Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 18/03/2021 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 9 del 2020 (Istituzione del Fondo per le spese urgenti di protezione civile) |
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 9 del 2020 (Funzioni della Direzione generale della protezione civile) |
Art. 3. Modifiche all'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2020 (Disposizioni per il potenziamento del sistema sanitario e della protezione civile) |
Art. 4. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 3 della legge regionale n. 9 del 2020 |
Art. 5. Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale n. 9 del 2020 (Termini di applicazione) |
Art. 6. Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 3 del 1989 (Emergenze di rilievo regionale) |
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria |
Art. 8. Entrata in vigore |
§ 3.1.166 - L.R. 18 marzo 2021, n. 6.
Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2020 e alla legge regionale n. 3 del 1989 in materia di organizzazione del sistema della protezione civile e norma di interpretazione autentica della procedura straordinaria di mobilità del personale destinato alla protezione civile.
(B.U. 25 marzo 2021, n. 19)
Art. 1. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 2 dell'articolo 1 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 2 della
1. All'articolo 2 della
a) al comma 1, le parole "è l'autorità" sono sostituite dalle seguenti: "è autorità";
b) al comma 3, lettera b):
1) dopo la parola "regionale" sono aggiunte le seguenti "integrata (SORI)";
2) le parole da ", il coordinamento dell'attività di lotta" fino a "emergenza;" sono soppresse;
3) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
"b bis) la sala operativa unificata permanente (SOUP), che assicura il coordinamento delle strutture antincendio regionali con quelle statali nel periodo a rischio di incendio boschivo ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della
c) al comma 4, lettera a), dopo la parola "civile" sono aggiunte le seguenti: "mediante apposito atto convenzionale";
d) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
"4 bis. Al fine di raccogliere le segnalazioni e le richieste di soccorso dei cittadini per qualsiasi tipo di emergenza, la Direzione generale della protezione civile si avvale della rete degli Uffici di relazioni con il pubblico della Regione secondo gli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.".
Art. 3. Modifiche all'articolo 5 della
1. All'articolo 5 della
a) al comma 3:
1) le parole "senza necessità di" sono sostituite dalle seguenti: "previa acquisizione del";
2) in fine è aggiunto il seguente periodo: ". Si prescinde dal nullaosta per il personale proveniente dal Sistema Regione";
b) il comma 5 è abrogato.
Art. 4. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 3 della
1. L'articolo 5, comma 3, della
Art. 5. Abrogazione dell'articolo 6 della
1. L'articolo 6 della
Art. 6. Modifiche all'articolo 7 della
1. All'articolo 7 della
a) al comma 3 dopo la parola "straordinari" sono aggiunte le seguenti: ", ferme restando le competenze del Prefetto e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco";
b) al comma 4 dopo le parole "di durata non superiore a dodici mesi" sono aggiunte le seguenti ", prorogabile per non più di ulteriori dodici mesi,".
Art. 7. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 8. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).