno parte dell'Assemblea dei consorziati, ed hanno diritto al voto, gli iscritti nel catasto consortile che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento a un titolo di proprietà ricadente nel territorio, nonché i conduttori a titolo legittimo che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile.
2. Ogni elettore ha diritto ad un voto diretto, libero e segreto, non delegabile se non nei limiti di cui al comma 3.
3. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, con delega scritta, da un componente del proprio nucleo familiare in base alle risultanze anagrafiche. Non è ammesso il cumulo di più di una delega.
4. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentatiti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giuridica, dal curatore o dall'amministratore.
5. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.
Art. 6. Consiglio di amministrazione.
1. Il Consiglio di amministrazione svolge le funzioni indicate nella presente legge e quelle definite nello Statuto del Consorzio.
2. Il Consiglio di amministrazione è composto di undici membri, di cui otto eletti dall'Assemblea dei consorziati.
3. Per assicurare la rappresentanza pubblica nei Consorzi di bonifica, fanno parte di ciascun Consiglio di amministrazione tre membri di diritto nominati dal Consiglio regionale, di cui uno in rappresentanza delle minoranze, tra cittadini con esperienza in campo tecnico o amministrativo, elettori nei Comuni che ricadono nell'ambito del comprensorio consortile di riferimento.
4. Il Consiglio di amministrazione può validamente esercitare le funzioni di competenza anche in mancanza di designazione o sostituzione dei membri di diritto nominati dal Consiglio regionale.
5. Il Consiglio di amministrazione resta in carica cinque anni.
6. Il Consiglio di amministrazione comunica al Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura (di seguito Dipartimento competente) la data delle elezioni consortili almeno novanta giorni prima.
7. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione possono partecipare, con voto consultivo e a titolo gratuito, quattro rappresentanti delle Organizzazioni professionali operanti in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e professionali in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale.
8. In osservanza dell'Intesa Stato-Regioni sul riordino dei consorzi di bonifica, possono avere diritto al compenso per l'espletamento dell'incarico non più di tre componenti il Consiglio di amministrazione, individuati ai sensi della presente legge nei membri del Comitato amministrativo. Gli altri rappresentanti dei consorziati possono aver riconosciuto un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione, ovvero il rimborso delle spese di viaggio soltanto se previamente autorizzate e debitamente documentate.
9. Sono rimborsate le spese di viaggio se sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici, ovvero un'indennità chilometrica, pari ad 1/5 del costo di un litro di benzina, per ogni chilometro percorso con il mezzo proprio, dalla sede del proprio domicilio a quella del Consorzio di bonifica.
10. La quantificazione dei compensi e dei gettoni di presenza è stabilita dall'articolo 14.
Art. 7. Sistema elettorale del Consiglio di amministrazione.
1. I consorziati eleggono i membri elettivi del Consiglio di amministrazione mediante voto pro-capite e segreto.
2. Per la elezione dei membri elettivi di cui al comma 1, i membri dell'Assemblea sono suddivisi in tre sezioni, in relazione al diverso carico contributivo:
a) nella prima sezione sono inclusi coloro che appartengono a categorie extragricole, anche se corrispondono contributi consorziali, nonché i consorziati aventi interessi marginali in agricoltura, ossia con carico contributivo inferiore a quello occorrente per l'inclusione nella seconda sezione, di cui alla lettera b);
b) nella seconda sezione sono inclusi i consorziati con carico contributivo compreso fra un minimo e un massimo. Il minimo è rappresentato dal contributo più elevato della prima sezione di cui alla lettera a) e il massimo è costituito dal contributo minimo della terza sezione, di cui alla lettera c);
c) nella terza sezione sono inclusi i consorziati con un carico contributivo superiore a quello occorrente per l'appartenenza alla seconda sezione, di cui alla lettera b).
3. La prima sezione è rappresentata da un solo delegato, la seconda da quattro e la terza da tre delegati.
4. Per la suddivisione in sezioni di cui al comma 2, il Consiglio di amministrazione provvede alla quantificazione dei relativi contributi, in esito a specifica indagine a campione che tiene conto, tra l'altro, delle giornate lavorative necessarie per la coltivazione dei fondi da parte delle aziende selezionate.
