Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali e polizia locale |
Data: | 07/06/2018 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità e oggetto) |
Art. 2. (Politiche regionali) |
Art. 3. (Funzioni della Città metropolitana e delle province) |
Art. 4. (Funzioni dei comuni) |
Art. 5. (Festa regionale della polizia locale) |
Art. 6. (Principi organizzativi) |
Art. 7. (Personale addetto al servizio di polizia locale) |
Art. 8. (Funzioni di polizia amministrativa) |
Art. 9. (Funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza) |
Art. 10. (Servizi esterni di supporto e soccorso) |
Art. 11. (Mezzi di servizio) |
Art. 12. (Uniformi e segni distintivi) |
Art. 13. (Regolamenti regionali) |
Art. 14. (Struttura di coordinamento) |
Art. 15. (Gestione associata del servizio di polizia locale) |
Art. 16. (Sistema formativo regionale per la polizia locale) |
Art. 17. (Formazione e aggiornamento periodico) |
Art. 18. (Periodo di prova e corso di prima formazione per agenti) |
Art. 19. (Condizioni di accesso ai finanziamenti regionali) |
Art. 20. (Abrogazioni) |
Art. 21. (Norma finanziaria) |
Art. 22. (Entrata in vigore) |
§ 2.3.20 - L.R. 7 giugno 2018, n. 15.
Disciplina regionale dei servizi di polizia locale.
(B.U. 8 giugno 2018, n. 58)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Finalità e oggetto)
1. La Regione Calabria pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato
svolgimento della vita civile.
2. La presente legge, al fine di incrementare i livelli di sicurezza urbana nel territorio
regionale e nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine
pubblico e sicurezza, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello
svolgimento del servizio di polizia locale dei comuni, delle province, della città
metropolitana e delle loro forme associative, il coordinamento delle attività e l'esercizio
associato delle funzioni, gli interventi regionali per la sicurezza urbana, nonché le
modalità di accesso e di formazione degli operatori di polizia locale.
3. Gli interventi nei settori della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità e della
riqualificazione urbana costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo
sviluppo di un'ordinata e civile convivenza, alla prevenzione dei fenomeni criminali e
delle loro cause. Tali interventi sono disciplinati dalla legge regionale 10 gennaio 2007,
n. 5 (Promozione del sistema integrato di sicurezza).
Art. 2. (Politiche regionali)
1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, oltre alle iniziative
previste dalla
a) sviluppa politiche regionali e ne promuove la realizzazione a livello locale;
b) promuove forme di coordinamento delle politiche regionali con quelle locali, e tra
queste e le attività degli organi decentrati dello Stato;
c) promuove accordi di programma quadro con il governo nazionale in tema di sicurezza
urbana, tutela ambientale e territoriale al fine di concretizzare la collaborazione tra
comuni, province, città metropolitana, regioni e le istituzioni dello Stato responsabili
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
2. La Regione assume altresì il compito di:
a) fornire supporto e assistenza tecnica agli enti locali e alle associazioni e
organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare
riguardo alla definizione dei patti locali di sicurezza e all'accesso alle risorse
economiche dell'Unione europea;
b) promuovere attività di formazione in materia di sicurezza urbana e di prevenzione e
tutela dell'ambiente e del territorio;
c) fornire sostegno all'attività operativa, di formazione e aggiornamento professionale
della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di
pubblica sicurezza presenti sul territorio regionale;
d) favorire lo scambio di buone pratiche operative anche mediante la promozione di
modelli operativi uniformi e modulistica unica, attività di ricerca e documentazione.
Art. 3. (Funzioni della Città metropolitana e delle province)
1. La Città metropolitana di Reggio Calabria e le province, nell'ambito delle proprie
competenze, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e del territorio,
partecipano al sistema di politiche per la sicurezza integrata, attraverso:
a) l'istituzione del corpo di polizia locale;
b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai
patti locali di sicurezza di cui alla
c) la partecipazione del corpo di polizia alle attività previste nei patti locali di sicurezza
urbana e in generale all'attività di controllo del territorio.
Art. 4. (Funzioni dei comuni)
1. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze, concorrono alla definizione di un sistema
integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:
a) l'istituzione del corpo di polizia locale;
b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza di cui alla
c) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche
nell'ambito di un più vasto programma di politiche per la sicurezza urbana;
d) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del
territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze
relative all'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.
Art. 5. (Festa regionale della polizia locale)
1. È istituita nella Regione Calabria la giornata regionale della polizia locale, che si svolge il
20 gennaio di ogni anno in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della
polizia locale.
