§ 5.4.292 - L.R. 18 novembre 2019, n. 68.
Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.4 tutela dell'ambiente
Data:18/11/2019
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Modifiche al preambolo della l.r. 30/2009
Art. 2.  Oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2009
Art. 3.  Finalità e funzioni dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 30/2009
Art. 4.  Natura dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 30/2009
Art. 5.  Definizioni. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 30/2009
Art. 6.  Attività istituzionali dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 30/2009
Art. 7.  Rapporti con altri enti pubblici. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/2009
Art. 8.  Attività di controllo ambientale. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 30/2009
Art. 9.  Rete nazionale dei laboratori accreditati. Inserimento dell’ articolo 7 bis nella l.r. 30/2009
Art. 10.  Attività di supporto tecnicoscientifico. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 30/2009
Art. 11.  Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 30/2009
Art. 12.  Attività istituzionali connesse alla tutela della salute. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 30/2009
Art. 13.  Attività istituzionali obbligatorie. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 30/2009
Art. 14.  Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 30/2009
Art. 15.  Carta dei servizi e delle attività. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 30/2009
Art. 16.  Indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/2009
Art. 17.  Piano delle attività dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/2009
Art. 18.  Finanziamento pubblico delle attività istituzionali dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 30/2009
Art. 19.  Oneri economici a carico dei privati. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2009
Art. 20.  Sistema informativo regionale ambientale (SIRA). Modifiche all’articolo 19 della l.r. 30/2009
Art. 21.  Articolazione organizzativa dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 30/2009
Art. 22.  Direttore generale. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 30/2009
Art. 23.  Cessazione dall’incarico di direttore generale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2009
Art. 24.  Prerogative e compiti del direttore generale. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 30/2009
Art. 25.  Finanziamento dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 30/2009
Art. 26.  Dotazione organica. Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 30/2009
Art. 27.  Trattamento giuridico ed economico del personale. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 30/2009
Art. 28.  Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza. Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 30/2009
Art. 29.  Disposizione transitoria in ordine alla prima approvazione della carta dei servizi e delle attività. Abrogazione dell’articolo 36 della l.r. 30/2009
Art. 30.  Informazione e comunicazione. Inserimento dell’ articolo 36 bis nella l.r. 30/2009
Art. 31.  Disciplina transitoria dell’articolo 13 della l.r. 30/2009 in materia di carta dei servizi e delle attività
Art. 32.  Disciplina transitoria dell’articolo 18, comma 1, della l.r. 30/2009 in materia di tariffe
Art. 33.  Norma finanziaria


§ 5.4.292 - L.R. 18 novembre 2019, n. 68.

Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla l.r. 30/2009.

(B.U. 20 novembre 2019, n. 52)

 

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l’articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione;

Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto;

Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale);

Vista la legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);

Visto il parere istituzionale favorevole della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 19 giugno 2019;

Considerato quanto segue:

1. La l. 132/2016 introduce alcuni elementi di novità che incidono direttamente sulle agenzie di protezione ambientale regionali, agenzie che divengono parte di un “sistema nazionale” dove l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ha funzioni di coordinamento e indirizzo tecnico, senza legami o dipendenze organizzative, per le agenzie stesse;

2. La l. 132/2016 garantisce il ruolo centrale della Regione nell’organizzazione e disciplina della agenzia e prevede, all’articolo 7, comma 2, che “le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle attività delle agenzie”;

3. L’articolo 3 della l. 132/2016 elenca le funzioni del Sistema nazionale prevedendo anche attività - quali l’educazione ambientale e la formazione - che attualmente l’agenzia regionale non svolge e che possono essere disciplinate nel rispetto delle competenze delle regioni;

4. Si rende necessario armonizzare la l.r. 30/2009 ai contenuti della l. 132/2016 per garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni tecniche ed ambientali (LEPTA), la coerenza con il catalogo nazionale dei servizi e con il programma triennale delle attività del sistema nazionale, prevedendo di conseguenza un’apposita disciplina transitoria in materia di carta dei servizi e di tariffe;

5. Si rende altresì necessario procedere, con successivo regolamento, all’individuazione delle modalità e dei tempi di rilascio delle valutazioni e dei contributi tecnici effettuati dalla Agenzia;

6. Per effetto della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), che ha accentrato nella Regione le competenze in materia ambientale, si rende necessario un corrispondente riassetto delle funzioni dell’ Agenzia;

Approva la presente legge

 

CAPO I

Disposizioni in materia di ARPAT in attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132. Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”) [1]

 

Art. 1. Modifiche al preambolo della l.r. 30/2009

1. Dopo il secondo visto del preambolo della 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), è inserito il seguente:

“Vista la legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale);”.

