§ 93.4.351 - Del.CIPE 7 agosto 2017, n. 66.
Contratto di programma 2017 - 2021 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:93. Trasporti e circolazione
Capitolo:93.4 ferrovie
Data:07/08/2017
Numero:66

§ 93.4.351 - Del.CIPE 7 agosto 2017, n. 66.

Contratto di programma 2017 - 2021 parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. - Parere ai sensi della legge n. 238/1993.

(G.U. 10 aprile 2018, n. 83)

 

     IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

     Vista la legge 14 luglio 1993, n. 238, contenente disposizioni in materia di trasmissione al Parlamento dei contratti di programma e dei contratti di servizio delle Ferrovie dello Stato S.p.A. (FS S.p.A.), che prevede, tra l'altro, il preventivo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), istituito con legge 4 giugno 1991, n. 186, art. 2, comma 1;

     Visto l'atto di concessione a Ferrovie dello Stato (FS) S.p.A. di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138T, avente scadenza al 31 ottobre 2060, e s.m.i.;

     Visto lo statuto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (da ora in avanti «RFI S.p.A.»), società che, a seguito della scissione parziale di FS S.p.A., è subentrata a tutti gli effetti a FS S.p.A. medesima nei rapporti in essere per quanto riguarda il citato atto di concessione e il relativo contratto di programma;

     Visto l'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disciplinato le funzioni dei Comitati soppressi ai sensi dell'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, tra i quali è ricompreso il CIPET, trasferendo a questo Comitato una parte delle competenze dello stesso, tra cui, alla lettera c), la valutazione dei piani e programmi che prevedano interventi incidenti sul settore dei trasporti;

     Considerato che tali attribuzioni sono state, peraltro, fatte salve dall'art. 37, comma 6-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituendo l'Autorità di regolazione dei trasporti espressamente stabilisce che «restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonchè del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma»;

     Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)», che abroga il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e che prevede, nel quadro di una più ampia regolazione dei rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura, che i rapporti tra RFI S.p.A. e lo Stato italiano siano regolati da un atto di concessione e da uno o più «contratti di programma»;

     Visto il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE;

     Visto il regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010;

     Visto il «Nuovo piano dei trasporti e della logistica», sul quale questo Comitato si è definitivamente pronunciato con delibera 1° febbraio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 54/2001) e che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001;

     Vista la delibera 1° agosto 2014, n. 26, (Gazzetta Ufficiale n. 3/2015 S.O.), con la quale questo Comitato ha espresso parere sull'11° Allegato infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2013 che include il «Programma delle infrastrutture strategiche» vigente;

     Viste le delibere con le quali questo Comitato ha approvato i progetti preliminari o definitivi delle infrastrutture strategiche incluse nei contratti di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A. e/o ha assegnato risorse alle medesime infrastrutture, nell'ambito del citato Programma delle infrastrutture strategiche;

     Visto il «Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti - tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A.», sottoscritto in data 8 agosto 2014 e approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive» (c.d. «Sblocca Italia»), convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 158 del 18 maggio 2015, registrato alla Corte dei conti in data 16 giugno 2015, e integrato dall'Aggiornamento 2015, sul quale questo comitato si è espresso con delibera 23 dicembre 2015, n. 112 (Gazzetta Ufficiale n. 98/2016), e dall'Aggiornamento 2016, sul quale questo Comitato si è espresso con parere del 10 agosto 2016, approvato ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, e sottoscritto in data 22 febbraio 2017;

     Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonchè per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» (c.d. nuovo Codice dei contratti pubblici) e s.m.i. che ha abrogato e sostituito il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 («Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE») e s.m.i. e che, con riferimento alla programmazione infrastrutturale, ha individuato i due seguenti strumenti di pianificazione e programmazione:

     il Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) che contiene le linee strategiche delle politiche per la mobilità delle persone e delle merci nonchè dello sviluppo infrastrutturale del Paese;

     il Documento pluriennale di pianificazione (DPP) che, oltre a quanto stabilito dal comma 2, dell'art. 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, e s.m.i., contiene gli interventi relativi al settore dei trasporti e della logistica la cui progettazione di fattibilità è meritevole di finanziamento, da realizzarsi in coerenza con il PGTL;

     Vista la delibera 1° dicembre 2016, n. 68 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2017) con la quale questo Comitato ha preso atto del contenuto delle «Linee guida del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la valutazione degli investimenti in opere pubbliche» (da ora in avanti «Linee guida per la valutazione delle opere pubbliche») redatte ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo n. 228/2011, che definiscono - tra l'altro - la procedura semplificata da adottare per la gestione della «fase transitoria» fino al primo DPP;

     Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, «Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 (c.d. legge di bilancio 2017) e visti in particolare:

     l'art. 1 comma 140, con il quale «nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, in vari settori di spesa tra i quali a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie;

     l'art. 1, comma 591, con il quale «è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017, di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, quale contributo al nuovo contratto di programma - Parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, con destinazione al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella»;

     Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 421 del 29 maggio 2017 e del 21 luglio 2017, quest'ultimo in corso di registrazione, di ripartizione del sopra citato Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (da ora in avanti «Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale»);

     Vista la normativa vigente in materia di Codice unico di progetto (CUP) e, in particolare:

     la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», che all'art. 11 dispone che ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un CUP;

     la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

     le delibere 27 dicembre 2002, n. 143 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2003, errata corrige nella Gazzetta Ufficiale n. 140/2003) e 29 settembre 2004, n. 24 (Gazzetta Ufficiale n. 276/2004), con le quali questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP e stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

     Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, istituisce presso questo Comitato il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo e funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito di questo stesso Comitato;

     Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, concernente «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti»;

     Visto l'art. n. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che regolamenta il monitoraggio finanziario dei lavori relativi alle infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi di cui agli articoli 161, comma 6-bis e 176, comma 3, lettera e), del citato decreto legislativo n. 163/2006, e visto in particolare il comma 3 dello stesso articolo, così come attuato con delibera di questo Comitato 28 gennaio 2015, n. 15 (Gazzetta Ufficiale n. 155/2015), che aggiorna le modalità di esercizio del sistema di monitoraggio finanziario di cui alla delibera 5 maggio 2011, n. 45 (Gazzetta Ufficiale n. 234/2011, errata corrige Gazzetta Ufficiale n. 281/2011);

     Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale - in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) - è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere (CCASGO);

     Vista la delibera 6 agosto 2015, n. 62 (Gazzetta Ufficiale n. 271/2015), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema di Protocollo di legalità precedentemente licenziato dal CCASGO nella seduta del 13 aprile 2015;

     Vista la proposta di cui alla nota 7 luglio 2017, n. 27243, con la quale il MIT ha chiesto l'inserimento all'ordine del giorno della prima seduta utile di questo Comitato del Contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra Ministero stesso e RFI S.p.A. (da ora in avanti anche «Contratto»), trasmettendo la relativa documentazione istruttoria;

     Vista la nota 25 luglio 2017, n. 4466, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso l'appendice n. 5 della relazione informativa di RFI S.p.A., non inclusa nella precedente trasmissione del 7 luglio 2017;

     Vista la nota 2 agosto 2017, n. 4648, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale (DG) per il trasporto e le infrastrutture ferroviarie - ha trasmesso nuovamente la documentazione concernente il contratto di programma in esame, integrata sulla base delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato - emerse in corso di istruttoria;

     Preso atto dei contenuti dello schema di Contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A., della relazione informativa di RFI S.p.A. e relativi allegati e schede illustrative e in particolare:

     che la struttura del Contratto, pur mantenendo sostanzialmente invariato l'impianto contrattuale, contiene alcuni elementi di novità introdotti per rispondere alle raccomandazioni di questo Comitato formulate con il parere del 10 agosto 2016 trasmesso al MIT con protocollo DIPE n. 5134 dell'11 novembre 2016, per allinearsi con quanto emerso nell'Allegato infrastrutture al DEF 2016 e nell'Allegato al DEF 2017 «Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture», nonchè per rendere coerente l'atto con quanto indicato nelle citate Linee guida;

     che con riferimento alle raccomandazioni di questo Comitato la relazione informativa di RFI S.p.A. dà conto analiticamente della ottemperanza alle singole raccomandazioni rinviando anche alle apposite appendici;

     che sempre con riferimento alle raccomandazioni di questo Comitato e in coerenza con il nuovo processo di pianificazione degli investimenti pubblici definito nelle richiamate Linee guida per la valutazione delle opere pubbliche il piano degli investimenti in corso e programmatici è stato articolato in quattro sezioni distinte:

     sezione 1 «Opere in corso finanziate», riferita a opere dotate di integrale copertura finanziaria, grazie anche ai finanziamenti allocati nel Contratto (in prevalenza interventi in corso di esecuzione);

