Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali: consiglio e giunta |
Data: | 12/12/2018 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 2013 e dell'articolo 7 della legge regionale n. 7 del 1979 (Uffici centrali circoscrizionali) |
Art. 2. Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 16 del 2013 (Voto) |
Art. 3. Modifica dell'articolo 10 della legge regionale n. 16 del 2013 (Casi particolari) |
Art. 4. Modifica dell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 2013 (Candidature) |
Art. 5. Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979 |
Art. 6. Modifiche all'allegato A della legge regionale n. 16 del 2013 |
Art. 7. Entrata in vigore |
§ 1.2.46 - L.R. 12 dicembre 2018, n. 44.
Modifiche alla legge regionale n. 7 del 1979 e alla legge regionale n. 16 del 2013, in materia di procedimento per l'elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale.
(B.U. 17 dicembre 2018, n. 56)
Art. 1. Modifica dell'articolo 3 della
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della
"1 bis. Le funzioni di Ufficio centrale circoscrizionale di cui al comma 1 dell'articolo 7 della
a) per la circoscrizione elettorale di Cagliari, dal Tribunale di Cagliari;
b) per la circoscrizione elettorale di Carbonia-Iglesias, dal Tribunale di Cagliari;
c) per la circoscrizione elettorale del Medio Campidano, dal Tribunale di Cagliari;
d) per la circoscrizione elettorale di Nuoro, dal Tribunale di Nuoro;
e) per la circoscrizione elettorale dell'Ogliastra, dal Tribunale di Lanusei;
f) per la circoscrizione elettorale di Olbia-Tempio, dal Tribunale di Tempio;
g) per la circoscrizione elettorale di Oristano, dal Tribunale di Oristano;
h) per la circoscrizione elettorale di Sassari, dal Tribunale di Sassari.".
2. Sono conseguentemente abrogati la
3. Al primo comma dell'articolo 7 della
Art. 2. Modifiche all'articolo 8 della
1. All'articolo 8 della
a) al comma 1 le parole "e di preferenza" sono sostituite dalle parole: "e di una o due preferenze";
b) al comma 3 le parole "la eventuale preferenza è espressa" sono sostituite dalle parole: "le eventuali preferenze sono espresse".
Art. 3. Modifica dell'articolo 10 della
1. L'articolo 10 della
"Art. 10 (Casi particolari)
1. Se l'elettore esprime il voto per la lista e non per un candidato presidente, il voto si intende attribuito anche al candidato presidente collegato alla lista.
2. Se l'elettore esprime solo uno o due voti di preferenza, il voto si intende attribuito anche alla lista in cui il candidato o i due candidati alla carica di consigliere sono inseriti.
3. I voti di preferenza, purché certi:
a) si intendono validamente espressi anche se uno o, in caso di due preferenze, entrambi sono stati apposti in un unico riquadro diverso da quello della lista in cui i candidati sono inseriti;
b) prevalgono sul voto di lista, quando questo è apposto su un contrassegno diverso dalla lista del candidato o, in caso di due preferenze, dei candidati prescelti ed è attribuito anche alla lista in cui il candidato o, in caso di due preferenze, entrambi i candidati sono inseriti.
4. Se l'elettore ha espresso più di due preferenze sono valide le prime due preferenze espresse per due candidati di genere diverso della medesima lista.
5. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della
6. Se l'elettore ha espresso due preferenze per candidati di diverso genere ma appartenenti a liste
circoscrizionali diverse utilizzando le due righe apposte in un unico riquadro è valida la sola preferenza per il candidato o per la candidata appartenente alla lista circoscrizionale il cui contrassegno è incluso in quel riquadro.
7. Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista circoscrizionale, salvo il caso del comma 3, lettera b), il voto di lista è nullo; se l'elettore non ha espresso il voto per il candidato presidente e le liste votate sono tutte collegate al medesimo candidato presidente, è comunque attribuito il voto al candidato presidente.".
Art. 4. Modifica dell'articolo 11 della
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 11 della
"4 bis. Il numero massimo e minimo dei componenti delle liste circoscrizionali è quello stabilito dal comma 3 bis dell'articolo 4 della
Art. 5. Modifiche alla
1. Nella
a) nel primo comma dell'articolo 15 la parola "provinciale" è soppressa;
b) il punto 3) del primo comma dell'articolo 17, già modificato dal comma 2 dell'articolo 21 della
"3) verifica se all'interno di ciascuna lista siano stati rispettati i criteri di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013 e verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte secondo le prescrizioni di legge e comprendano un numero di candidati non inferiore al numero minimo prescritto; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero massimo stabilito ai sensi dell'articolo 4, comma 3 bis, della legge regionale statutaria elettorale n. 1 del 2013 e del comma 4 bis dell'articolo 11 della
c) al punto 4) del primo comma dell'articolo 24 le parole "provinciale e di quella regionale;" sono sostituite dalle parole "e i nominativi dei candidati alla carica di Presidente della Regione ad esse collegati;";
d) nel primo comma dell'articolo 77 le parole "della provincia" sono soppresse.
Art. 6. Modifiche all'allegato A della
1. L'Allegato A della
Art. 7. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
Allegato A
(Omissis)