2. Il punto 10 del preambolo della l.r. 30/2009 è abrogato.

3. Dopo il punto 23 del preambolo della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:

“23 bis. In attuazione della 1. 132/2016 è necessario accentuare il ruolo dell'ARPAT quale ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile, che concorre a perseguire gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana, garantendo altresì l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività affidate all'Agenzia stessa, nonché la trasparenza e la diffusione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte.”.

 

     Art. 2. Oggetto della legge. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 30/2009

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 30/2009 sono aggiunte le parole: “nonché della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).”.

 

     Art. 3. Finalità e funzioni dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 2 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 2 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 - Finalità e funzioni dell’ARPAT

1. L'ARPAT, in attuazione di quanto previsto dalla l. 132/2016, concorre al perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia e della promozione della qualità dell’ambiente e della tutela delle risorse naturali in Toscana, anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.

2. L’ARPAT garantisce:

a) l’imparzialità e la terzietà nell’esercizio delle attività ad essa affidate;

b) la trasparenza e la diffusione delle informazioni ambientali acquisite nel corso delle attività svolte, fatti salvi i diritti di riservatezza previsti dalle norme vigenti.”.

 

     Art. 4. Natura dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 3 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 - Natura dell’ARPAT

1. Ai sensi dell’articolo 7 della l. 132/2016, l’ARPAT è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico dotato di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.”.

 

     Art. 5. Definizioni. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 4 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge valgono le definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), c), d) ed e), della l. 132/2016.

2. Ai fini della presente legge valgono altresì le seguenti definizioni:

a) livello regionale delle attività: indicazione di standard quantitativi e qualitativi superiori rispetto ai livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), ed all’articolo 9 della l. 132/2016;

b) controllo ambientale: il complesso delle attività di cui all’articolo 7, pianificate al fine di garantire un elevato ed omogeneo livello di protezione ambientale, nel rispetto delle normative vigenti ed altresì delle prescrizioni contenute nei provvedimenti amministrativi attuativi delle normative medesime;

c) carta dei servizi e delle attività, di seguito denominata “carta”, come definita all’articolo 13, comprensiva dei contenuti previsti dal Catalogo nazionale di cui all’articolo 9, comma 2, della l. 132/2016.”.

 

     Art. 6. Attività istituzionali dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 5 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 5 - Attività istituzionali dell’ARPAT

1. Le attività istituzionali sono quelle attività tecnico-scientifiche svolte da ARPAT a favore della Regione, dei comuni, delle unioni dei comuni e degli enti parco regionali nell’interesse della collettività di cui all’articolo 11, commi 1, 2 e 3, e consistenti in:

a) attività di supporto tecnico-scientifico, come definite all’articolo 8;

b) attività di controllo ambientale, come definite all’articolo 7;

c) attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale, come definite all’articolo 9.

2. Costituiscono altresì attività istituzionali:

a) le attività connesse alla tutela della salute di cui all’articolo 10;

b) le attività di cui al presente articolo rese ai privati ai sensi dell’articolo 11, comma 4.

3. L’ARPAT svolge le attività istituzionali di cui ai commi 1 e 2 con riferimento alle matrici aria, acqua e suolo.

4. La carta di cui all’articolo 13 definisce le attività istituzionali di cui al presente articolo con riferimento alle matrici di cui al comma 3.”.

 

     Art. 7. Rapporti con altri enti pubblici. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 6 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 6 - Rapporti con altri enti pubblici

1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 132/2016, ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all’articolo 5, l’ARPAT collabora con l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell’articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell’ambiente, con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all’attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull’ambiente ed al miglioramento dell’efficienza dei processi di tutela.

2. L'ARPAT collabora altresì con il sistema regionale della protezione civile ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

3. L’ARPAT collabora con le istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l'attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale, fermo restando l’inserimento di tali attività nel piano annuale di cui all’articolo 16.”.

