§ 2.3.20 - L.R. 7 giugno 2018, n. 15.
Disciplina regionale dei servizi di polizia locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali e polizia locale
Data:07/06/2018
Numero:15


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto)
Art. 2.  (Politiche regionali)
Art. 3.  (Funzioni della Città metropolitana e delle province)
Art. 4.  (Funzioni dei comuni)
Art. 5.  (Festa regionale della polizia locale)
Art. 6.  (Principi organizzativi)
Art. 7.  (Personale addetto al servizio di polizia locale)
Art. 8.  (Funzioni di polizia amministrativa)
Art. 9.  (Funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)
Art. 10.  (Servizi esterni di supporto e soccorso)
Art. 11.  (Mezzi di servizio)
Art. 12.  (Uniformi e segni distintivi)
Art. 13.  (Regolamenti regionali)
Art. 14.  (Struttura di coordinamento)
Art. 15.  (Gestione associata del servizio di polizia locale)
Art. 16.  (Sistema formativo regionale per la polizia locale)
Art. 17.  (Formazione e aggiornamento periodico)
Art. 18.  (Periodo di prova e corso di prima formazione per agenti)
Art. 19.  (Condizioni di accesso ai finanziamenti regionali)
Art. 20.  (Abrogazioni)
Art. 21.  (Norma finanziaria)
Art. 22.  (Entrata in vigore)


§ 2.3.20 - L.R. 7 giugno 2018, n. 15.

Disciplina regionale dei servizi di polizia locale.

(B.U. 8 giugno 2018, n. 58)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità e oggetto)

1. La Regione Calabria pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato

svolgimento della vita civile.

2. La presente legge, al fine di incrementare i livelli di sicurezza urbana nel territorio

regionale e nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine

pubblico e sicurezza, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello

svolgimento del servizio di polizia locale dei comuni, delle province, della città

metropolitana e delle loro forme associative, il coordinamento delle attività e l'esercizio

associato delle funzioni, gli interventi regionali per la sicurezza urbana, nonché le

modalità di accesso e di formazione degli operatori di polizia locale.

3. Gli interventi nei settori della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità e della

riqualificazione urbana costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo

sviluppo di un'ordinata e civile convivenza, alla prevenzione dei fenomeni criminali e

delle loro cause. Tali interventi sono disciplinati dalla legge regionale 10 gennaio 2007,

n. 5 (Promozione del sistema integrato di sicurezza).

 

     Art. 2. (Politiche regionali)

1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, oltre alle iniziative

previste dalla l. r. 5/2007:

a) sviluppa politiche regionali e ne promuove la realizzazione a livello locale;

b) promuove forme di coordinamento delle politiche regionali con quelle locali, e tra

queste e le attività degli organi decentrati dello Stato;

c) promuove accordi di programma quadro con il governo nazionale in tema di sicurezza

urbana, tutela ambientale e territoriale al fine di concretizzare la collaborazione tra

comuni, province, città metropolitana, regioni e le istituzioni dello Stato responsabili

dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. La Regione assume altresì il compito di:

a) fornire supporto e assistenza tecnica agli enti locali e alle associazioni e

organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare

riguardo alla definizione dei patti locali di sicurezza e all'accesso alle risorse

economiche dell'Unione europea;

b) promuovere attività di formazione in materia di sicurezza urbana e di prevenzione e

tutela dell'ambiente e del territorio;

c) fornire sostegno all'attività operativa, di formazione e aggiornamento professionale

della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di

pubblica sicurezza presenti sul territorio regionale;

d) favorire lo scambio di buone pratiche operative anche mediante la promozione di

modelli operativi uniformi e modulistica unica, attività di ricerca e documentazione.

 

     Art. 3. (Funzioni della Città metropolitana e delle province)

1. La Città metropolitana di Reggio Calabria e le province, nell'ambito delle proprie

competenze, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e del territorio,

partecipano al sistema di politiche per la sicurezza integrata, attraverso:

a) l'istituzione del corpo di polizia locale;

b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai

patti locali di sicurezza di cui alla l.r. 5/2007;

c) la partecipazione del corpo di polizia alle attività previste nei patti locali di sicurezza

urbana e in generale all'attività di controllo del territorio.

