Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 81. Pubblica sicurezza |
Capitolo: | 81.1 disciplina generale |
Data: | 14/06/2019 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione |
Art. 2. Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione |
Art. 3. Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale |
Art. 3 bis. (Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale). |
Art. 4. (Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura). |
Art. 5. Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 |
Art. 6. Modifiche alla legge 22 maggio 1975, n. 152 |
Art. 7. Modifiche al codice penale |
Art. 8. Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive |
Art. 8 bis. (Potenziamento dei presidi delle Forze di polizia). |
Art. 8 ter. (Incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). |
Art. 8 quater. (Disposizioni urgenti in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno). |
Art. 9. Rifissazione e proroga di termini in materia di protezione di dati personali e di intercettazioni |
Art. 10. Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019 |
Art. 10 bis. (Misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale delle Forze di polizia impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede). |
Art. 10 ter. (Raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato). |
Art. 11. Disposizioni sui soggiorni di breve durata |
Art. 12. Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio |
Art. 12 bis. (Misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno). |
Art. 12 ter. (Alimentazione del fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno). |
Art. 13. Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive |
Art. 14. Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto |
Art. 15. Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita |
Art. 16. Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale |
Art. 16 bis. (Modifica all'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48). |
Art. 17. Modifiche all'articolo 1-sexies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 |
Art. 17 bis. (Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). |
Art. 18. Entrata in vigore |
§ 81.1.75 - D.L. 14 giugno 2019, n. 53. [1]
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
(G.U. 14 giugno 2019, n. 138)
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA
Art. 1. Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione
1. All'articolo 11 del
«1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla
Art. 2. Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione
1. All'articolo 12 del
«6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150.000 a euro 1.000.000. La responsabilità solidale di cui all'articolo 6 della
6-ter. Le navi sequestrate ai sensi del comma 6-bis possono essere affidate dal prefetto in custodia agli organi di polizia, alle Capitanerie di porto o alla Marina militare ovvero ad altre amministrazioni dello Stato che ne facciano richiesta per l'impiego in attività istituzionali. Gli oneri relativi alla gestione dei beni sono posti a carico dell'amministrazione che ne ha l'uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6-quater. Quando il provvedimento che dispone la confisca diviene inoppugnabile, la nave è acquisita al patrimonio dello Stato e, a richiesta, assegnata all'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter. La nave per la quale non sia stata presentata istanza di affidamento o che non sia richiesta in assegnazione dall'amministrazione che ne ha avuto l'uso ai sensi del comma 6-ter è, a richiesta, assegnata a pubbliche amministrazioni per fini istituzionali ovvero venduta, anche per parti separate. Gli oneri relativi alla gestione delle navi sono posti a carico delle amministrazioni assegnatarie. Le navi non utilmente impiegabili e rimaste invendute nei due anni dal primo tentativo di vendita sono destinate alla distruzione. Si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
1-bis. Le somme derivanti dalle sanzioni amministrative per le violazioni di cui al comma 6-bis dell'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in euro 650.000 per l'anno 2019 e in euro 1.300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede, quanto a euro 500.000 per l'anno 2019 e a euro 1.000.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, e, quanto a euro 150.000 per l'anno 2019 e a euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla
Art. 3. Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale
1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole «articolo 12, commi» è inserita la seguente: «1,».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 3 bis. (Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale). [6]
1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente:
"m-quinquies) delitto di resistenza o di violenza contro una nave da guerra, previsto dall'articolo 1100 del codice della navigazione".
Art. 4. (Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura). [7]
1. Agli oneri derivanti dall'implementazione dell'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della
Art. 5. Modifiche al
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
1-bis. Le modalità di comunicazione, con mezzi informatici o telematici, dei dati delle persone alloggiate sono integrate con decreto del Ministro dell'interno al fine di consentire il collegamento diretto tra i sistemi informatici delle autorità di pubblica sicurezza e i sistemi gestionali delle strutture ricettive[9].
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore il novantesimo giorno successivo alla data della pubblicazione del decreto di cui al comma 1-bis nella Gazzetta Ufficiale [10].
Art. 6. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 5:
1) al secondo comma, la parola «Il» è sostituita dalle seguenti: «Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il»;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.»;
b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della
Art. 7. Modifiche al codice penale
1. Al codice penale, approvato con
a) all'articolo 339, primo comma, dopo le parole «è commessa» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;
b) all'articolo 340, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.»;
b-bis) all'articolo 341-bis, primo comma, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni" [12];
b-ter) all'articolo 343, primo comma, le parole: "fino a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni" [13];
c) all'articolo 419, secondo comma, dopo le parole «è commesso» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;
d) all'articolo 635:
1) al primo comma le parole «di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono soppresse;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»;
3) al quarto comma le parole «al primo e al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui ai commi precedenti».