5. I candidati, componenti dell'Assemblea dei consorziati, sono eletti su liste sezionali, presentate da almeno dieci sottoscrittori, per ogni candidato, aventi diritto al voto della sezione e in regola con il pagamento del contributo consortile; le firme dei sottoscrittori sono autenticate dagli stessi soggetti previsti dalle vigenti norme in materia elettorale, ovvero da un funzionario incaricato dal Consorzio di bonifica.
6. Il numero e la sede dei seggi elettorali sono stabiliti previamente, in modo da facilitare l'esercizio del diritto di voto.
7. L'elezione del Consiglio di amministrazione ha luogo contemporaneamente in tutte le sezioni, su liste sezionali di candidati.
8. Le elezioni del Consiglio di amministrazione si svolgono di domenica nel periodo ricompreso tra il 1° novembre e il 31 gennaio, salvo motivata deroga autorizzata dal Dipartimento competente.
9. Possono essere candidati gli iscritti negli elenchi della sezione avente diritto al voto che non si trovino nelle condizioni o di incandidabilità di cui al successivo articolo 8 e che dispongano di un titolo di proprietà, ovvero che dispongano di un valido titolo di conduzione da almeno cinque anni.
10. I seggi rimangono aperti dalle ore 7.00 alle ore 22.00 ininterrottamente.
11. I candidati alle liste sezionali devono essere:
a) almeno 2 e non più di 3 per la prima sezione;
b) almeno 3 e non più di 5 per la seconda sezione;
c) almeno 2 e non più di 4 per la terza sezione.
12. Sono ammessi all'elezione anche i contrassegni che presentano liste in una singola sezione.
13. Ad ogni lista sezionale che ha raggiunto il limite del. cinque per cento è attribuito un numero di seggi proporzionale ai voti conseguiti, calcolato secondo il metodo d'Hondt:
a) si divide il totale dei voti validi di ogni lista sezionale per 1, 2, 3, e di seguito fino al numero di seggi sezionali da assegnare, e si attribuiscono i seggi disponibili in base ai quozienti elettorali così ottenuti seguendo un ordine decrescente;
b) in caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista;
c) in caso di parità di voti di lista il seggio viene assegnato al candidato più anziano di età.
14. Nell'ambito di ciascuna lista sezionale sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età.
15. In mancanza di candidati per una sezione, il numero dei consiglieri ad essa spettante è attribuito alla sezione con più voti totali, fino ad un massimo di due.
16. I consiglieri eletti che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica, sono sostituiti dal primo dei candidati non eleni nella medesima lista sezionale; in assenza si procede alla nomina del candidato non eletto della lista di altra sezione recante lo stesso contrassegno, se presente, col maggior numero di voti di lista; altrimenti, al candidato non eletto della lista sezionale con il quoziente più alto tra quelli non utili all'assegnazione del seggio ai sensi del comma 13.
17. In caso di impossibilità alla sostituzione ai sensi del comma 16 della maggioranza dei componenti eletti, si procede a nuove elezioni.
18. In conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico che impongono valori minimi di partecipazione degli aventi diritto al voto, le votazioni per la nomina del Consiglio di amministrazione dei Consorzi di bonifica sono valide se i consorziati partecipanti al voto, in almeno una delle tre sezioni, sono almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto o rappresentano il dieci per cento della contribuenza nella relativa sezione.
19. Se non si raggiunge il quorum di cui al comma 18, la Giunta regionale dispone l'amministrazione commissariale dell'Ente, con il compito, in particolare, di indire nuove elezioni entro un anno dal commissariamento.
20. Se le votazioni non hanno avuto luogo o non sono valide, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta e valuta, sentita la Commissione consiliare competente, ai sensi dell'articolo 62 del
21. I verbali relativi alle operazioni elettorali sono inviati al Dipartimento competente entro tre giorni dalla data di svolgimento delle elezioni e contestualmente pubblicati nell'albo consortile.
22. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 21 gli eventuali ricorsi avverso i risultati e le operazioni elettorali sono presentati al Dipartimento competente, che decide in merito, su parere della Commissione consiliare competente.
Art. 8. Incandidabilità.