     sezione 2 «Fabbisogni finanziari nel 2018-2021», riferita a programmi o progetti con fabbisogni finanziari nel periodo di vigenza del Contratto (in prevalenza interventi ritenuti prioritari);

     sezione 3 «Fabbisogni finanziari 2022-2026», riferita alle opere da finanziare nel successivo quinquennio (in prevalenza opere in progettazione);

     sezione 4 «Fabbisogni finanziari oltre il piano», riferita a opere da avviare oltre il 2026 (in prevalenza opere in programma);

     che gli investimenti compresi nelle tabelle A «investimenti in corso e programmatici» e B «investimenti da realizzare per lotti costruttivi» sono stati riclassificati alla luce del contesto di riferimento e sono stati presentati con due criteri differenti, i) per status attuativo e finanziario, in funzione della natura dell'intervento (progetto o programma), della copertura finanziaria (integralmente finanziato, finanziato solo per la progettazione, da avviare) e della priorità dei fabbisogni finanziari e ii) per classi tipologiche di destinazione (progetti specifici per il settore finanziario, programmi trasversali su più modalità di trasporto e interventi sulle 13 direttrici ferroviarie di interesse nazionale individuate nel Sistema nazionale integrato dei trasporti ferroviari (SNIT-F), in coerenza con l'emanando Documento pluriennale di pianificazione (DPP) e con il documento propedeutico al DPP «Connettere l'Italia: fabbisogni e progetti di infrastrutture»;

     che anche l'articolato presenta alcune novità:

     aggiornamento degli obblighi del Gestore (art. 4): è previsto l'invio al Ministero ogni anno entro il mese di settembre di documenti utili alla predisposizione dell'aggiornamento annuale del DPP e al dimensionamento delle risorse da iscrivere nella legge di bilancio;

     all'art. 5 modifica delle righe della Tavola 2 «prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa tabelle A e B» sulla base dell'aggiornamento dei capitoli di spesa e di atti normativi che hanno disposto il trasferimento di risorse tra capitoli di pertinenza e ridefinizione delle modalità di trasferimento, rendicontazione e certificazione delle risorse finanziarie;

     anticipazione al mese di aprile delle tempistiche di comunicazione degli indicatori di performance al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e revisione del meccanismo delle penali (art. 8);

     che il portafoglio contrattuale finanziato del Contratto per il 2017-2021 è pari a 65,958 miliardi di euro di euro;

     che la dimensione finanziaria complessiva del Contratto, considerando anche la parte da finanziare, anche oltre il 2026, è di 202,469 miliardi di euro;

     che di seguito si riporta un prospetto di sintesi sull'evoluzione della dimensione finanziaria del Contratto in esame rispetto all'Aggiornamento 2016 del Contratto di programma 2012-2016:

     Dimensione finanziaria contratto di programma - confronto del 2017-2021 con l'aggiornamento 2016 del 2012-2016 (in milioni di euro)

 

 

     che l'evoluzione del portafoglio contrattuale finanziato rispetto all'Aggiornamento 2016 del Contratto di programma 2012-2016 tiene conto delle variazioni in aumento (13.925 milioni di euro) e in diminuzione (666 milioni di euro) sopra riportate, nonchè del valore delle ulteriori opere ultimate, pari a 29,872 miliardi di euro, che, in aggiunta alle quelle già ultimate per 30,797 miliardi, porta a 60,668 miliardi il valore complessivo cumulato delle opere ultimate riportate nel contratto 2017-2021;

     che, in particolare, le ulteriori opere ultimate sono riferite a interventi conclusi, di cui 2.599 milioni di euro riferiti a investimenti sulla Rete convenzionale e 27.274 milioni di euro riferiti a investimenti sulla Rete AV/AC Torino-Milano-Napoli, investimenti in realtà conclusi da tempo ma soltanto ora indicati tra le opere ultimate;

     che l'apporto netto di nuove risorse da allocare nel Contratto è pari a 13.259 milioni di euro, con nuovi finanziamenti lordi per 13.925 milioni di euro e riduzioni per 666 milioni di euro;

     che il Contratto tiene conto, rispetto al vigente contratto, delle modificazioni intervenute alle risorse finanziarie e in particolare:

     ad una variazione lorda in aumento pari complessivamente a circa 13.925 milioni di euro relativa a ulteriori risorse finanziarie stanziate dalle seguenti fonti:

