Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.2 energia elettrica |
Data: | 20/04/2006 |
Numero: | 85 |
§ 40.2.247 - Deliberazione 20 aprile 2006, n. 85.
Disposizioni urgenti in materia di aggiornamento bimestrale dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A.
(G.U. 24 maggio 2006, n. 119)
L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 aprile 2006;
Visti:
la
la
il
la
la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 21 maggio 1998, n. 48/98;
la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2000, n. 132/00;
la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2001, n. 310/01 (di seguito: deliberazione n. 310/01);
la deliberazione dell'Autorità 18 aprile 2002, n. 63/02;
la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2003, n. 63/03;
l'allegato A alla deliberazione 30 gennaio 2004, n. 5/04 (di seguito: testo integrato);
la deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2004, n. 145/04;
la deliberazione dell'Autorità 30 novembre 2005, n. 254/05;
la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2005, n. 288/05 (di seguito: deliberazione n. 288/05);
Viste:
le comunicazioni della S.I.P.P.I.C. S.p.A. (di seguito: SIPPIC) in data 20 gennaio 2006, prot. n. 68/06; 3 febbraio 2006, prot. 169/06; 15 febbraio 2006, prot. n. 226/06; 16 marzo 2006, prot. n. 367/06; 29 marzo 2006, prot. n. 492/06; 3 aprile 2006, prot. n. 511/06;
la comunicazione della Società elettrica Liparese S.n.c. in data 27 febbraio 2006, prot. dell'Autorità n. 008344 del 7 aprile 2006;
la comunicazione della Federutility in data 1° marzo 2006, prot. dell'Autorità n. 008343 del 7 aprile 2006;
la comunicazione dell'Autorità alla SIPPIC in data 24 marzo 2006, prot. EF/M06/1547/fl;
le comunicazioni della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) all'Autorità in data 22 marzo 2006, prot. Autorità n. 006940 e 30 marzo 2006, prot. Autorità n. 008061 del 4 aprile 2006;
Considerato che:
l'art. 7, comma 4, della
i bilanci delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel S.p.A. relativi all'anno 2005 non sono ancora disponibili;
l'art. 3, comma 1, della
con deliberazione n. 288/05 l'Autorità ha modificato, a valere dal 1° gennaio 2006, il meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica, di cui alla deliberazione n. 182/00;
successivamente alla deliberazione n. 288/05 alcune imprese elettriche minori hanno evidenziato l'esistenza di un consistente disallineamento tra la copertura finanziaria garantita dalle aliquote di integrazione erogate a titolo di acconto e i costi sostenuti dalle medesime imprese per l'approvvigionamento del combustibile, in particolare in relazione all'anno 2005;
la copertura dei costi di combustibile sostenuti dalle imprese elettriche minori è garantita in primo luogo dalle componenti tariffarie definite dall'Autorità e applicate ai prelievi di energia elettrica da parte dei clienti finali ai sensi del testo integrato e, in via residuale, dall'integrazione tariffaria;
come ricordato nella relazione tecnica alla deliberazione n. 288/05, a partire dai primi bimestri dell'anno 2004, si è registrato una tendenziale e crescente divergenza tra la dinamica del parametro Ct e quella del prezzo del gasolio;
gli oneri finanziari connessi all'erogazione del servizio elettrico rientrano tra i costi riconosciuti ai fini del calcolo delle integrazioni tariffarie delle imprese elettriche minori; e che l'adeguamento delle integrazioni erogate a titolo di acconto salvo conguaglio è finalizzato anche a contenere il ricorso all'indebitamento da parte delle imprese elettriche minori, in attesa della definizione delle aliquote definitive sulla base dell'analisi dei dati di bilancio;
le imprese elettriche minori, ai sensi dell'art. 17 della deliberazione n. 310/01 sono assoggettate all'obbligo di redigere e sottoporre a revisione i prospetti di cui all'allegato 5 della medesima deliberazione;
le informazioni desumibili dai prospetti di cui al precedente punto sono rilevanti anche al fine di delimitare in maniera più precisa rispetto a quanto consentito dal bilancio d'esercizio previsto dalla normativa civilistica, i costi direttamente connessi all'erogazione del servizio elettrico;
le aliquote attualmente erogate a titolo di acconto e salvo conguaglio alle imprese rientranti nel novero delle imprese elettriche minori, prendono a riferimento l'aliquota definitiva relativa all'anno 1998;
Ritenuto opportuno:
consentire alle imprese elettriche minori di richiedere l'applicazione a valere dal 1° gennaio 2005 del meccanismo di aggiornamento bimestrale della componente dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto, relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica introdotto con deliberazione n. 288/05;
che il meccanismo di aggiornamento applicabile a valere dal 1° gennaio 2005 venga definito tenendo conto della dinamica dei prezzi del gasolio a partire dall'anno 2004;
disporre che le imprese elettriche minori che presentano istanza per accedere al meccanismo di cui sopra, mettano a disposizione dell'Autorità la documentazione a questa necessaria al fine di accertare e verificare la sussistenza delle esigenze di maggiore integrazione, erogate a titolo di acconto; e che in particolare tra detta documentazione rientrino anche i bilanci certificati per gli anni fino al 2005 e successivi, inclusivi dei prospetti di informazione patrimoniale ed economica previsti dalla deliberazione dell'Autorità n. 310/01;
che il riconoscimento della maggiore integrazione derivante dai meccanismi previsti dal presente provvedimento, con riferimento a ciascuna impresa elettrica minore interessata, abbia termine con l'approvazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative all'anno 2005;
Delibera:
1. In alternativa a quanto disposto ai punti 1, 2 e 4 della deliberazione n. 288/05, ciascuna impresa elettrica minore non trasferita all'Enel S.p.A., può presentare alla Cassa istanza per la rideterminazione dell'integrazione tariffaria erogata a titolo di acconto e salvo conguaglio a valere dal 1° gennaio 2005, secondo le modalità di cui al presente provvedimento.