1. Non possono essere candidati nel Consiglio di amministrazione:
a) i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
b) gli interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;
c) coloro che hanno riportato condanne che non consentono l'iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione;
d) i dipendenti di Organi e Istituzioni cui competono funzioni di controllo sull'amministrazione del Consorzio;
e) i dipendenti del Consorzio di bonifica;
f) coloro che hanno avuto l'incarico della gestione finanziaria del consorzio e non abbiano ancora reso il conto;
g) coloro che hanno con il consorzio liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;
h) coloro che eseguono opere o rendono servizi per conto del consorzio;
i) coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio;
j) Parlamentare nazionale o europeo;
k) Consigliere o Assessore regionale;
I) Sindaco e Assessore di Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile;
m) Consigliere di Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile;
n) Presidente della Camera di Commercio;
o) Amministratore di enti, aziende ed agenzie dipendenti, vigilate o società partecipate dalla Regione.
2. Le cause di cui al comma 1 comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall'incarico.
Art. 9. Elezione del Comitato amministrativo.
1. Il Consigliere anziano per età convoca il Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla data delle elezioni.
2. Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, elegge il Comitato amministrativo, composto dal Presidente e da altri due membri, di cui uno con funzione di Vicepresidente. Può far parte del Comitato amministrativo solo uno dei componenti nominati dalla Regione ai sensi dell'articolo 6, comma 3.
3. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta tra i membri in carica del Consiglio di amministrazione. I restanti due membri sono eletti con un'unica votazione nell'ordine del maggior numero di voti riportati; è eletto Vicepresidente il candidato che, in detta votazione, consegue il maggior numero di voti. In ogni caso a parità di voti è eletto il più anziano di età.
4. Il Comitato amministrativo ha durata pari a quella del Consiglio di amministrazione ed i suoi membri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
5. Per il computo della durata massima non viene considerata la durata degli incarichi svolti e in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge.
6. La quantificazione dei compensi spettanti al Presidente, al Vicepresidente e al membro eletto in seno al Consiglio di amministrazione è stabilita dall'articolo 14.
Art. 10. Funzioni del Presidente.
1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio, presiede e convoca il Consiglio di amministrazione e svolge le funzioni indicale nello Statuto.
2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o temporaneo impedimento; in caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicepresidente, le funzioni sono temporaneamente assolte dal Consigliere più anziano di età, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3.
3. Se per qualsiasi motivo il Presidente e il Vicepresidente cessano dalla carica, il Vicepresidente o, in subordine, il Consigliere più anziano convocano, entro trenta giorni, il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.
Art. 11. Mozione di sfiducia.
1. Nell'ipotesi di mancata approvazione del bilancio, avverso il Presidente può essere proposta una mozione di sfiducia dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica; la mozione, motivata e recante la sottoscrizione dei Consiglieri proponenti, è inoltrata al Presidente del Consorzio.
2. Il Presidente del Consorzio ne dispone l'immediata trasmissione ai componenti del Consiglio di amministrazione e provvede alla convocazione del Consiglio per la discussione della mozione non oltre quindici giorni e non prime di cinque giorni lavorativi dal suo deposito presso gli uffici.
3. Nella seduta fissata, il Consiglio di amministrazione, previa discussione, provvede alla votazione palese della mozione di sfiducia.
4. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica e, in caso di sfiducia, decade anche il Vice Presidente e anche il terzo membro del Comitato amministrativo. Nella stessa seduta il Consiglio di amministrazione provvede ad eleggere le cariche sfiduciate con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 9.
Art. 12. Gestione Commissariale.
1. Qualora nella gestione dei Consorzi di bonifica vengano riscontrate gravi irregolarità insanabili mediante l'esercizio dei controlli amministrativi, il Presidente della Giunta regionale può disporre, con proprio decreto, lo scioglimento degli organi di amministrazione dei Consorzi e contestualmente provvede alla nomina del commissario, che deve indire le elezioni entro e non oltre un anno dalla sua nomina.
Art. 13. Revisore unico.
1. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra coloro che sono iscritti nel registro di cui al
2. In ciascun Consorzio il Revisore unico esercitai compiti di controllo gestionale, finanziario e di legittimità previsti dalle leggi vigenti e dallo Statuto, anche collaborando con il Presidente del Consorzio.
3. Il Revisore unico controlla l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dal Consorzio; esamina e vista trimestralmente il conto di cassa; in qualsiasi momento il Revisore unico può svolgere attività di ispezione e controllo amministrativo-contabile.
4. Il Revisore unico trasmette mensilmente al Presidente del Consorzio i risultati delle sue attività e relaziona trimestralmente al Dipartimento competente sugli esiti dell'attività svolta, nonché alla Commissione consiliare competente in esito a specifica richiesta; riferisce al Presidente del Consorzio e al Dipartimento competente in merito alle ispezioni svolte, entro cinque giorni dallo svolgimento delle stesse.
