Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.5 competenze organi regionali |
Data: | 19/12/2019 |
Numero: | 48 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge [...] |
Art. 2. Attuazione dell’articolo 6, comma 4, della legge 19 giugno 2019, n. 56 “Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo” in materia di [...] |
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 1.5.19 - L.R. 19 dicembre 2019, n. 48.
Modifica della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"".
(B.U. 20 dicembre 2019, n. 146)
Art. 1. Modifica dell’articolo 22 della
1. La lettera b) dell’articolo 22 della
Art. 2. Attuazione dell’articolo 6, comma 4, della
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della
2. Al comma 3 dell’articolo 28 della
Art. 3. Clausola di neutralità finanziaria.
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.