Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.2 contabilità e programmazione |
Data: | 06/08/2019 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Residui attivi e passivi. |
Art. 2. Fondo di cassa. |
Art. 3. Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto. |
Art. 4. Mutui e prestiti. |
Art. 5. Stato di previsione delle entrate e delle spese. |
Art. 6. Allegati all’assestamento. |
Art. 7. Modifiche all’Allegato 1 della legge regionale 21 dicembre 2018, n. 45 “Bilancio di previsione 2019-2021”. |
Art. 8. Entrata in vigore. |
§ 6.2.229 - L.R. 6 agosto 2019, n. 31.
Assestamento del bilancio di previsione 2019-2021.
(B.U. 6 agosto 2019, n. 88)
Art. 1. Residui attivi e passivi.
1. I dati presunti, relativi ai residui attivi e passivi riferiti alla chiusura finanziaria dell’esercizio 2018, riportati rispettivamente nello stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2019, sono rideterminati in conformità ai corrispondenti dati definitivi risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2018.
2. Le differenze fra l’ammontare dei residui definitivi dell’esercizio finanziario 2018 e l’ammontare dei residui presunti riportati negli stati di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2019, sono rappresentate nell’Allegato 1 alla presente legge.
Art. 2. Fondo di cassa.
1. Il fondo di cassa all’inizio dell’esercizio finanziario 2019 è determinato in euro 1.178.373.672,40 in conformità con quanto disposto dall’articolo 8 della
Art. 3. Disavanzo determinato dal debito autorizzato e non contratto.
1. Come risulta dalla
Art. 4. Mutui e prestiti.
1. Il rinnovo dell’autorizzazione a contrarre mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente, di cui all’articolo 3, comma 1, della
2. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui al comma 1, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime condizioni di cui all’articolo 3 della
3. L’autorizzazione a contrarre mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento consentite dalla legislazione vigente per l’attuazione di spese d’investimento specifiche nel triennio 2019-2021, di cui all’articolo 4, comma 1 della
4. L’onere annuale relativo all’ammortamento di cui al comma 3, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali e alle medesime condizioni di cui all’articolo 4 della
Art. 5. Stato di previsione delle entrate e delle spese.
1. Nello stato di previsione delle entrate e delle spese per l’esercizio finanziario 2019, 2020 e 2021 sono introdotte le variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa di cui all’Allegato 2 per le entrate e di cui all’Allegato 3 per le spese.
Art. 6. Allegati all’assestamento.
1. Sono approvati i seguenti Allegati:
a) nota integrativa all’assestamento (Allegato 4);
b) riepilogo generale delle variazioni alle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);
c) riepiloghi generali delle variazioni alle spese rispettivamente per missioni e per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);
d) quadro generale riassuntivo delle variazioni alle entrate (per titoli) e alle spese (per titoli) (Allegato 7);
e) prospetto dimostrativo aggiornato dell’equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 8), che dà atto del permanere degli equilibri di bilancio ai sensi del comma 2 dell’articolo 50 del
f) prospetto aggiornato concernente la composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (Allegato 9);
g) prospetto dimostrativo aggiornato del rispetto dei limiti di indebitamento (Allegato 10);
h) variazione all’Allegato 1 “Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011)” della
i) variazione all’Allegato 2 “Rimodulazione delle spese pluriennali disposte da leggi regionali ai sensi della lettera d) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011)” della
j) variazione all’Allegato 14 “Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l’esercizio finanziario 2019 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della
Art. 7. Modifiche all’Allegato 1 della
1. Gli elenchi, di cui al punto d) dell’Allegato 1, previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a), della
Art. 8. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Comma così modificato dall'art. 6 della