§ 80.8.96 - Deliberazione 12 luglio 2018, n. 14.
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 14/2018 - Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.8 parlamento della Repubblica
Data:12/07/2018
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità)
Art. 2.  (Montante contributivo individuale)
Art. 3.  (Rivalutazione del trattamento previdenziale rideterminato)
Art. 4.  (Trattamenti di reversibilità)
Art. 5.  (Disposizione attuativa)


§ 80.8.96 - Deliberazione 12 luglio 2018, n. 14.

Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati n. 14/2018 - Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato svolti fino al 31 dicembre 2011.

 

Riunione di giovedì 12 luglio 2018

 

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

visto l’articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati;

visto il Regolamento della previdenza per i deputati approvato dall’Ufficio di Presidenza il 30 ottobre 1968, e successive modificazioni;

visto il Regolamento per gli assegni vitalizi degli onorevoli deputati approvato dall’Ufficio di Presidenza il 12 aprile 1994;

visto il Regolamento per gli assegni vitalizi dei deputati approvato dall’Ufficio di Presidenza il 30 luglio 1997, nel testo modificato dalle deliberazioni dell’Ufficio di Presidenza n. 300 del 5 aprile 2001 e n. 73 del 23 luglio 2007;

visto il Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati approvato dall’Ufficio di Presidenza in data 30 gennaio 2012, e successive modificazioni;

considerato che, alla luce della sequenza degli atti normativi sopra richiamati e in coerenza con quanto da ultimo ribadito nella sentenza n. 3/2018 del Collegio d’appello della Camera dei deputati, risulta del tutto non controversa e pienamente conforme all’assetto dell’ordinamento giuridico-costituzionale la prerogativa della Camera di disciplinare la materia dei trattamenti previdenziali dei deputati cessati dal mandato attraverso deliberazioni adottate nell’esercizio dell’autonomia normativa ad essa attribuita dalla Costituzione, ai sensi dall’articolo 64 della Carta costituzionale;

considerato altresì che, nella riunione dell’Ufficio di Presidenza del 9 aprile 2018, il Presidente della Camera ha conferito al Collegio dei deputati Questori il mandato a svolgere un’istruttoria al fine di individuare possibili proposte volte al ricalcolo, secondo il metodo contributivo, dell'attuale sistema dei vitalizi erogati in favore dei deputati cessati dal mandato, valutando con particolare attenzione, per un verso, l'impatto delle varie ipotesi sui trattamenti più bassi e, per altro verso, l’opportunità di fissare un limite massimo al fine di evitare che il ricalcolo del trattamento in essere possa determinarne un importo superiore a quello erogato attualmente;

udita la relazione svolta dal Collegio dei deputati Questori nella riunione dell’Ufficio di Presidenza del 26 aprile 2018, nel corso della quale il Collegio ha riferito circa i primi esiti degli approfondimenti compiuti sulla base del mandato conferito dal Presidente della Camera;

considerato che, successivamente alla riunione testé citata, al fine di ampliare la base informativa a disposizione dell’Ufficio di Presidenza in vista delle determinazioni di competenza nella materia in questione, è stata richiesta al presidente dell’INPS la disponibilità a fornire un supporto di carattere tecnicometodologico con specifico riferimento alla determinazione dei coefficienti di trasformazione del monte contributivo maturato dai percettori delle prestazioni previdenziali, attraverso l’elaborazione di un’apposita serie di coefficienti - attualmente non previsti dall’ordinamento vigente - per gli anni anteriori al 1996 e per le età precedenti i 57 anni e superiori a 70 anni;

visti i coefficienti di trasformazione appositamente elaborati dall’INPS nel contesto sopra delineato e considerato che la metodologia utilizzata per determinarli risulta conforme alle valutazioni successivamente formulate in proposito dall’ISTAT su richiesta del Presidente della Camera, nell’ambito del principio della leale collaborazione tra istituzioni pubbliche;

ritenuta l’esigenza, alla luce degli approfondimenti istruttori compiuti, di procedere ad una rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo della misura degli assegni vitalizi, delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata e dei trattamenti di reversibilità maturati sulla base della normativa vigente alla data del 31 dicembre 2011;

DELIBERA

 

Art. 1. (Rideterminazione della misura degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 gli importi degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, maturati, sulla base della normativa vigente, alla data del 31 dicembre 2011, sono rideterminati secondo le modalità previste dalla presente deliberazione.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età anagrafica del deputato alla data della decorrenza dell’assegno vitalizio o del trattamento previdenziale pro rata.

3. Si applicano i coefficienti di trasformazione di cui alla tabella 1 allegata alla presente deliberazione.

4. L’ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione, non può comunque superare l’importo dell’assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, o della quota di assegno vitalizio del trattamento previdenziale pro rata, diretto o di reversibilità, previsto per ciascun deputato dal Regolamento in vigore alla data dell’inizio del mandato parlamentare.

