§ 59.11.40 - D.M. 9 maggio 2018, n. 58.
Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.11 medici e odontoiatri
Data:09/05/2018
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Esame di Stato per l'abilitazione
Art. 2.  Sedi di esame
Art. 3.  Tirocinio pratico-valutativo
Art. 4.  Prova dell'esame di Stato per l'abilitazione
Art. 5.  Commissione giudicatrice
Art. 6.  Valutazione delle prove
Art. 7.  Entrata in vigore e disposizioni transitorie


§ 59.11.40 - D.M. 9 maggio 2018, n. 58.

Regolamento recante gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

(G.U. 1 giugno 2018, n. 126)

 

     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

 

     Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     Visto il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, recante «Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore» ed in particolare gli articoli 172 e seguenti;

     Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;

     Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed in particolare l'articolo 6;

     Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante «Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE»;

     Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'articolo 57, comma 1, lettera a);

     Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonchè della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» ed in particolare l'articolo 33 concernente la formazione dei medici chirurghi;

     Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante «Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("Regolamento IMI")»;

     Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957 e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1957, n. 271, recante «Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;

     Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del 15 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1999, n. 254, concernente i compensi spettanti ai componenti delle commissioni giudicatrici degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni;

     Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;

     Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 gennaio 2001, n. 18, recante «Determinazione delle classi delle lauree specialistiche» ed in particolare la Classe 46/S Medicina e Chirurgia;

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445, recante «Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni»;

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

     Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, recante la «Determinazione delle Classi di laurea magistrale» ed in particolare la Classe LM-41 Medicina e Chirurgia;

     Visto il parere della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (CRUI) reso in data 21 giugno 2017;

     Visto il parere del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) espresso nell'adunanza dell'8 novembre 2017;

     Ritenuto di non accogliere il suddetto parere del CUN per quanto riguarda la durata della Commissione giudicatrice di cui all'articolo 5, in quanto si tratta di Commissione per le sessioni annuali degli esami di Stato;

     Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari (CNSU) espresso nelle adunanze del 21 e del 22 dicembre 2017;

     Ritenuto di non accogliere la richiesta di cui ai pareri del CNSU e della FNOMCeO di portare a quattro le sessioni di esame di Stato, considerato congruo l'aumento delle relative sessioni annuali, da due a tre, rispetto a quanto previsto dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 9 settembre 1957 per gli esami di Stato per l'esercizio delle professioni;

     Visto il parere del Ministero della salute reso in data 11 gennaio 2018;

     Visto il parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) pervenuto in data 15 gennaio 2018;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 marzo 2018;

     Vista la nota del 24 aprile 2018, prot. n. 1879, con la quale viene data la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prevista dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

 

     Decreta:

 

Art. 1. Esame di Stato per l'abilitazione

     1. All'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo sono ammessi coloro che hanno conseguito la laurea magistrale afferente alla classe LM/41 in Medicina e Chirurgia a norma del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 o la laurea specialistica afferente alla classe 46/S in Medicina e Chirurgia a norma del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del 1999 o il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui al predetto decreto ministeriale n. 509 del 1999.

     2. Alla prova dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, di cui all'articolo 4, si accede previo superamento del tirocinio pratico-valutativo di cui all'articolo 3, che è espletato durante i corsi di studio di cui al comma 1.

 

     Art. 2. Sedi di esame

     1. L'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 1 si svolge, ai sensi dell'articolo 4, presso tutte le università sedi del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia.

     2. Il laureato in Medicina e Chirurgia può sostenere l'esame di Stato per l'abilitazione solo presso la sede dell'università in cui ha svolto l'ultimo anno di corso ed ha conseguito il titolo di cui all'articolo 1, comma 1.