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI SICUREZZA
Art. 8. Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive [14]
[1. Al fine di dare attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonchè di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a dodici mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2020, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 1.095 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 340 unità di area I/F1 e 755 unità di area II/F1. L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, quantificati in euro 3.861.324 per l'anno 2019 e in euro 27.029.263 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.]
Art. 8 bis. (Potenziamento dei presidi delle Forze di polizia). [17]
1. Al fine di agevolare la destinazione di immobili pubblici a presidi delle Forze di polizia, all'articolo 8, comma 4, del
Art. 8 ter. (Incremento del monte ore di lavoro straordinario per il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). [18]
1. Per fronteggiare imprevedibili e indilazionabili esigenze di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'attribuzione annua di ore di lavoro straordinario prevista dall'articolo 11 della
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 380.000 euro per l'anno 2019 e a 1.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 380.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2019 nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla
b) quanto a 1.910.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 8 quater. (Disposizioni urgenti in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno). [19]
1. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento di organizzazione di cui al comma 4 dell'articolo 32 del
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del
"1.1. All'atto della cessazione dell'attività delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, determinata con provvedimento di natura non regolamentare, il personale ivi assegnato, previo eventuale esperimento di una procedura di mobilità su base volontaria, è ricollocato, nel rispettivo ambito regionale, presso le sedi centrali e periferiche dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, sulla base di criteri connessi alle esigenze organizzative e funzionali dell'Amministrazione stessa. In caso di ricostituzione delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il personale di cui al periodo precedente è ricollocato presso le sedi di provenienza, ferma restando la dotazione organica complessiva del Ministero dell'interno".
Art. 9. Rifissazione e proroga di termini in materia di protezione di dati personali e di intercettazioni
1. Il previgente articolo 57 del
2. All'articolo 9 del
a) al comma 1, le parole «dopo il 31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019»;
b) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2020».
Art. 10. Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019
1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, è incrementato, a partire dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, di ulteriori 500 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1.214.141 euro per l'anno 2019 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del
Art. 10 bis. (Misure per l'approvvigionamento dei pasti per il personale delle Forze di polizia impegnato in servizi di ordine pubblico fuori sede). [21]
1. Al fine di garantire al personale delle Forze di polizia la fruizione dei pasti in occasione di servizi di ordine pubblico svolti fuori sede in località in cui non siano disponibili strutture adibite a mensa di servizio ovvero esercizi privati convenzionati di ristorazione, è autorizzata la spesa di 1.330.000 euro per l'anno 2019, di 4 milioni di euro per l'anno 2020 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 10 ter. (Raccordo e coordinamento degli istituti, scuole e centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato). [22]
1. All'articolo 6 della
"2-bis. Al fine di assicurare il coordinamento delle attività di formazione e di addestramento del personale della Polizia di Stato, è istituito l'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato, cui è preposto un dirigente generale di pubblica sicurezza, nell'ambito della dotazione organica vigente e fermo restando il numero complessivo degli uffici dirigenziali non generali in cui si articola il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Attraverso l'Ispettorato le competenti articolazioni del Dipartimento della pubblica sicurezza espletano le funzioni di raccordo e di uniformità di azione degli istituti, scuole, centri di formazione e addestramento della Polizia di Stato. Ferma restando la diretta dipendenza dal Dipartimento delle scuole di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e all'articolo 67 del
2-ter. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite l'articolazione e le competenze dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato.
2-quater. Dall'attuazione dei commi 2-bis e 2-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente".
Art. 11. Disposizioni sui soggiorni di breve durata
1. All'articolo 1, comma 1, della
Art. 12. Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea.
2. La dotazione di cui al comma 1 può essere incrementata da una quota annua non superiore a euro 50 milioni, individuata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 12 bis. (Misure urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno). [24]
1. Al fine di accelerare il miglioramento e il ricambio del vestiario del personale della Polizia di Stato è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
2. Al fine di assicurare il medesimo trattamento a tutto il personale del comparto sicurezza e difesa, a decorrere dal 1° settembre 2019 fino alla data di adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del
3. Al fine di favorire l'ottimale funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è disposto quanto segue:
a) per le finalità di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del
b) al capo VI del
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria";
2) la rubrica dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni transitorie e finali";
3) al comma 1 dell'articolo 12 è premesso il seguente:
"01. In sede di prima applicazione e limitatamente al biennio 2019-2020, la durata del corso di formazione di cui all'articolo 6 del
c) per l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b), numero 3), è autorizzata la spesa di 350.630 euro per l'anno 2019, di 592.671 euro per l'anno 2020 e di 137.110 euro per l'anno 2021.
