Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.12 lavoro e previdenza sociale |
Data: | 09/12/2013 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1 . Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali |
Art. 2 . Norma finanziaria |
Art. 3 . Entrata in vigore |
§ 2.12.59 - L.R. 9 dicembre 2013, n. 34.
Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali
(B.U. 9 dicembre 2013, n. 55)
Art. 1. Misure urgenti in materia di anticipazione degli ammortizzatori sociali
1. La Regione, al fine di dare immediata attuazione a quanto disposto dall'articolo 1 della
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono effettuate dalla Sfirs, per conto della Regione autonoma della Sardegna, o in forma di bonifico diretto su conto corrente o mediante emissione di assegno circolare, in favore dei soggetti nominativamente indicati dall'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale. L'Assessorato in ragione della particolare urgenza entro ventiquattrore dall'entrata in vigore della presente legge, fornisce alla Sfirs, su adeguato supporto informatico, un elenco dei beneficiari completo degli importi esatti da corrispondere a ciascun lavoratore.
3. Le somme di cui al comma 1 anticipate dalla Sfirs, sono rimborsate dalla Regione entro il 31 marzo 2014 a fronte di presentazione di un riepilogo delle operazioni effettuate e dei connessi oneri determinati in misura pari al tasso dell'1,50 per cento applicato sull'effettiva somma anticipata ed in funzione della relativa durata.
4. La Regione è l'unica responsabile delle anticipazioni effettuate ai lavoratori di cui al comma 1. La Regione, qualora la concessione dell'anticipazione degli ammortizzatori sociali non si perfezioni, è autorizzata a qualificare la stessa come intervento regionale straordinario di sostegno al reddito [1].
5. La presente disposizione non esonera la Regione da ogni necessaria intesa con l'INPS per il ristoro delle anticipazioni.
Art. 2. Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, determinati in euro 30.000.000 per l'anno 2013, si fa fronte mediante pari riduzione di autorizzazioni di spesa disposte in conto dell'UPB S06.06.004.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno 2013 sono introdotte le seguenti variazioni:
in diminuzione
UPB S06.06.004
Fondo regionale per l'occupazione - Spese correnti
2013 euro 30.000.000
in aumento
UPB S08.01.009
Spese per attività generali
2013 euro 30.000.000
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (Buras).
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della