 

     Art. 8. Attività di controllo ambientale. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 7 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 7 - Attività di controllo ambientale

1. In coerenza con le funzioni di controllo ambientale di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della l. 132/2016, le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), consistono nel campionamento, nell’analisi e misura, nel monitoraggio e nell’ispezione, aventi ad oggetto lo stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché nella verifica delle forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti.

2. Le funzioni di controllo sono esercitate dal personale incaricato degli interventi ispettivi ai sensi dell’articolo 35, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 14, comma 1,+ della l. 132/2016 e altresì secondo gli indirizzi regionali per la programmazione delle attività di ARPAT di cui all’articolo 15. Tali funzioni possono essere svolte anche sulla base di progetti speciali relativi a specifiche problematiche ambientali, in attuazione della normativa di settore e delle politiche regionali in materia ambientale.

3. Nell’ambito delle attività di controllo, il personale di cui all’articolo 35, individuato in attuazione dell’articolo 14, comma 7, della l. 132/2016, esercita altresì funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

4. Le attività di controllo possono essere attivate anche su segnalazione dei cittadini.”.

 

     Art. 9. Rete nazionale dei laboratori accreditati. Inserimento dell’ articolo 7 bis nella l.r. 30/2009

1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis - Rete nazionale dei laboratori accreditati

1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 12 della l. 132/2016, l’ARPAT partecipa alla rete nazionale dei laboratori accreditati.

2. Ai fini della partecipazione alla rete di cui al comma 1, l’ARPAT applica i metodi elaborati e approvati dal sistema nazionale di cui alla l. 132/2016, come metodi ufficiali di riferimento.”.

 

     Art. 10. Attività di supporto tecnicoscientifico. Sostituzione dell’articolo 8 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 8 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 8 - Attività di supporto tecnico-scientifico

1. In coerenza con le funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), della l. 132/2016, le attività di supporto tecnico-scientifico di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), consistono nell’assistenza tecnico-scientifica fornita agli enti di cui all’articolo 5 nell’esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale, con particolare riferimento a:

a) formulazione di contributi tecnico-istruttori, valutazioni e pareri tecnici, funzionali o propedeutici all’espletamento dei procedimenti amministrativi;

b) esecuzione di prestazioni tecnico-scientifiche, analitiche e di misurazione;

c) supporto tecnico-scientifico per la predisposizione di norme, regolamenti, piani e programmi in campo ambientale, con particolare riferimento ai quadri conoscitivi.

2. La Regione, ai sensi del comma 1, si avvale dell’ARPAT per la formulazione di contributi tecnico-istruttori, valutazioni e pareri tecnici, propedeutici all’espletamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza, con particolare riferimento alle autorizzazioni ambientali, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui ai commi 3 e 4 e dalla carta di cui all’articolo 13.

3. La Giunta regionale, con regolamento, individua i casi in cui il rilascio dei provvedimenti nell’ambito delle funzioni amministrative di cui ai commi 1 e 2, è espressamente subordinato alla preventiva acquisizione di valutazioni tecniche dell’ARPAT ai sensi dell’articolo 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo).

4. Il regolamento di cui al comma 3, nel rispetto della normativa di settore, assicura la coerenza dei termini di rilascio di valutazioni tecniche e contributi tecnici con i termini perentori previsti dagli articoli 14 e seguenti della l. 241/1990, prevedendo i rimedi in caso di mancato rilascio degli stessi nei termini.”.

 

     Art. 11. Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 9 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 9 - Attività di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale

1. In coerenza con le funzioni di cui all’articolo 3 della l. 132/2016, le attività di cui all’articolo 5, comma 1, lettera c), consistono nella raccolta, nell’organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell’esercizio delle attività istituzionali di cui agli articoli 5 e 10, trattati e pubblicati ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).

2. Tali attività sono finalizzate a fornire agli enti di cui agli articoli 5 e 10 un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull’ambiente ed il suo stato ed a garantire un’informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale). Tali dati costituiscono altresì quadro di riferimento tecnico ufficiale ai fini delle attività delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della l. 132/2016.

3. Gli elementi conoscitivi derivanti dallo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c), della l. 132/2016 costituiscono riferimento ufficiale e vincolante per le attività di competenza degli enti di cui all’articolo 5, comma 1.”.

