§ 6.2.32 - L.R. 23 luglio 2019, n. 21.
Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale Sordomuti e ulteriori disposizioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanze, demanio, patrimonio
Data:23/07/2019
Numero:21


Sommario
Art. 1.  (Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale Sordomuti)
Art. 2.  (Disposizioni finanziarie per la copertura della spesa di cui all'articolo 1)
Art. 3.  (Contributo al Comune di Pescara per l'organizzazione della 25^ edizione della Regata dei Gonfaloni)
Art. 4.  (Modifiche all'art. 2 della l.r. 14/2019)
Art. 5.  (Integrazione alla l.r. 18/2001)
Art. 6.  (Modifiche all'art. 9 della l.r. 18/2001)
Art. 7.  (Modifiche alla l.r. 42/2013)
Art. 8.  (Invarianza finanziaria articoli 4, 5, 6 e 7)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.32 - L.R. 23 luglio 2019, n. 21.

Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale Sordomuti e ulteriori disposizioni.

(B.U. 26 luglio 2019, n. 126 Speciale)

 

Art. 1. (Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale Sordomuti)

1. Al fine di favorire il regolare svolgimento delle attività poste in essere dall'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) di cui alla legge regionale 29 novembre 1982, n. 87 (Erogazione di contributi al Consiglio regionale e alle Sezioni provinciali abruzzesi dell'Unione italiana ciechi e alle Sezioni provinciali abruzzesi dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti), il contributo iscritto sul capitolo 71625/1 denominato "Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) L.R. 29.11.1982, n. 87" è incrementato per l'anno 2019 di euro 90.000,00.

 

     Art. 2. (Disposizioni finanziarie per la copertura della spesa di cui all'articolo 1)

1. Ai fini della copertura della spesa di cui all'articolo 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2019 - 2021, esercizio 2019, sono apportate le seguenti variazioni compensative per competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: Titolo I, Missione 12, Programma 02, capitolo di spesa n. 71625/1 denominato "Contributi al Consiglio regionale d'Abruzzo e alle Sezioni provinciali dell'Ente Nazionale Sordomuti (ENS) L.R. 29.11.1982, n. 87" per euro 90.000,00;
b) in diminuzione parte spesa: Titolo I, Missione 20, Programma 01, capitolo di spesa n. 321930/1 denominato "Fondo di riserva per le spese impreviste" per euro 90.000,00.

 

     Art. 3. (Contributo al Comune di Pescara per l'organizzazione della 25^ edizione della Regata dei Gonfaloni)

1. Per l'anno 2019 la Regione Abruzzo sostiene la realizzazione della 25^ edizione della Regata dei Gonfaloni che si terrà a Pescara tra i mesi di agosto e settembre 2019. Tale manifestazione, che si svolge sul Fiume Pescara, ormai entrata a far parte della tradizione cittadina e regionale, vede la partecipazione di diversi equipaggi provenienti dalla Regione Abruzzo e anche da altre Regioni italiane e dell'altra sponda dell'Adriatico. Pertanto, si tratta di una manifestazione la cui importanza oltrepassa i confini del Comune di Pescara.

2. Ai fini del sostegno a questo evento, la Regione Abruzzo destina per l'anno 2019 Euro 20.000,00 al Comune di Pescara come contributo vincolato per l'organizzazione della 25^ Regata dei Gonfaloni.

3. Alla spesa pari a euro 20.000,00 si fa fronte con apposito e nuovo stanziamento denominato "Contributo al Comune di Pescara per l'organizzazione della 25^ edizione della Regata dei Gonfaloni" istituito al Titolo I, Missione 05, Programma 02, della parte spesa del bilancio regionale.

4. La copertura della spesa è assicurata mediante la seguente variazione al bilancio regionale 2019-2021, esercizio 2019, in termini di competenza e cassa:

a) in aumento parte spesa: Titolo I, Missione 05, Programma 02, del nuovo stanziamento denominato "Contributo al Comune di Pescara per l'organizzazione della 25^ edizione della Regata dei Gonfaloni" per euro 20.000,00;

b) in diminuzione parte spesa Titolo IV, Missione 50, Programma 02, capitolo di spesa n. 313140 denominato "Rimborso quota capitale per i mutui del settore trasporti" per euro 20.000,00.

 

     Art. 4. (Modifiche all'art. 2 della l.r. 14/2019)

1. All'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 2019, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di demanio idrico e antincendio boschivo e modifica all'art. 5 della l.r. 4/2009) ovunque ricorra il numero di capitolo "311940/1" è sostituito dal seguente: "321940/1".

 

     Art. 5. (Integrazione alla l.r. 18/2001)

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 9 maggio 2001, n. 18 (Consiglio regionale dell'Abruzzo, autonomia e organizzazione), è inserito il seguente:

"Art. 8 bis. (Valutazione del personale assegnato alle segreterie)

1. Il personale di cui all'articolo 8 è sottoposto al sistema di valutazione, nell'ambito del ciclo della performance del Consiglio regionale, in ordine al conseguimento degli obiettivi che, tenuto conto della natura delle attività svolte, sono individuati nel Piano della performance.

2. L'Ufficio di Presidenza, con disciplinare da adottarsi nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. 150/2009, alla l.r. 6/2011 e al vigente sistema di valutazione, regolamenta le fasi e gli attori del processo valutativo, oltre agli effetti applicativi della valutazione sugli istituti contrattuali ad essa correlati.".

 

     Art. 6. (Modifiche all'art. 9 della l.r. 18/2001)

1. All'articolo 9 della l.r. 18/2001, dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

"1-ter. I rapporti di lavoro subordinato di cui ai commi precedenti sono costituiti esclusivamente per attività di stretto supporto agli organi richiedenti ed hanno durata massima pari alla durata del mandato consiliare. I medesimi sono in ogni caso risolti contestualmente alla cessazione dall'incarico del proponente o su iniziativa dello stesso per venir meno del requisito della fiduciarietà, ovvero con la scadenza anticipata della Legislatura.

1-quater. I contratti di lavoro subordinato di cui ai commi precedenti non costituiscono incarichi ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010 e non soggiacciono alla relativa disciplina.

1-quinquies. I contratti di cui al presente articolo sono soggetti ai limiti finanziari di cui all'articolo 5 della presente legge e all'articolo 40 della l.r. 40/2010 e sono esclusi dai vincoli numerici di cui all'articolo 50 del CCNL del 21.05.2018 e all'articolo 23 del d.lgs. 81/2015.".

 

     Art. 7. (Modifiche alla l.r. 42/2013)

1. Alla legge regionale 20 novembre 2013, n. 42 (Norme in materia di Polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012) sono apportare le seguenti modifiche:

a) Il comma 7 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"7. L'incarico a tempo determinato di Comandante del Corpo o del Servizio di Polizia Locale può essere conferito prioritariamente a soggetti inquadrati nei ruoli della Polizia Locale che siano in possesso dei requisiti di ammissione alle procedure concorsuali corrispondenti al profilo da ricoprire, di comprovata professionalità ed esperienza maturata per almeno un quinquennio all'interno dei servizi di Polizia Locale o a soggetti appartenenti a forze di Polizia dello Stato che abbiano espletato funzioni di Comandante per un periodo di almeno cinque anni.";

b) Il comma 8 dell'articolo 5 è abrogato.

 

     Art. 8. (Invarianza finanziaria articoli 4, 5, 6 e 7)

1. Dall'applicazione degli articoli 4, 5, 6 e 7 della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).