 

     Art. 3. Tirocinio pratico-valutativo

     1. Il tirocinio pratico-valutativo è volto ad accertare le capacità dello studente relative al «saper fare e al saper essere medico» che consiste nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica, nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica, nel dimostrare attitudine a risolvere problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia e delle relative specialità, della diagnostica di laboratorio e strumentale e della sanità pubblica. L'accertamento è effettuato dai soggetti di cui al comma 7 secondo le metodologie più aggiornate ed internazionalmente riconosciute.

     2. Il tirocinio pratico-valutativo dura complessivamente tre mesi, è espletato durante i corsi di studio di cui all'articolo 1, comma 1, non prima del quinto anno di corso e purchè siano stati sostenuti positivamente tutti gli esami fondamentali relativi ai primi quattro anni di corso previsti dall'ordinamento della sede dell'università, ed è organizzato secondo quanto stabilito dagli ordinamenti e dai regolamenti didattici di ciascun corso di studi.

     3. Il tirocinio pratico-valutativo concorre sia all'acquisizione dei 60 crediti formativi universitari, di seguito CFU, di attività formativa professionalizzante previsti dall'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia sia al raggiungimento delle 5.500 ore di didattica di cui alla direttiva 2013/55/CE.

     4. Ad ogni CFU riservato al tirocinio pratico-valutativo devono corrispondere almeno 20 ore di attività didattica di tipo professionalizzante e non oltre 5 ore di studio individuale.

     5. Il tirocinio pratico-valutativo è organizzato, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, sulla base di protocolli d'intesa tra università e regione, stipulati ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. In attuazione dei predetti protocolli d'intesa le università stipulano accordi con le strutture del Servizio sanitario nazionale, per assicurare agli studenti in Medicina e Chirurgia l'accesso al tirocinio pratico-valutativo. Le università forniscono a ciascuno studente un libretto-diario che si articola in una parte descrittiva delle attività svolte e di una parte valutativa delle competenze dimostrate.

     6. Il tirocinio pratico-valutativo si svolge per un numero di ore corrispondenti ad almeno 5 CFU per ciascuna mensilità e si articola nei seguenti periodi, anche non consecutivi: un mese in Area Chirurgica; un mese in Area Medica; un mese, da svolgersi non prima del sesto anno di corso, nello specifico ambito della Medicina Generale. Quest'ultimo periodo deve svolgersi presso l'ambulatorio di un medico di Medicina Generale avente i requisiti previsti dell'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, sulla base di convenzioni stipulate tra l'università e l'Ordine professionale provinciale dei Medici e Chirurghi competente per territorio.

     7. La certificazione della frequenza e la valutazione dei periodi di cui al comma 5 avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal tirocinante, e del medico di Medicina Generale di cui al comma 5, che rilasciano, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione dei risultati relativi alle competenze dimostrate, ed esprimendo, in caso positivo, un giudizio di idoneità.

     8. Il tirocinio pratico-valutativo è superato solo in caso di conseguimento del giudizio d'idoneità di cui al comma 7 per ciascuno dei tre periodi di cui al comma 6.

 

     Art. 4. Prova dell'esame di Stato per l'abilitazione

     1. La prova dell'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 1 consiste nella soluzione di 200 quesiti a risposta multipla, di cui una sola corretta, articolati in 50 formulati su argomenti riguardanti le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, con particolare riguardo ai meccanismi fisiopatologici e alle conoscenze riguardanti la clinica, la prevenzione e la terapia; in 150 formulati su argomenti riguardanti le capacità del candidato nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica e nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica. La prova include anche una serie di domande riguardanti problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia, e delle relative specialità, della pediatria, dell'ostetricia e ginecologia, della diagnostica di laboratorio e strumentale, e della sanità pubblica. Alle risposte positive è attribuito un punteggio di + 1, alle risposte non date di 0, a quelle errate un punteggio negativo pari a -0,25. Per la predisposizione dei quesiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di apposita Commissione nazionale di esperti.