5. II Revisore unico, se accerta gravi e documentate irregolarità, chiede al Presidente del Consorzio di convocare il Consiglio di amministrazione.
6. Il Revisore unico dura in carica cinque anni e non può essere rinominato presso lo stesso Consorzio di bonifica.
7. L'incarico di Revisore unico dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere ed Assessore regionale, di Presidente della Provincia, di Consigliere provinciale, di Sindaco, di Consigliere ed Assessore di Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile, di Presidente della Camera di Commercio, di amministratore di enti, aziende ed agenzie dipendenti o vigilati dalla Regione e di società partecipate dalla Regione. Il Revisore unico non può avere parte in imprese che forniscono beni o prestano servizi ai Consorzi di bonifica.
8. La quantificazione del compenso spettante al Revisore unico è stabilita dall'articolo 14.
Art. 14. Compensi e gettoni di presenza.
1. I Consorzi determinano autonomamente i compensi per il Presidente, il Vicepresidente ed il Consigliere eletto nel Comitato amministrativo nella misura massima rispettivamente del trenta per cento, del dieci per cento e del cinque per cento dell'indennità di carica prevista per il Consigliere regionale.
2. Il gettone di presenza, omnicomprensivo, non può essere superiore per ogni seduta giornaliera all'importo previsto dall'articolo 6, comma 1, del
3. Al Revisore unico compete un compenso lordo annuo, determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della
4. In merito alla quantificazione dei compensi e dei gettoni di presenza, i Consorzi di bonifica assicurano il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa ove applicabili.
Art. 15. Vigilanza.
1. Le deliberazioni degli organi consorziali, non soggette ad approvazione di cui al comma 2, diventano esecutive dopo venti giorni dalla pubblicazione all'albo del Consorzio.
2. Sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale, su conforme parere della Commissione consiliare competente per l'agricoltura, le deliberazioni concernenti:
a) lo statuto;
b) i regolamenti di amministrazione;
c) l'ordinamento degli uffici e dei servizi consorziali nonché le assunzioni.
3. Le deliberazioni soggette ad approvazione sono inviate al Dipartimento competente entro cinque giorni dalla pubblicazione.
4. Il Dipartimento di cui al comma 3 trasmette al Consiglio regionale le deliberazioni di cui al comma 2, unitamente ad una relazione tecnico-amministrativa, entro quindici giorni dalla data di ricezione al fine di acquisire il parere della Commissione consiliare competente; il parere è reso entro trenta giorni dalla data di acquisizione della richiesta.
5. La Giunta regionale, acquisito il parere di cui al comma 4 o decorso il termine senza che la Commissione consiliare abbia provveduto, assume le proprie decisioni entro i successivi quindici giorni. Le deliberazioni consortili si intendono approvate qualora la Giunta non abbia deciso entro il suddetto termine.
6. I termini previsti dai commi 4 e 5 sono interrotti dalla eventuale richiesta di chiarimenti avanzata dal Dipartimento competente o dalla Commissione consiliare.
7. Tutti i termini inerenti all'esercizio della vigilanza e tutela di cui al presente articolo sono sospesi in caso di sospensione dell'attività degli organi regionali.
Art. 16. Modifiche all'articolo 11 della
1. Dopo la lettera h) del comma 1-bis dell'articolo 11 della
"h-bis) attività riguardanti la stabilità dei terreni contigui e declivi attraverso opere di mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, nell'ambito degli interventi finalizzati allo scolo delle acque, alla salubrità e alla difesa idraulica del territorio e alla regimazione dei corsi d'acqua naturali;
h-ter) al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici, naturali od artificiali, recettori delle acque meteoriche, è necessario che le trasformazioni dell'uso del suolo che comportano variazioni della permeabilità superficiale debbano rispettare il principio della invarianza idraulica ed idrologica, anche mediante l'applicazione dei metodi del drenaggio urbano sostenibile (vasche d'acqua, stagni, giardini verdi, aree di ritenzione vegetata, trincee filanti). Tali principi vanno rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di interventi edilizi.".