4. All'articolo 1 della
a) al comma 149 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È istituito un fondo con una dotazione di 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, da destinare all'incremento del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia e del Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale di livello dirigenziale contrattualizzato dell'Amministrazione civile dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riparto delle predette risorse tra i fondi di cui al secondo periodo";
b) il comma 152 è sostituito dal seguente:
"152. I fondi di cui al primo e al secondo periodo del comma 149 possono essere ulteriormente incrementati, rispettivamente, fino a un massimo di 3,5 milioni di euro e fino a un massimo di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, mediante risparmi strutturali di spesa corrente derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa relativi all'acquisizione dei servizi di noleggio e assicurazione degli automezzi del programma 'Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica' nell'ambito della missione 'Ordine pubblico e sicurezza', iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le misure e i conseguenti risparmi sono individuati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
5. Il fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della
6. Agli oneri derivanti dai commi 1, 3, lettere a) e b), numero 3), 4, lettera a), e 5, pari a 8,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 12,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 14,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Art. 12 ter. (Alimentazione del fondo risorse decentrate per il personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno). [25]
1. Allo scopo di alimentare il fondo risorse decentrate per la remunerazione delle maggiori attività rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2019 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede:
a) quanto a 100.000 euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla
b) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Art. 13. Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive
1. Alla
a) all'articolo 6:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonchè a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:
a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);
c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della
d) soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorità nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.»;
3) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Nei confronti della persona già destinataria del divieto di cui al primo periodo è sempre disposta la prescrizione di cui al comma 2 e la durata del nuovo divieto e della prescrizione non può essere inferiore a cinque anni e superiore a dieci anni";
4) al comma 7, le parole «da due a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni»;
5) al comma 8-bis, dopo le parole: "se il soggetto" e prima delle parole: "ha dato prova" sono inserite le seguenti: "ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, o la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di cui al comma 1, o lo svolgimento di lavori di pubblica utilità, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
6) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:
«8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore può imporre ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui all'articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
b) all'articolo 6-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.»;
c) all'articolo 6-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.».
2. All'articolo 8 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato alle società sportive corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito:
a) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della
b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Alle società sportive è vietato altresì stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della
c) al comma 3, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
Art. 14. Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto
1. All'articolo 77, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
Art. 15. Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita
1. All'articolo 10 del
a) al comma 6-ter, le parole «fino al 30 giugno 2020» sono soppresse;
b) al comma 6-quater, il secondo periodo è soppresso.
Art. 16. Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale
1. Al codice penale, approvato con
a) all'articolo 61, dopo il numero 11-sexies) è aggiunto il seguente:
«11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.»;
b) all'articolo 131-bis, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle proprie funzioni.» [27].
Art. 16 bis. (Modifica all'articolo 9 del
1. All'articolo 9, comma 2, del
Art. 17. Modifiche all'articolo 1-sexies del
1. All'articolo 1-sexies del
a) al comma 1, le parole «nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima,» sono sostituite dalle seguenti: «alle manifestazioni sportive»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».