 

     Art. 12. Attività istituzionali connesse alla tutela della salute. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 10 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 - Attività istituzionali connesse alla tutela della salute

1. La carta di cui all’articolo 13 definisce altresì le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l’ARPAT è tenuta a svolgere e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico-scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale per l’esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.

2. Nell’ambito degli indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell’ARPAT di cui all’articolo 15, la Giunta regionale assicura l’integrazione e la collaborazione tra ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui al presente articolo.

3. Per la realizzazione di specifici rilevanti obiettivi, la collaborazione di cui al comma 2 è sviluppata nell’ambito di progetti speciali approvati dalla Giunta regionale.”.

 

     Art. 13. Attività istituzionali obbligatorie. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 11 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 11 - Attività istituzionali obbligatorie

1. Costituiscono attività obbligatorie ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l. 132/2016, le attività tecniche e di controllo necessarie ad assicurare nel territorio regionale il rispetto dei LEPTA di cui all’articolo 9 della medesima l. 132/2016.

2. Costituiscono altresì attività obbligatorie ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l. 132/2016, le attività di cui agli articoli 5 e 10, svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, distinte in:

a) attività ordinarie, da svolgersi in modo ricorrente, secondo standard qualitativi e quantitativi stabiliti dalla normativa regionale o da atti della programmazione regionale ai fini del raggiungimento del livello regionale di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a);

b) attività straordinarie, individuate da specifici indirizzi impartiti dalla Giunta regionale, in coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale.

3. Costituiscono attività straordinarie di cui al comma 2, lettera b):

a) le attività supplementari, consistenti nelle attività di cui al comma 2, lettera a), per la misura eccedente il livello stabilito;

b) le attività integrative, consistenti in ulteriori attività, diverse da quelle di cui alla precedente lettera a), e funzionali alla tutela dell’ambiente e della salute da svolgersi su richiesta degli enti interessati; attività tecnico-scientifiche realizzate in collaborazione di soggetti privati in base ad accordi stipulati ai sensi dell’articolo 18, comma 3; attività previste dai progetti speciali di cui all’articolo 10, comma 3.

4. Si considerano, inoltre, attività istituzionali obbligatorie le attività tecnico-scientifiche di cui agli articoli 5 e 10, per le quali i soggetti privati sono tenuti, a proprie spese e sulla base della normativa vigente, ad avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell’ARPAT.”.

 

     Art. 14. Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 12 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 12 - Ulteriori attività rese a soggetti pubblici o privati

1. Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, della l. 132/2016 l’ARPAT, negli ambiti di cui agli articoli 5 e 10, può svolgere attività ulteriori ed aggiuntive a favore di altri soggetti pubblici e di soggetti privati anche gestori dei servizi pubblici locali di cui alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla L.R. n. 25/1998, alla L.R. n. 61/2007, alla L.R. n. 20/2006, alla L.R. n. 30/2005, alla L.R. n. 91/1998, alla L.R. n. 35/2011 e alla L.R. n. 14/2007) e alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti), a condizione che:

a) non sussistano i motivi di incompatibilità e i divieti di cui all’articolo 7, comma 6, della l. 132/2016;

b) tali attività non interferiscano con il raggiungimento dei LEPTA e con il pieno e corretto svolgimento delle attività di cui all'articolo 11.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, l’ARPAT stipula con i soggetti beneficiari specifici accordi o convenzioni la cui sottoscrizione è soggetta alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale, anche ai fini della verifica delle condizioni di cui al comma 1.

3. Le attività di cui al presente articolo sono totalmente finanziate con le risorse aggiuntive dei soggetti pubblici o privati richiedenti, sulla base delle tariffe determinate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con le modalità previste dall'articolo 15 della l. 132/2016.”.

 

     Art. 15. Carta dei servizi e delle attività. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 13 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 - Carta dei servizi e delle attività

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva la carta dei servizi e delle attività, predisposta nel rispetto dei LEPTA, ed in conformità ai contenuti previsti dal Catalogo nazionale dei servizi di cui all’articolo 9, comma 2, della l. 132/2016, alla normativa vigente di riferimento, agli obiettivi ed indirizzi contenuti nel piano ambientale ed energetico regionale (PAER) di cui alla legge regionale 19 marzo 2007, n. 14 (Istituzione del piano ambientale ed energetico regionale) e nei piani regionali attinenti alle attività previste nella carta medesima.