2. La giornata regionale si celebra, di norma, in un comune capoluogo di provincia secondo
un criterio di rotazione; in occasione della giornata della polizia locale viene celebrata
una cerimonia religiosa e sono organizzate iniziative per l'approfondimento delle
tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada e
all'educazione alla legalità, nonché per il conferimento di particolari riconoscimenti agli
operatori che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli nello svolgimento delle
funzioni di polizia locale.
CAPO II
ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE
Art. 6. (Principi organizzativi)
1. Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata,
secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, il corpo di polizia locale
è istituito con un numero minimo di sette operatori di polizia locale compreso il
responsabile.
2. Per la determinazione delle risorse umane da destinare al servizio di polizia locale
ciascun ente locale deve tenere in considerazione, secondo criteri di funzionalità e di
economicità, il numero di abitanti, l'estensione e la morfologia del territorio, i flussi
giornalieri di traffico, le caratteristiche socio-economiche della comunità locale e i flussi
turistici, nonché ogni altro elemento peculiare che possa incidere sulla domanda di
sicurezza urbana. In ogni caso, per i corpi di polizia provinciale o metropolitana è
prevista, di norma, una unità operativa ogni cinquemila abitanti, mentre per i corpi di
polizia municipale almeno una unità operativa ogni cinquecento abitanti.
3. La Giunta regionale definisce i criteri organizzativi di carattere generale a cui gli enti
locali si attengono nell'organizzazione del servizio di polizia locale.
4. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego
del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o
associata, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla presente
legge.
5. Il servizio di polizia locale, ove sia istituito in corpo di polizia locale, non può costituire
struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze
del responsabile di diverso settore amministrativo.
Art. 7. (Personale addetto al servizio di polizia locale)
1. Il personale della polizia locale si suddivide, di norma, in dirigenti e/o responsabili del
corpo o servizio, addetti al coordinamento e al controllo e agenti.
2. Il personale della polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti
diversi da quelli previsti dalla
sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla presente legge, anche negli enti locali
ove presti servizio un solo operatore della polizia locale.
Art. 8. (Funzioni di polizia amministrativa)
1. La polizia locale, nell'esercizio delle funzioni dì polizia amministrativa, svolge attività di
prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi,
regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.
Art. 9. (Funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)
1. Per le funzioni e le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza del personale
della polizia locale si applica la disciplina prevista dalla
Art. 10. (Servizi esterni di supporto e soccorso)
1. La polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in caso
di eventi che pregiudichino la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del
territorio e l'ordinato vivere civile.
2. Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra
le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso
amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza; in tal caso gli operatori sono
soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la
dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.
Art. 11. (Mezzi di servizio)
1. Le attività di polizia locale sono svolte anche con l'utilizzo di veicoli i cui colori,
contrassegni e dotazioni sono disciplinati con regolamento regionale.
2. I servizi o i corpi di polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi
di polizia marittima.
3. Nel caso di eventi particolarmente critici o che interessino più comuni, i corpi dì polizia
locale possono essere dotati di mezzi operativi adatti alla natura del servizio o del
territorio, compresi i mezzi aerei.
4. I mezzi di servizio sono adibiti esclusivamente per compiti di istituto.
Art. 12. (Uniformi e segni distintivi)
1. La divisa degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, con il relativo
equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, sicurezza e visibilità degli
operatori.
2. Le divise sono ordinarie, di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza.
3. Sull’uniforme sono apposti gli elementi identificativi dell’operatore e dell’ente di
appartenenza nonché lo stemma della Regione Calabria.
4. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun operatore della polizia locale in
relazione al profilo e alle funzioni conferite.
5. Gli appartenenti alla polizia locale possono fregiarsi con decorazioni da apporre sulle
uniformi, così come determinate dalla Giunta regionale con regolamento. Agli stessi è
consentito di fregiarsi con decorazioni già conferite da autorità statali o enti pubblici.
Art. 13. (Regolamenti regionali)
1. La Giunta regionale adotta uno o più regolamenti regionali con cui sono disciplinati:
a) i colori, i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto in dotazione alla polizia
locale;
b) gli strumenti da tenere a bordo dei mezzi di trasporto;
c) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le modalità d'uso e
gli elementi identificativi dì cui all'articolo 12, comma 3;
d) i modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori della
polizia locale;
e) i simboli distintivi di grado per la polizia locale;
f) i requisiti di accesso di tipo fisico e psico-attitudinale, nel rispetto delle norme che
disciplinano l'accesso al lavoro nella pubblica amministrazione;
g) il sistema formativo per la polizia locale di cui agli articoli 16 e 17, i sistemi di
preselezione e di concorso da utilizzare e i sistemi di valutazione del personale.