 

     Art. 4. (Funzioni dei comuni)

1. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze, concorrono alla definizione di un sistema

integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:

a) l'istituzione del corpo di polizia locale;

b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza di cui alla l.r. 5/2007;

c) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche

nell'ambito di un più vasto programma di politiche per la sicurezza urbana;

d) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del

territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze

relative all'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.

 

     Art. 5. (Festa regionale della polizia locale)

1. È istituita nella Regione Calabria la giornata regionale della polizia locale, che si svolge il

20 gennaio di ogni anno in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della

polizia locale.

2. La giornata regionale si celebra, di norma, in un comune capoluogo di provincia secondo

un criterio di rotazione; in occasione della giornata della polizia locale viene celebrata

una cerimonia religiosa e sono organizzate iniziative per l'approfondimento delle

tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada e

all'educazione alla legalità, nonché per il conferimento di particolari riconoscimenti agli

operatori che si siano distinti per azioni e condotte meritevoli nello svolgimento delle

funzioni di polizia locale.

 

CAPO II

ORDINAMENTO DELLA POLIZIA LOCALE

 

     Art. 6. (Principi organizzativi)

1. Le funzioni di polizia locale sono esercitate dagli enti locali, in forma singola o associata,

secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, il corpo di polizia locale

è istituito con un numero minimo di sette operatori di polizia locale compreso il

responsabile.

2. Per la determinazione delle risorse umane da destinare al servizio di polizia locale

ciascun ente locale deve tenere in considerazione, secondo criteri di funzionalità e di

economicità, il numero di abitanti, l'estensione e la morfologia del territorio, i flussi

giornalieri di traffico, le caratteristiche socio-economiche della comunità locale e i flussi

turistici, nonché ogni altro elemento peculiare che possa incidere sulla domanda di

sicurezza urbana. In ogni caso, per i corpi di polizia provinciale o metropolitana è

prevista, di norma, una unità operativa ogni cinquemila abitanti, mentre per i corpi di

polizia municipale almeno una unità operativa ogni cinquecento abitanti.

3. La Giunta regionale definisce i criteri organizzativi di carattere generale a cui gli enti

locali si attengono nell'organizzazione del servizio di polizia locale.

4. Gli enti locali disciplinano con propri regolamenti l'ordinamento, le modalità di impiego

del personale e l'organizzazione del servizio di polizia locale, svolto in forma singola o

associata, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dalla presente

legge.

5. Il servizio di polizia locale, ove sia istituito in corpo di polizia locale, non può costituire

struttura intermedia di settori amministrativi più ampi né essere posto alle dipendenze

del responsabile di diverso settore amministrativo.

 

     Art. 7. (Personale addetto al servizio di polizia locale)

1. Il personale della polizia locale si suddivide, di norma, in dirigenti e/o responsabili del

corpo o servizio, addetti al coordinamento e al controllo e agenti.

2. Il personale della polizia locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti

diversi da quelli previsti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro

sull'ordinamento della polizia municipale) e dalla presente legge, anche negli enti locali

ove presti servizio un solo operatore della polizia locale.

 

     Art. 8. (Funzioni di polizia amministrativa)

1. La polizia locale, nell'esercizio delle funzioni dì polizia amministrativa, svolge attività di

prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi derivanti dalla violazione di leggi,

regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.

 

     Art. 9. (Funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza)

1. Per le funzioni e le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza del personale

della polizia locale si applica la disciplina prevista dalla legge 65/86.

 

     Art. 10. (Servizi esterni di supporto e soccorso)

1. La polizia locale, nell'ambito delle proprie competenze, presta ausilio e soccorso in caso

di eventi che pregiudichino la sicurezza dei cittadini, la tutela dell'ambiente e del

territorio e l'ordinato vivere civile.

2. Al fine di far fronte a esigenze di natura temporanea, la Regione promuove l'accordo tra

le amministrazioni interessate per l'impiego di operatori di polizia locale presso

amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza; in tal caso gli operatori sono

soggetti alla direzione dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la

dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali.

