§ 59.2.23 - D.M. 19 ottobre 2001, n. 445.
Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:59. Libere professioni
Capitolo:59.2 albi professionali
Data:19/10/2001
Numero:445


Sommario
Art. 1.  Esame di abilitazione
Art. 2.  Tirocinio
Art. 3.  Sedi della prova scritta e nomina delle commissioni presso le università
Art. 4.  Prova scritta
Art. 5.  Valutazione delle prove e voto finale
Art. 6.  Diploma di abilitazione
Art. 7.  Abrogazioni e disapplicazione
Art. 8.  Entrata in vigore


§ 59.2.23 - D.M. 19 ottobre 2001, n. 445. [1]

Regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo. Modifica al decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni ed integrazioni

(G.U. 27 dicembre 2001, n. 299)

 

     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

 

     Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

     Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

     Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

     Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;

     Considerata la necessità di procedere ad una modifica degli articoli 8 e 24 del suddetto regolamento;

     Vista la proposta del Consiglio superiore di sanità pervenuta in data 13 aprile 2001;

     Udito il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 3 maggio 2001;

     Udito il parere del Consiglio nazionale studenti universitari espresso nell'adunanza del 18 maggio 2001;

     Udito il parere della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri in data 24 maggio 2001;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti normativi del 12 luglio 2001.

     Considerato che non si è ritenuto di attenersi al predetto parere esclusivamente per il punto di cui all'articolo 3, comma 2, posto che la prova selettiva disciplinata dal regolamento in oggetto non è volta al reclutamento di personale amministrativo, ma ha natura di esame abilitante e che in quanto tale non può farsi rientrare nella previsione di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il punto di cui all'articolo 4, comma 6, poiché si è ritenuto che centocinquanta minuti nel sistema dei quiz a risposta multipla siano sufficienti a garantire una risposta adeguatamente ponderata;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. DAGL 1.1.4/31890/4.48.1 dell'8 ottobre 2001.

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Esame di abilitazione

     1. Agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo sono ammessi i possessori della laurea in medicina e chirurgia conseguita ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e i possessori della laurea specialistica afferente alla classe n. 46/S in medicina e chirurgia.

     2. L'esame di Stato consiste in un tirocinio pratico e in una prova scritta.

 

          Art. 2. Tirocinio

     1. Alla prova scritta di cui all'articolo 4 si accede nella prima sessione utile dopo il superamento di una prova pratica a carattere continuativo consistente in un tirocinio clinico della durata di tre mesi realizzati, dopo il conseguimento della laurea, presso policlinici universitari, aziende ospedaliere, presidii ospedalieri di aziende ASL o, ove costituite, aziende di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, nonché presso l'ambulatorio di un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale avente i requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

     2. Il tirocinio pratico viene svolto per un mese presso un reparto di medicina, per un mese presso un reparto di chirurgia e per un mese presso un medico di medicina generale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, ad integrazione delle attività formative professionalizzanti previste dalla classe 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001.

     3. Il tirocinio di cui al comma 1 è organizzato, ove si svolga al di fuori delle strutture universitarie, attraverso convenzioni con le strutture del Servizio sanitario nazionale, stipulate ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nonché con gli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri provinciali, dalle università che assicurano ai laureati l'accesso allo stesso fornendo a ciascuno un libretto-diario conforme ai criteri indicati dalla commissione nazionale di cui all'articolo 4. Al tirocinio sono ammessi, in aggiunta ai possessori di laurea conseguita presso l'università e compatibilmente con la capienza delle strutture ove si intende svolgere il tirocinio, anche i possessori di laurea conseguita presso altre università.

     4. La certificazione della frequenza e la valutazione di ciascuno dei tre periodi avvengono sotto la diretta responsabilità e a cura del docente universitario, o del dirigente medico, responsabile della struttura frequentata dal candidato, e del medico di medicina generale di cui al comma 1, che ne danno formale attestazione sul libretto diario fornendo un motivato giudizio espresso con punteggio numerico sulle capacità e le attitudini del candidato. La valutazione del tirocinio è effettuata sulla base di criteri definiti dalla commissione di cui all'articolo 4 e comporta l'attribuzione di un punteggio massimo di novanta punti, trenta per ogni periodo.