2. L’ARPAT elabora e predispone la proposta per l’approvazione e per l’aggiornamento della carta, in conformità alle disposizioni del presente articolo e le trasmette alla Giunta regionale entro i termini dalla medesima stabiliti per assicurare il rispetto dei LEPTA e della normativa di riferimento.

3. La Giunta regionale formula la proposta di deliberazione al Consiglio regionale per l’approvazione, l’aggiornamento e la modifica della carta.

4. La carta è aggiornata periodicamente in attuazione della normativa di riferimento e degli atti della programmazione regionale di cui al comma 1 e, comunque, entro novanta giorni dall’aggiornamento dei LEPTA e del Catalogo nazionale dei servizi di cui all’articolo 9 della l. 132/2016.

5. In raccordo con i contenuti del Catalogo nazionale dei servizi, la carta individua le attività di ARPAT, come definite agli articoli 7, 8 e 9, declinando, in apposite sezioni:

a) le attività obbligatorie necessarie per il raggiungimento dei LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;

b) le ulteriori attività obbligatorie, distinte in ordinarie e straordinarie, ai sensi dell’articolo 11, commi 2 e 3;

c) le attività obbligatorie consistenti in attività tecnico-scientifiche rese ai soggetti privati, di cui all’articolo 11, comma 4;

d) le ulteriori attività rese a soggetti pubblici e privati ai sensi dell’articolo 12.

6. La carta reca inoltre i dati e le informazioni relative alle attività di cui al comma 5 indicando, con riferimento alle attività obbligatorie rese a favore degli enti di cui agli articoli 5 e 10, la tipologia, il livello atteso, il soggetto beneficiario, il costo, i tempi di erogazione nonché l’eventuale fonte normativa o atto di programmazione che prevede tale attività.

7. Il rispetto dei livelli attesi e dei tempi di erogazione delle prestazioni indicati nella carta costituisce, anche ai fini di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, elemento qualificante per la misurazione, valutazione e rendicontazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa di cui all’articolo 16 bis.”.

 

     Art. 16. Indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 15 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 - Indirizzi regionali per la programmazione delle attività dell’ARPAT

1. Nel rispetto dei contenuti del programma triennale delle attività del Sistema nazionale di cui all’articolo 10 della l. 132/2016, la Giunta regionale entro il 31 ottobre di ogni anno, sulla base delle risorse disponibili, con propria deliberazione individua:

a) le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività obbligatorie per il raggiungimento dei LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;

b) le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento delle attività obbligatorie rese disponibili dagli enti di cui agli articoli 5 e 10 e distinte in ordinarie e straordinarie, come individuate all’articolo 11, commi 2 e 3;

c) gli indirizzi per l’elaborazione del piano delle attività di cui all’articolo 16;

d) i criteri per il coordinamento dell’integrazione tra l’ARPAT e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 10.

2. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), gli enti di cui agli articoli 5 e 10 inviano alla Giunta regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, le richieste di svolgimento di attività.”.

 

     Art. 17. Piano delle attività dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 16 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 16 - Piano delle attività dell’ARPAT

1. Il piano triennale delle attività, con documento attuativo annuale definisce, sulla base della carta di cui all’articolo 13 e nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 15, le attività istituzionali che l’ARPAT è tenuta a svolgere nell’anno di riferimento, nonché le linee di intervento relative al biennio successivo.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno, il direttore generale dell’ARPAT elabora e trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano delle attività e il bilancio preventivo economico.

3. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 31, commi 2 e 3, la Giunta regionale provvede all’approvazione del piano delle attività di cui al comma 1, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui all’articolo 15 e lo trasmette al Consiglio regionale.

4. La Giunta regionale prescrive al direttore generale dell’ARPAT la modifica del piano delle attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato ai sensi dell’articolo 31, comma 4, a seguito del parere del Consiglio regionale. A tal fine il direttore generale dell’ARPAT elabora la proposta di modifica del piano delle attività e la trasmette, entro il termine prescritto, alla Giunta regionale per la successiva approvazione.