2. Il comma 1-quinquies dell'articolo 11 della
"1-quinquies. In materia di protezione civile:
a) la Regione e gli Enti territoriali possono affidare ai Consorzi di bonifica la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti al contenimento dei rischi idrogeologici e idraulici e degli eventi calamitosi naturali e provocati dall'uomo, attinenti alle opere di bonifica;
b) previa convenzione stipulala con la Regione, i Consorzi di bonifica possono svolgere attività di pronto intervento durante l'evento calamitoso di contrasto e prevenzione delle varie pericolosità tra le quali la rimozione di ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondili e accumuli detritici che possono impedire il fluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche".
3. Dopo il comma 1-sexies dell'articolo 11 della
"1-septies. I Consorzi di bonifica sono coinvolti nella disciplina delle modalità di intervento pubblico nel quadro dei piani di sviluppo rurale dell'Unione europea, dei programmi nazionali interessanti lo specifico settore e della programmazione regionale.
1-octies. I Consorzi di bonifica possono, altresì, esercitare attività di valorizzazione del patrimonio presente nei comprensori di riferimento.".
Art. 17. Modifiche alla
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 della
"c bis) le discenderie di epoca romana (cunicoli di Claudio) in quanto ancora strutturalmente funzionali all'emissario sotterraneo come sfiatatoi.".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della
"2-bis. La Regione Abruzzo, anche nell'ambito di accordi stipulati ai sensi dell'articolo 112 del
Art. 18. Modifiche all'articolo 4 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della
"1-bis. La procedura prevista al comma 1 non trova applicazione per il reclutamento del personale avventizio stagionale, cui si applica quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.
1-ter. Per il reclutamento del personale è in ogni caso privilegiata la mobilità tra i Consorzi, al fine di assicurare il più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane.".
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della
"2. Le funzioni di ufficiale rogante per la redazione degli atti dei consorzi, per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa, possono essere attribuite dal Consiglio di amministrazione ai dipendenti in servizio, secondo quanto stabilito dai regolamenti dei consorzi. Gli atti di frazionamento di particelle catastali immobiliari appartenenti ai Consorzi di bonifica, a tutti gli effetti di legge possono essere redatti e sottoscritti dai dipendenti consortili in possesso di laurea in ingegneria, architettura, agraria, diploma di geometra, perito agrario o agrotecnico.".
Art. 19. Modifiche statutarie.
1. I Consorzi di bonifica uniformano ed adeguano i propri statuti alle previsioni della presente legge, sulla base dello schema tipo predisposto dal Dipartimento competente, definito in raccordo con l'ANBI regionale e approvato dalla Giunta.
2. In applicazione del principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di gestione e di attuazione, gli statuti individuano le competenze riconducibili, rispettivamente, al Presidente ed al Consiglio di amministrazione ed alla struttura tecnica ed amministrativa del Consorzio di bonifica.
3. Gli statuti dei Consorzi di bonifica, compresi quelli adeguati ai sensi del comma 1, sono trasmessi al Dipartimento competente per la successiva approvazione ai sensi dell'articolo 15.
4. Gli statuti consortili sono pubblicati a cura del Dipartimento competente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica (BURAT) e sono resi disponibili sul sito istituzionale dei Consorzi di bonifica.
Art. 20. Gestione straordinaria dei Consorzi di bonifica.
1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per l'Agricoltura, nomina con la medesima decorrenza, per ciascun Consorzio di bonifica, un Commissario con comprovata esperienza in materia amministrativa o professionale, cui spella assicurare la gestione ordinaria dell'Ente, ferma restando la preventiva autorizzazione del Dipartimento competente, sentita la Commissione consiliare competente in materia di agricoltura, per l'assunzione in via straordinaria di atti indifferibili e urgenti anche con riferimento alla nomina di un coordinatore da scegliere tra il personale con il più alto livello, nel caso di mancanza di un direttore o di figure dirigenziali da poter nominare direttore; i commissari sono altresì competenti per lo svolgimento dei seguenti compiti [1]:
a) dare attuazione alle disposizioni contenute nella presente legge;
b) approvare il nuovo Statuto in conformità alla presente legge;
c) riorganizzare ciascun Consorzio rendendo operativa la gestione associata delle attività comuni;
d) attuare processi di mobilità del personale tra i diversi Consorzi per assicurare il più razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane;
e) indire nuove elezioni consortili.
2. Il commissariamento può essere disposto facendo ricorso anche al personale dipendente della Regione o di enti dipendenti economici e non economici.
3. Gli Organi dei Consorzi di bonifica restano in carica, nella composizione esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino all'insediamento dei Commissari regionali nominati per la gestione transitoria. Con l'insediamento dei Commissari cessano gli organi dei Consorzi, compresi i Commissari regionali in carica nominati per altre finalità. Il Revisore unico, di cui all'articolo 13, assume le funzioni alla scadenza del Collegio sindacale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. I Commissari dei Consorzi di bonifica indicono le elezioni per il rinnovo degli organi consortili entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla notifica della nomina salvo motivata proroga per oggettivi impedimenti per ulteriori novanta giorni; trasmettono, all'Assessore competente per l'Agricoltura, alla Commissione consiliare del Consiglio regionale competente per materia e al Dipartimento competente, dettagliate relazioni trimestrali sullo stato di attuazione dei compiti assegnati e ottemperano alle direttive regionali.
5. I Commissari restano in carica fino all'insediamento degli organi consortili rinnovati.
6. In caso di inadempimento dei compiti nei termini di cui al comma 4, il Commissario decade dall'incarico e il Presidente della Giunta procede all'indizione di nuove elezioni entro trenta giorni.
7. Se il Commissario non si attiene alle direttive regionali, l'Assessore competente per l'Agricoltura ne propone la revoca al Presidente della Giunta il quale procede alla nomina di un nuovo Commissario.
8. I Commissari non possono assumere personale, ad eccezione delle procedure di mobilità di personale tra Consorzi e di quelle di assunzione del personale stagionale avventizio, secondo le procedure previste dal Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario; non possono bandire concorsi per il reclutamento del personale, non possono modificare lo stato giuridico e retributivo del personale in forza all'atto dell'insediamento, né possono stipulare accordi aziendali, se non espressamente autorizzati dalla Giunta regionale.
9. Ai Commissari regionali spetta un compenso lordo pari al trenta per cento della indennità di carica del Consigliere regionale.
10. Ai Commissari di cui al comma 2 si applica, quanto ai permessi e alle aspettative, la disciplina di cui al Capo IV del Titolo III del
11. Ai Commissari di cui al comma 2 con qualifica di dirigente si applica la disposizione di cui all'articolo 24, comma 3, del
12. I Commissari nominali ai sensi del presente articolo non possono ricoprire cariche di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 per i cinque anni successivi alla nomina.
Art. 21. Valutazione risultati conseguiti.
1. Entro il mese di luglio di ogni anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti Commissioni consiliari in merito all'attuazione della presente legge, attraverso la presentazione di una relazione che evidenzi, in particolare, i risultati conseguiti dai Consorzi di bonifica riguardo a:
a) realizzazione di economie di gestione;
b) ottimizzazione delle attività comuni svolte in forma associata;
c) riduzione degli oneri a carico della contribuenza.
2. Per l'assolvimento dell'attività valutativa di cui al comma 1, i Consorzi di bonifica, per il tramite dei Presidenti o Commissari, forniscono al Dipartimento competente, entro il 31 maggio di ogni anno, un dettagliato rapporto, unitamente ad un elaborato predisposto dal revisore unico contenente pertinenti analisi e valutazioni relative ai risultati conseguiti, che dia evidenza di quanto indicato al comma 1, anche con dati e informazioni relativi:
a) alle disposizioni sulla governance dei Consorzi di bonifica, con specifico riferimento ai risparmi di risorse pubbliche derivanti anche dall'applicazione dell'articolo 11, sui compensi e gettoni di presenza;
b) alla gestione in forma associata di attività, con evidenza degli elementi contenuti nelle convenzioni e negli eventuali atti integrativi di cui all'articolo 2, commi 5 e 8, nonché delle economie derivanti dalla stessa, come indicate dall'articolo 2, comma 10;
c) alle ulteriori attività di cui agli articoli 16 (Modifiche all'articolo 11 della
3. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
4. Lo schema di rapporto di cui al comma 2 è approvato con provvedimento amministrativo dalla Giunta regionale, in raccordo con i Consorzi di bonifica, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 22. Trasparenza e Integrità.
1. Nello svolgimento delle attività di propria competenza, i Consorzi di bonifica applicano modalità e procedure improntate alla trasparenza, all'imparzialità e alla buona amministrazione, assicurando il puntuale rispetto della pertinente normativa europea, nazionale e regionale.
