§ 3.1.163 - L.R. 9 marzo 2020, n. 9.
Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:09/03/2020
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Fondo per le spese urgenti di protezione civile
Art. 2.  Funzioni della Direzione generale della protezione civile
Art. 3.  Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 1989 (Interventi di soccorso in caso di calamità di estensione non particolarmente grave)
Art. 4.  Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1989 (Coordinamento degli interventi)
Art. 5.  Disposizioni per il potenziamento del sistema sanitario e della protezione civile
Art. 6.  Termini di applicazione
Art. 7.  Utilizzo ulteriori operatori
Art. 8.  Norma finanziaria
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 3.1.163 - L.R. 9 marzo 2020, n. 9.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

(B.U. 9 marzo 2020, n. 11)

 

Art. 1. Istituzione del Fondo per le spese urgenti di protezione civile

1. Per fronteggiare le emergenze e attivare i primi interventi urgenti in conseguenza di eventi calamitosi che si verificano nel territorio regionale è istituito un Fondo per le spese urgenti di protezione civile.

2. Il fondo è utilizzato dalla Direzione generale della protezione civile in caso di declaratoria dello stato di emergenza nazionale, di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), o regionale, di cui all'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), ed è finalizzato a sostenere le spese per l'immediato affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture entro il limite di euro 40.000 o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità [1].

3. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere definite modalità di gestione e utilizzo del fondo anche attraverso strumenti di pagamento elettronici.

 

     Art. 2. Funzioni della Direzione generale della protezione civile

1. Il Presidente della Regione è autorità territoriale di protezione civile e, per lo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile previste dalla normativa regionale e dal decreto legislativo n. 1 del 2018, si avvale della Direzione generale della protezione civile, istituita presso la Presidenza della Regione [2].

2. La struttura organizzativa della Direzione generale è articolata in uffici centrali e territoriali per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di protezione civile.

3. All'interno della Direzione generale sono operativi:

a) il Centro funzionale decentrato, istituito ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004;

b) la sala operativa regionale integrata (SORI), che assicura il costante flusso di informazioni con il Dipartimento della protezione civile, le prefetture e i comuni per tutte le emergenze di protezione civile [3];

b bis) la sala operativa unificata permanente (SOUP), che assicura il coordinamento delle strutture antincendio regionali con quelle statali nel periodo a rischio di incendio boschivo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi) [4]

c) il centro servizi della protezione civile.

4. La Direzione generale:

a) opera in coordinamento con le strutture organizzative regionali competenti in materia di ambiente, lavori pubblici, distretto idrografico, agricoltura, sicurezza territoriale, sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica, avvalendosi della collaborazione delle strutture con competenze in materie di rilevanza per la protezione civile mediante apposito atto convenzionale [5];

b) coordina l'attuazione degli interventi urgenti e lo svolgimento dei servizi di soccorso in caso di emergenze di rilievo nazionale e regionale, ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai comuni, secondo le modalità indicate nel piano regionale per la protezione civile di cui all'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile);

c) appronta, gestisce ed attiva la colonna mobile costituita dalle strutture operative regionali.

4 bis. Al fine di raccogliere le segnalazioni e le richieste di soccorso dei cittadini per qualsiasi tipo di emergenza, la Direzione generale della protezione civile si avvale della rete degli Uffici di relazioni con il pubblico della Regione secondo gli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale [6].

 

     Art. 3. Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 1989 (Interventi di soccorso in caso di calamità di estensione non particolarmente grave)

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 1989, è sostituito dal seguente: "Art. 7 (Emergenze di rilievo regionale)

1. Al verificarsi di un evento calamitoso il sindaco provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Presidente della Regione.

2. Su richiesta di uno o più comuni il cui territorio sia interessato da un evento calamitoso che non può essere fronteggiato con i propri mezzi, la Regione provvede con i mezzi e le strutture operative regionali disponibili e assicura la collaborazione del volontariato di protezione civile.

3. In caso di eventi calamitosi caratterizzati da complessità dell'organizzazione necessaria per le attività di soccorso, da ingenti danni, dalla rilevanza dell'estensione territoriale e della popolazione interessata, la Regione coordina l'attuazione degli interventi degli enti e amministrazioni, anche attraverso il ricorso a mezzi e poteri straordinari.

4. Al verificarsi degli eventi di cui al comma 3, ovvero nella loro imminenza, la Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, delibera lo stato d'emergenza di rilievo regionale di durata non superiore a dodici mesi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, determinando l'estensione territoriale e le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e dei primi interventi urgenti.".

 

     Art. 4. Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1989 (Coordinamento degli interventi)

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 3 del 1989 è sostituito dal seguente: "Art. 8 (Potere di ordinanza e coordinamento degli interventi)

1. Per il coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo regionale di cui all'articolo 7, comma 4, si provvede mediante ordinanze di protezione civile, adottate dal Presidente della Regione in deroga alla normativa regionale, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente. Le ordinanze sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. Per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, il Presidente della Regione si avvale delle componenti e strutture operative regionali e può delegare il Direttore generale della Protezione civile, che opera in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo regionale secondo quanto specificato nel provvedimento di incarico.