5. Nel corso dell’anno di riferimento il piano delle attività può essere integrato sulla base delle richieste degli enti di cui agli articoli 5 e 10 e delle risorse dagli stessi rese disponibili. La modifica al piano delle attività può prevedere ulteriori attività, nell’ambito di quelle indicate dalla carta di cui all’articolo 13, a condizione che non interferiscano con il pieno e corretto svolgimento delle attività già programmate. A tal fine:

a) la Giunta regionale, ove necessario, può approvare indirizzi integrativi ai sensi dell’articolo 15 per l’elaborazione della modifica del piano delle attività;

b) sulla base degli eventuali indirizzi di cui alla lettera a), il direttore generale elabora la proposta di piano delle attività, corredata da una dichiarazione che attesti la non interferenza dello svolgimento delle attività aggiuntive con il pieno e corretto svolgimento delle attività già programmate e la trasmette, entro il termine prescritto, alla Giunta regionale per la successiva approvazione.

6. Il direttore generale dell’ARPAT presenta alla Giunta regionale le relazioni sull’avanzamento del piano delle attività secondo le indicazioni previste negli indirizzi di cui all'articolo 15.”.

 

     Art. 18. Finanziamento pubblico delle attività istituzionali dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 17 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 17 - Finanziamento pubblico delle attività istituzionali dell’ARPAT

1. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 1 e comma 2, lettera a), sono finanziate con il contributo ordinario annuale della Regione di cui all’articolo 30, comma 1, lettera a), nel rispetto dei costi standard e dei criteri di finanziamento dei LEPTA definiti a livello nazionale.

2. Le attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b) e comma 3, sono finanziate con i contributi integrativi di cui all’articolo 30, comma 1, lettera b). Tali contributi integrativi sono posti a carico di ciascun ente in relazione alle attività richieste.

3. Le eventuali ulteriori attività di cui all’articolo 16, comma 5, sono finanziate con le risorse aggiuntive degli enti richiedenti, di cui all’articolo 30, comma 2, lettera c).

4. I contributi e le risorse di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrati anche dagli oneri a copertura dei costi delle attività svolte dall’ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio “chi inquina paga” di cui all’articolo 3 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), secondo quanto previsto dall’articolo 18.”.

 

     Art. 19. Oneri economici a carico dei privati. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 30/2009

1. La rubrica dell’articolo 18 della l.r. 30/2009 è sostituita dalla seguente: “Oneri economici a carico dei privati per lo svolgimento di attività istituzionali dell’ARPAT”.

2. Il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“1. I costi delle attività istituzionali rese ai soggetti privati di cui all’articolo 11, comma 4, sono a totale carico del soggetto privato richiedente e versati direttamente all’ARPAT.”.

3. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:

“1 bis. Gli oneri a copertura dei costi delle eventuali attività svolte dall’ARPAT ai sensi dell’articolo 15, comma 2, della l. 132/2016 sono posti a carico dei gestori, sulla base di tariffe nazionali approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.”.

4. Il comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“3. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 1 bis e 2, i costi delle attività rese dall’ARPAT a seguito di specifici accordi stipulati tra la Regione e soggetti privati in attuazione del principio di precauzione di cui all’articolo 3 ter del d.lgs. 152/2006, e recepiti nel piano annuale delle attività di cui all’articolo 16, possono essere posti a carico dei soggetti privati sottoscrittori. Gli oneri a copertura delle attività rese dall’ARPAT sono quantificati nell’ambito di tali accordi e versati direttamente all’ARPAT.”.

 

     Art. 20. Sistema informativo regionale ambientale (SIRA). Modifiche all’articolo 19 della l.r. 30/2009

1. Il comma 2 dell’articolo 19 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Il SIRA è parte integrante del sistema informativo regionale, secondo la normativa e le disposizioni regionali in materia. Il SIRA si raccorda in tale quadro con il sistema informativo geografico regionale di cui alla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio) ed opera come riferimento regionale rispetto al corrispondente sistema informativo nazionale ambientale.”.