     9.860 milioni di euro quale quota del Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale, ai sensi dei citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 421 del 29 maggio 2017 e 21 luglio 2017, quest'ultimo in corso di registrazione;

     2.289 milioni di euro a valere sul «Fondo sviluppo e coesione 2014-2020» di cui alle delibere 10 agosto 2016 n. 25 (Gazzetta Ufficiale n. 266/2016) e n. 26 (Gazzetta Ufficiale n. 267/2016) ed a seguito della seduta di questo Comitato del 1° dicembre 2016, così ripartiti:

     1.858,4 mln di euro relativi alla «Cabina di Regia»;

     430,4 mln di euro relativi ai c.d. «Patti Sud»;

     720 milioni di euro recati dal decreto n. 193/2016, di cui 320 milioni di euro per l'anno 2016, anche per la sicurezza e l'efficientamento della rete ferroviaria e 400 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento di interventi relativi alla «Sicurezza ed adeguamento a obblighi di legge»;

     477 milioni di euro circa a valere dei programmi PON 2007-2013 e 2014-2020;

     210 milioni di euro recati dall'art. 1 comma 591 della legge di bilancio 2017 per il finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina - Matera La Martella;

     141 milioni di euro derivanti dal «Piano di azione e coesione complementare al PON Infrastrutture e Reti 2014-2020» approvato con delibera di questo Comitato 1° dicembre 2016, n. 58;

     70 milioni di euro quale riassegnazione dei fondi, originariamente attribuiti in via programmatica dalla delibera di questo Comitato 17 luglio 2013 n. 40 (Gazzetta Ufficiale n. 87/2014) concernente l'assegnazione di risorse di cui all'art. 7-ter del decreto-legge n. 43/2013, c.d. «Emergenze ambientali» all'intervento «Circonvallazione di Trento»;

     59 milioni di euro di risorse derivanti dalla stipula di nuove convenzioni o protocolli di Intesa con gli Enti locali ed altro;

     50 milioni di euro di risorse derivanti dal programma Connecting europe facility (CEF) 2014-2020, call 2015;

     49 milioni di euro trasferiti al Gestore ai sensi dell'art. 47-bis, comma 6, della legge di conversione n. 96 del 21 giugno 2017 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante «disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

     una variazione in diminuzione per un importo complessivo pari a circa 666 milioni di euro così ripartiti:

     375 milioni di euro quale definanziamento a valere sul capitolo di bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze 7122/p.g. 2 destinato agli investimenti ferroviari ai sensi della legge di bilancio 2017;

     40 milioni di euro quale definanziamento operato in applicazione del decreto, in corso di perfezionamento, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, attuativo dell'art. 1, comma 338 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016);

     85 milioni di euro di riduzione alle risorse previste per il PON-T 2000-2006 effettuato dalla Commissione in sede di chiusura della programmazione FESR 2000-2006;

     62 milioni di euro di riduzioni di risorse UE per il ciclo di programmazione 2007-2013, per chiusura delle decisioni UE con un valore inferiore rispetto a quanto assegnato;

     40 milioni di euro a seguito della riprogrammazione del Piano di azione e coesione «Salvaguardia» del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui alla nota n. 0007399 del 28 luglio 2016;

     29 milioni di euro di riduzioni di risorse assegnate ai sensi del decreto-legge n. 133/2014 in favore dell'intervento «Messa in sicurezza Cuneo-Ventimiglia», in quanto il contributo vede come beneficiario la regione Piemonte e non RFI S.p.A.;

     20 milioni di euro di riduzioni apportate dal decreto-legge n. 50/2017 il quale all'art. 47, comma 10, dispone la riduzione di 20 milioni di euro (per il 2018) delle risorse già assegnate ad RFI S.p.A. a valere sul decreto-legge n. 193/2016 (decreto legge fiscale) da destinare alle imprese ferroviarie per il rinnovo dei sistemi frenanti;

     7 milioni di euro quale ridestinazione di risorse già contrattualizzate nel Contratto di programma parte investimenti 2012-2016 a favore del Contratto di programma parte servizi 2016-2021, a seguito del definanziamento operato sul capitolo 7514 (di pertinenza contratto di programma - parte servizi) di cui all'art. 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ai sensi della delibera n. 36/2016 (Gazzetta Ufficiale n. 35/2017); tali risorse saranno oggetto di contrattualizzazione con il primo aggiornamento utile del contratto di programma - parte servizi 2016-2021;

     7 milioni di euro di riduzione di risorse derivanti da Convenzioni con Enti locali e dagli esiti della chiusura del ciclo di programmazione POR 2007-2013;

     una variazione a saldo zero, per un importo pari a 680 milioni di euro, che ha riguardato in parte trasferimenti di risorse per far fronte a fabbisogni prioritari;

     che le nuove risorse nette messe a disposizione di RFI S.p.A. sono state così allocate:

 

     Allocazione delle nuove risorse per classe tipologica di destinazione (milioni di euro)

 

 

     che le nuove risorse nette risultano concentrate sugli interventi prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale (38% sul totale delle nuove risorse) e sugli investimenti realizzati per lotti costruttivi (20% sul totale delle nuove risorse), investimenti peraltro prioritari per legge;

     che il fabbisogno residuo da finanziare è pari a 136.512 milioni di euro, di cui 35.450 milioni di euro nel periodo di validità del Contratto (2018-2021), 42.053 milioni di euro nel periodo 2022-2026 (prossimo contratto di programma) e 59.009 milioni di euro oltre il 2026;

     che RFI S.p.A. riferisce in merito alle attività di revisione progettuale della Linea Venezia-Trieste, per la quale è ipotizzata una soluzione di «velocizzazione» dell'attuale linea basato su poche varianti di tracciato ed una modernizzazione tecnologica dell'intera linea del costo stimato di 1,8 miliardi di euro contro i 7 miliardi di euro previsti per la nuova linea AV/AC, e dell'Asse Roma-Reggio Calabria, per il quale sono allo studio soluzioni alternative che consentano di favorire lo sviluppo economico delle aree attraversate minimizzando l'impatto ambientale e con tempi di percorrenza inferiori agli attuali e a costi minori;

     Considerato che il Contratto di programma 2012-2016 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. in data 31 dicembre 2016 è giunto alla sua naturale scadenza ma che, al fine di evitare la vacatio nei rapporti tra lo Stato e il Gestore dell'infrastruttura; è tuttora vigente ai sensi dell'art. 3 del medesimo contratto;

     Considerato che il Comitato è chiamato ad esprimere il proprio parere, con osservazioni e raccomandazioni, sullo schema di contratto tra la società RFI S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in base all'art. 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238;

     Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

     Vista la nota 7 agosto 2017, n. 4048, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

     Esprime parere favorevole sullo schema di «Contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti» tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. nella stesura esaminata nell'odierna seduta.

 

     Delibera:

 

     1. L'efficacia della delibera è condizionata al perfezionamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione del Fondo di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017). Eventuali variazioni del finanziamento destinato al Contratto di programma oggetto della presente delibera a valere sul predetto Fondo, rispetto alle previsioni contrattuali, comporteranno l'aggiornamento delle tabelle del Contratto e dovranno essere recepite nel primo aggiornamento utile del Contratto medesimo.

     2. In sede di aggiornamento del Contratto, dovranno essere recepite le riduzioni, il cui decreto è in corso di predisposizione, apportate alle assegnazioni disposte in favore di RFI S.p.A. con i decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 498 del 2014 e n. 82 del 2015.

     3. Con riferimento alla Tavola 2 «Prospetto di sintesi delle fonti e degli impieghi di cassa tabelle A e B», le somme impegnate in favore di RFI S.p.A. e cadute in perenzione, che riguardano in particolare il capitolo 7122/p.g. 1 e il capitolo 7123 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, potranno essere reiscritte in bilancio previa apposita richiesta dell'Amministrazione. Si segnala che alle righe 30 e 32 va espunto l'importo di 100 milioni sull'annualità 2021, posto che l'ultima annualità del contributo quindicennale ivi indicato è il 2020.

     4. Si raccomanda che al testo del contratto siano apportate le seguenti modifiche:

     art. 1, comma 5: inserire alla fine del primo periodo, dopo le parole «coperture finanziarie» il seguente periodo: «Il Gestore dà altresì conto di eventuali impatti dei predetti interventi sul programma di manutenzione straordinaria previsto nel contratto "parte servizi" tra RFI S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e trasporti»;

     art. 3, comma 1: riformulare il primo periodo come segue: «La validità del presente Contratto decorre dalla sottoscrizione e la relativa scadenza è fissata al 31 dicembre 2021. Alla scadenza, nelle more della sottoscrizione del successivo Contratto, la Società si impegna, su richiesta del Ministero da presentarsi tempestivamente e, in ogni caso, almeno dodici mesi antecedenti la scadenza, a proseguire nella realizzazione degli investimenti ai medesimi patti e condizioni del presente Contratto, per un congruo periodo di tempo, comunque non superiore a dodici mesi»;