3. In caso di emergenze di rilievo regionale, al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e strutture operative regionali con quelle nazionali e degli enti locali, il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione, convoca il Comitato operativo regionale della protezione civile, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate con deliberazione di Giunta regionale.".

 

     Art. 5. Disposizioni per il potenziamento del sistema sanitario e della protezione civile

1. Per garantire i controlli derivanti dall'attuazione delle misure contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 le aziende del servizio sanitario regionale, in quanto strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018, dando priorità a coloro che già risultano inseriti nelle graduatorie esistenti, attivano una o più procedure straordinarie per consentire il reclutamento di personale sanitario secondo gli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

2. Al fine di agevolare e accelerare la rilevazione e il monitoraggio dei casi di COVID-19, l'Amministrazione regionale provvede all'informatizzazione delle procedure di rilevazione, all'uopo formalmente approvate dalle autorità competenti, mediante affidamento ai sensi degli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), e successive modifiche ed integrazioni.

3. Per garantire la gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario e il funzionamento della Sala operativa regionale, del Centro funzionale decentrato e della Colonna mobile regionale, indispensabili per la salvaguardia della pubblica incolumità e il supporto agli enti locali, si dà mandato alla Direzione generale della protezione civile di attivare una procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale, destinate alla Direzione generale della protezione civile e alle sue articolazioni territoriali, da attuarsi mediante procedure di mobilità interna o cessione del contratto previa acquisizione del nullaosta da parte delle altre amministrazioni pubbliche. Si prescinde dal nullaosta per il personale proveniente dal Sistema Regione [7].

4. La Giunta regionale individua le figure professionali necessarie per l'attuazione del comma 3 e stabilisce gli indirizzi della procedura selettiva da completare entro dieci giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. [Per la copertura delle posizioni vacanti di direttore del servizio all'interno della Direzione generale della Protezione civile l'articolo 29, comma 4 bis, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), si applica anche oltre il limite dell'8 per cento ivi stabilito] [8].

 

     Art. 6. Termini di applicazione [9]

[1. Le misure contenute nella presente legge si applicano fino al termine dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ad eccezione di quelle che derivano da norme nazionali.]

 

     Art. 7. Utilizzo ulteriori operatori

1. Per fronteggiare l'emergenza connessa alla diffusione della malattia infettiva COVID-19, gli autisti operanti in qualità di volontari nelle organizzazioni di protezione civile, iscritte nell'apposito elenco territoriale e gli operatori in possesso delle abilitazioni richieste ai sensi della convenzione RAS-AREUS, possono essere impiegati presso le associazioni di volontariato e le cooperative sociali convenzionate con il servizio 118 AREUS.

2. Ai soggetti individuati dal comma 1 si applicano i benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1 del 2018 a favore dei volontari della protezione civile.

 

     Art. 8. Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono pari a complessivi euro 3.490.000 per l'anno 2020 ripartiti secondo le seguenti finalità:

a) euro 200.000 derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, in ragione di euro 180.000 per spese in conto capitale (missione 11 - programma 01 - titolo 2) e di euro 20.000 per spese correnti (missione 11 - programma 01 - titolo 1);

b) euro 1.000.000 derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 1 (missione 13 - programma 01 - titolo 1);

c) euro 40.000 derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 2 (missione 14 - programma 04 - titolo 2);

d) euro 2.000.000 derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, comma 3 (missione 11 - programma 01 - titolo 1);

e) euro 250.000 derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 (missione 11 - programma 01 - titolo 1).

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettere a), b), d) ed e) si fa fronte con le seguenti varia-zioni di bilancio:

in aumento

missione 11 - programma 01 - titolo 1 2020 (cassa e competenza) euro 2.270.000

missione 11 - programma 01 - titolo 2 2020 (cassa e competenza) euro 180.000

missione 13 - programma 01 - titolo 1 2020 (cassa e competenza) euro 1.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1 - capitolo SC08.0024 2020 (cassa e competenza) euro 3.450.000

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, lettera c), si fa fronte mediante utilizzo di pari quota delle risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 16, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), e successive modifiche ed integrazioni iscritte, in conto competenza e cassa 2020, nel capitolo SC05.0040 (missione 14 - programma 04 - titolo 2).

4. A decorrere dall'anno 2021, agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti stabiliti annualmente con legge di bilancio.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 18 marzo 2021, n. 6.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2021, n. 6.

[3] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2021, n. 6.

[4] Lettera inserita dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2021, n. 6.

[5] Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2021, n. 6.

[6] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2021, n. 6.

[7] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 18 marzo 2021, n. 6. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4 della stessa L.R. 6/2021.

[8] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 18 marzo 2021, n. 6.

[9] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 18 marzo 2021, n. 6.