2. Con effetto a partire dal secondo bimestre dell'anno 2005, la quota parte dell'aliquota di integrazione tariffaria corrisposta in acconto a ciascuna impresa elettrica minore non trasferita all'Enel S.p.A., relativa ai maggiori costi di acquisto del combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica (di seguito: componente combustibile) è aggiornata dalla Cassa, su base bimestrale, applicando la variazione percentuale dell'indice Giem, registrata nel bimestre precedente, qualora detta variazione risulti maggiore del 2%, in aumento o diminuzione, rispetto al valore dell'indice Giem preso precedentemente a riferimento.
3. Al solo fine dell'applicazione di quanto previsto dai punti 2 e 4 della presente deliberazione, l'indice Giem pone a base 100 la media bimestrale dei prezzi medi mensili del gasolio auto, come riportati nelle statistiche della Direzione generale dell'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, registrati nei mesi di novembre e dicembre dell'anno 2003.
4. Per il primo bimestre dell'anno 2005, la Cassa adegua, per ciascuna impresa elettrica minore interessata, la componente combustibile definitiva approvata relativa all'esercizio 1998 per un coefficiente di adeguamento pari a 2,14. Il coefficiente di adeguamento viene rideterminato, salvo quanto previsto al successivo punto 11, in occasione della definizione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative ad anni successivi al 1998.
5. La maggiore integrazione tariffaria, calcolata secondo quanto previsto dai precedenti punti 2, 3 e 4 della presente deliberazione, è erogata a titolo di acconto e salvo conguaglio.
6. Ai fini della verifica del disallineamento tra la copertura finanziaria garantita dalle aliquote di integrazione erogate sulla base della normativa in vigore antecedentemente la data di pubblicazione della presente deliberazione e i costi sostenuti, l'impresa che presenta l'istanza di cui al punto 1, invia all'Autorità, entro trenta giorni dalla presentazione della medesima istanza e laddove non vi abbia già provveduto, la seguente documentazione relativa agli anni 2003, 2004 e 2005:
a) i bilanci di esercizio certificati ed i prospetti recanti le informazioni patrimoniali ed economiche, redatti ai sensi dell'art. 17 della deliberazione n. 310/01, anch'essi accompagnati dalle relative relazioni di certificazione;
b) le informazioni relative al servizio erogato e al combustibile consumato per l'erogazione del servizio elettrico, ivi comprese le fatture del combustibile acquistato, con separata evidenza degli oneri relativi al trasporto, le certificazioni UTF sul combustibile acquistato e le certificazioni UTF sull'energia elettrica prodotta, come indicato nella modulistica predisposta dalla direzione tariffe dell'Autorità e da questa resa disponibile entro cinque giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.
7. Qualora alla scadenza prevista al punto precedente, la documentazione di cui al punto 6, lettera a), afferente all'anno 2005 non sia disponibile, l'impresa elettrica minore interessata è tenuta ad inviare all'Autorità il bilancio di esercizio certificato relativo all'anno 2005 entro dieci giorni dalla sua approvazione e, secondo la tempistica prevista dalla deliberazione n. 310/01, i prospetti con le informazioni patrimoniali ed economiche redatti ai sensi dell'art. 17 della medesima deliberazione, accompagnati dalla relativa relazione di certificazione.
8. Con riferimento a ciascuna impresa elettrica minore interessata, gli effetti del presente provvedimento cessano con l'approvazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative all'anno 2005, ovvero in sede di approvazione delle aliquote definitive di integrazione tariffaria relative agli anni successivi al 1998 e anteriori al 2005 qualora risultino comunque superati i presupposti sulla base dei quali il presente provvedimento viene emanato.
9. Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.