5. L’ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione non può comunque essere inferiore all’importo determinato moltiplicando il montante contributivo individuale maturato da un deputato che abbia svolto il mandato parlamentare nella sola XVII legislatura, rivalutato ai sensi del successivo articolo 2, per il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età anagrafica di 65 anni vigente alla data del 31 dicembre 2018.

6. Nel caso in cui, a seguito della rideterminazione operata ai sensi della presente deliberazione, l’ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità rideterminati, risulti ridotto in misura superiore al 50 per cento rispetto all’importo dell’assegno vitalizio, diretto o di reversibilità, o della quota di assegno vitalizio del trattamento previdenziale pro rata, diretto o di reversibilità, previsto per ciascun deputato dal Regolamento in vigore alla data dell’inizio del mandato parlamentare, l’ammontare minimo determinato ai sensi del comma 5 è aumentato della metà.

7. L’Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei deputati Questori, può incrementare fino a un massimo del 50 per cento l’ammontare degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e le quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione, in favore di coloro che ne facciano domanda e per i quali ricorrano i seguenti presupposti:

a) non percepiscano altri redditi annui di ammontare superiore alla misura annua dell’assegno sociale, ad esclusione di quelli eventualmente derivanti a qualsiasi titolo dall’immobile destinato ad abitazione principale;

b) siano affetti da patologie gravi che richiedano la somministrazione di terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione prodotta da strutture sanitarie pubbliche, ovvero, alternativamente, siano affetti da stati patologici sottesi a situazioni di invalidità riconosciuta dalle autorità competenti, in misura pari al 100 per cento.

8. La documentazione comprovante il ricorrere dei presupposti di cui al comma 7 deve essere prodotta a cura del richiedente all’atto dell’istanza e, successivamente, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

 

     Art. 2. (Montante contributivo individuale)

1. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l’aliquota determinata ai sensi del comma 3. L’ammontare così ottenuto si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione di cui al comma 6.

2. La base imponibile contributiva è determinata, secondo quanto previsto dalle disposizioni per i dipendenti pubblici, sulla base dell’ammontare dell’indennità parlamentare lorda definito dalla normativa vigente nel periodo di riferimento, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità.

3. La quota di contribuzione a carico del deputato è pari all’aliquota percentuale della base imponibile prevista dalla normativa di riferimento, ivi ricomprendendo l’aliquota della eventuale contribuzione ai fini del completamento volontario del quinquennio della legislatura e della eventuale contribuzione aggiuntiva finalizzata al trattamento di reversibilità, secondo le modalità di cui ai successivi commi 4 e 5. La quota di contribuzione a carico della Camera dei deputati è pari a 2,75 volte quella a carico del deputato.

4. Le quote di contribuzione finalizzate al completamento volontario del quinquennio di ciascuna legislatura sono determinate sulla base dell’indennità parlamentare lorda e dell’aliquota di contribuzione a carico del deputato vigenti nell’ultimo giorno di ciascuna legislatura completata e si considerano versate in pari data.

5. Le quote di contribuzione aggiuntiva finalizzate al trattamento di reversibilità, che non siano state trattenute sull’indennità parlamentare, sono determinate sulla base dell’indennità parlamentare lorda e dell’aliquota di contribuzione a carico del deputato vigenti in ciascun mese delle legislature alle quali si riferiscono e si considerano versate in pari data.

6. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare, sino alla data di decorrenza del diritto all’assegno vitalizio e alle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata.

7. Nel caso in cui, dopo la data di maturazione dell’assegno vitalizio, siano stati versati dal deputato ulteriori contributi in relazione allo svolgimento di un successivo mandato parlamentare, i contributi medesimi concorrono a formare un nuovo e diverso montante, che viene trasformato applicando i coefficienti di trasformazione corrispondenti all’età anagrafica del deputato alla data di cessazione dal successivo mandato. La prestazione così determinata si somma alla precedente già maturata.

8. L’importo degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, e delle quote di assegno vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata, diretti e di reversibilità, rideterminati ai sensi della presente deliberazione è rivalutato annualmente sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo (FOI) sino alla data del 31 dicembre 2018.

 

     Art. 3. (Rivalutazione del trattamento previdenziale rideterminato)

1. L’importo del trattamento previdenziale rideterminato è rivalutato annualmente secondo le modalità di cui all’articolo 11 del Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati.

 

     Art. 4. (Trattamenti di reversibilità)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, ai trattamenti previdenziali di reversibilità si applicano le aliquote di reversibilità di cui all’articolo 9 del Regolamento per il trattamento previdenziale dei deputati.

 

     Art. 5. (Disposizione attuativa)

1. Il Collegio dei deputati Questori sovrintende all’attuazione della presente deliberazione e delibera in merito alle questioni connesse all’applicazione delle relative disposizioni.

 

Allegato alla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 14/2018

Coefficienti di trasformazione per anno di decorrenza del trattamento previdenziale