Art. 17 bis. (Procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). [29]
1. Le disposizioni di cui all'articolo 14-septies, comma 3, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, si applicano anche alla procedura concorsuale per l'accesso alla qualifica di capo squadra del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con decorrenza dal 1° gennaio 2019 per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2018 nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 260.000 euro per l'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per il medesimo anno nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla
Art. 18. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di prevedere misure volte a contrastare prassi elusive della normativa internazionale e delle disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, attribuite dall'ordinamento vigente al Ministro dell'interno quale Autorità nazionale di pubblica sicurezza;
Ritenute altresì le particolari e straordinarie necessità ed urgenza di rafforzare il coordinamento investigativo in materia di reati connessi all'immigrazione clandestina, implementando, altresì, gli strumenti di contrasto a tale fenomeno;
Considerata la straordinaria necessità e urgenza di garantire più efficaci livelli di tutela della sicurezza pubblica, definendo anche interventi per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione dei provvedimenti di condanna penale divenuti definitivi;
Considerata inoltre la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare le norme a garanzia del regolare e pacifico svolgimento di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico;
Ravvisata la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare i livelli di sicurezza necessari per lo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019 nonchè di integrare la disciplina volta a semplificare gli adempimenti nei casi di soggiorni di breve durata, la cui straordinaria urgenza è connessa all'imminente svolgimento dell'Universiade Napoli 2019;
Ravvisata altresì la straordinaria necessità ed urgenza di potenziare l'efficacia delle disposizioni in tema di rimpatri;
Considerata infine la straordinaria necessità ed urgenza di rafforzare gli strumenti di contrasto dei fenomeni di violenza in occasione delle manifestazioni sportive, nel più ampio quadro delle attività di prevenzione dei rischi per l'ordine e l'incolumità pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE E DI ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA
Art. 1. Misure a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e in materia di immigrazione
1. All'articolo 11 del
«1-ter. Il Ministro dell'interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'esercizio delle funzioni di coordinamento di cui al comma 1-bis e nel rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia, può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica ovvero quando si concretizzano le condizioni di cui all'articolo 19, comma 2, lettera g), limitatamente alle violazioni delle leggi di immigrazione vigenti, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata dalla
Art. 2. Inottemperanza a limitazioni o divieti in materia di ordine, sicurezza pubblica e immigrazione
1. All'articolo 12 del
«6-bis. Salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, il comandante della nave è tenuto ad osservare la normativa internazionale e i divieti e le limitazioni eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 11, comma 1-ter. In caso di violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane, notificato al comandante e, ove possibile, all'armatore e al proprietario della nave, si applica a ciascuno di essi, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. In caso di reiterazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica altresì la sanzione accessoria della confisca della nave, procedendo immediatamente a sequestro cautelare. All'irrogazione delle sanzioni, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente. Si osservano le disposizioni di cui alla
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500.000 euro per il 2019 e a 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3. Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale
1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole «articolo 12, commi» è inserita la seguente: «1,».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica solo ai procedimenti ivi considerati, iniziati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 4. Potenziamento delle operazioni di polizia sotto copertura
1. Al fine di implementare l'utilizzo dello strumento investigativo delle operazioni sotto copertura di cui all'articolo 9 della
Art. 5. Modifiche al
1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
Art. 6. Modifiche alla
1. Alla
a) all'articolo 5:
1) al secondo comma, la parola «Il» è sostituita dalle seguenti: «Nei casi di cui al primo periodo del comma precedente, il»;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Qualora il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal primo comma, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 2.000 a 6.000 euro.»;
b) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
«Art. 5-bis. - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di cui agli articoli 6-bis e 6-ter della
Art. 7. Modifiche al codice penale
1. Al codice penale, approvato con
a) all'articolo 339, primo comma, dopo le parole «è commessa» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;
b) all'articolo 340, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.»;
c) all'articolo 419, secondo comma, dopo le parole «è commesso» sono aggiunte le seguenti: «nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico ovvero»;
d) all'articolo 635:
1) al primo comma le parole «di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o» sono soppresse;
2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.»;
3) al quarto comma le parole «al primo e al secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui ai commi precedenti».
Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DELL'EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA A SUPPORTO DELLE POLITICHE DI SICUREZZA
Art. 8. Misure straordinarie per l'eliminazione dell'arretrato relativo all'esecuzione delle sentenze penali di condanna definitive
1. Al fine di dare attuazione ad un programma di interventi, temporaneo ed eccezionale, finalizzato ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonchè di assicurare la piena efficacia dell'attività di prevenzione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere, per il biennio 2019-2020, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata annuale, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente massimo di 800 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui 200 unità di Area I/F2 e 600 unità di Area II/F2. L'assunzione di personale di cui al primo periodo è autorizzata, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, del
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del comma 1, quantificati in euro 3.861.324 per l'anno 2019 e in euro 27.029.263 per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse iscritte sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente, di cui alla
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 9. Rifissazione e proroga di termini in materia di protezione di dati personali e di intercettazioni
1. Il previgente articolo 57 del
2. All'articolo 9 del
a) al comma 1, le parole «dopo il 31 luglio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il 31 dicembre 2019»;
b) al comma 2, le parole «a decorrere dal 1° agosto 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2020».
Art. 10. Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione dell'Universiade Napoli 2019
1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento dell'Universiade Napoli 2019, il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, è incrementato, a partire dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, di ulteriori 500 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 1.214.141 euro per l'anno 2019 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
Art. 11. Disposizioni sui soggiorni di breve durata
1. All'articolo 1, comma 1, della
Art. 12. Fondo di premialità per le politiche di rimpatrio
1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2019, destinato a finanziare interventi di cooperazione mediante sostegno al bilancio generale o settoriale ovvero intese bilaterali, comunque denominate, con finalità premiali per la particolare collaborazione nel settore della riammissione di soggetti irregolari presenti sul territorio nazionale e provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea.
