§ 2.12.59 - L.R. 9 dicembre 2013, n. 34.
Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.12 lavoro e previdenza sociale
Data:09/12/2013
Numero:34


Sommario
Art. 1 . Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali
Art. 2 . Norma finanziaria
Art. 3 . Entrata in vigore


§ 2.12.59 - L.R. 9 dicembre 2013, n. 34.

Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali

(B.U. 9 dicembre 2013, n. 55)

 

     Art. 1. Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali

1. La Regione, al fine di dare immediata attuazione a quanto disposto dall'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 1 (Costituzione della provvista finanziaria per il pagamento dei benefici relativi agli ammortizzatori sociali, compresi quelli in deroga, anche in anticipazione di quanto dovuto agli assistiti da parte del Fondo nazionale per l'occupazione e norme urgenti in materia di enti locali), autorizza la Sfirs ad anticipare, per suo conto, a partire dal mese di dicembre 2013, somme, per una spesa complessiva fino ad euro 30.000.000, comprensive degli oneri di gestione di cui al comma 3, in favore dei lavoratori che per effetto di gravi situazioni di crisi aziendale siano stati colpiti da licenziamenti o sospensioni di lavoro e che possano divenire beneficiari di ammortizzatori sociali in esito a specifiche procedure a tal fine già avviate.

2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono effettuate dalla Sfirs, per conto della Regione autonoma della Sardegna, o in forma di bonifico diretto su conto corrente o mediante emissione di assegno circolare, in favore dei soggetti nominativamente indicati dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. L'Assessorato in ragione della particolare urgenza entro ventiquattrore dall'entrata in vigore della presente legge, fornisce alla Sfirs, su adeguato supporto informatico, un elenco dei beneficiari completo degli importi esatti da corrispondere a ciascun lavoratore.

3. Le somme di cui al comma 1 anticipate dalla Sfirs, sono rimborsate dalla Regione entro il 31 marzo 2014 a fronte di presentazione di un riepilogo delle operazioni effettuate e dei connessi oneri determinati in misura pari al tasso dell'1,50 per cento applicato sull'effettiva somma anticipata ed in funzione della relativa durata.

4. La Regione è l'unica responsabile delle anticipazioni effettuate ai lavoratori di cui al comma 1. La Regione, qualora la concessione dell'anticipazione degli ammortizzatori sociali non si perfezioni, è autorizzata a qualificare la stessa come intervento regionale straordinario di sostegno al reddito [1].

5. La presente disposizione non esonera la Regione da ogni necessaria intesa con l'INPS per il ristoro delle anticipazioni.

 

          Art. 2. Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 30.000.000 per l'anno 2013, si fa fronte mediante pari riduzione di autorizzazioni di spesa disposte in conto dell'UPB S06.06.004.

2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2013 sono introdotte le seguenti variazioni:

 

in diminuzione

UPB S06.06.004

Fondo regionale per l'occupazione - Spese correnti

2013 euro 30.000.000

 

in aumento

UPB S08.01.009

Spese per attività generali

2013 euro 30.000.000

 

          Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 gennaio 2014, n. 3.