Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 25/09/2019 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”. |
Art. 2. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”. |
Art. 3. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”. |
Art. 4. Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”. |
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 7 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”. |
Art. 6. Modifiche dell’articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 “Istituzione dell’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura”. |
Art. 7. Ulteriori disposizioni finalizzate all’istituzione di un ente o società interregionale per la gestione di aiuti ed interventi nel settore primario e di altri fondi. |
Art. 8. Disposizioni transitorie. |
Art. 9. Clausola di neutralità finanziaria. |
§ 3.1.183 - L.R. 25 settembre 2019, n. 40.
Modifiche alla legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura" e ulteriori disposizioni.
(B.U. 1 ottobre 2019, n. 111)
Art. 1. Modifiche all’articolo 2 della
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della
“1 bis. L’Agenzia, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del
1 ter. Le attività, i compiti e le relative dotazioni finanziarie e umane derivanti dall’accordo di cui al comma 1 bis, sono oggetto di convenzione operativa tra l’Agenzia e l’amministrazione affidante l’incarico, previa approvazione da parte della Giunta regionale del Veneto.”.
2. Al comma 3 dell’articolo 2 della
3. Al comma 3 bis dell’articolo 2 della
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della
“4 bis. La Giunta regionale può affidare all’Agenzia, mediante stipula di apposita convenzione, l’esecuzione di rilevazioni statistiche in materia agricola.”.
Art. 2. Modifica all’articolo 3 della
1. Dopo il comma 6 dell’articolo 3 della
“6 bis. L’Agenzia può stipulare accordi e convenzioni e partecipare a progetti con altre amministrazioni pubbliche italiane ed europee, al fine di scambiare esperienze e capitalizzare i risultati di azioni e interventi connessi allo svolgimento delle proprie attività istituzionali.”.
Art. 3. Modifica all’articolo 4 della
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della
“c bis) approva le convenzioni operative dell’Agenzia con altre regioni o province autonome di cui all’articolo 2, comma 1 ter.”.
Art. 4. Modifica dell’articolo 5 della
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della
“b) il Revisore dei conti.”.
Art. 5. Sostituzione dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“Art. 7
Revisore dei conti.
1. Le funzioni di revisore dei conti sono svolte da un revisore unico nominato dal Consiglio regionale secondo le procedure della
2. Il revisore dei conti esercita funzioni di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile dell’Agenzia, effettua inoltre verifiche trimestrali di cassa, redige la relazione esplicativa al bilancio e la relazione al rendiconto generale, verificando la regolarità gestionale.
3. Al revisore dei conti spetta un’indennità annua lorda omnicomprensiva stabilita dalla Giunta regionale in misura non superiore al settanta per cento di quella spettante ai componenti del collegio dei revisori delle aziende unità locali socio sanitarie di massima dimensione; non si applicano le indennità e i rimborsi previsti dall’articolo 57 della
4. Con le stesse modalità di cui al comma 1 è nominato il revisore supplente.”.
Art. 6. Modifiche dell’articolo 11 della
1. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 della
3. Dopo la lettera c) del comma del comma 1 dell’articolo 11 della
“c bis) somme assegnate da altre regioni e province autonome per l’esercizio di funzioni di cui all’articolo 2, commi 1 bis e 1 ter, secondo quanto stabilito dalle relative convenzioni operative;”.
Art. 7. Ulteriori disposizioni finalizzate all’istituzione di un ente o società interregionale per la gestione di aiuti ed interventi nel settore primario e di altri fondi.
1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare le procedure per l’istituzione per legge, in concorso con altre regioni o province autonome, di un soggetto giuridico interregionale dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e patrimoniale, da istituire ai sensi dell’articolo 60 della
Art. 8. Disposizioni transitorie.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dell’organo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.