§ 3.1.166 - L.R. 18 marzo 2021, n. 6.
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2020 e alla legge regionale n. 3 del 1989 in materia di organizzazione del sistema della protezione civile e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:18/03/2021
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 9 del 2020 (Istituzione del Fondo per le spese urgenti di protezione civile)
Art. 2.  Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2020 (Funzioni della Direzione generale della protezione civile)
Art. 3.  Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2020 (Disposizioni per il potenziamento del sistema sanitario e della protezione civile)
Art. 4.  Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale n. 9 del 2020
Art. 5.  Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2020 (Termini di applicazione)
Art. 6.  Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 1989 (Emergenze di rilievo regionale)
Art. 7.  Clausola di invarianza finanziaria
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 3.1.166 - L.R. 18 marzo 2021, n. 6.

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2020 e alla legge regionale n. 3 del 1989 in materia di organizzazione del sistema della protezione civile e norma di interpretazione autentica della procedura straordinaria di mobilità del personale destinato alla protezione civile.

(B.U. 25 marzo 2021, n. 19)

 

Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 9 del 2020 (Istituzione del Fondo per le spese urgenti di protezione civile)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), le parole: "come sostituito dall'articolo 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile)" sono soppresse.

 

     Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2020 (Funzioni della Direzione generale della protezione civile)

1. All'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "è l'autorità" sono sostituite dalle seguenti: "è autorità";

b) al comma 3, lettera b):

1) dopo la parola "regionale" sono aggiunte le seguenti "integrata (SORI)";

2) le parole da ", il coordinamento dell'attività di lotta" fino a "emergenza;" sono soppresse;

3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

"b bis) la sala operativa unificata permanente (SOUP), che assicura il coordinamento delle strutture antincendio regionali con quelle statali nel periodo a rischio di incendio boschivo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)";

c) al comma 4, lettera a), dopo la parola "civile" sono aggiunte le seguenti: "mediante apposito atto convenzionale";

d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4 bis. Al fine di raccogliere le segnalazioni e le richieste di soccorso dei cittadini per qualsiasi tipo di emergenza, la Direzione generale della protezione civile si avvale della rete degli Uffici di relazioni con il pubblico della Regione secondo gli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.".

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2020 (Disposizioni per il potenziamento del sistema sanitario e della protezione civile)

1. All'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2020 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3:

1) le parole "senza necessità di" sono sostituite dalle seguenti: "previa acquisizione del";

2) in fine è aggiunto il seguente periodo: ". Si prescinde dal nullaosta per il personale proveniente dal Sistema Regione";

b) il comma 5 è abrogato.

 

     Art. 4. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale n. 9 del 2020

1. L'articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2020 si interpreta nel senso che la procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale, destinate alla Direzione generale della protezione civile e alle sue articolazioni territoriali, oltre quelle già presenti in posizione di comando o di fuori ruolo, è finalizzata a garantire la gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario e il funzionamento della Sala operativa regionale, del Centro funzionale decentrato e della Colonna mobile regionale, indispensabili per la salvaguardia della pubblica incolumità e il supporto agli enti locali. È, pertanto, escluso dalla procedura di mobilità il personale del Sistema Regione impiegato in attività degli altri centri e sale operative regionali che concorrono alle attività di protezione civile, in particolare il settore meteo del Centro funzionale decentrato (CFD), la Sala operativa regionale integrata (SORI), la Sala operativa unificata permanente (SOUP) e quello destinato al numero di pronto intervento 1515.

 

     Art. 5. Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2020 (Termini di applicazione)

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2020 è abrogato.

 

     Art. 6. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 1989 (Emergenze di rilievo regionale)

1. All'articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 (Interventi regionali in materia di protezione civile), come modificato dall'articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2020, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo la parola "straordinari" sono aggiunte le seguenti: ", ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";

b) al comma 4 dopo le parole "di durata non superiore a dodici mesi" sono aggiunte le seguenti ", prorogabile per non più di ulteriori dodici mesi,".

 

     Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 8. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).