 

     Art. 11. (Mezzi di servizio)

1. Le attività di polizia locale sono svolte anche con l'utilizzo di veicoli i cui colori,

contrassegni e dotazioni sono disciplinati con regolamento regionale.

2. I servizi o i corpi di polizia locale possono essere dotati di natanti a motore per i servizi

di polizia marittima.

3. Nel caso di eventi particolarmente critici o che interessino più comuni, i corpi dì polizia

locale possono essere dotati di mezzi operativi adatti alla natura del servizio o del

territorio, compresi i mezzi aerei.

4. I mezzi di servizio sono adibiti esclusivamente per compiti di istituto.

 

     Art. 12. (Uniformi e segni distintivi)

1. La divisa degli appartenenti ai corpi e servizi di polizia locale, con il relativo

equipaggiamento, deve soddisfare le esigenze di funzionalità, sicurezza e visibilità degli

operatori.

2. Le divise sono ordinarie, di servizio e per servizi di onore e di rappresentanza.

3. Sull’uniforme sono apposti gli elementi identificativi dell’operatore e dell’ente di

appartenenza nonché lo stemma della Regione Calabria.

4. I simboli distintivi di grado sono attribuiti a ciascun operatore della polizia locale in

relazione al profilo e alle funzioni conferite.

5. Gli appartenenti alla polizia locale possono fregiarsi con decorazioni da apporre sulle

uniformi, così come determinate dalla Giunta regionale con regolamento. Agli stessi è

consentito di fregiarsi con decorazioni già conferite da autorità statali o enti pubblici.

 

     Art. 13. (Regolamenti regionali)

1. La Giunta regionale adotta uno o più regolamenti regionali con cui sono disciplinati:

a) i colori, i contrassegni e gli accessori dei mezzi di trasporto in dotazione alla polizia

locale;

b) gli strumenti da tenere a bordo dei mezzi di trasporto;

c) le caratteristiche di ciascun capo delle divise della polizia locale, le modalità d'uso e

gli elementi identificativi dì cui all'articolo 12, comma 3;

d) i modelli cui si conformano i distintivi da apporre sulle uniformi degli operatori della

polizia locale;

e) i simboli distintivi di grado per la polizia locale;

f) i requisiti di accesso di tipo fisico e psico-attitudinale, nel rispetto delle norme che

disciplinano l'accesso al lavoro nella pubblica amministrazione;

g) il sistema formativo per la polizia locale di cui agli articoli 16 e 17, i sistemi di

preselezione e di concorso da utilizzare e i sistemi di valutazione del personale.

2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, o nel diverso

termine stabilito dai regolamenti medesimi, i comuni, le province e la città

metropolitana provvedono all'adeguamento dei regolamenti vigenti. La Regione, in sede

di prima applicazione, può cofinanziare l'adeguamento nei limiti della disponibilità

finanziaria annuale.

3. Al fine di garantire gli adeguamenti richiesti con i regolamenti regionali di cui al presente

articolo, previsti unicamente in fase di prima applicazione, la Regione concede un

contributo una tantum agli enti locali di cui all’articolo 6.

 

CAPO III

COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ REGIONALI

 

     Art. 14. (Struttura di coordinamento)

1. Al fine di assicurare la collaborazione, l'uniformità formativa e operativa e l'integrazione

delle attività dei corpi e dei servizi di polizia locale, viene costituita, presso il

competente dipartimento della Giunta regionale, una struttura di coordinamento. La

struttura, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o da un suo delegato è

composta, oltre che dall’assessore regionale con delega alla sicurezza o un suo

delegato, dai comandanti pro tempore o delegati delle polizie locali dei capoluoghi di

provincia, e integrata, secondo le esigenze operative, dai comandanti delle polizie locali

il cui territorio è interessato alle specifiche problematiche trattate. La partecipazione alla

struttura è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso di spese.

