§ 3.1.183 - L.R. 25 settembre 2019, n. 40.
Modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" e ulteriori disposizioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:25/09/2019
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
Art. 2.  Modifica all’articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
Art. 3.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
Art. 4.  Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
Art. 5.  Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
Art. 6.  Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.
Art. 7.  Ulteriori disposizioni finalizzate all’istituzione di un ente o società interregionale per la gestione di aiuti ed interventi nel settore primario e di altri fondi.
Art. 8.  Disposizioni transitorie.
Art. 9.  Clausola di neutralità finanziaria.


§ 3.1.183 - L.R. 25 settembre 2019, n. 40.

Modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" e ulteriori disposizioni.

(B.U. 1 ottobre 2019, n. 111)

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, sono inseriti i seguenti:

“1 bis. L’Agenzia, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74 “Riorganizzazione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”, può svolgere le funzioni di organismo pagatore di cui al comma 1 anche a favore di altre regioni o province autonome, nel rispetto dei criteri di riconoscimento e sulla base di apposito accordo tra la Regione del Veneto e la regione o provincia autonoma a favore della quale l’Agenzia è autorizzata ad operare, stipulato previa deliberazione della Giunta regionale.

1 ter. Le attività, i compiti e le relative dotazioni finanziarie e umane derivanti dall’accordo di cui al comma 1 bis, sono oggetto di convenzione operativa tra l’Agenzia e l’amministrazione affidante l’incarico, previa approvazione da parte della Giunta regionale del Veneto.”.

2. Al comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 dopo le parole: “dalla Regione” sono inserite le seguenti: “del Veneto”.

3. Al comma 3 bis dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 dopo le parole: “venga affidata” sono inserite le seguenti: “dalla Regione del Veneto”.

4. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è inserito il seguente:

“4 bis. La Giunta regionale può affidare all’Agenzia, mediante stipula di apposita convenzione, l’esecuzione di rilevazioni statistiche in materia agricola.”.

 

     Art. 2. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, è aggiunto il seguente:

“6 bis. L’Agenzia può stipulare accordi e convenzioni e partecipare a progetti con altre amministrazioni pubbliche italiane ed europee, al fine di scambiare esperienze e capitalizzare i risultati di azioni e interventi connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.”.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, è aggiunta la seguente:

“c bis) approva le convenzioni operative dell’Agenzia con altre regioni o province autonome di cui all’articolo 2, comma 1 ter.”.

 

     Art. 4. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, è sostituita dalla seguente:

“b) il Revisore dei conti.”.

 

     Art. 5. Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

1. L’articolo 7 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, è sostituito dal seguente:

“Art. 7

Revisore dei conti.

1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure della legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 tra gli iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e che abroga la direttiva 84/253/CEE”, che rimane in carica per la durata della legislatura e può essere riconfermato una sola volta.

2. Il revisore dei conti esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell’Agenzia, effettua inoltre verifiche trimestrali di cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio e la relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità gestionale.

3. Al revisore dei conti spetta un’indennità annua lorda omnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al settanta per cento di quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle aziende unità locali socio sanitarie di massima dimensione; non si applicano le indennità e i rimborsi previsti dall’articolo 57 della legge regionale 12 settembre 1997, n. 37 “Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell’assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1997”.

4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 è nominato il revisore supplente.”.

 

     Art. 6. Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”.

1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 la parola: “regionale” è sostituita dalle seguenti: “della Regione del Veneto”.

2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 la parola: “regionali” è sostituita dalle seguenti: “della Regione del Veneto”.

3. Dopo la lettera c) del comma del comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 è inserita la seguente:

“c bis) somme assegnate da altre regioni e province autonome per l’esercizio di funzioni di cui all’articolo 2, commi 1 bis e 1 ter, secondo quanto stabilito dalle relative convenzioni operative;”.

 

     Art. 7. Ulteriori disposizioni finalizzate all’istituzione di un ente o società interregionale per la gestione di aiuti ed interventi nel settore primario e di altri fondi.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure per l’istituzione per legge, in concorso con altre regioni o province autonome, di un soggetto giuridico interregionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, da istituire ai sensi dell’articolo 60 della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto”, o per partecipare a società o promuoverne la costituzione con le stesse regioni o province autonome, nel rispetto dell’articolo 61 della medesima legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1, per l’attribuzione dello svolgimento di funzioni e servizi per la gestione di aiuti ed interventi in materia di agricoltura, sviluppo rurale e di altri fondi e ogni altra procedura di attuazione delle disposizioni nazionali e degli enti partecipanti.

 

     Art. 8. Disposizioni transitorie.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell’organo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.