     2. La Commissione nazionale di esperti di cui al comma 1 è costituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca, resta in carica tre anni ed è composta, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da otto membri iscritti da non meno di dieci anni all'albo dei medici chirurghi, di cui:

     a) due professori ordinari, anche fuori ruolo, di cui uno scelto nell'ambito di un elenco di nominativi proposto dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto nell'ambito di un elenco di nominativi proposto dalla conferenza dei rettori delle università italiane su indicazione della conferenza dei Presidenti dei corsi di studio in medicina e chirurgia;

     b) due professori associati confermati, anche fuori ruolo, di cui uno scelto nell'ambito di un elenco di nominativi proposto dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto nell'ambito di un elenco di nominativi proposto dalla conferenza dei rettori delle università italiane su indicazione della conferenza dei presidenti dei corsi di studio in medicina e chirurgia;

     c) quattro medici chirurghi designati dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

     3. Il Presidente della Commissione è nominato, con il decreto ministeriale di cui al comma 2, tra i componenti di cui al comma 2, lettera a). La Commissione delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

     4. Per Commissione nazionale di esperti di cui al comma 1, si intende, la Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m) del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 97.

     5. La prova dell'esame di Stato per l'abilitazione s'intende superata se il candidato consegue un punteggio di almeno 130 punti.

     6. La prova dell'esame di Stato per l'abilitazione, che può essere organizzata anche in modalità telematica, si svolge in sessioni e con modalità stabilite annualmente con provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tre volte l'anno, nel mese di marzo, nel mese di luglio e nel mese di novembre.

     7. Il candidato che non ha superato la prova dell'esame di Stato per l'abilitazione può ripeterlo nella sessione successiva.

 

     Art. 5. Commissione giudicatrice

     1. Per l'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 1, ogni Commissione locale, presso ciascuna università, è composta da un Presidente, da due membri effettivi e da tre membri supplenti.

     2. Il Presidente è un professore ordinario o associato del corso di laurea in Medicina e Chirurgia della sede universitaria.

     3. Uno dei due membri effettivi è un rappresentante designato dall'Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, l'altro è scelto dalla competente autorità accademica tra i professori o i ricercatori dell'università.

     4. La Commissione è costituita con decreto rettorale ed è valida per tutte le tre sessioni di cui all'articolo 4, comma 6.

     5. Gli oneri derivanti dai compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui al comma 1 sono coperti, da parte delle università, mediante le tasse di iscrizione all'esame a carico dei candidati.

 

     Art. 6. Valutazione delle prove

     1. La prova dell'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 4 si conclude con un giudizio di idoneità o non idoneità.

     2. Consegue il giudizio di idoneità il candidato che ha superato la prova ai sensi dell'articolo 4, comma 5.

     3. Al termine della prova dell'esame di Stato per l'abilitazione, la Commissione giudicatrice redige un elenco finale degli idonei e lo trasmette al Rettore della sede universitaria presso cui si è svolto l'esame che, per delega del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, conferisce il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo a coloro che hanno superato la prova dell'esame di Stato per l'abilitazione.

     4. L'elenco finale degli abilitati di cui al comma 3 è pubblicato sul sito web istituzionale dell'università.

 

     Art. 7. Entrata in vigore e disposizioni transitorie

     1. Entro e non oltre due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, tutti coloro che non hanno superato, durante il corso di laurea in Medicina e Chirurgia, i tre mesi di tirocinio pratico-valutativo di cui all'articolo 3, possono essere ammessi all'esame di Stato per l'abilitazione di cui all'articolo 1, come disciplinato dal presente regolamento, a seguito dello svolgimento e del superamento del tirocinio previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445.

     2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla sessione di esame del mese di luglio 2019. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445, è abrogato, fatta eccezione per l'articolo 2 che continua ad applicarsi, a norma del comma 1, per due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

     3. Gli atenei adeguano i propri ordinamenti di studi alle disposizioni del presente regolamento.

 

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2018  Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, n. 1573