2. La struttura di coordinamento:

a) promuove il coordinamento tra comandi di polizia locale nei casi in cui fenomeni o

avvenimenti rilevanti per i compiti della polizia locale interessino il territorio di più

comuni o province ovvero richiedano, per estensione, gravità o intensità dell'allarme

sociale, un’azione concorrente e coordinata della polizia locale medesima;

b) effettua la raccolta e il monitoraggio dei dati inerenti le funzioni di polizia locale e ne

cura la diffusione;

c) formula proposte e pareri alla Giunta regionale in merito ai criteri e alle modalità per

la gestione associata del servizio, alla realizzazione e gestione del sistema

informativo unificato, alle procedure operative per l'espletamento del servizio;

d) individua, nel numero massimo di due unità e in ogni caso nei limiti consentiti nelle

varie annualità dalla normativa vigente e dalla previsione del bilancio regionale e

senza alcun tipo di rimborso spese, i collaboratori esperti per il supporto tecnico

scientifico;

e) indica gli strumenti e i mezzi di supporto per l'incremento dell'efficacia dei servizi e il

loro coordinamento e si occupa dell'adozione della modulistica unica;

f) assiste gli enti locali per l'istituzione di forme di gestione associata dei servizi di

polizia locale;

g) organizza la festa regionale della polizia locale;

h) gestisce un sito internet dedicato alla polizia locale;

i) sostiene iniziative di innovazione tecnologica per potenziare e uniformare i sistemi di

radio e telecomunicazione;

j) promuove la formazione e l’aggiornamento di cui all’articolo 17 del personale addetto

ai servizi di polizia locale.

3. Nel perseguimento dei fini indicati al comma 1, la Giunta regionale può individuare

strumenti e mezzi di supporto volti a rendere più efficace l'attività dei corpi e dei servizi

di polizia locale, anche mediante appositi strumenti di comunicazione a mezzo internet

e stampa.

4. Nell'ottica di agevolare lo svolgimento dei compiti della polizia locale, la Giunta regionale

definisce linee guida per le procedure operative da seguire nell'espletamento del

servizio e promuove l'adozione di una modulistica unica sul territorio regionale.

5. Al fine di garantire un efficace scambio di informazioni e un rapido intervento sul

territorio, gli enti locali, anche con il supporto della Regione, assicurano il raccordo

telematico tra i comandi dei servizi di polizia locale e degli stessi con la struttura di

coordinamento regionale.

6. La struttura di coordinamento opera mediante l’utilizzo di risorse umane e strumentali

del competente dipartimento della Giunta regionale.

 

     Art. 15. (Gestione associata del servizio di polizia locale)

1. La Regione promuove e incentiva la gestione associata del servizio di polizia locale al fine

di aumentarne il grado di efficienza, efficacia ed economicità e assicurare livelli elevati

di sicurezza urbana sul territorio.

2. Gli operatori di polizia locale degli enti locali che aderiscono al servizio associato

svolgono il servizio nell'ambito territoriale associato, con le modalità previste negli

accordi tra enti locali.

3. Gli operatori di polizia locale, nel caso di cui al comma 2, dipendono funzionalmente dal

sindaco o dal presidente della provincia e, operativamente, da un responsabile del corpo

o del servizio individuato ai sensi del regolamento adottato dagli enti locali associati.

4. Negli atti costitutivi delle forme associative deve essere prevista l'adozione di un

regolamento per definire i contenuti essenziali del servizio, le modalità di svolgimento

sul territorio di competenza e individuare l'organo istituzionale cui spettano le funzioni

di direzione e vigilanza.

 

CAPO IV

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

 

     Art. 16. (Sistema formativo regionale per la polizia locale)

1. La Regione, anche attraverso l’erogazione di contributi, promuove il coordinamento delle

esigenze formative per la polizia locale provenienti dagli enti locali, nel rispetto

dell’autonomia organizzativa dell’ente locale da cui dipende il personale.

2. Gli enti locali possono concorrere economicamente al funzionamento del sistema

formativo, mediante assegnazioni di risorse, sulla base di accordi stipulati tra le

amministrazioni interessate.

3. Le iniziative formative di qualificazione promosse dagli enti locali e attuate direttamente

dai comandi di polizia locale costituiscono una componente del sistema di risorse che

concorre alla qualificazione delle professionalità del personale di polizia locale e alla

qualità dei servizi delle prestazioni e dei comportamenti attuati sul territorio cui la

Regione contribuisce secondo criteri di sussidiarietà e adeguatezza.

