§ 80.9.754 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 97.
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'università e della ricerca, a norma dell'articolo 29 del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/05/2007
Numero:97


Sommario
Art. 1.  Organi collegiali ed altri organismi del Ministero dell'università e della ricerca istituiti con atti normativi
Art. 2.  Riduzione delle spese di funzionamento
Art. 3.  Pari opportunità tra donne e uomini
Art. 4.  Durata e relazione di fine mandato


§ 80.9.754 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 97.

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'università e della ricerca, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 agosto 2006, n. 248.

(G.U. 18 luglio 2007, n. 165)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 87, quinto comma, e 117, commi secondo, lettera g), e sesto, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

     Visto l'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;

     Visto l'articolo 2, comma 137, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normati nell'Adunanza del 2 aprile 2007;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2007;

     Sulla proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per l'attuazione del programma di Governo;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Organi collegiali ed altri organismi del Ministero dell'università e della ricerca istituiti con atti normativi

     1. Con il presente regolamento sono individuati, ai sensi dell'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i seguenti organi collegiali ed altri organismi, previsti da leggi o regolamenti, operanti nell'ambito di attività del Ministero dell'università e della ricerca:

     a) la Commissione di monitoraggio del programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1998, n. 305;

     b) il Comitato per la valutazione delle richieste di ammissione agli interventi di sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

     c) la Commissione scientifica nazionale per l'Antartide (CSNA), istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266;

     d) il Comitato nazionale per la valutazione del sistma universitario (CNVSU), di cui all'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370;

     e) il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

     f) il Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR), di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

     g) la Commissione incaricata di esaminare i progetti di recupero, ristrutturazione e nuove costruzioni di immobili destinati ad alloggi e residenze universitarie, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338;

     h) il Comitato tecnico-scientifico per la diffusione della cultura scientifica, di cui all'articolo 2-quater, della legge 28 marzo 1991, n. 113;

     i) la Commissione tecnico-consultiva di esperti per la formulazione del parere vincolante in materia di idoneità degli istituti per la istituzione e attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 dicembre 1998, n. 509;

     l) l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

     m) la Commissione nazionale per la predisposizione dei quesiti per la prova scritta degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 ottobre 2001, n. 445;

     n) la Commissione per la predisposizione dei quesiti per l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537;

     o) la Commissione tecnico-consultiva con il compito di esprimere parere obbligatorio in ordine alle istanze di riconoscimento delle Scuole superiori per mediatori linguistici, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 gennaio 2002, n. 38;

     p) la Commissione nazionale con il compito di predisporre un archivio nazionale con almeno cinquemila quesiti a risposta multipla per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 25 febbraio 2003, n. 99;

     q) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, istituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

 

     Art. 2. Riduzione delle spese di funzionamento

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva per i compensi e per il funzionamento degli organi collegiali, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è ridotta a decorrere dall'anno 2007 nella misura del 30 per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Per l'anno 2006, la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'entrata in vigore dello stesso decreto-legge ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

     2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere rimodulati, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, i compensi, i gettoni di presenza e le spese di missione previsti per i componenti degli organismi medesimi, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali.

 

     Art. 3. Pari opportunità tra donne e uomini

     1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

 

     Art. 4. Durata e relazione di fine mandato

     1. Gli organismi di cui al presente decreto hanno durata di tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. E' fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

     2. I componenti degli organismi restano in carica fino alla scadenza del termine di durata degli stessi e possono essere confermati una sola volta nel caso di proroga della durata degli organismi, ai sensi del comma 4.

     3. In sede di prima applicazione del presente regolamento i componenti degli organismi di cui all'articolo 1 restano in carica fino alla scadenza del loro mandato, se inferiore a tre anni decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     4. Tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, gli organismi di cui all'articolo 1 presentano una relazione sull'attività svolta al Ministro dell'università e della ricerca, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilità degli organismi medesimi e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura.