Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 14/05/2007 |
Numero: | 97 |
Sommario |
Art. 1. Organi collegiali ed altri organismi del Ministero dell'università e della ricerca istituiti con atti normativi |
Art. 2. Riduzione delle spese di funzionamento |
Art. 3. Pari opportunità tra donne e uomini |
Art. 4. Durata e relazione di fine mandato |
§ 80.9.754 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 97.
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'università e della ricerca, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 agosto 2006, n. 248.
(G.U. 18 luglio 2007, n. 165)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 87, quinto comma, e 117, commi secondo, lettera g), e sesto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della
Visto l'articolo 29 del
Visto l'articolo 1, comma 8, del
Visto l'articolo 2, comma 137, del
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normati nell'Adunanza del 2 aprile 2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;
Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Organi collegiali ed altri organismi del Ministero dell'università e della ricerca istituiti con atti normativi
1. Con il presente regolamento sono individuati, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del
a) la Commissione di monitoraggio del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, n. 305;
b) il Comitato per la valutazione delle richieste di ammissione agli interventi di sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 7, comma 2, del
c) la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA), istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della
d) il Comitato nazionale per la valutazione del sistma universitario (CNVSU), di cui all'articolo 2 della
e) il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'articolo 5 del
f) il Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), di cui all'articolo 3 del
g) la Commissione incaricata di esaminare i progetti di recupero, ristrutturazione e nuove costruzioni di immobili destinati ad alloggi e residenze universitarie, di cui all'articolo 1, comma 5, della
h) il Comitato tecnico-scientifico per la diffusione della cultura scientifica, di cui all'articolo 2-quater, della
i) la Commissione tecnico-consultiva di esperti per la formulazione del parere vincolante in materia di idoneità degli istituti per la istituzione e attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, n. 509;
l) l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, di cui all'articolo 43 del
m) la Commissione nazionale per la predisposizione dei quesiti per la prova scritta degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445;
n) la Commissione per la predisposizione dei quesiti per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537;
o) la Commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle Scuole superiori per mediatori linguistici, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38;
p) la Commissione nazionale con il compito di predisporre un archivio nazionale con almeno cinquemila quesiti a risposta multipla per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 febbraio 2003, n. 99;
q) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 1 della
Art. 2. Riduzione delle spese di funzionamento
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della
2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, i compensi, i gettoni di presenza e le spese di missione previsti per i componenti degli organismi medesimi, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali.
Art. 3. Pari opportunità tra donne e uomini
1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.
Art. 4. Durata e relazione di fine mandato
1. Gli organismi di cui al presente decreto hanno durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. E' fatto salvo quanto previsto dal comma 3.
2. I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli stessi e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata degli organismi, ai sensi del comma 4.
3. In sede di prima applicazione del presente regolamento i componenti degli organismi di cui all'articolo 1 restano in carica fino alla scadenza del loro mandato, se inferiore a tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
4. Tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, gli organismi di cui all'articolo 1 presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'università e della ricerca, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del