     5. Ove il candidato non consegua un punteggio complessivo di almeno sessanta punti con un minimo di 18/30 per ciascun periodo, non è ammesso alla prova scritta, salva la possibilità di ripetere il tirocinio clinico. Ove il candidato stesso non superi la prova scritta, può presentarsi alla successiva sessione conservando il punteggio acquisito nel tirocinio. Qualora non superi la prova scritta nemmeno nella sessione immediatamente successiva, deve ripetere entrambe le prove. Qualora il candidato non possa partecipare alla prima sessione utile dopo il completamento del tirocinio per motivi personali gravi e documentati, conserva il punteggio acquisito nel tirocinio stesso per l'ammissione alla sessione immediatamente successiva.

 

          Art. 3. Sedi della prova scritta e nomina delle commissioni presso le università

     1. La prova scritta si svolge presso le sedi universitarie individuate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Presso ciascuna sede, con decreto del rettore, è nominata una commissione incaricata di assicurare la regolarità dell'espletamento delle prove d'esame, ivi compresa l'identificazione dei candidati, la consegna e il ritiro degli elaborati, nonché la vigilanza e la verbalizzazione. Tale commissione non ha compiti valutativi, ed espleta altresì le operazioni di cui all'articolo 5; essa è costituita da almeno un componente ogni trenta candidati ed è composta da non meno di quattro membri di cui almeno due docenti della facoltà di medicina e due medici indicati dall'ordine dei medici chirurghi della provincia ove ha sede l'ateneo. Con lo stesso decreto il rettore nomina il presidente della commissione ed il responsabile del procedimento, e definisce le modalità di funzionamento della commissione.

     2. La prova scritta di cui al presente decreto è organizzata dai singoli atenei tenendo conto anche delle esigenze dei candidati in situazione di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, così come modificata dalla legge 28 gennaio 1999, n. 17.

 

          Art. 4. Prova scritta

     1. La commissione nazionale per la prova scritta è nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, rimane in carica tre anni ed è composta, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da otto membri iscritti da non meno di dieci anni nell'albo dei medici chirurghi, di cui:

     a) due professori ordinari, anche fuori ruolo, di cui uno scelto da una rosa di nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto da una rosa proposta dalla conferenza dei rettori delle università italiane su indicazioni della conferenza dei presidi della facoltà di medicina;

     b) due professori associati confermati, anche fuori ruolo, di cui uno scelto da una rosa di nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale e uno scelto da una rosa proposta dalla conferenza dei rettori delle università italiane su indicazione della conferenza dei presidi della facoltà di medicina;

     c) quattro medici chirurghi designati dalla Federazione nazionale dell'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

     2. Il presidente della commissione è nominato con il decreto di cui al comma 1 tra i componenti di cui al comma 1, lettera a). La commissione delibera a maggioranza dei componenti e in caso di parità di voto prevale il voto del presidente.

     3. La prova scritta tiene conto degli obiettivi formativi qualificanti previsti dalla classe di laurea 46/S di cui al decreto ministeriale 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001 e si svolge due volte l'anno; essa è suddivisa in due parti dirette rispettivamente a valutare:

     a) le conoscenze di base nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale, con particolare riguardo ai meccanismi fisiopatologici e alle conoscenze riguardanti la clinica, la prevenzione e la terapia;

     b) le capacità del candidato nell'applicare le conoscenze biomediche e cliniche alla pratica medica e nel risolvere questioni di deontologia professionale e di etica medica. La prova include anche una serie di domande riguardanti problemi clinici afferenti alle aree della medicina e della chirurgia, e delle relative specialità, della pediatria, dell'ostetricia e ginecologia, della diagnostica di laboratorio e strumentale, e della sanità pubblica.