 

     Art. 21. Articolazione organizzativa dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 20 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 20 - Articolazione organizzativa dell’ARPAT

1. L’ARPAT è articolata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche che assicurano la copertura omogenea delle attività su tutto il territorio regionale.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, o quando vi sia necessità di modificazioni sostanziali nell’assetto delle competenze regionali in materia ambientale, approva indirizzi per l'organizzazione dell’ARPAT che, nel rispetto delle disposizioni della l. 132/2016 e delle relative disposizioni attuative, definiscano:

a) il modello organizzativo dell’ARPAT coerente con l’articolazione organizzativa delle strutture regionali competenti nelle funzioni tecnico amministrative in materia ambientale;

b) la ripartizione delle attività da espletare, a livello centrale e periferico, in modo da assicurare, in ogni caso, l’omogeneità, l’efficacia, l’efficienza e la qualità delle prestazioni dell’ARPAT.

3. Entro novanta giorni dall’invio della deliberazione di cui al comma 2 ed in attuazione degli indirizzi ivi previsti, l’ARPAT adotta il regolamento di organizzazione interno e lo trasmette alla Giunta regionale per l’approvazione. Il regolamento di organizzazione assicura funzioni e strumenti adeguati per garantire lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività con riferimento al modello organizzativo di cui al comma 2.

4. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 3 individua il bacino di riferimento delle attività di laboratorio, tenendo conto della rete nazionale dei laboratori accreditati, nonché del sistema regionale integrato dei laboratori di sanità pubblica e dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana.

5. Il regolamento di organizzazione di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'invio ed è aggiornato, con le stesse modalità, a seguito delle modifiche apportate dalla deliberazione di cui al comma 2.”.

 

     Art. 22. Direttore generale. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 30/2009

1. Al comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 30/2009, dopo le parole: “sessantacinque anni,” sono inserite le seguenti: “nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 8 della l. 132/2016 ed”.

2. Dopo il comma 8 bis dell’articolo 22 della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:

“8 ter. La proposta di valutazione tiene conto del rispetto dei livelli attesi e dei tempi di erogazione delle prestazioni indicati nella carta ai sensi del disposto dell’articolo 13, comma 7.”.

 

     Art. 23. Cessazione dall’incarico di direttore generale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 30/2009

1. Il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“2. Qualora il direttore generale cessi dall’incarico, è sostituito dal direttore più anziano tra il direttore amministrativo ed il direttore tecnico, fino alla nomina del successore e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni.”.

 

     Art. 24. Prerogative e compiti del direttore generale. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 30/2009

1. La lettera e) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 30/2009 è sostituita dalla seguente:

“e) all’adozione del regolamento di organizzazione interno di cui all’articolo 20, comma 3”.

2. Alla lettera g) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 30/2009 le parole: “comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “comma 2”.

3. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 30/2009 le parole: “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 3”.

4. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Il direttore generale, in qualità di legale rappresentante dell’ARPAT, è componente del Consiglio del Sistema nazionale di cui all’articolo 13 della l. 132/2016.”.

 

     Art. 25. Finanziamento dell’ARPAT. Sostituzione dell’articolo 30 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 30 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 30 - Finanziamento dell’ARPAT

1. Le entrate dell’ARPAT sono costituite da:

a) contributo regionale ordinario annuale da destinare:

1) alle attività istituzionali obbligatorie derivanti dal rispetto dei LEPTA di cui all’articolo 11, comma 1;

2) alle attività obbligatorie ordinarie di cui all’articolo 11, comma 2, lettera a);

b) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle attività istituzionali obbligatorie di cui all’articolo 11, comma 2, lettera b);

c) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui agli articoli 5 e 10, da destinare alle ulteriori attività di cui all’articolo 16, comma 5;

d) oneri a copertura dei costi delle attività svolte dall’ARPAT che la normativa statale vigente pone a carico dei privati in attuazione del principio “chi inquina paga” di cui all’articolo 3 ter del d.lgs. 152/2006 secondo quanto previsto dall’articolo 18, commi 1, 1 bis e 2;

e) proventi dovuti dai soggetti privati per le attività rese dall’ARPAT nell’ambito degli accordi stipulati ai sensi dall’articolo 18, comma 3;

f) proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui all’articolo 12;

g) eventuali rendite patrimoniali dell’ARPAT;

h) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;

i) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari;

l) oneri a copertura delle spese strettamente connesse ad attività di indagine delegate dall’autorità giudiziaria all’ARPAT e poste a carico del Ministero della giustizia in attuazione di quanto previsto all'articolo 15, comma 5, della l. 132/2016.”.