2. Per garantire la massima conoscibilità dell'azione amministrativa, i Consorzi di bonifica assicurano l'informazione agli utenti attraverso:
a) la pubblicazione on line di atti, documenti e informazioni aventi rilevanza esterna;
b) il costante aggiornamento di tutti i dati e di tutte le informazioni da pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consorzio;
c) nei limiti previsti dalla vigente normativa. l'accesso agli atti e ai documenti riguardanti le attività, i servizi e le opere gestite.
3. I Consorzi di bonifica sono tenuti a fornire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento competente, i dati e le informazioni necessarie ad alimentare la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Regione, assicurando, altresì, il puntuale adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione.
4. Il diritto all'accesso civico è esercitato secondo le modalità disciplinate dal
5. La mancata osservanza degli obblighi previsti dai cumini 2 e 3 e contestata dall'organo vigilante che intima al Consorzio di sanare l'inadempienza entro e non oltre novanta giorni dalla contestazione; in caso di mancato adempimento, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta che, a spese del Consorzio, adempiti alle prescrizioni imposte.
Art. 23. Contabilità economico patrimoniale e controllo di gestione.
1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i Consorzi di bonifica integrano la contabilità finanziaria con quella economico-patrimoniale, in base ai principi sanciti dal
2. I Consorzi di bonifica adottano, altresì, il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:
a) la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una costante verifica dello stato di avanzamento dei programmi e dei progetti approvati dagli organi del consorzio;
b) la corretta gestione e l'efficace ed efficiente utilizzo delle risorse.
3. Il controllo di gestione verifica, in particolare:
a) la rispondenza di quanto realizzato rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici, anche in relazione all'adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili;
b) la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
c) l'efficienza dei processi di attivazione, di gestione dei servizi e delle attività, anche in forma associata.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Consorzi di bonifica possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese per investimenti, fatto salvo l'indebitamento necessario ad anticipare le entrate rinvenienti dagli oneri di contribuenza che risultano dal piano annuale di riparto.
5. I Consorzi di bonifica possono ricorrere, altresì, alla stipula di mutui o altri finanziamenti di scopo per ripianare disavanzi di amministrazione concernenti passività accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché correlate ad investimenti già realizzati o in corso di realizzazione, previa comunicazione alla Giunta. La comunicazione è corredata di una relazione dimostrativa della consistenza degli investimenti; la Giunta può opporre diniego motivato entro quindici giorni dalla data di notifica della richiesta.
Art. 24. Incarichi dirigenziali.
1. I dirigenti dei Consorzi di bonifica, in tutte le articolazioni previste dalla contrattazione nazionale, sono assunti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, comunque rinnovabili; tale durata si applica anche al personale interno promosso ai ruoli dirigenziali.
2. Il Consiglio di amministrazione affida ai dirigenti obiettivi certi e misurabili, in applicazione del principio di distinzione tra le funzioni di programmazione e controllo e quelle di gestione e di attuazione, richiamato dall'articolo 19, comma 2.
3. I dirigenti sono valutati anche sulla base dei risultati ottenuti in termini di realizzazione di economie di gestione, di ottimizzazione dei servizi resi ai consorziati, di riduzione degli oneri di contribuenza.
4. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi affidati ai dirigenti, l'incarico dirigenziale è soggetto a revoca prima della naturale scadenza.
Art. 24 bis. Disposizioni transitorie. [2]
1. In caso di cessazione di uno dei revisori componenti il collegio dei revisori dei conti attualmente in carica, per scadenza del mandato o per altra causa, la Regione provvede alla sostituzione con le procedure di cui all'articolo 13. Il revisore nominato assume, alla scadenza del mandato degli altri componenti ovvero alla cessazione dal mandato dei medesimi per qualsiasi causa, il ruolo di revisore unico.
2. In caso di contestuale cessazione di due componenti del collegio di cui al comma 1, il revisore che resta in carica assume la funzione di revisore unico fino alla scadenza del mandato.
Art. 25. Rinvio.
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, trovano applicazione le norme contenute nel
Art. 26. Disposizioni finanziarie.
1. Le disposizioni contenute nella presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.
Art. 27. Abrogazioni.
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni:
a)
b) articolo 8 della
c) articolo 7 della
Art. 28. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).
[1] Alinea così modificato dall'art. 9 della
[2] Articolo inserito dall'art. 9 della