     4. La commissione predispone almeno cinquemila quesiti a risposta multipla, per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al comma 3, lettera a), e per il 50 per cento relativi agli argomenti di cui al comma 3, lettera b), prevedendo cinque possibili risposte, di cui una sola esatta, individuata dalla commissione stessa. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca cura la tenuta dell'archivio dei quesiti e ne assicura la pubblicità almeno sessanta giorni prima della data fissata per la prova scritta. Da questo archivio vengono estratti, con procedura automatizzata che garantisca la totale segretezza della prova, novanta quesiti per ciascuna parte della prova stessa, ripartiti tra le materie di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 3. Il Ministero provvede alla riproduzione e alla distribuzione ai singoli atenei, sedi delle prove d'esame, mediante l'utilizzo di mezzi informatizzati che garantiscano la totale segretezza del contenuto delle prove. Con decreto del dirigente responsabile del servizio competente, sentita l'autorità per l'informatica nelle pubbliche amministrazioni e nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e successive modificazioni, sono stabilite le modalità tecniche per la trasmissione dei quesiti ai singoli atenei.

     5. Le due parti della prova d'esame si svolgono in sequenza in un'unica giornata. Ciascuna delle due parti, consiste nella soluzione dei novanta quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio come previsto al comma 4.

     6. Ciascuna prova scritta si svolge contemporaneamente nelle diverse sedi individuate ai sensi dell'articolo 3, con contenuto identico in tutto il territorio nazionale.

     7. Dall'inizio di ciascuna parte della prova i candidati hanno a disposizione 150 minuti primi. La correzione avviene in forma anonima mediante lettura elettronica degli elaborati. La valutazione della prova scritta consistente in quesiti a risposta multipla determina l'attribuzione di un punteggio di più 1 per ogni risposta esatta, di 0 per ogni risposta non data e meno 0,25 per ogni risposta errata.

     8. Per lo svolgimento delle prove di esame di Stato, nonché per la correzione degli elaborati, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca può avvalersi di consorzi interuniversitari che assicurino strutture tecnico-strumentali atte a garantire la tempestività di consegna dei quesiti agli atenei, la totale segretezza del contenuto delle prove e l'anonimato dei candidati in sede di correzione degli elaborati.

     9. La prova si intende superata se il candidato consegue almeno 60 punti in ciascuna delle due parti di essa.

     10. Durante lo svolgimento della prova i candidati non possono comunicare tra loro né con estranei, né possono consultare alcun testo, pena l'esclusione dall'esame. E' altresì vietata l'introduzione nell'aula di esame di telefoni portatili e di altri strumenti di comunicazione.

     11. L'archivio di cui al comma 4 viene annualmente revisionato ed incrementato con ulteriori 400 quesiti.

 

          Art. 5. Valutazione delle prove e voto finale

     1. La commissione di cui all'articolo 3 attribuisce ad ogni singolo candidato un voto finale che consiste nella somma dei punteggi conseguiti nella prova pratica e nelle due parti della prova scritta, e redige un elenco finale degli idonei da trasmettere al rettore immediatamente, e comunque non oltre un termine di quindici giorni.

     2. Il rettore dell'università presso cui si svolgono gli esami cura che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle università che hanno loro rilasciate le lauree.

 

          Art. 6. Diploma di abilitazione

     1. Il rettore dell'università presso cui si svolgono gli esami dispone l'affissione nell'albo dell'università dell'elenco in ordine alfabetico di coloro che hanno superato gli esami e, per delega del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, conferisce il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo ai laureati di medicina e chirurgia che abbiano superato il tirocinio di cui all'articolo 2 e la prova scritta di cui all'articolo 4.

 

          Art. 7. Abrogazioni e disapplicazione

     1. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, comma primo, lettera c), e all'articolo 24 del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche.

     2. Non si applicano agli esami di Stato disciplinati dal presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 2, quarto e quinto comma, all'articolo 7 ad eccezione dell'ottavo comma, all'articolo 8, secondo, terzo, quarto e quinto comma, all'articolo 9, all'articolo 10, all'articolo 11 ad eccezione del quinto, sesto, nono e decimo comma, all'articolo 12, all'articolo 13, all'articolo 14, all'articolo 15, all'articolo 19 del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche.

     3. A coloro che sostengono gli esami di Stato disciplinati dal presente decreto, e che siano in possesso della laurea specialistica in medicina e chirurgia afferente alla classe n. 46/S, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 e all'articolo 6, primo comma, lettera e) del decreto ministeriale 9 settembre 1957 e successive modifiche.

 

          Art. 8. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore due anni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] Abrogato dall'art. 7 del D.M. 9 maggio 2018, n. 58, con la decorrenza ivi prevista.