2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, o nel diverso
termine stabilito dai regolamenti medesimi, i comuni, le province e la città
metropolitana provvedono all'adeguamento dei regolamenti vigenti. La Regione, in sede
di prima applicazione, può cofinanziare l'adeguamento nei limiti della disponibilità
finanziaria annuale.
3. Al fine di garantire gli adeguamenti richiesti con i regolamenti regionali di cui al presente
articolo, previsti unicamente in fase di prima applicazione, la Regione concede un
contributo una tantum agli enti locali di cui all’articolo 6.
CAPO III
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ REGIONALI
Art. 14. (Struttura di coordinamento)
1. Al fine di assicurare la collaborazione, l'uniformità formativa e operativa e l'integrazione
delle attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, viene costituita, presso il
competente dipartimento della Giunta regionale, una struttura di coordinamento. La
struttura, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato è
composta, oltre che dall’assessore regionale con delega alla sicurezza o un suo
delegato, dai comandanti pro tempore o delegati delle polizie locali dei capoluoghi di
provincia, e integrata, secondo le esigenze operative, dai comandanti delle polizie locali
il cui territorio è interessato alle specifiche problematiche trattate. La partecipazione alla
struttura è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso di spese.
2. La struttura di coordinamento:
a) promuove il coordinamento tra comandi di polizia locale nei casi in cui fenomeni o
avvenimenti rilevanti per i compiti della polizia locale interessino il territorio di più
comuni o province ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme
sociale, un’azione concorrente e coordinata della polizia locale medesima;
b) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e ne
cura la diffusione;
c) formula proposte e pareri alla Giunta regionale in merito ai criteri e alle modalità per
la gestione associata del servizio, alla realizzazione e gestione del sistema
informativo unificato, alle procedure operative per l'espletamento del servizio;
d) individua, nel numero massimo di due unità e in ogni caso nei limiti consentiti nelle
varie annualità dalla normativa vigente e dalla previsione del bilancio regionale e
senza alcun tipo di rimborso spese, i collaboratori esperti per il supporto tecnico
scientifico;
e) indica gli strumenti e i mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi e il
loro coordinamento e si occupa dell'adozione della modulistica unica;
f) assiste gli enti locali per l'istituzione di forme di gestione associata dei servizi di
polizia locale;
g) organizza la festa regionale della polizia locale;
h) gestisce un sito internet dedicato alla polizia locale;
i) sostiene iniziative di innovazione tecnologica per potenziare e uniformare i sistemi di
radio e telecomunicazione;
j) promuove la formazione e l’aggiornamento di cui all’articolo 17 del personale addetto
ai servizi di polizia locale.
3. Nel perseguimento dei fini indicati al comma 1, la Giunta regionale può individuare
strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l'attività dei corpi e dei servizi
di polizia locale, anche mediante appositi strumenti di comunicazione a mezzo internet
e stampa.
4. Nell'ottica di agevolare lo svolgimento dei compiti della polizia locale, la Giunta regionale
definisce linee guida per le procedure operative da seguire nell'espletamento del
servizio e promuove l'adozione di una modulistica unica sul territorio regionale.
5. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul
territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo
telematico tra i comandi dei servizi di polizia locale e degli stessi con la struttura di
coordinamento regionale.
6. La struttura di coordinamento opera mediante l’utilizzo di risorse umane e strumentali
del competente dipartimento della Giunta regionale.
Art. 15. (Gestione associata del servizio di polizia locale)
1. La Regione promuove e incentiva la gestione associata del servizio di polizia locale al fine
di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e assicurare livelli elevati
di sicurezza urbana sul territorio.
2. Gli operatori di polizia locale degli enti locali che aderiscono al servizio associato
svolgono il servizio nell'ambito territoriale associato, con le modalità previste negli
accordi tra enti locali.
3. Gli operatori di polizia locale, nel caso di cui al comma 2, dipendono funzionalmente dal
sindaco o dal presidente della provincia e, operativamente, da un responsabile del corpo
o del servizio individuato ai sensi del regolamento adottato dagli enti locali associati.
4. Negli atti costitutivi delle forme associative deve essere prevista l'adozione di un
regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio, le modalità di svolgimento
sul territorio di competenza e individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni
di direzione e vigilanza.
