Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.9 polizia di Stato |
Data: | 13/07/2018 |
Numero: | 103 |
Sommario |
Art. 1. Concorso pubblico ad allievo agente e ad allievo agente tecnico |
Art. 2. Concorso pubblico ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico |
Art. 3. Concorso pubblico a commissario e a direttore tecnico |
Art. 4. Concorso pubblico a medico e a medico veterinario |
Art. 5. Disposizioni finali |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 46.9.206 - D.M. 13 luglio 2018, n. 103.
Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato.
(G.U. 7 settembre 2018, n. 208)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il
Visto il
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Considerato che i richiamati articoli 6, comma 1, lettera b), e 27-bis, comma 1, lettera b), del
Considerato che ai sensi del richiamato articolo 3, comma 6, della
Ritenuto di dover prevedere, per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato, limiti di età funzionali alla peculiarità del servizio prestato dal suddetto personale;
Ritenuto di dover stabilire i nuovi limiti massimi di età in corrispondenza con quelli individuati come limite comunque non superabile dalle richiamate norme primarie, ad eccezione di quello per medico veterinario, atteso che per l'accesso alla relativa carriera, a differenza della carriera dei medici, non è richiesto, oltre alla laurea magistrale, il diploma di specializzazione;
Visto l'articolo 3, commi 5 e 13, del richiamato
Visto il
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Sentito il parere delle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 2018;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della citata
Adott a
il seguente regolamento:
Art. 1. Concorso pubblico ad allievo agente e ad allievo agente tecnico
1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventisei.
Art. 2. Concorso pubblico ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico
1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo vice ispettore e allievo vice ispettore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni ventotto.
2. Non è soggetta a limiti di età la partecipazione al concorso degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti requisiti, con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando.
3. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di età di cui al comma 1 è elevato a trentatrè anni.
Art. 3. Concorso pubblico a commissario e a direttore tecnico
1. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trenta.
2. Ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 31, comma 4, del
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera ii), n. 5), del
4. Per gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno il limite massimo di età di cui al comma 1 è elevato a trentacinque anni.
Art. 4. Concorso pubblico a medico e a medico veterinario
1. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di medico della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trentacinque.
2. La partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di medico veterinario della Polizia di Stato è soggetta al limite massimo di età di anni trentadue.
Art. 5. Disposizioni finali
1. I requisiti anagrafici di cui al presente decreto devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
2. Il
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 2018, n. 1-1870