4. Le risorse per la formazione del personale addetto alla polizia locale sono costituite da:

a) somme destinate annualmente dal bilancio regionale nei limiti delle risorse

disponibili;

b) somme assegnate dagli enti locali in relazione agli accordi stipulati;

c) ulteriori entrate derivanti dalla propria attività.

 

     Art. 17. (Formazione e aggiornamento periodico)

1. La Regione promuove la formazione di ingresso e la formazione continua del personale di

polizia locale, anche al fine di assicurare un qualificato contributo della polizia locale

nelle attività di sicurezza urbana.

2. La Giunta regionale stabilisce:

a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi di ingresso;

b) la durata e i contenuti dei corsi formativi di preparazione ai concorsi per operatore e

addetto al coordinamento e controllo, eventualmente promossi e attivati dagli enti

locali.

3. I percorsi di formazione di ingresso si articolano in formazione di base per gli operatori e

in formazione di accesso e di qualificazione per gli addetti al coordinamento e controllo.

4. La formazione continua è rivolta al personale di polizia locale che abbia già assolto

all'obbligo della formazione di ingresso. La formazione continua accompagna lo sviluppo

professionale attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento, specializzazione e

perfezionamento.

5. I percorsi di formazione per gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale vengono

svolti in base al sistema formativo regionale di cui al presente articolo.

6. La selezione per la partecipazione ai corsi è effettuata dagli enti locali sulla base del

fabbisogno formativo accertato ai sensi del comma 8.

7. Le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali dei corsi, nonché i criteri

per la composizione delle commissioni esaminatrici sono disciplinati con deliberazione

della Giunta regionale.

8. La struttura regionale di coordinamento di cui all’articolo 14 promuove, anche tramite

modalità telematiche, una rilevazione annuale del fabbisogno formativo presso gli enti

locali calabresi.

9. La struttura di cui al comma 8, nei limiti del fabbisogno formativo accertato

annualmente, coordina, nei limiti delle previsioni del bilancio regionale, la gestione

amministrativa ed economica, le risorse tecniche di direzione, progettazione,

coordinamento didattico e orientamento, nonché la gestione dei servizi informativi.

10. Nel rispetto delle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza, le attività didattiche

possono essere promosse presso le sedi istituzionali della Giunta regionale e del

Consiglio regionale o presso sedi decentrate, con la collaborazione degli enti territoriali

e dei comandi di polizia locale, sulla base di appositi atti sottoscritti con gli enti locali.

Possono essere, altresì, attivate forme utili di collaborazione con altri soggetti pubblici e

privati per spazi attrezzati con caratteristiche idonee per la formazione.

 

     Art. 18. (Periodo di prova e corso di prima formazione per agenti)

1. Ciascun ente locale, in caso di assunzione di personale addetto ai corpi e ai servizi di

polizia locale, durante il periodo di prova, assicura la frequenza del corso di ingresso

organizzato ai sensi dell’articolo 17, con una verifica finale della preparazione acquisita;

al termine del corso, il personale può essere adibito al servizio attivo con affiancamento

tecnico per almeno tre mesi.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

 

     Art. 19. (Condizioni di accesso ai finanziamenti regionali)

1. Il rispetto di quanto previsto nella presente legge è condizione essenziale per l'accesso ai

finanziamenti regionali.

2. Gli enti locali che non hanno istituito i corpi di polizia locale o che, a tal fine, non hanno

attivato forme di gestione associata dei servizi di polizia locale, non possono accedere ai

finanziamenti regionali.

 

     Art. 20. (Abrogazioni)

1. La legge regionale 14 aprile 1990, n. 24 (Norme sull'ordinamento della polizia municipale) è abrogata.

 

     Art. 21. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati in 500.000,00 euro, si provvede con

le risorse allocate sul Programma U.03.01 dello stato di previsione della spesa del

bilancio 2018-2020 che presenta la necessaria disponibilità. Alla copertura finanziaria

degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive

disponibilità di risorse autonome, per come stabilite nella legge di approvazione del

bilancio di previsione.

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio di

previsione 2018-2020.

 

     Art. 22. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.