CAPO IV
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Art. 16. (Sistema formativo regionale per la polizia locale)
1. La Regione, anche attraverso l’erogazione di contributi, promuove il coordinamento delle
esigenze formative per la polizia locale provenienti dagli enti locali, nel rispetto
dell’autonomia organizzativa dell’ente locale da cui dipende il personale.
2. Gli enti locali possono concorrere economicamente al funzionamento del sistema
formativo, mediante assegnazioni di risorse, sulla base di accordi stipulati tra le
amministrazioni interessate.
3. Le iniziative formative di qualificazione promosse dagli enti locali e attuate direttamente
dai comandi di polizia locale costituiscono una componente del sistema di risorse che
concorre alla qualificazione delle professionalità del personale di polizia locale e alla
qualità dei servizi delle prestazioni e dei comportamenti attuati sul territorio cui la
Regione contribuisce secondo criteri di sussidiarietà e adeguatezza.
4. Le risorse per la formazione del personale addetto alla polizia locale sono costituite da:
a) somme destinate annualmente dal bilancio regionale nei limiti delle risorse
disponibili;
b) somme assegnate dagli enti locali in relazione agli accordi stipulati;
c) ulteriori entrate derivanti dalla propria attività.
Art. 17. (Formazione e aggiornamento periodico)
1. La Regione promuove la formazione di ingresso e la formazione continua del personale di
polizia locale, anche al fine di assicurare un qualificato contributo della polizia locale
nelle attività di sicurezza urbana.
2. La Giunta regionale stabilisce:
a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi di ingresso;
b) la durata e i contenuti dei corsi formativi di preparazione ai concorsi per operatore e
addetto al coordinamento e controllo, eventualmente promossi e attivati dagli enti
locali.
3. I percorsi di formazione di ingresso si articolano in formazione di base per gli operatori e
in formazione di accesso e di qualificazione per gli addetti al coordinamento e controllo.
4. La formazione continua è rivolta al personale di polizia locale che abbia già assolto
all'obbligo della formazione di ingresso. La formazione continua accompagna lo sviluppo
professionale attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, specializzazione e
perfezionamento.
5. I percorsi di formazione per gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale vengono
svolti in base al sistema formativo regionale di cui al presente articolo.
6. La selezione per la partecipazione ai corsi è effettuata dagli enti locali sulla base del
fabbisogno formativo accertato ai sensi del comma 8.
7. Le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali dei corsi, nonché i criteri
per la composizione delle commissioni esaminatrici sono disciplinati con deliberazione
della Giunta regionale.
8. La struttura regionale di coordinamento di cui all’articolo 14 promuove, anche tramite
modalità telematiche, una rilevazione annuale del fabbisogno formativo presso gli enti
locali calabresi.
9. La struttura di cui al comma 8, nei limiti del fabbisogno formativo accertato
annualmente, coordina, nei limiti delle previsioni del bilancio regionale, la gestione
amministrativa ed economica, le risorse tecniche di direzione, progettazione,
coordinamento didattico e orientamento, nonché la gestione dei servizi informativi.
10. Nel rispetto delle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza, le attività didattiche
possono essere promosse presso le sedi istituzionali della Giunta regionale e del
Consiglio regionale o presso sedi decentrate, con la collaborazione degli enti territoriali
e dei comandi di polizia locale, sulla base di appositi atti sottoscritti con gli enti locali.
Possono essere, altresì, attivate forme utili di collaborazione con altri soggetti pubblici e
privati per spazi attrezzati con caratteristiche idonee per la formazione.
Art. 18. (Periodo di prova e corso di prima formazione per agenti)
1. Ciascun ente locale, in caso di assunzione di personale addetto ai corpi e ai servizi di
polizia locale, durante il periodo di prova, assicura la frequenza del corso di ingresso
organizzato ai sensi dell’articolo 17, con una verifica finale della preparazione acquisita;
al termine del corso, il personale può essere adibito al servizio attivo con affiancamento
tecnico per almeno tre mesi.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 19. (Condizioni di accesso ai finanziamenti regionali)
1. Il rispetto di quanto previsto nella presente legge è condizione essenziale per l'accesso ai
finanziamenti regionali.
2. Gli enti locali che non hanno istituito i corpi di polizia locale o che, a tal fine, non hanno
attivato forme di gestione associata dei servizi di polizia locale, non possono accedere ai
finanziamenti regionali.
Art. 20. (Abrogazioni)
1. La
Art. 21. (Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 500.000,00 euro, si provvede con
le risorse allocate sul Programma U.03.01 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria
degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive
disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del
bilancio di previsione.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di
previsione 2018-2020.
Art. 22. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.