2. La dotazione di cui al comma 1 può essere incrementata da una quota annua non superiore a euro 50 milioni, individuata annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, mediante utilizzo di quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 767, secondo periodo, della
3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI CONTRASTO ALLA VIOLENZA IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI SPORTIVE
Art. 13. Misure per il contrasto di fenomeni di violenza connessi a manifestazioni sportive
1. Alla
a) all'articolo 6:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonchè a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nei confronti di:
a) coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
b) coloro che, sulla base di elementi di fatto, risultino avere tenuto, anche all'estero, sia singolarmente che in gruppo, una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico nelle medesime circostanze di cui alla lettera a);
c) coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti per alcuno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della
d) ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
2) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
«1-ter. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia può essere disposto anche dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, con i provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti. Per fatti commessi all'estero, accertati dall'autorità straniera competente o dagli organi delle Forze di polizia italiane che assicurano, sulla base di rapporti di cooperazione, il supporto alle predette autorità nel luogo di svolgimento della manifestazione, il divieto è disposto dal questore della provincia del luogo di residenza ovvero del luogo di dimora abituale del destinatario della misura.»;
3) al comma 5, terzo periodo, le parole «inferiore a cinque anni e superiore a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «inferiore a sei anni e superiore a dieci anni» e, al quinto periodo, le parole «otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «dieci anni»;
4) al comma 7, le parole «da due a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a dieci anni»;
5) al comma 8-bis dopo le parole «se il soggetto» e prima delle parole «ha dato prova» sono aggiunte le seguenti: «ha adottato condotte di ravvedimento operoso, quali la riparazione integrale del danno eventualmente prodotto, mediante il risarcimento anche in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, nonchè la concreta collaborazione con l'autorità di polizia o con l'autorità giudiziaria per l'individuazione degli altri autori o partecipanti ai fatti per i quali è stato adottato il divieto di cui al comma 1 e»;
6) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:
«8-ter. Con il divieto di cui al comma 1 il questore può imporre ai soggetti che risultano definitivamente condannati per delitti non colposi anche i divieti di cui all'articolo 3, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
b) all'articolo 6-quater è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-ter. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.»;
c) all'articolo 6-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano altresì a chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive.».
2. All'articolo 8 del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. È vietato alle società sportive corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, compresa l'erogazione di biglietti e abbonamenti o di titoli di viaggio a prezzo agevolato o gratuito:
a) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 della
b) ai destinatari dei provvedimenti previsti dall'articolo 6 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
c) ai soggetti che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi.»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Alle società sportive è vietato altresì stipulare con soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della
c) al comma 3, le parole «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».
Art. 14. Ampliamento delle ipotesi di fermo di indiziato di delitto
1. All'articolo 77, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
Art. 15. Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita
1. All'articolo 10 del
a) al comma 6-ter, le parole «fino al 30 giugno 2020» sono soppresse;
b) al comma 6-quater, il secondo periodo è soppresso.
Art. 16. Modifiche agli articoli 61 e 131-bis del codice penale
1. Al codice penale, approvato con
a) all'articolo 61, dopo il numero 11-sexies) è aggiunto il seguente:
«11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni.»;
b) all'articolo 131-bis, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.».
Art. 17. Modifiche all'articolo 1-sexies del
1. All'articolo 1-sexies del
a) al comma 1, le parole «nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione medesima,» sono sostituite dalle seguenti: «alle manifestazioni sportive»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni del comma 1, primo e secondo periodo, si applicano anche ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».
Art. 18. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[3] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[4] Comma inserito dalla L. di conversione.
[5] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[6] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[7] Articolo così sostituito dalla L. di conversione.
[8] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[10] Comma aggiunto dalla L. di conversione.
[11] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[12] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[13] Lettera inserita dalla L. di conversione.
[14] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 926, della
[15] Comma così modificato dall'art. 8 del
[16] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[17] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[18] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[19] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[20] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[21] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[22] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[23] Comma così modificato dalla L. di conversione.
[24] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[25] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[26] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[27] Lettera così modificata dalla L. di conversione.
[28] Articolo inserito dalla L. di conversione.
[29] Articolo inserito dalla L. di conversione.