 

     Art. 26. Dotazione organica. Sostituzione dell’articolo 33 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 33 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 33 - Dotazione organica

1. Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite all’ARPAT, con particolare riferimento all’obbligo di garantire i LEPTA ed il livello regionale delle attività, l’ARPAT valuta e definisce i propri fabbisogni di personale in coerenza con l’articolo 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, la dotazione organica dell’ARPAT e le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale dell’ARPAT, sulla base dei fabbisogni di cui al comma 1.

3. Le modifiche alla dotazione organica che non comportano un aumento del suo valore economico sono approvate dal direttore generale dell’ARPAT.

4. L’ARPAT, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali, può procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, commi 563 e 564, della l. 205/2017, previa deliberazione autorizzativa della Giunta regionale.”.

 

     Art. 27. Trattamento giuridico ed economico del personale. Modifiche all’articolo 34 della l.r. 30/2009

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 34 della l.r. 30/2009 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Una parte dei proventi derivanti dalle attività svolte ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 43 della l. 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), può essere utilizzata per incrementare il trattamento economico accessorio.”.

 

     Art. 28. Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza. Sostituzione dell’articolo 35 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 35 della l.r. 30/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 35 - Disposizioni sul personale addetto alle attività di ispezione e vigilanza

1. Il direttore generale dell’ARPAT, attraverso specifico regolamento interno, individua il personale incaricato degli interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo, in attuazione dell'articolo 14, comma 5, della l. 132/2016.

2. Ai sensi dell’articolo 14, comma 6, della l. 132/2016, il personale di cui al comma 1, può accedere agli impianti oggetto di ispezione e ottenere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dei controlli stessi. Alle richieste non può essere opposto il segreto industriale.

3. Ai sensi dell’articolo 14, comma 7, della l. 132/2016, il direttore generale dell’ARPAT, può individuare e nominare, tra il personale di cui al comma 1, i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. A tale personale l’ARPAT garantisce adeguata assistenza legale e copertura assicurativa.”.

 

     Art. 29. Disposizione transitoria in ordine alla prima approvazione della carta dei servizi e delle attività. Abrogazione dell’articolo 36 della l.r. 30/2009

1. L’articolo 36 della l.r. 30/2009 è abrogato.

 

     Art. 30. Informazione e comunicazione. Inserimento dell’ articolo 36 bis nella l.r. 30/2009

1. Dopo l’articolo 36 della l.r. 30/2009 è inserito il seguente:

“Art. 36 bis - Informazione e comunicazione

1. Al fine di informare preventivamente la collettività sugli standard dei servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle prestazioni dell’ARPAT, la carta dei servizi e delle attività ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul sito ufficiale della Regione Giunta regionale e dell’ARPAT.

2. La Giunta regionale, nel rispetto della l. 132/2016, promuove adeguate modalità di informazione e comunicazione da parte dell’ARPAT in ordine all’attuazione del piano delle attività di cui all’articolo 16, previa verifica della coerenza dei sistemi di informazione e comunicazione regionale. La comunicazione del raggiungimento dei LEPTA nel territorio toscano spetta alla Giunta regionale.”.

 

CAPO II

Disposizioni finali e transitorie. Norma finanziaria

 

     Art. 31. Disciplina transitoria dell’articolo 13 della l.r. 30/2009 in materia di carta dei servizi e delle attività

1. Nelle more dell’approvazione della carta dei servizi e delle attività di cui all’articolo 13 della l.r. 30/2009 con i contenuti previsti dal Catalogo nazionale di cui all’articolo 9, comma 2, della l. 132/2016, si applica la carta dei servizi e delle attività approvata con la deliberazione del Consiglio regionale 30 gennaio 2013, n. 9.

 

     Art. 32. Disciplina transitoria dell’articolo 18, comma 1, della l.r. 30/2009 in materia di tariffe

1. Nelle more dell’approvazione delle tariffe nazionali di cui all’articolo 15, comma 2, della l. 132/2016, si applicano le tariffe approvate dalla Giunta regionale su proposta di ARPAT.

 

     Art. 33. Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


[1] Così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 25 novembre 2019, n. 53.