§ 6.2.222 - L.R. 21 dicembre 2018, n. 45.
Bilancio di previsione 2019-2021.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:21/12/2018
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Stati di previsione delle entrate e delle spese.
Art. 2.  Allegati al bilancio.
Art. 3.  Autorizzazione al ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Art. 4.  Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese d’investimento specifiche.
Art. 5.  Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Art. 6.  Fondi speciali.
Art. 7.  Entrata in vigore.


§ 6.2.222 - L.R. 21 dicembre 2018, n. 45.

Bilancio di previsione 2019-2021.

(B.U. 21 dicembre 2018, n. 128)

 

Art. 1. Stati di previsione delle entrate e delle spese.

1. Per l’esercizio finanziario 2019 sono previste entrate di competenza per euro 17.407.795.275,84 e di cassa per euro 21.803.765.954,97 e autorizzati impegni di spesa per euro 17.407.795.275,84 e pagamenti per euro 21.803.765.954,97 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

2. Per l’esercizio finanziario 2020 sono previste entrate di competenza per euro 15.815.630.727,01 e autorizzati impegni di spesa per euro 15.815.630.727,01 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. Per l’esercizio finanziario 2021 sono previste entrate di competenza per euro 16.080.060.337,24 e autorizzati impegni di spesa per euro 16.080.060.337,24 in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.

     Art. 2. Allegati al bilancio.

1. Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:

a) Nota integrativa (Allegato 1);

b) Riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 2);

c) Riepilogo generale delle spese per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 3);

d) Riepilogo generale delle spese per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 4);

e) Prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 5);

f) Prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 6);

g) Quadro generale riassuntivo (Allegato 7);

h) Prospetto dimostrativo dell’equilibrio di bilancio (Allegato 8);

i) Tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione (Allegato 9);

j) Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale (Allegato 10);

k) Elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie (Allegato 11);

l) Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato 12);

m) Elenco delle spese che possono essere finanziate con il fondo di riserva per spese impreviste (Allegato 13);

n) Elenco delle spese non obbligatorie a carattere continuativo o ricorrente autorizzate per l’esercizio finanziario 2019 e quantificate annualmente con legge di approvazione di bilancio ai sensi del comma 2 bis dell’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” (Allegato 14);

o) Composizione del fondo pluriennale vincolato per missioni e programmi (Allegato 15);

p) Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (Allegato 16).

 

     Art. 3. Autorizzazione al ricorso all’indebitamento in attuazione dell’articolo 40, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

1. In applicazione dell’articolo 40, comma 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni, è autorizzata nell’anno 2019 la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, dall’articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per far fronte ad effettive esigenze di cassa, per l’importo di euro 1.059.223.371,63 (Titolo 6 - Tipologia 300), a copertura del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, sulla base del risultato presunto di amministrazione 2018 determinato nello stesso importo, da aggiornarsi con legge di assestamento del bilancio di previsione 2019-2021 sulla base delle risultanze definitive del rendiconto 2018.

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

3. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.

4. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al comma 3 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.

5. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 57.096.808,17 e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2020 e 2021 nella parte spesa del bilancio di previsione 2019-2021 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).

 

     Art. 4. Autorizzazione al ricorso all’indebitamento per spese d’investimento specifiche.

1. Per l’attuazione di spese d’investimento specifiche, nel triennio 2019-2021 è autorizzata la contrazione di mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento, per l’importo complessivo di euro 69.000.000,00 (Titolo 6 - Tipologia 300), nel rispetto di quanto disposto dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, dall’articolo 3, commi da 16 a 21-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, di quanto previsto dall’articolo 62 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e dall’articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 nonché all’osservanza di quanto recato dall’articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. L’importo complessivo delle erogazioni relative ai mutui, prestiti obbligazionari o altre forme di indebitamento di cui al comma 1 non può essere superiore ad euro 40.000.000,00 nel 2019, euro 14.500.000,00 nel 2020 ed euro 14.500.000,00 nel 2021.

3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre l’indebitamento di cui al comma 1 per una durata non superiore a trenta anni e ad un tasso massimo pari al 6 per cento. Nel caso di operazioni di indebitamento a tasso variabile, l’entità del tasso di cui al periodo precedente è riferita al tasso iniziale delle operazioni medesime al momento della stipula.

4. L’indebitamento di cui al comma 1 potrà essere assunto anche mediante ricorso diretto alla Banca europea per gli investimenti (BEI).

5. Il pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali interessi di preammortamento è garantito mediante l’iscrizione nel bilancio di previsione della Regione, per tutta la durata dell’operazione di indebitamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti.

6. In via sussidiaria la Giunta regionale potrà conferire, con ciascun atto di erogazione, mandato irrevocabile al Tesoriere a versare a favore degli istituti finanziatori le somme di cui al precedente comma 4 alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare le somme necessarie in ogni esercizio finanziario, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse.

7. L’onere annuale relativo all’ammortamento ed all’eventuale pre-ammortamento, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è previsto in euro 2.036.700,19 per il 2020 e in euro 2.823.206,48 per il 2021, e trova riscontro di copertura per gli esercizi 2020 e 2021 nella parte spesa del bilancio di previsione 2019-2021 (Missione 50 - Programmi 01 e 02).

 

     Art. 5. Attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

1. Per l’attuazione del Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, per l’esercizio 2019, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, con proprio atto, le variazioni inerenti la gestione sanitaria per l’iscrizione delle entrate, nonché delle relative spese.

 

     Art. 6. Fondi speciali.

1. Il fondo speciale per le spese correnti destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”) è determinato in euro 1.935.000,00 per l’esercizio 2019, euro 2.000.000,00 per l’esercizio 2020 e in euro 1.000.000,00 per l’esercizio 2021.

1 bis. Il fondo speciale per le spese in conto capitale destinato a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio (Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”) è determinato in euro 1.085.000,00 per l’esercizio 2019, in euro 1.300.000,00 per l’esercizio 2020 e in euro 650.000,00 per l’esercizio 2021 [1].

 

     Art. 7. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 19 giugno 2019, n. 22.