Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.5 trasporti |
Data: | 21/12/2017 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. (Obbligo di servizio ed ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico) |
Art. 2. (Clausola di neutralità finanziaria) |
Art. 3. (Entrata in vigore) |
§ 4.5.112 - L.R. 21 dicembre 2017, n. 64.
Disposizioni in materia di trasporto pubblico.
(B.U. 27 dicembre 2017, n. 51)
Art. 1. (Obbligo di servizio ed ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico)
1. Nell'ambito delle misure previste dall'articolo 27 del
2. I servizi automobilistici di trasporto pubblico locale esercitati in base a concessioni rilasciate ai sensi della
3. Entro il termine di cui al comma 2, ai concessionari dei servizi, ovvero alle società dagli stessi controllate, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, della
4. A partire dal 1 gennaio 2018, i servizi automobilistici di cui al comma 2 non saranno comunque oggetto di contributi o corrispettivi a carico del bilancio regionale.
5. Alla lettera f) dell'articolo 3 della
6. I commi 2 e 4 dell'articolo 10 della
7. La Giunta regionale, per il tramite del dipartimento competente, individua, anche nell'ambito dei residui e delle economie vincolate di settore, le somme da destinare prioritariamente al pagamento di sentenze esecutive relative al TPL. A tal proposito, sulla base di tale ricognizione, il servizio competente procede alle reiscrizione in bilancio delle predette risorse entro dieci giorni dalla deliberazione di Giunta.
Art. 2. (Clausola di neutralità finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Abruzzo.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).