     art. 5, comma 3: alla fine del primo periodo inserire «Il Gestore documenta inoltre l'aggiornamento del costo degli interventi che evidenzi gli eventuali ribassi d'asta definiti»;

     art. 6, comma 2: alla fine dell'articolo correggere il riferimento normativo in «art. 47 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50»;

     art. 8: si raccomanda di definire quanto prima indicatori idonei a valutare la performance con riferimento a categorie di intervento di cui alle tabelle A01 «Sicurezza e adeguamento ad obblighi di legge» e A02 «Tecnologie per la circolazione e l'efficientamento», oltre a definire parametri di valutazione anche sull'attività svolta dalla Società nelle diverse fasi di progettazione delle opere programmate;

     art. 10, comma 2: eliminare il comma, riposizionandolo nell'art. 4, comma 2, a seguire la lettera i), riformulandolo;

     introdurre l'impegno di RFI S.p.A. a collaborare con il DIPE per caratterizzare i CUP relativi agli interventi di interesse con specifici TAG, provvedendo anche ad inserire nella banca dati BDAP tutti i dati aggiornati delle opere.

     5. Per assolvere la funzione di quadro di riferimento per la selezione degli interventi da inserire nel DPP, in sede di aggiornamento del Contratto, i nuovi investimenti programmati ma non ancora finanziati, o finanziati solo per la progettazione, dovranno essere corredati da appositi dossier di valutazione ex ante integrati da un'analisi costi/benefici.

     6. In relazione alle schede dei singoli interventi del Contratto di programma 2017-2021, è necessario che, a partire dal prossimo aggiornamento contrattuale, siano inserite delle parti descrittive sia del territorio dove si realizza l'opera (ad esempio orografia, viadotti, gallerie etc.) che del tipo di opera (ad esempio, nuova linea, miglioramento delle prestazioni, etc.), corredate di quadri economici e, per i nuovi interventi, di dossier di valutazione ex ante, con particolare riferimento all'analisi costi/benefici.

     7. Si raccomanda di sottoporre con urgenza all'esame di questo Comitato, come già richiesto con la delibera n. 112/2015 e con il parere del 10 agosto 2016, la variante al progetto definitivo del «Potenziamento infrastrutturale Genova Voltri - Genova Brignole», già approvato con delibera 29 marzo 2006, n. 85 (Gazzetta Ufficiale n. 221/2006).

     8. Il Ministero dovrà informare questo Comitato in merito alla destinazione definitiva di parte delle risorse derivanti dal «Piano di azione e coesione (PAC) complementare al PON Infrastrutture e reti 2014-2020», approvato con delibera n. 58/2016, e provvisoriamente appostate sul Fondo salvaguardia in attesa di chiarimenti da parte dei Ministeri competenti.

     9. Nelle relazioni istruttorie relative ai prossimi contratti di programma, il Ministero delle infrastrutture inserirà delle tabelle riepilogative sulla distribuzione territoriale degli investimenti e delle nuove risorse programmate.

     10. Si raccomanda di elevare il limite massimo annuale delle penali di cui all'art. 8, comma 6, portandolo ad un livello più incentivante per l'azienda.

     11. Si raccomanda che gli importi delle tabelle e delle tavole di sintesi siano riportati in milioni di euro con l'aggiunta di due decimali dopo la virgola.

     12. Con riferimento all'Appendice n. 3 si prende atto delle relazioni tecnico-economiche relative agli interventi del Programma delle infrastrutture strategiche incluse nel Contratto che hanno riportato variazioni di costo o di risorse. In esito al processo di project review questo Comitato dovrà deliberare in merito alle variazioni di costo e di copertura finanziaria delle opere che risulteranno incluse nell'elenco delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese di cui all'art. 201 comma 3 del decreto legislativo n. 50/2016.

     13. Il provvedimento di approvazione del Contratto dovrà essere trasmesso a questo Comitato una volta perfezionato.

     14. Si raccomanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di trasmettere l'ultimo aggiornamento disponibile della relazione di RFI S.p.A. sullo stato di attuazione degli investimenti, con un quadro costo a vita intera/disponibilità relativo a tutti gli investimenti inclusi nel Contratto, siano essi finanziati e/o finanziariamente programmatici.

 

Registrata alla Corte dei conti il 23 marzo 2018  Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 260